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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 25/11/2025, n. 974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 974 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3539/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SASSARI
SEZIONE II CIVILE
in composizione monocratica nella persona del Giudice, dott. Bradamante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 3539 del Ruolo Generale dell'anno 2022 promossa da:
, nato a [...] il [...], C.F. , e residente in Parte_1 C.F._1
Torino nella Via Tunisi 1, elettivamente domiciliato in 07100 Sassari, Viale Caprera, 15/h presso lo Studio dell'Avv. Giovanni Antonio Manca, che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale apposta su foglio separato ex art. 83, comma 3, c.p.c., da intendersi in calce al presente atto;
ricorrente contro
, nato a [...] il [...], C.F. , ed ivi CP_1 C.F._2
residente in [...];
resistente contumace la causa è stata decisa sulle seguenti
conclusioni
pagina 1 di 4 nell'interesse del ricorrente come da atto introduttivo del 25.11.22 come ribadite negli scritti conclusivi;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione il ricorrente conveniva in giudizio , esponendo: CP_1
- di essere proprietario dell'appartamento sito in Sassari, Via Turritana 23, piano 3, distinto al catasto al
Foglio 109, particella 2400, sub 8, cat. A/3;
- che in data 07.04.2021 il sig. comunicava di voler prendere l'appartamento in locazione CP_1
per €. 350,00 mensili e nella stessa data veniva immesso nel possesso dello stesso ritirando le chiavi e versando, a un delegato del sig. , la somma di €. 700,00 pari a due mensilità, oltre a €. 230,0 a Pt_1
titolo di canone di locazione per il periodo residuo di aprile 2021;
- che, nonostante gli accordi verbali, il sig. non sottoscriveva il contratto di locazione ma CP_1
corrispondeva il canone per le mensilità di maggio, giugno, luglio, agosto 2021 oltre alla corresponsione in data 28.12.2021 di un acconto di €. 100,00 sulle mensilità arretrate;
- che con missiva del 16.06.2022 sollecitava il sig. alla sottoscrizione del contratto di locazione CP_1
e alla corresponsione del dovuto;
- che tale missiva rimaneva priva di riscontro;
- che le mensilità dovute (settembre 2021- novembre 2022) ammonterebbero a €. 4.570,00, cui andrebbe parametrato l'indennizzo per occupazione senza titolo.
Concludeva chiedendo accertarsi l'occupazione senza titolo e condannandolo al pagamento dell'indennità di occupazione per €. 4.750,00, o nella diversa somma accertata, oltre alle somme eventualmente maturate in corso di giudizio. Con vittoria di spese di lite.
Il sig. , regolarmente notificato, non si costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia. CP_1
Il giudizio veniva istruito con produzioni documentali e audizione di testimoni. La causa veniva tenuta a decisione sulle conclusioni di cui in premessa. pagina 2 di 4 ***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Va premesso che, secondo giurisprudenza ormai consolidata, in punto di onere della prova nell'inadempimento, “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o
per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo
diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare
l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del
fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”. (Cass. civ., SS. UU., 30
ottobre 2001, n. 13533).
A fondamento della propria pretesa, il ricorrente ha prodotto le visure catastali, le ricevute di ricezione della caparra e di affitto per il mese di aprile, maggio, giugno 2021 e la diffida del
16.06.2022, notificata a mani a seguito della convocazione personale del sig. reperito CP_1
in Sassari alla via Turritana 23. Ciò vale a dimostrare l'avvenuta immissione nel possesso del ricorrente. All'udienza del 02.10.24 il difensore del ricorrente dava atto che l'immobile era stato rilasciato in data 11.04.2023.
Il teste confermava di aver fatto visionare l'immobile al di aver Testimone_1 CP_1
ricevuto il denaro e di aver rilasciato le relative quietanze, riferiva che parte del denaro veniva versato anche al sig. tramite bonifico bancario, confermava che il sig. Pt_1 CP_1
rifiutava di sottoscrivere il contratto di locazione. Il teste riferiva Testimone_2
di conoscere il sig. in quanto abitante nel suo stesso palazzo sino all'aprile 2023. CP_1
Confermava che il sig. è il proprietario dell'immobile e che si Pt_1 Testimone_1
occupava della manutenzione per conto del proprietario.
Alla luce di tali elementi emersi dall'istruttoria, deve ritenersi provata la pretesa del ricorrente e, dunque, il sig. deve essere condannato a versare la somma di CP_1
complessivi €. 6.550,00 a titolo di indennità di occupazione sino alla data del rilascio, oltre pagina 3 di 4 interessi legali sulle somme via via rivalutate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo il D.M. vigente, parametri minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita:
- accoglie la domanda del ricorrente e condanna il sig. al pagamento della CP_1
somma di complessivi €. 6.550,00 a titolo di indennità di occupazione sino alla data del rilascio, oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate;
- condanna il sig. alla rifusione delle spese di lite al ricorrente, liquidate in CP_1
complessivi €. 2.540,00, oltre rimborso c.u. e spese vive, rimborso forfettario 15%, iva e cnpa, oltre oneri di legge.
Così deciso in Sassari, in data 25.11.2025.
