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Sentenza 13 dicembre 2024
Sentenza 13 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 13/12/2024, n. 846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 846 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1416 / 2022
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
₪₪₪
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1416/2022 promossa da:
(c.f. , nata a [...] il [...], ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. DELLA GATTA ALEX (c.f.
) ed elettivamente domiciliata come in atti telematici;
C.F._2
RICORRENTE
contro
(c.f. ), nato a [...] il [...], ed ivi Controparte_1 C.F._3 residente in [...]n. 28, rappresentato e difeso dall'Avv. GABRIELLINI LUCA (c.f.
) ed elettivamente domiciliato come in atti telematici;
C.F._4
RESISTENTE
e
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO pag. 1 di 7 Oggetto: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: voglia il Tribunale disporre: “l'affidamento del minore al Servizio, con collocamento del minore presso la madre;
assegno di mantenimento per a carico del padre Per_1
e in favore della madre pari a € 150 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie (come da protocollo in vigore presso questo tribunale); incontri padre/figlio come da ultima relazione depositata dai Servizi sociali in data 3.12.2024 nelle modalità ivi indicate;
predisporre per il padre un percorso e una rivalutazione presso il NOA;
con vittoria di spese di lite;
dichiara di rinunciare ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.”.
Per parte resistente: voglia il Tribunale disporre: “affidamento del minore al Servizio, con collocamento del minore presso la madre;
assegno di mantenimento per a carico del padre Per_1
e in favore della madre pari a € 150 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie (come da protocollo in vigore presso questo tribunale), in particolare chiede che quelle superiori ai € 200 siano tempestivamente e previamente comunicate e concordate con il padre in quanto il padre versa in condizioni economiche non floride;
incontri padre/figlio come da ultima relazione depositata dai Servizi sociali in data 3.12.2024 nelle modalità ivi indicate e con possibilità per il
Servizio di gestire in modo elastico i rapporti padre/figlio; nulla osta a predisporre per il padre un percorso e una rivalutazione presso il NOA;
con compensazione delle spese di lite per assenza di sostanziale soccombenza;
dichiara di rinunciare ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.”.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 20/07/2022 e regolarmente notificato, ha dedotto di Parte_1
aver contratto matrimonio concordatario in Lerici (SP) in data 12.5.2007 con e che Controparte_1 dall'unione è nato il figlio (a Genova in data 5.4.2010), attualmente minorenne. I coniugi Per_1
sono in regime di separazione dei beni.
Si è costituito depositando memoria di costituzione, con cui ha contestato Controparte_1
tutto quanto ex adverso dedotto, nulla opponendo quanto alla separazione personale, ma proponendo domande diverse con riferimento alle altre questioni.
Con ordinanza presidenziale del 24.1.2023, è stato disposto - in via provvisoria - l'affidamento del minore al Servizio sociale del Comune della Spezia con collocamento dello stesso presso la madre, un determinato regime di frequentazione padre/figlio, la somma di € 150,00 mensili a carico del pag. 2 di 7 padre per il mantenimento in via indiretta di , nonché il riparto delle spese straordinarie al Per_1
50% tra i genitori.
Con sentenza non definitiva n. 258/2023, il Tribunale della Spezia ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, rimettendo la causa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio.
La causa è stata assegnata, quale Giudice istruttore, al dott. Drigani.
Le parti hanno rinunciato ai termini ex art. 183, c. 6, c.p.c. (cfr. verbale di udienza del 13.4.2023 e ordinanza collegiale del 14.4.2023).
In corso di istruttoria è stato disposto l'ascolto del minore , nonché la partecipazione alle Per_1
udienze anche del Servizio sociale del Comune della Spezia (in quanto ente affidatario del minore) il quale ha altresì provveduto a depositare relazioni aggiornate sul minore. In atti sono state riversate anche relazioni del N.o.a. e degli educatori che hanno partecipato agli incontri protetti padre/figlio.
All'udienza del 4.12.2024 dinanzi al Giudice Istruttore, le parti hanno precisato le proprie conclusioni (ut supra riportate) e rinunciato ai termini ex art. 190 c.p.c.; anche il Servizio sociale (in qualità di ente affidatario del minore) ha formulato le proprie istanze conclusive (segnatamente, ha chiesto di: “confermare l'affidamento del minore al Servizio, dovendosi ancora affrontare e gestire alcune dinamiche familiari, con collocamento del minore presso la madre;
prevedere incontri padre/figlio come ora svolti, ovvero con incontri protetti una volta a settimana (al momento per un'ora) con possibilità di poter modificare orari e frequenza secondo gli sviluppi concreti degli incontri;
presa in carico del minore per un supporto psicologico;
predisporre per il padre un percorso e per una rivalutazione presso il NOA”). Il Giudice ha quindi trattenuto la causa in decisione, senza concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. e con riserva di riferire al Collegio.
