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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 08/04/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 1219/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Michele Basta e in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro di primo grado iscritta al n. r.g. 1219/2024 promossa da
(C.F. ), nato a [...], l'[...] Parte_1 C.F._1 e residente in [...] Vicolo Altariva n. 1, elettivamente domiciliato in Saluzzo (CN), Corso Roma n. 19, presso lo Studio e la persona dell'avv. ANDREA FARINA (C.F.
), in qualità di difensore antistatario, che lo rappresenta e difende, C.F._2
RICORRENTE
Contro
(c.f. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis, 1° comma, c.p.c. dalla funzionaria dott.ssa (c.f. ) Controparte_2 C.F._3 dell , legalmente domiciliata presso il proprio Controparte_3 Ufficio in Via Massimo d'Azeglio n. 4, CP_3
RESISTENTE
Si intendono richiamati gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
PREMESSO CHE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ha agito in giudizio dinanzi al Tribunale civile Parte_1 di Cuneo, sezione lavoro e previdenza sociale, contro il per Controparte_1 chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
Pag. 1 a 13 “-accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2024/'25, 2023/'24 e 2022-'23 e così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato;
-conseguentemente, condannare il alla corresponsione alla parte Controparte_1 ricorrente, mediante accredito sulla Carta elettronica del Docente, dell'importo nominale di € 1.500,00 - o del veriore che verrà ritenuto di giustizia dall'Ill.mo Giudice del lavoro adito -, oltre ad interessi legali dalla maturazione del credito sino all'affettivo saldo, quale contributo alla formazione professionale del docente;
-accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente al pagamento dell'indennità sostitutiva per ferie non godute con riferimento agli anni scolastici 2022/'23 e 2023/'24;
-per l'effetto, condannare il resistente al pagamento a favore della parte ricorrente, a titolo CP_1 d'indennità sostitutiva per ferie non godute, della somma lorda di € 3.002,78 o altra veriore accertanda in corso di causa, oltre agli interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo;
-accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente alla percezione della Retribuzione Professionale Docenti con riferimento al servizio prestato durante gli anni scolastici 2020/'21 e 2021/'22;
-per l'effetto condannare il resistente al pagamento a favore della parte ricorrente, a titolo di CP_1 Retribuzione Professionale Docenti, della somma lorda di € 1.062,80 di cui € 70,81 a titolo d'incidenza della retribuzione richiesta sul TFR, oltre interessi dalla maturazione del credito sino al saldo;
-con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio, oltre al rimborso spese forfettario, nonché IVA e CPA come per legge, con espressa richiesta di attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”.
La parte resistente ha invece così concluso:
“- nel merito, rigettare le domande in ricorso perché infondate;
- in subordine, in caso di accoglimento della domanda volta ad ottenere la RPD, accogliere i conteggi di parte resistente che quantificano la richiesta in € 962,69 e l'incidenza della retribuzione sul TFR in € 71,31; in caso di accoglimento della domanda volta ad ottenere l'indennità per ferie non fruite, accogliere i conteggi di parte resistente che quantificano la richiesta in € 2.758,21.
Con vittoria di spese e competenze legali da liquidarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 152-bis, Disp. Att. c.p.c.”.
RITENUTO CHE
La parte ricorrente ha allegato a fondamento della propria domanda giudiziale: di essere docente che ha prestato servizio con contratti a tempo determinato negli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025; di non aver beneficiato, durante i contratti a tempo determinato, della cd “carta elettronica del docente”, introdotta dalla L. 107/2015 finalizzata all'acquisito di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali;
di ritenere illegittima l'esclusione dei docenti a tempo determinato dai destinatari del beneficio;
di non aver percepito, nell'anno scolastico 2021/2022, la retribuzione professionale docenti (RPD) e di averne diritto in forza del principio di non
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discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/90/CE; di non aver percepito l'indennità sostitutiva per ferie non godute negli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024.
Tanto premesso, non è contestato che la parte ricorrente, assunta in forza dei contratti a tempo determinato via via succedutisi, ha svolto un'attività lavorativa analoga a quella dei docenti di ruolo, disponendo delle medesime competenze professionali ed essendo soggetta, come il suddetto personale di ruolo, all'obbligo di formazione continua.
Né v'è dubbio sul fatto che la parte ricorrente non abbia percepito la Carta elettronica del Docente, vale a dire che non le sia stata erogata tramite la suddetta Carta la somma di € 500,00 annui prevista dall'art. 1, commi 121-124, della legge n. 107/2015 per l'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali, poiché assegnata dal soltanto al personale docente di ruolo. CP_1
Ciò posto, occorre ora inquadrare la questione nell'ambito della normativa interna e sovranazionale che regola la fattispecie. L'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 13.07.2015 di riforma della scuola (cd. “Buona Scuola”) prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo Controparte_4 unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Il successivo comma
122 stabilisce che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro dell'economia e Controparte_5 delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma
123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima.” Il comma 124 sancisce poi che “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del CP_5
Pag. 3 a 13 , sentite le organizzazioni sindacali Controparte_4 rappresentative di categoria”. Nel dare attuazione alla previsione normativa si è previsto, all'art. 2 del D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015, che i destinatari della carta docenti siano “I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”, con ciò, quindi, escludendo i docenti assunti con contratto a tempo determinato. Inoltre, il D.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che ha sostituito quello del 23 settembre 2015), all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche “i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”.
In tale quadro si inserisce poi la nota del prot. n. 15219 del 15 ottobre 2015, la CP_1 quale al punto 2, rubricato “Destinatari”, ribadisce che “la Carta del docente (e il relativo importo nominale di 500 euro/anno) è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari (art. 2 DPCM)”. Va osservato inoltre che l'art. 282 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione (d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297) sancisce, che
“L'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica”. Anche il C.C.N.L. Scuola attribuisce rilievo centrale alla formazione dei docenti, disponendo, all'art. 63, rubricato “Formazione in Servizio”, che
“1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'Intesa sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo.
2.Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie. (…)”.Il successivo art. 64 del medesimo C.C.N.L., rubricato “Fruizione del diritto alla formazione”, prevede che “1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”. Infine, va richiamata la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999, che al punto 1 prevede: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”; in particolare, al punto 4 della clausola si dispone che: “I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a
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particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, appare evidente, dalla lettura disposizioni appena richiamate, che la Carta del Docente, che è un beneficio economico con destinazione vincolata all'aggiornamento e alla formazione del docente, costituisce uno strumento destinato a favorire la formazione del personale docente e che la formazione si connota quale elemento essenziale nell'attività lavorativa degli insegnanti, senza che rilevi, in questa prospettiva, la distinzione tra docenti assunti a tempo indeterminato e determinato. Tuttavia, la legge che ha introdotto la Carta Docenti e i decreti che ad essa hanno dato attuazione, hanno scelto di riconoscere tale strumento solo ai docenti assunti a tempo indeterminato, dando luogo, in questo modo, a una evidente disparità di trattamento a danno dei docenti assunti a tempo determinato, senza che ciò trovi alcun tipo di giustificazione, considerata la omogeneità della prestazione lavorativa svolta dagli insegnanti di ruolo e precari e l'identità della finalità di formazione del personale docente che, quindi, non può che essere comune a tutti i docenti, indipendentemente dalle relative modalità di assunzione. Inoltre, la scelta effettuata appare ancora più irragionevole se si considera che sono stati inclusi nei destinatari della Carta del Docente anche docenti assunti con contratto a tempo parziale – che, quindi, almeno astrattamente, potrebbero svolgere un numero di ore inferiore a quello di docenti assunti a tempo determinato ma con contratto a tempo pieno -, nonché docenti in periodo di prova e, quindi, come tali, non ancora inseriti a tutti gli effetti nell'organico ministeriale.