Il Giudice
I.Bradamante
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SASSARI
SEZIONE II CIVILE
in composizione monocratica nella persona del Giudice, dott. Bradamante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 3539 del Ruolo Generale dell'anno 2022 promossa da:
, nato a [...] il [...], C.F. , e residente in Parte_1 C.F._1
Torino nella Via Tunisi 1, elettivamente domiciliato in 07100 Sassari, Viale Caprera, 15/h presso lo Studio dell'Avv. Giovanni Antonio Manca, che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale apposta su foglio separato ex art. 83, comma 3, c.p.c., da intendersi in calce al presente atto;
ricorrente contro
, nato a [...] il [...], C.F. , ed ivi CP_1 C.F._2
residente in [...];
resistente contumace la causa è stata decisa sulle seguenti
conclusioni
pagina 1 di 4 nell'interesse del ricorrente come da atto introduttivo del 25.11.22 come ribadite negli scritti conclusivi;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione il ricorrente conveniva in giudizio , esponendo: CP_1
- di essere proprietario dell'appartamento sito in Sassari, Via Turritana 23, piano 3, distinto al catasto al
Foglio 109, particella 2400, sub 8, cat. A/3;
- che in data 07.04.2021 il sig. comunicava di voler prendere l'appartamento in locazione CP_1
per €. 350,00 mensili e nella stessa data veniva immesso nel possesso dello stesso ritirando le chiavi e versando, a un delegato del sig. , la somma di €. 700,00 pari a due mensilità, oltre a €. 230,0 a Pt_1
titolo di canone di locazione per il periodo residuo di aprile 2021;
- che, nonostante gli accordi verbali, il sig. non sottoscriveva il contratto di locazione ma CP_1
corrispondeva il canone per le mensilità di maggio, giugno, luglio, agosto 2021 oltre alla corresponsione in data 28.12.2021 di un acconto di €. 100,00 sulle mensilità arretrate;
- che con missiva del 16.06.2022 sollecitava il sig. alla sottoscrizione del contratto di locazione CP_1
e alla corresponsione del dovuto;
- che tale missiva rimaneva priva di riscontro;
- che le mensilità dovute (settembre 2021- novembre 2022) ammonterebbero a €. 4.570,00, cui andrebbe parametrato l'indennizzo per occupazione senza titolo.
Concludeva chiedendo accertarsi l'occupazione senza titolo e condannandolo al pagamento dell'indennità di occupazione per €. 4.750,00, o nella diversa somma accertata, oltre alle somme eventualmente maturate in corso di giudizio. Con vittoria di spese di lite.
Il sig. , regolarmente notificato, non si costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia. CP_1
Il giudizio veniva istruito con produzioni documentali e audizione di testimoni. La causa veniva tenuta a decisione sulle conclusioni di cui in premessa. pagina 2 di 4 ***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Va premesso che, secondo giurisprudenza ormai consolidata, in punto di onere della prova nell'inadempimento, “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o
per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo
diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare
l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del
fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”. (Cass. civ., SS. UU., 30
ottobre 2001, n. 13533).
A fondamento della propria pretesa, il ricorrente ha prodotto le visure catastali, le ricevute di ricezione della caparra e di affitto per il mese di aprile, maggio, giugno 2021 e la diffida del
16.06.2022, notificata a mani a seguito della convocazione personale del sig. reperito CP_1
in Sassari alla via Turritana 23. Ciò vale a dimostrare l'avvenuta immissione nel possesso del ricorrente. All'udienza del 02.10.24 il difensore del ricorrente dava atto che l'immobile era stato rilasciato in data 11.04.2023.
Il teste confermava di aver fatto visionare l'immobile al di aver Testimone_1 CP_1
ricevuto il denaro e di aver rilasciato le relative quietanze, riferiva che parte del denaro veniva versato anche al sig. tramite bonifico bancario, confermava che il sig. Pt_1 CP_1
rifiutava di sottoscrivere il contratto di locazione. Il teste riferiva Testimone_2
di conoscere il sig. in quanto abitante nel suo stesso palazzo sino all'aprile 2023. CP_1
Confermava che il sig. è il proprietario dell'immobile e che si Pt_1 Testimone_1
occupava della manutenzione per conto del proprietario.
Alla luce di tali elementi emersi dall'istruttoria, deve ritenersi provata la pretesa del ricorrente e, dunque, il sig. deve essere condannato a versare la somma di CP_1
complessivi €. 6.550,00 a titolo di indennità di occupazione sino alla data del rilascio, oltre pagina 3 di 4 interessi legali sulle somme via via rivalutate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo il D.M. vigente, parametri minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita:
- accoglie la domanda del ricorrente e condanna il sig. al pagamento della CP_1
somma di complessivi €. 6.550,00 a titolo di indennità di occupazione sino alla data del rilascio, oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate;
- condanna il sig. alla rifusione delle spese di lite al ricorrente, liquidate in CP_1
complessivi €. 2.540,00, oltre rimborso c.u. e spese vive, rimborso forfettario 15%, iva e cnpa, oltre oneri di legge.
Così deciso in Sassari, in data 25.11.2025.
Il Giudice
I.Bradamante
pagina 4 di 4