È stato acquisito il parere di competenza da parte del Pubblico Ministero.
Ciò premesso, la causa va pertanto in decisione definitiva sulle seguenti questioni: affidamento e collocazione del minore;
regime di visite tra questi e il genitore non collocatario;
eventuale Per_1
assegno di mantenimento in favore del minore;
eventuali percorsi per il minore e/o i genitori.
Ritiene il Collegio nel superiore interesse del minore mantenere l'affidamento dello stesso al
Servizio sociale territorialmente competente (allo stato, il Servizio sociale del Comune della
Spezia), come peraltro già disposto in via provvisoria con ordinanza presidenziale.
pag. 3 di 7 Invero, tanto dalle relazioni in atti depositate dal Servizio sociale (già affidatario del minore) quanto dalle stesse conclusioni delle parti sono emersi significativi e non irrilevanti elementi in ordine – da un lato – all'inidoneità educativa e alla manifesta carenza genitoriale di entrambi i genitori e – dall'altro – alla sussistenza di decise criticità e difficoltà nei rapporti tra i genitori nonché in capo a , minore che risulta tutt'ora trovarsi in una situazione complessa a fronte Per_1
della quale entrambi i genitori non sono riusciti a porre in essere adeguati interventi di sostegno e/o di supporto.
Va del resto evidenziato come le stesse parti, all'udienza di precisazione delle conclusioni, abbiano concluso in favore dell'affidamento del minore al Servizio sociale, così modificando le proprie richieste rispetto alle diverse formulazioni assunte negli atti introduttivi (ove, invece, avevano chiesto un affidamento esclusivo o congiunto di ), con ciò avvalorando la propria Per_1
inidoneità genitoriale e palesando le difficoltà nel tempo rilevate e confermate dal Servizio sociale.
A supporto dell'affidamento del minore al Servizio sociale depongono i seguenti elementi:
- i due procedimenti per separazione personale già instaurati dalle parti nel 2021, procedimenti che però non hanno avuto seguito (anche perché il Tribunale non aveva reputato conformi e idonee le condizioni originariamente proposte dalle parti);
- il ricorso ex art. 342 bis c.p.c. instaurato nel 2021 da nei confronti del marito;
Pt_1
- il coinvolgimento, su istanza materna, del Servizio sociale;
- la precedente pendenza di un procedimento dinanzi al Tribunale per i Minorenni di Genova
(n. AC n. 1027/21);
- la spiccata conflittualità tra i coniugi, il cui rapporto è stato caratterizzato, in passato, da frequenti litigi e, comunque, da forti criticità;
- la perdurante mancanza di comunicazione tra genitori;
- la triangolazione del minore nei rapporti tra i genitori;
- l'abuso di sostanze alcoliche da parte di che ha condotto alla presa in carico dello CP_1
stesso presso il N.o.a. Peraltro, il N.o.a. ha continuato a segnalare una partecipazione non pienamente costante del padre, con conseguente impossibilità di comprendere la reale situazione del resistente circa l'uso di sostanze;
- le relazioni anche dei dott. e circa le criticità in capo alla madre (cfr., in Per_2 Per_3
particolare, le relazioni del 29.11.2021 e del 3.11.2021, in atti);
- il contenuto delle relazioni del Servizio sociale depositate nei procedimenti di separazione personale precedentemente instaurati ma poi privi di seguito, che hanno evidenziato: la necessità di interventi a tutela del minore;
l'inadeguatezza del padre al ruolo genitoriale;
la pag. 4 di 7 forte esposizione del minore alla crisi coniugale e al conflitto;
la necessità, per il Servizio sociale, di una valutazione delle competenze genitoriali;
la necessità, avvertita dalla madre, di un supporto psicologico;
- le successive relazioni depositate, sempre dal Servizio sociale affidatario, anche nel presente procedimento;
- l'atteggiamento immaturo del padre e la sua difficoltà a sintonizzarsi sul figlio e ad ascoltarne bisogni e richieste: invero, pur a fronte di minimi miglioramenti, CP_1
continua tuttavia a non essere costante nella partecipazione agli incontri con il figlio e non
“sembra esprimere alcuna reale consapevolezza per le numerose problematicità che permangono nelle pieghe degli incontri” (cfr., da ultimo, relazione depositata dal Servizio sociale in data 3.12.2024);
- la ripetuta indisponibilità del resistente (in tesi giustificata da ragioni -prettamente estetiche- che però non possono essere in alcun modo condivise da questo Collegio) a sottoporsi all'esame della matrice cheratinica richiesto dal N.o.a., così come la sua mancata partecipazione agli appuntamenti (ivi comprese le visite mediche psichiatriche) fissati sempre dal N.o.a.; l'atteggiamento sminuente del padre relativamente al problema dell'abuso alcolico;
l'esito positivo all'alcol come accertato dai pochi esami effettuati.