Sulla questione relativa all'esclusione del personale docente a tempo determinato dal beneficio della Carta del Docente si è pronunciato il Consiglio di Stato, Sezione Settima, il quale, con sentenza n. 1842/2022 del 16.3.2022, mutando il proprio precedente orientamento (sent. n. 3979/2017), ha annullato gli atti amministrativi impugnati nella parte in cui non contemplavano i docenti non di ruolo tra i destinatori della Carta del Docente, affermando come tale beneficio spetti anche a tutti i docenti assunti con contratto a tempo determinato. In particolare il Consiglio di Stato ha evidenziato come il sistema di formazione delineato dalle norme impugnate si connoti quale sistema di formazione “a doppia trazione”, prevedendo, da una parte, i docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta;
dall'altra, i docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico. A parere del Consiglio di Stato, un sistema impostato in tal modo collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., in quanto da un lato introduce una palese discriminazione a danno dei docenti non di ruolo, causata proprio dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione, e dall'altro provoca una chiara lesione del principio di buon andamento della P.A.: ed invero, un sistema che favorisce la formazione del solo personale docente di ruolo, a scapito della formazione del personale precario, non garantisce un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione della classe decente, e, di conseguenza, la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, secondo il Collegio amministrativo, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, per un verso, pone un obbligo di formazione a carico di una sola parte
Pag. 5 a 13 del personale docente e fornisce solo a tale personale gli strumenti per ottemperarvi, e, per altro verso, continua a servirsi per la fornitura del servizio scolastico di una corposa aliquota di personale docente, precario, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla. Secondo la richiamata pronuncia del Consiglio di Stato, se la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, allora deve allo stesso tempo curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Se pertanto il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su una parte di esso, non è corretto ritenere che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema “a doppio binario”, non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento.
Un ulteriore elemento utile a sostegno della illegittimità del sistema, in evidente contrasto rispetto al dettato degli artt. 3, 35 e 97 Cost., a parere del Consiglio di Stato, sta nel fatto che se la Carta del Docente è erogata a favore anche dei docenti part-time, il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato, e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto, non si comprende il motivo per il quale la stessa debba essere negata ai docenti non di ruolo, impegnati anche con il massimo monte ore settimanale e molte volte per l'intero anno scolastico.
L'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del D.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che ha sostituito quello del 23 settembre 2015, senza nulla modificare il precedente in relazione alla Carta del Docente), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche “i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”: di tal ché, in base a tale previsione, vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero della Carta elettronica pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale.
La normativa nazionale disciplinante la Carta elettronica del Docente è stata poi recentemente oggetto di esame anche da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea con riferimento alla sua compatibilità con l'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE. In particolare, con l'ordinanza 18.5.2022 nella causa C-450/2021, su una domanda di pronuncia pregiudiziale circa l'interpretazione della clausola 4, punto 1 e della clausola 6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato cit., formulata dalla Giudice del lavoro di Vercelli nell'ambito di un giudizio analogo a quello in esame, la CGUE ha evidenziato che: la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sancisce il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive;
per quanto riguarda la nozione di «condizioni di impiego» ai sensi di tale clausola 4, punto 1, il criterio decisivo per determinare se una misura rientri in
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tale nozione è proprio quello dell'impiego, vale a dire il rapporto di lavoro sussistente tra un lavoratore e il suo datore di lavoro e che l'indennità ex art. 1 c. 121 della L. 107/2015 deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro;
spetta al giudice del rinvio, che è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se il lavoratore/la lavoratrice, nei periodi in cui era alle dipendenze del in forza di contratti di lavoro a tempo determinato, si trovasse in una CP_1 situazione comparabile a quella dei lavoratori di ruolo nel corso del medesimo periodo.
La CGUE dopo aver stabilito, sulla base degli elementi forniti dal giudice del rinvio, la piena comparabilità della situazione della ricorrente nel procedimento principale, con quella dei docenti assunti a tempo indeterminato, ha rilevato che non esiste una ragione oggettiva che giustifica la differenza di trattamento tra i docenti stabilmente inseriti nell'organico del
, ai quali la Carta è stata riconosciuta, ed i docenti assunti in forza Controparte_1 di contratto a tempo determinato, a cui la carta predetta è stata negata e che la “mera natura temporanea del lavoro (…) non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro”. La CGUE ha pertanto concluso dichiarando che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di tale CP_1
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, CP_1 concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. Sulla portata della predetta clausola 4, con riferimento alla equiparabilità o meno delle mansioni svolte dal personale docente assunto dal Controparte_1
con contratti a termine e da quello a tempo indeterminato, e dell'esistenza di ragioni
[...] obiettive che possano giustificare un differente trattamento delle due categorie di docenti, si è espressa la Corte di Cassazione, la quale ha affermato “…8. Quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con i docenti di ruolo valgono le considerazioni già espresse da questa Corte con le sentenze richiamate al punto 6 e con l'ordinanza n. 20015/2018 che, valorizzando il principio di non discriminazione e le disposizioni contrattuali che si riferiscono alla funzione docente, ha ritenuto di dovere riconoscere il diritto dei supplenti temporanei a percepire, in proporzione all'attività prestata, la retribuzione professionale docenti. In quelle pronunce si è evidenziato, ed il principio deve essere qui ribadito, che la disparità di trattamento non può essere giustificata dalla natura non di ruolo del rapporto di impiego, dalla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, dalle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico e dalle esigenze che il sistema mira ad assicurare. Né la comparabilità può essere esclusa per i supplenti assunti ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge n. 124/1999 facendo leva sulla temporaneità dell'assunzione, perché la pretesa differenza qualitativa e quantitativa della
Pag. 7 a 13 prestazione, oltre a non trovare riscontro nella disciplina dettata dai CCNL succedutisi nel tempo, che non operano distinzioni quanto al contenuto della funzione docente, non appare conciliabile, come la stessa Corte di Giustizia ha rimarcato, «con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente [in sede di ricostruzione della carriera] l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato» ( punto 34 della citata sentenza Motter), ossia nel periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee, che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche” (Cass. n. 31149/2019).
A fronte di ciò, nella specie, il convenuto non ha dedotto alcuna concreta e CP_1 specifica ragione atta a smentire la piena sovrapponibilità delle mansioni espletate dalla ricorrente, assunta con contratti a termine, rispetto a quelle svolte da docenti a tempo indeterminato, di tal che deve ritenersi che la ricorrente, in forza dei contratti a tempo determinato via via succedutisi, ha svolto un'attività lavorativa analoga a quella dei docenti di ruolo, disponendo delle medesime competenze professionali. Né, ai fini del riconoscimento del diritto alla Carta a favore dei docenti a tempo determinato, possono assumere rilevo, quali fattori ostativi, l'eventuale limitata durata dei contratti, nè l'orario di lavoro inferiore al tempo pieno, né ancora la non continuità dei contratti di assunzione. E ciò in ragione del fatto che la disciplina normativa prevede il riconoscimento del beneficio economico de quo, e per intero, non solo, anche ai docenti con rapporto di lavoro part time, ma anche “Nel caso in cui l'effettiva presa di servizio avvenga ad anno scolastico iniziato,…”, e comunque anche ai docenti “in periodo di formazione e prova”, ai “docenti dichiarati inidonei per motivi di salute…”, ai “docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati…” (si vedano. D.P.C.M. 23.9.2015, art. 2, e D.P.C.M. 28.11.2016, art. 3).
In conclusione, tenuto conto dell'equiparabilità delle mansioni del docente a tempo determinato a quelle del docente di ruolo, della necessità di garantire lo svolgimento di dette mansioni ad opera di docenti opportunamente formati e della sussistenza, anche in capo agli insegnanti assunti a tempo determinato, del diritto/dovere della formazione, deve fondatamente ritenersi la spettanza della Carta elettronica anche ai docenti assunti con contratti a termine. Pertanto, avuto conto del disposto della sentenza della CGUE richiamata – le cui sentenze interpretative hanno effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti ormai esauriti, ed efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (Cass. Sez. Civ. Ordinanza n. 2468 del 08/02/2016, e in termini: Cass. civ., sez. lav., 15/10/2020, n. 22401, e Cass. civ., sez. lav., 17/05/2019, n. 13425) e sono vincolanti per i giudici nazionali che sono così tenuti a disapplicare la normativa interna contrastante con la normativa eurounitaria (Cfr. CGUE. Grande Sez. 22.2.2022, causa C-430/21, § 38 e ss) - deve disapplicarsi l'art. 1 della L. n. 107/2015 (mentre i D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e del 28 novembre 2016, applicativi di tal disposizione, sono stati nelle more della decisione della CGUE annullati dal Consiglio di Stato con la pronuncia citata) nella parte in cui non riconosce la usufruibilità della Carta Elettronica del Docente anche dal personale docente assunto con contratto a tempo determinato.
Va di conseguenza dichiarato il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del
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personale docente”, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, vale a dire con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, e pertanto mediante accreditamento sulla Carta elettronica del Docente della somma di € 500,00 per ciascun anno di servizio prestato. Ed invero, sono proprio i principi di non discriminazione e di eguaglianza, oltre che di buon andamento dell'Amministrazione scolastica, che impongono di prevedere che la corresponsione del beneficio avvenga con le medesime modalità con cui è stata riconosciuta ai docenti a tempo indeterminato, apparendo evidente come il pagamento diretto al docente a tempo determinato della somma di euro 500,00 per ogni anno scolastico in cui ha prestato servizio si tradurrebbe nel riconoscimento, a beneficio dei soli docenti precari, di un trattamento retributivo accessorio, in quanto tale, ovviamente, liberamente spendibile e quindi in un trattamento più favorevole a beneficio dei lavoratori precari ed a danno di quelli di ruolo, che verrebbe a determinare una inammissibile discriminazione “al contrario” (v., circa la necessità di evitare simili discriminazioni, secondo le indicazioni della giurisprudenza della CGUE, ex plurimis, Cass. n. 31149/2019, in materia di ricostruzione di carriera del personale docente). Né può ritenersi che ostano ad una pronuncia di condanna in tal senso le conclusioni del ricorso, ove si chiede la condanna del al pagamento della somma, pari ad euro 500,00 per ogni anno CP_1 scolastico. Ed infatti, come ritenuto dal Tribunale di IA (Trib. IA, sez. lav., 22.11.2022 RG 189/2022, e 13.12.2022, RG 228/2022), in fattispecie analoga, “L'intero atto introduttivo - da apprezzare globalmente e non nella sola parte destinata ad ospitare le conclusioni, avendo riguardo non solo alla sua formulazione letterale, ma anche, e soprattutto, al suo sostanziale contenuto, in guisa da apprezzare le finalità che con esso la parte intende perseguire [cfr. Cass. n. 5743/2008; Cass. n. 3041/2007; Cass. n. 8107/2006]
- contiene profonde e radicali censure ad un impianto normativo che ha privato la ricorrente del diritto ad un'adeguata formazione. La possibilità di ottenere una formazione alle stesse condizioni dei docenti di ruolo è la finalità perseguita col ricorso, al di là della lettera delle conclusioni, e di ciò deve necessariamente tenersi conto”.
E' pertanto incontestato ed altresì provato documentalmente che la parte ricorrente ha svolto le relative prestazioni negli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 (cfr. contratti di lavoro offerti in comunicazione dalla parte ricorrente).
Deve essere quindi riconosciuto alla parte ricorrente il diritto all'accreditamento sulla Carta del Docente di euro 500 annui per ciascun anno scolastico sopra indicato, oltre interessi legali dalla scadenza al saldo, con conseguente condanna del convenuto a CP_1 provvedervi in conformità.
Per quanto riguarda invece l'indennità sostitutiva per le ferie non godute, occorre considerare che la materia oggetto del presente giudizio è regolata dall'art. 5, comma 8, D.L. 95/2012 (convertito dalla legge 135/2012) secondo cui “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche (…) sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto (…)”.
Pag. 9 a 13 L'art. 1, co. 54-56, della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013, in vigore dall'1.1.2013) ha però introdotto le seguenti previsioni derogatorie:
“54. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
55. All'art. 5, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, è aggiunto, infine, il seguente periodo: 'Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie.
56. Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”.
Nel periodo soggetto all'originaria disciplina dettata dall'art. 5 cit. e quindi prima dell'entrata in vigore della legge n. 228/2012, vigeva dunque l'obbligo di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle attività didattiche (v. art. 13 co. 9 CCNL), impedendo la cd.
“monetizzazione” delle ferie ex art. 13 c. 5 CCNL (la legge, come si è visto, disponeva che eventuali disposizioni contrattuali più favorevoli cessassero di avere applicazione a decorrere dalla sua entrata in vigore).