Risulta quindi contrario all'interesse di l'affidamento congiunto a entrambi i genitori, Per_1 così come l'affidamento esclusivo a uno di essi, dovendosi invece confermare l'affidamento al
Servizio sociale, al quale demandare i seguenti compiti: assunzione delle decisioni di straordinaria amministrazione riguardanti la cura, l'istruzione e l'educazione di (per ogni questione Per_1
procedendo preventivamente a interpellare i genitori, i quali mantengono il diritto/dovere di vigilare sul loro figlio); controllo sulle decisioni di ordinaria amministrazione da demandarsi al genitore collocatario;
monitoraggio della situazione relativa al nucleo.
Può poi confermarsi, come peraltro condiviso da tutte le parti e in assenza di elementi in senso contrario, la collocazione del minore presso la madre.
La particolare situazione del minore – e, in primis, l'esito (non certo pienamente positivo) degli incontri protetti sino ad ora tenuti con il padre, come ampiamente emerso dalle relazioni e dagli aggiornamenti forniti dal Servizio sociale, nonché la mancata adesione di al percorso CP_1
presso il N.o.a. – porta il Collegio a confermare anche il regime di visite da ultimo disposto in via provvisoria con ordinanza di data 26.9.2023 (provvedimento, quest'ultimo, adottato a seguito dei fatti riportati dal Servizio con relazione del 28.7.2023 circa i comportamenti paterni in presenza del pag. 5 di 7 minore e il litigio tra di loro verificatosi), regime su cui - si ripete - tutte le parti sono del resto concordi, tramite cioè incontri protetti una volta a settimana (al momento, della durata di un'ora).
Va altresì rimessa al Servizio sociale affidatario l'organizzazione dei predetti incontri, con possibilità (in caso di riscontri positivi e di assenza di pregiudizi per il minore, nonché tenendo conto della volontà di ) di poterne modificare orari e frequenza secondo gli sviluppi Per_1
concreti degli stessi anche quanto alle modalità e alla frequenza. Parimenti, il Collegio reputa di disporre la presa in carico psicologica di , alla luce delle difficoltà e delle criticità Per_1
manifestate dal minore.
Deve poi disporsi la presa in carico di presso il N.o.a. territorialmente competente mercé CP_1
il comportamento - non collaborativo e discontinuo - da lui tenuto nel tempo (e ampiamente riferito nelle varie relazioni in atti), che richiede costante monitoraggio e attenzione;
spetterà al predetto servizio specialistico disporre tutti gli esami e le analisi ritenuti necessari e/o opportuni.
Nulla osta, infine, ad accogliere la domanda congiuntamente formulata dalle parti in punto economico circa la somma (pari a € 150,00 mensili) da porre a carico del padre per il mantenimento in via indiretta del figlio (nonché circa il riparto delle spese straordinarie per ), stante - Per_1
appunto - l'assenza di contrasti tra le parti, somma in ogni caso ritenuta congrua alla luce delle complessive disponibilità economico/patrimoniali dei genitori.
Ogni altra questione assorbita o disattesa.