L'art. 1 l. 228/12 mantiene ferma la previsione secondo cui il personale docente fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni previsti dai calendari scolastici regionali;
tuttavia, consente la “monetizzazione” delle ferie per il personale docente ed ATA assunto con contratto fino al termine delle lezioni, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli di sospensione delle lezioni, con disapplicazione delle clausole contrattuali contrastanti con i cc. 54 e 55 a decorrere dal 1.9.2013.
E' utile inoltre evidenziare quanto ritenuto dalla Corte di Cassazione, sez. lav., ord. n. 13440 del 15.5.2024, che affronta la questione del diritto dei docenti precari a godere delle ferie e, in caso di mancato godimento, a ricevere la relativa indennità sostitutiva. Più nello specifico, la Cassazione ha rilevato che la normativa contrattuale previgente (art. 19 CCNL Scuola 2006/2009) non obbligava i docenti precari a fruire delle ferie durante l'anno scolastico. Pertanto, se non avevano potuto goderle per motivi non imputabili a loro, avevano diritto al pagamento di un'indennità sostitutiva. Nella seconda parte dell'ordinanza, la Corte affronta la questione specifica oggetto del ricorso, ossia il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute da parte dei docenti precari. La Corte ha richiamato la giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia di diritto alle ferie, secondo la quale il datore di lavoro è tenuto a informare il lavoratore del suo diritto alle ferie e della possibilità di perderle se non le fruisce. Se il datore di lavoro non adempie a questo obbligo, il lavoratore ha diritto all'indennità sostitutiva anche per le ferie non richieste.
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La Corte di cassazione ha quindi stabilito che: i docenti precari non sono obbligati a fruire delle ferie durante l'anno scolastico. A differenza dei docenti a tempo indeterminato, i quali possono essere obbligati a fruire delle ferie d'ufficio, i docenti precari hanno la facoltà di decidere liberamente quando godere delle proprie ferie;
le ferie non godute dai docenti precari possono essere monetizzate alla cessazione del contratto. Ciò significa che, al termine del loro rapporto di lavoro, i docenti precari hanno diritto a ricevere una indennità per le ferie che non hanno goduto;
il datore di lavoro è tenuto a informare i docenti precari del loro diritto alle ferie e della possibilità di perderle se non fruite. La scuola ha l'obbligo di comunicare ai docenti precari le modalità e i tempi per la fruizione delle ferie, nonché le conseguenze del mancato godimento delle stesse;
se il datore di lavoro non adempie all'obbligo di informazione, i docenti precari ha diritto all'indennità sostitutiva anche per le ferie non richieste. In caso di mancata comunicazione da parte della scuola, i docenti precari hanno diritto a ricevere il compenso economico per tutte le ferie maturate e non godute, indipendentemente dal fatto che le abbiano o meno richieste.
Nel caso di specie, risulta non contestato, e pertanto provato ex art. 115, co.1, c.p.c., che la docente non è stata né invitata a fruire delle ferie, né informata delle conseguenze della mancata fruizione.
Considerato il quadro normativo sopra riportato, deve ritenersi che il diritto alla monetizzazione delle ferie sorge solo nel momento in cui il dipendente può godere delle ferie e, nel caso di specie, solo al momento della cessazione del rapporto.
In conclusione, dalle considerazioni delineate si evince la fondatezza del ricorso, che deve essere pertanto accolto, con conseguente accertamento del diritto della parte ricorrente al pagamento delle ferie non godute in relazione agli aa.ss. in cui ha prestato servizio in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche da liquidarsi ai sensi dell'art. 35 CCNL Scuola Vigente e condanna della parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente la relativa indennità in misura pari ad euro 2.758,21, come risulta dai conteggi offerti in comunicazione dalla parte resistente, cui questo Giudice intende aderire in quanto redatti conformemente ai criteri di logicità, di completezza, di ragionevolezza e di coerenza;
il tutto oltre interessi legali e l'eventuale maggior somma corrispondente alla differenza tra la rivalutazione monetaria e gli interessi.
Con specifico riguardo, infine, alla Retribuzione Professionale Docenti, occorre considerare che la stessa è stata istituita dall'art. 7 del CCNL 15.3.2001 ed è disciplinata come segue:
“1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
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3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995”.
L'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, citato nel terzo comma dell'art. 7, riguarda il compenso individuale accessorio e prevede, tra l'altro, l'erogazione di detto compenso ai docenti con contratto a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, escludendo quindi il personale docente che svolge supplenze brevi e saltuarie.
Occorre inoltre evidenziare che il CCNL Scuola 2022, valido per il triennio 2019-2021 e, quindi, per tutti gli anni per cui è controversia, fissa l'importo della RPD in € 184,501. In applicazione della normativa di cui al CCNI 1999, in caso di rapporto a tempo parziale, l'importo dell'indennità deve essere riparametrato in ragione delle ore effettivamente svolte e, in caso di rapporti contrattuali di durata inferiore al mese, l'indennità viene corrisposta nella misura di 1/30 per ogni giorno di rapporto.
Inoltre, dall'esame delle buste paga riferite agli anni scolastici 2020/'21 e 2021/'22 si evince che la parte ricorrente non ha mai beneficiato della voce “retribuzione professionale docenti”. Ne deriva quindi che spetta alla parte ricorrente anche la percezione della retribuzione professionale del docente, pari all'importo complessivo lordo di euro 962,69 e di 71,31 a titolo d'incidenza della retribuzione richiesta sul TFR, oltre interessi dalla maturazione del credito sino al saldo, come risulta dai conteggi offerti in comunicazione dalla parte resistente, cui questo Giudice intende aderire in quanto redatti conformemente ai criteri di logicità, di completezza, di ragionevolezza e di coerenza;
il tutto oltre interessi legali e l'eventuale maggior somma corrispondente alla differenza tra la rivalutazione monetaria e gli interessi.
Le spese di lite seguono la soccombenza del resistente, come per legge, e sono liquidate, in relazione alle fasi effettivamente espletate, nella misura indicata in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/2022 (tenuto conto del valore e della non particolare complessità della vertenza), con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Cuneo, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così dispone:
1) accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente - condanna il alla corresponsione alla parte ricorrente, Controparte_1 mediante accredito sulla Carta elettronica del Docente, dell'importo nominale di € 1.500,00, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, quale
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contributo alla formazione professionale del docente;
condanna la parte resistente a pagare in favore di parte ricorrente l'importo complessivo di euro 2.758,21, a titolo di indennità sostitutiva per le ferie non godute;
il tutto con rivalutazione monetaria e interessi legali come indicato in motivazione;
condanna parte resistente a pagare in favore di parte ricorrente l'importo di euro 962,69 e di euro 71,31 a titolo d'incidenza della retribuzione richiesta sul TFR, a titolo di retribuzione professionale del docente;
oltre interessi dalla maturazione del credito sino al saldo;
2) condanna il alla rifusione delle spese di lite Controparte_1 che liquida in euro 1.314,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, oltre contributo unificato se versato;
con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario. IVA e Cassa come per legge.
Cuneo, 8.4.2025
Il Giudice dott. Michele Basta
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Michele Basta e in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro di primo grado iscritta al n. r.g. 1219/2024 promossa da
(C.F. ), nato a [...], l'[...] Parte_1 C.F._1 e residente in [...] Vicolo Altariva n. 1, elettivamente domiciliato in Saluzzo (CN), Corso Roma n. 19, presso lo Studio e la persona dell'avv. ANDREA FARINA (C.F.
), in qualità di difensore antistatario, che lo rappresenta e difende, C.F._2
RICORRENTE
Contro
(c.f. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis, 1° comma, c.p.c. dalla funzionaria dott.ssa (c.f. ) Controparte_2 C.F._3 dell , legalmente domiciliata presso il proprio Controparte_3 Ufficio in Via Massimo d'Azeglio n. 4, CP_3
RESISTENTE
Si intendono richiamati gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
PREMESSO CHE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ha agito in giudizio dinanzi al Tribunale civile Parte_1 di Cuneo, sezione lavoro e previdenza sociale, contro il per Controparte_1 chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
Pag. 1 a 13 “-accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2024/'25, 2023/'24 e 2022-'23 e così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato;
-conseguentemente, condannare il alla corresponsione alla parte Controparte_1 ricorrente, mediante accredito sulla Carta elettronica del Docente, dell'importo nominale di € 1.500,00 - o del veriore che verrà ritenuto di giustizia dall'Ill.mo Giudice del lavoro adito -, oltre ad interessi legali dalla maturazione del credito sino all'affettivo saldo, quale contributo alla formazione professionale del docente;
-accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente al pagamento dell'indennità sostitutiva per ferie non godute con riferimento agli anni scolastici 2022/'23 e 2023/'24;
-per l'effetto, condannare il resistente al pagamento a favore della parte ricorrente, a titolo CP_1 d'indennità sostitutiva per ferie non godute, della somma lorda di € 3.002,78 o altra veriore accertanda in corso di causa, oltre agli interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo;
-accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente alla percezione della Retribuzione Professionale Docenti con riferimento al servizio prestato durante gli anni scolastici 2020/'21 e 2021/'22;
-per l'effetto condannare il resistente al pagamento a favore della parte ricorrente, a titolo di CP_1 Retribuzione Professionale Docenti, della somma lorda di € 1.062,80 di cui € 70,81 a titolo d'incidenza della retribuzione richiesta sul TFR, oltre interessi dalla maturazione del credito sino al saldo;
-con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio, oltre al rimborso spese forfettario, nonché IVA e CPA come per legge, con espressa richiesta di attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”.
La parte resistente ha invece così concluso:
“- nel merito, rigettare le domande in ricorso perché infondate;
- in subordine, in caso di accoglimento della domanda volta ad ottenere la RPD, accogliere i conteggi di parte resistente che quantificano la richiesta in € 962,69 e l'incidenza della retribuzione sul TFR in € 71,31; in caso di accoglimento della domanda volta ad ottenere l'indennità per ferie non fruite, accogliere i conteggi di parte resistente che quantificano la richiesta in € 2.758,21.
Con vittoria di spese e competenze legali da liquidarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 152-bis, Disp. Att. c.p.c.”.
RITENUTO CHE
La parte ricorrente ha allegato a fondamento della propria domanda giudiziale: di essere docente che ha prestato servizio con contratti a tempo determinato negli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025; di non aver beneficiato, durante i contratti a tempo determinato, della cd “carta elettronica del docente”, introdotta dalla L. 107/2015 finalizzata all'acquisito di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali;
di ritenere illegittima l'esclusione dei docenti a tempo determinato dai destinatari del beneficio;
di non aver percepito, nell'anno scolastico 2021/2022, la retribuzione professionale docenti (RPD) e di averne diritto in forza del principio di non
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discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/90/CE; di non aver percepito l'indennità sostitutiva per ferie non godute negli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024.
Tanto premesso, non è contestato che la parte ricorrente, assunta in forza dei contratti a tempo determinato via via succedutisi, ha svolto un'attività lavorativa analoga a quella dei docenti di ruolo, disponendo delle medesime competenze professionali ed essendo soggetta, come il suddetto personale di ruolo, all'obbligo di formazione continua.
Né v'è dubbio sul fatto che la parte ricorrente non abbia percepito la Carta elettronica del Docente, vale a dire che non le sia stata erogata tramite la suddetta Carta la somma di € 500,00 annui prevista dall'art. 1, commi 121-124, della legge n. 107/2015 per l'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali, poiché assegnata dal soltanto al personale docente di ruolo. CP_1
Ciò posto, occorre ora inquadrare la questione nell'ambito della normativa interna e sovranazionale che regola la fattispecie. L'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 13.07.2015 di riforma della scuola (cd. “Buona Scuola”) prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo Controparte_4 unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Il successivo comma
122 stabilisce che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro dell'economia e Controparte_5 delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma
123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima.” Il comma 124 sancisce poi che “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del CP_5
Pag. 3 a 13 , sentite le organizzazioni sindacali Controparte_4 rappresentative di categoria”. Nel dare attuazione alla previsione normativa si è previsto, all'art. 2 del D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015, che i destinatari della carta docenti siano “I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”, con ciò, quindi, escludendo i docenti assunti con contratto a tempo determinato. Inoltre, il D.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che ha sostituito quello del 23 settembre 2015), all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche “i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”.
In tale quadro si inserisce poi la nota del prot. n. 15219 del 15 ottobre 2015, la CP_1 quale al punto 2, rubricato “Destinatari”, ribadisce che “la Carta del docente (e il relativo importo nominale di 500 euro/anno) è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari (art. 2 DPCM)”. Va osservato inoltre che l'art. 282 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione (d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297) sancisce, che
“L'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica”. Anche il C.C.N.L. Scuola attribuisce rilievo centrale alla formazione dei docenti, disponendo, all'art. 63, rubricato “Formazione in Servizio”, che
“1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'Intesa sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo.
2.Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie. (…)”.Il successivo art. 64 del medesimo C.C.N.L., rubricato “Fruizione del diritto alla formazione”, prevede che “1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”. Infine, va richiamata la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999, che al punto 1 prevede: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”; in particolare, al punto 4 della clausola si dispone che: “I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a
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particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, appare evidente, dalla lettura disposizioni appena richiamate, che la Carta del Docente, che è un beneficio economico con destinazione vincolata all'aggiornamento e alla formazione del docente, costituisce uno strumento destinato a favorire la formazione del personale docente e che la formazione si connota quale elemento essenziale nell'attività lavorativa degli insegnanti, senza che rilevi, in questa prospettiva, la distinzione tra docenti assunti a tempo indeterminato e determinato. Tuttavia, la legge che ha introdotto la Carta Docenti e i decreti che ad essa hanno dato attuazione, hanno scelto di riconoscere tale strumento solo ai docenti assunti a tempo indeterminato, dando luogo, in questo modo, a una evidente disparità di trattamento a danno dei docenti assunti a tempo determinato, senza che ciò trovi alcun tipo di giustificazione, considerata la omogeneità della prestazione lavorativa svolta dagli insegnanti di ruolo e precari e l'identità della finalità di formazione del personale docente che, quindi, non può che essere comune a tutti i docenti, indipendentemente dalle relative modalità di assunzione. Inoltre, la scelta effettuata appare ancora più irragionevole se si considera che sono stati inclusi nei destinatari della Carta del Docente anche docenti assunti con contratto a tempo parziale – che, quindi, almeno astrattamente, potrebbero svolgere un numero di ore inferiore a quello di docenti assunti a tempo determinato ma con contratto a tempo pieno -, nonché docenti in periodo di prova e, quindi, come tali, non ancora inseriti a tutti gli effetti nell'organico ministeriale.
Sulla questione relativa all'esclusione del personale docente a tempo determinato dal beneficio della Carta del Docente si è pronunciato il Consiglio di Stato, Sezione Settima, il quale, con sentenza n. 1842/2022 del 16.3.2022, mutando il proprio precedente orientamento (sent. n. 3979/2017), ha annullato gli atti amministrativi impugnati nella parte in cui non contemplavano i docenti non di ruolo tra i destinatori della Carta del Docente, affermando come tale beneficio spetti anche a tutti i docenti assunti con contratto a tempo determinato. In particolare il Consiglio di Stato ha evidenziato come il sistema di formazione delineato dalle norme impugnate si connoti quale sistema di formazione “a doppia trazione”, prevedendo, da una parte, i docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta;
dall'altra, i docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico. A parere del Consiglio di Stato, un sistema impostato in tal modo collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., in quanto da un lato introduce una palese discriminazione a danno dei docenti non di ruolo, causata proprio dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione, e dall'altro provoca una chiara lesione del principio di buon andamento della P.A.: ed invero, un sistema che favorisce la formazione del solo personale docente di ruolo, a scapito della formazione del personale precario, non garantisce un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione della classe decente, e, di conseguenza, la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, secondo il Collegio amministrativo, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, per un verso, pone un obbligo di formazione a carico di una sola parte
Pag. 5 a 13 del personale docente e fornisce solo a tale personale gli strumenti per ottemperarvi, e, per altro verso, continua a servirsi per la fornitura del servizio scolastico di una corposa aliquota di personale docente, precario, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla. Secondo la richiamata pronuncia del Consiglio di Stato, se la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, allora deve allo stesso tempo curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Se pertanto il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su una parte di esso, non è corretto ritenere che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema “a doppio binario”, non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento.
Un ulteriore elemento utile a sostegno della illegittimità del sistema, in evidente contrasto rispetto al dettato degli artt. 3, 35 e 97 Cost., a parere del Consiglio di Stato, sta nel fatto che se la Carta del Docente è erogata a favore anche dei docenti part-time, il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato, e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto, non si comprende il motivo per il quale la stessa debba essere negata ai docenti non di ruolo, impegnati anche con il massimo monte ore settimanale e molte volte per l'intero anno scolastico.
L'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del D.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che ha sostituito quello del 23 settembre 2015, senza nulla modificare il precedente in relazione alla Carta del Docente), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche “i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”: di tal ché, in base a tale previsione, vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero della Carta elettronica pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale.
La normativa nazionale disciplinante la Carta elettronica del Docente è stata poi recentemente oggetto di esame anche da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea con riferimento alla sua compatibilità con l'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE. In particolare, con l'ordinanza 18.5.2022 nella causa C-450/2021, su una domanda di pronuncia pregiudiziale circa l'interpretazione della clausola 4, punto 1 e della clausola 6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato cit., formulata dalla Giudice del lavoro di Vercelli nell'ambito di un giudizio analogo a quello in esame, la CGUE ha evidenziato che: la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sancisce il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive;
per quanto riguarda la nozione di «condizioni di impiego» ai sensi di tale clausola 4, punto 1, il criterio decisivo per determinare se una misura rientri in
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tale nozione è proprio quello dell'impiego, vale a dire il rapporto di lavoro sussistente tra un lavoratore e il suo datore di lavoro e che l'indennità ex art. 1 c. 121 della L. 107/2015 deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro;
spetta al giudice del rinvio, che è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se il lavoratore/la lavoratrice, nei periodi in cui era alle dipendenze del in forza di contratti di lavoro a tempo determinato, si trovasse in una CP_1 situazione comparabile a quella dei lavoratori di ruolo nel corso del medesimo periodo.
La CGUE dopo aver stabilito, sulla base degli elementi forniti dal giudice del rinvio, la piena comparabilità della situazione della ricorrente nel procedimento principale, con quella dei docenti assunti a tempo indeterminato, ha rilevato che non esiste una ragione oggettiva che giustifica la differenza di trattamento tra i docenti stabilmente inseriti nell'organico del
, ai quali la Carta è stata riconosciuta, ed i docenti assunti in forza Controparte_1 di contratto a tempo determinato, a cui la carta predetta è stata negata e che la “mera natura temporanea del lavoro (…) non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro”. La CGUE ha pertanto concluso dichiarando che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di tale CP_1
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, CP_1 concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. Sulla portata della predetta clausola 4, con riferimento alla equiparabilità o meno delle mansioni svolte dal personale docente assunto dal Controparte_1
con contratti a termine e da quello a tempo indeterminato, e dell'esistenza di ragioni
[...] obiettive che possano giustificare un differente trattamento delle due categorie di docenti, si è espressa la Corte di Cassazione, la quale ha affermato “…8. Quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con i docenti di ruolo valgono le considerazioni già espresse da questa Corte con le sentenze richiamate al punto 6 e con l'ordinanza n. 20015/2018 che, valorizzando il principio di non discriminazione e le disposizioni contrattuali che si riferiscono alla funzione docente, ha ritenuto di dovere riconoscere il diritto dei supplenti temporanei a percepire, in proporzione all'attività prestata, la retribuzione professionale docenti. In quelle pronunce si è evidenziato, ed il principio deve essere qui ribadito, che la disparità di trattamento non può essere giustificata dalla natura non di ruolo del rapporto di impiego, dalla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, dalle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico e dalle esigenze che il sistema mira ad assicurare. Né la comparabilità può essere esclusa per i supplenti assunti ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge n. 124/1999 facendo leva sulla temporaneità dell'assunzione, perché la pretesa differenza qualitativa e quantitativa della
Pag. 7 a 13 prestazione, oltre a non trovare riscontro nella disciplina dettata dai CCNL succedutisi nel tempo, che non operano distinzioni quanto al contenuto della funzione docente, non appare conciliabile, come la stessa Corte di Giustizia ha rimarcato, «con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente [in sede di ricostruzione della carriera] l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato» ( punto 34 della citata sentenza Motter), ossia nel periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee, che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche” (Cass. n. 31149/2019).
A fronte di ciò, nella specie, il convenuto non ha dedotto alcuna concreta e CP_1 specifica ragione atta a smentire la piena sovrapponibilità delle mansioni espletate dalla ricorrente, assunta con contratti a termine, rispetto a quelle svolte da docenti a tempo indeterminato, di tal che deve ritenersi che la ricorrente, in forza dei contratti a tempo determinato via via succedutisi, ha svolto un'attività lavorativa analoga a quella dei docenti di ruolo, disponendo delle medesime competenze professionali. Né, ai fini del riconoscimento del diritto alla Carta a favore dei docenti a tempo determinato, possono assumere rilevo, quali fattori ostativi, l'eventuale limitata durata dei contratti, nè l'orario di lavoro inferiore al tempo pieno, né ancora la non continuità dei contratti di assunzione. E ciò in ragione del fatto che la disciplina normativa prevede il riconoscimento del beneficio economico de quo, e per intero, non solo, anche ai docenti con rapporto di lavoro part time, ma anche “Nel caso in cui l'effettiva presa di servizio avvenga ad anno scolastico iniziato,…”, e comunque anche ai docenti “in periodo di formazione e prova”, ai “docenti dichiarati inidonei per motivi di salute…”, ai “docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati…” (si vedano. D.P.C.M. 23.9.2015, art. 2, e D.P.C.M. 28.11.2016, art. 3).
In conclusione, tenuto conto dell'equiparabilità delle mansioni del docente a tempo determinato a quelle del docente di ruolo, della necessità di garantire lo svolgimento di dette mansioni ad opera di docenti opportunamente formati e della sussistenza, anche in capo agli insegnanti assunti a tempo determinato, del diritto/dovere della formazione, deve fondatamente ritenersi la spettanza della Carta elettronica anche ai docenti assunti con contratti a termine. Pertanto, avuto conto del disposto della sentenza della CGUE richiamata – le cui sentenze interpretative hanno effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti ormai esauriti, ed efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (Cass. Sez. Civ. Ordinanza n. 2468 del 08/02/2016, e in termini: Cass. civ., sez. lav., 15/10/2020, n. 22401, e Cass. civ., sez. lav., 17/05/2019, n. 13425) e sono vincolanti per i giudici nazionali che sono così tenuti a disapplicare la normativa interna contrastante con la normativa eurounitaria (Cfr. CGUE. Grande Sez. 22.2.2022, causa C-430/21, § 38 e ss) - deve disapplicarsi l'art. 1 della L. n. 107/2015 (mentre i D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e del 28 novembre 2016, applicativi di tal disposizione, sono stati nelle more della decisione della CGUE annullati dal Consiglio di Stato con la pronuncia citata) nella parte in cui non riconosce la usufruibilità della Carta Elettronica del Docente anche dal personale docente assunto con contratto a tempo determinato.
Va di conseguenza dichiarato il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del
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personale docente”, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, vale a dire con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, e pertanto mediante accreditamento sulla Carta elettronica del Docente della somma di € 500,00 per ciascun anno di servizio prestato. Ed invero, sono proprio i principi di non discriminazione e di eguaglianza, oltre che di buon andamento dell'Amministrazione scolastica, che impongono di prevedere che la corresponsione del beneficio avvenga con le medesime modalità con cui è stata riconosciuta ai docenti a tempo indeterminato, apparendo evidente come il pagamento diretto al docente a tempo determinato della somma di euro 500,00 per ogni anno scolastico in cui ha prestato servizio si tradurrebbe nel riconoscimento, a beneficio dei soli docenti precari, di un trattamento retributivo accessorio, in quanto tale, ovviamente, liberamente spendibile e quindi in un trattamento più favorevole a beneficio dei lavoratori precari ed a danno di quelli di ruolo, che verrebbe a determinare una inammissibile discriminazione “al contrario” (v., circa la necessità di evitare simili discriminazioni, secondo le indicazioni della giurisprudenza della CGUE, ex plurimis, Cass. n. 31149/2019, in materia di ricostruzione di carriera del personale docente). Né può ritenersi che ostano ad una pronuncia di condanna in tal senso le conclusioni del ricorso, ove si chiede la condanna del al pagamento della somma, pari ad euro 500,00 per ogni anno CP_1 scolastico. Ed infatti, come ritenuto dal Tribunale di IA (Trib. IA, sez. lav., 22.11.2022 RG 189/2022, e 13.12.2022, RG 228/2022), in fattispecie analoga, “L'intero atto introduttivo - da apprezzare globalmente e non nella sola parte destinata ad ospitare le conclusioni, avendo riguardo non solo alla sua formulazione letterale, ma anche, e soprattutto, al suo sostanziale contenuto, in guisa da apprezzare le finalità che con esso la parte intende perseguire [cfr. Cass. n. 5743/2008; Cass. n. 3041/2007; Cass. n. 8107/2006]
- contiene profonde e radicali censure ad un impianto normativo che ha privato la ricorrente del diritto ad un'adeguata formazione. La possibilità di ottenere una formazione alle stesse condizioni dei docenti di ruolo è la finalità perseguita col ricorso, al di là della lettera delle conclusioni, e di ciò deve necessariamente tenersi conto”.
E' pertanto incontestato ed altresì provato documentalmente che la parte ricorrente ha svolto le relative prestazioni negli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 (cfr. contratti di lavoro offerti in comunicazione dalla parte ricorrente).
Deve essere quindi riconosciuto alla parte ricorrente il diritto all'accreditamento sulla Carta del Docente di euro 500 annui per ciascun anno scolastico sopra indicato, oltre interessi legali dalla scadenza al saldo, con conseguente condanna del convenuto a CP_1 provvedervi in conformità.
Per quanto riguarda invece l'indennità sostitutiva per le ferie non godute, occorre considerare che la materia oggetto del presente giudizio è regolata dall'art. 5, comma 8, D.L. 95/2012 (convertito dalla legge 135/2012) secondo cui “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche (…) sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto (…)”.
Pag. 9 a 13 L'art. 1, co. 54-56, della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013, in vigore dall'1.1.2013) ha però introdotto le seguenti previsioni derogatorie:
“54. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
55. All'art. 5, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, è aggiunto, infine, il seguente periodo: 'Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie.
56. Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”.
Nel periodo soggetto all'originaria disciplina dettata dall'art. 5 cit. e quindi prima dell'entrata in vigore della legge n. 228/2012, vigeva dunque l'obbligo di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle attività didattiche (v. art. 13 co. 9 CCNL), impedendo la cd.
“monetizzazione” delle ferie ex art. 13 c. 5 CCNL (la legge, come si è visto, disponeva che eventuali disposizioni contrattuali più favorevoli cessassero di avere applicazione a decorrere dalla sua entrata in vigore).
L'art. 1 l. 228/12 mantiene ferma la previsione secondo cui il personale docente fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni previsti dai calendari scolastici regionali;
tuttavia, consente la “monetizzazione” delle ferie per il personale docente ed ATA assunto con contratto fino al termine delle lezioni, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli di sospensione delle lezioni, con disapplicazione delle clausole contrattuali contrastanti con i cc. 54 e 55 a decorrere dal 1.9.2013.
E' utile inoltre evidenziare quanto ritenuto dalla Corte di Cassazione, sez. lav., ord. n. 13440 del 15.5.2024, che affronta la questione del diritto dei docenti precari a godere delle ferie e, in caso di mancato godimento, a ricevere la relativa indennità sostitutiva. Più nello specifico, la Cassazione ha rilevato che la normativa contrattuale previgente (art. 19 CCNL Scuola 2006/2009) non obbligava i docenti precari a fruire delle ferie durante l'anno scolastico. Pertanto, se non avevano potuto goderle per motivi non imputabili a loro, avevano diritto al pagamento di un'indennità sostitutiva. Nella seconda parte dell'ordinanza, la Corte affronta la questione specifica oggetto del ricorso, ossia il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute da parte dei docenti precari. La Corte ha richiamato la giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia di diritto alle ferie, secondo la quale il datore di lavoro è tenuto a informare il lavoratore del suo diritto alle ferie e della possibilità di perderle se non le fruisce. Se il datore di lavoro non adempie a questo obbligo, il lavoratore ha diritto all'indennità sostitutiva anche per le ferie non richieste.
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La Corte di cassazione ha quindi stabilito che: i docenti precari non sono obbligati a fruire delle ferie durante l'anno scolastico. A differenza dei docenti a tempo indeterminato, i quali possono essere obbligati a fruire delle ferie d'ufficio, i docenti precari hanno la facoltà di decidere liberamente quando godere delle proprie ferie;
le ferie non godute dai docenti precari possono essere monetizzate alla cessazione del contratto. Ciò significa che, al termine del loro rapporto di lavoro, i docenti precari hanno diritto a ricevere una indennità per le ferie che non hanno goduto;
il datore di lavoro è tenuto a informare i docenti precari del loro diritto alle ferie e della possibilità di perderle se non fruite. La scuola ha l'obbligo di comunicare ai docenti precari le modalità e i tempi per la fruizione delle ferie, nonché le conseguenze del mancato godimento delle stesse;
se il datore di lavoro non adempie all'obbligo di informazione, i docenti precari ha diritto all'indennità sostitutiva anche per le ferie non richieste. In caso di mancata comunicazione da parte della scuola, i docenti precari hanno diritto a ricevere il compenso economico per tutte le ferie maturate e non godute, indipendentemente dal fatto che le abbiano o meno richieste.
Nel caso di specie, risulta non contestato, e pertanto provato ex art. 115, co.1, c.p.c., che la docente non è stata né invitata a fruire delle ferie, né informata delle conseguenze della mancata fruizione.
Considerato il quadro normativo sopra riportato, deve ritenersi che il diritto alla monetizzazione delle ferie sorge solo nel momento in cui il dipendente può godere delle ferie e, nel caso di specie, solo al momento della cessazione del rapporto.
In conclusione, dalle considerazioni delineate si evince la fondatezza del ricorso, che deve essere pertanto accolto, con conseguente accertamento del diritto della parte ricorrente al pagamento delle ferie non godute in relazione agli aa.ss. in cui ha prestato servizio in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche da liquidarsi ai sensi dell'art. 35 CCNL Scuola Vigente e condanna della parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente la relativa indennità in misura pari ad euro 2.758,21, come risulta dai conteggi offerti in comunicazione dalla parte resistente, cui questo Giudice intende aderire in quanto redatti conformemente ai criteri di logicità, di completezza, di ragionevolezza e di coerenza;
il tutto oltre interessi legali e l'eventuale maggior somma corrispondente alla differenza tra la rivalutazione monetaria e gli interessi.
Con specifico riguardo, infine, alla Retribuzione Professionale Docenti, occorre considerare che la stessa è stata istituita dall'art. 7 del CCNL 15.3.2001 ed è disciplinata come segue:
“1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
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3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995”.
L'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, citato nel terzo comma dell'art. 7, riguarda il compenso individuale accessorio e prevede, tra l'altro, l'erogazione di detto compenso ai docenti con contratto a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, escludendo quindi il personale docente che svolge supplenze brevi e saltuarie.
Occorre inoltre evidenziare che il CCNL Scuola 2022, valido per il triennio 2019-2021 e, quindi, per tutti gli anni per cui è controversia, fissa l'importo della RPD in € 184,501. In applicazione della normativa di cui al CCNI 1999, in caso di rapporto a tempo parziale, l'importo dell'indennità deve essere riparametrato in ragione delle ore effettivamente svolte e, in caso di rapporti contrattuali di durata inferiore al mese, l'indennità viene corrisposta nella misura di 1/30 per ogni giorno di rapporto.
Inoltre, dall'esame delle buste paga riferite agli anni scolastici 2020/'21 e 2021/'22 si evince che la parte ricorrente non ha mai beneficiato della voce “retribuzione professionale docenti”. Ne deriva quindi che spetta alla parte ricorrente anche la percezione della retribuzione professionale del docente, pari all'importo complessivo lordo di euro 962,69 e di 71,31 a titolo d'incidenza della retribuzione richiesta sul TFR, oltre interessi dalla maturazione del credito sino al saldo, come risulta dai conteggi offerti in comunicazione dalla parte resistente, cui questo Giudice intende aderire in quanto redatti conformemente ai criteri di logicità, di completezza, di ragionevolezza e di coerenza;
il tutto oltre interessi legali e l'eventuale maggior somma corrispondente alla differenza tra la rivalutazione monetaria e gli interessi.
Le spese di lite seguono la soccombenza del resistente, come per legge, e sono liquidate, in relazione alle fasi effettivamente espletate, nella misura indicata in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/2022 (tenuto conto del valore e della non particolare complessità della vertenza), con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Cuneo, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così dispone:
1) accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente - condanna il alla corresponsione alla parte ricorrente, Controparte_1 mediante accredito sulla Carta elettronica del Docente, dell'importo nominale di € 1.500,00, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, quale
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contributo alla formazione professionale del docente;
condanna la parte resistente a pagare in favore di parte ricorrente l'importo complessivo di euro 2.758,21, a titolo di indennità sostitutiva per le ferie non godute;
il tutto con rivalutazione monetaria e interessi legali come indicato in motivazione;
condanna parte resistente a pagare in favore di parte ricorrente l'importo di euro 962,69 e di euro 71,31 a titolo d'incidenza della retribuzione richiesta sul TFR, a titolo di retribuzione professionale del docente;
oltre interessi dalla maturazione del credito sino al saldo;
2) condanna il alla rifusione delle spese di lite Controparte_1 che liquida in euro 1.314,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, oltre contributo unificato se versato;
con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario. IVA e Cassa come per legge.
Cuneo, 8.4.2025
Il Giudice dott. Michele Basta
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