La natura della causa e l'istruttoria compiuta nell'esclusivo interesse del minore, anche alla luce delle conclusioni formulate dalle parti, giustificano la compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o assorbita, dato atto della sentenza non definitiva n. 258/2023 in punto di status, così provvede:
- dispone l'affidamento del minore (nato a [...] il [...]) al Servizio Persona_4
sociale del Comune della Spezia, per 24 mesi, limitando l'esercizio della responsabilità genitoriale relativamente alle decisioni inerenti gli incarichi affidati al Servizio Sociale, e alle decisioni di maggiore interesse, quelle relative all'educazione e istruzione che saranno assunte dal Servizio
pag. 6 di 7 affidatario tenendo conto delle indicazioni dei genitori;
con collocamento del minore presso la madre;
- dispone che gli incontri avvengano in modalità protetta, secondo l'apposito Persona_5
calendario che verrà predisposto dal Servizio sociale affidatario, con incontri una volta a settimana, al momento della durata di un'ora ciascuno, autorizzando sin da ora il Servizio sociale affidatario
(in caso di riscontri positivi e in assenza di pregiudizi per il minore, nonché tenendo conto della volontà di e secondo gli sviluppi concreti degli stessi) a modificarne orari e frequenza;
Per_1
- dispone che il Servizio sociale del Comune della Spezia, in coordinamento con il Servizio sociosanitario territorialmente competente, per quanto di rispettiva competenza, predispongano un percorso di sostegno psicologico in favore del minore;
- dispone la presa in carico del resistente presso il N.o.a. territorialmente competente;
- pone a carico di la somma mensile di € 150,00 a titolo di contributo al Controparte_1
mantenimento in via indiretta del figlio, da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ISTAT;
- pone a carico dei genitori, in ragione del 50 % ciascuno, le spese straordinarie che saranno sostenute per il figlio, come da Linee guida di data 13.12.2018 in vigore preso questo Tribunale;
- dispone che l'ente affidatario riferisca al Giudice Tutelare in merito all'esecuzione del presente decreto ogni sei mesi, salvo comunicazioni urgenti, e alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale per i Minorenni se si renderà necessaria l'adozione di provvedimenti modificativi e in ogni caso prima che siano decorsi 24 mesi se si deve formulare istanza di proroga dell'affido;
- dispone la trasmissione di copia del decreto al Giudice Tutelare per la vigilanza ex art. 337 c.c.
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti, al Servizio sociale del Comune della
Spezia, all'Asl n.
5-N.o.a. e al Giudice Tutelare.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 5.12.2024, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
pag. 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
₪₪₪
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1416/2022 promossa da:
(c.f. , nata a [...] il [...], ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. DELLA GATTA ALEX (c.f.
) ed elettivamente domiciliata come in atti telematici;
C.F._2
RICORRENTE
contro
(c.f. ), nato a [...] il [...], ed ivi Controparte_1 C.F._3 residente in [...]n. 28, rappresentato e difeso dall'Avv. GABRIELLINI LUCA (c.f.
) ed elettivamente domiciliato come in atti telematici;
C.F._4
RESISTENTE
e
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO pag. 1 di 7 Oggetto: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: voglia il Tribunale disporre: “l'affidamento del minore al Servizio, con collocamento del minore presso la madre;
assegno di mantenimento per a carico del padre Per_1
e in favore della madre pari a € 150 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie (come da protocollo in vigore presso questo tribunale); incontri padre/figlio come da ultima relazione depositata dai Servizi sociali in data 3.12.2024 nelle modalità ivi indicate;
predisporre per il padre un percorso e una rivalutazione presso il NOA;
con vittoria di spese di lite;
dichiara di rinunciare ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.”.
Per parte resistente: voglia il Tribunale disporre: “affidamento del minore al Servizio, con collocamento del minore presso la madre;
assegno di mantenimento per a carico del padre Per_1
e in favore della madre pari a € 150 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie (come da protocollo in vigore presso questo tribunale), in particolare chiede che quelle superiori ai € 200 siano tempestivamente e previamente comunicate e concordate con il padre in quanto il padre versa in condizioni economiche non floride;
incontri padre/figlio come da ultima relazione depositata dai Servizi sociali in data 3.12.2024 nelle modalità ivi indicate e con possibilità per il
Servizio di gestire in modo elastico i rapporti padre/figlio; nulla osta a predisporre per il padre un percorso e una rivalutazione presso il NOA;
con compensazione delle spese di lite per assenza di sostanziale soccombenza;
dichiara di rinunciare ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.”.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 20/07/2022 e regolarmente notificato, ha dedotto di Parte_1
aver contratto matrimonio concordatario in Lerici (SP) in data 12.5.2007 con e che Controparte_1 dall'unione è nato il figlio (a Genova in data 5.4.2010), attualmente minorenne. I coniugi Per_1
sono in regime di separazione dei beni.
Si è costituito depositando memoria di costituzione, con cui ha contestato Controparte_1
tutto quanto ex adverso dedotto, nulla opponendo quanto alla separazione personale, ma proponendo domande diverse con riferimento alle altre questioni.
Con ordinanza presidenziale del 24.1.2023, è stato disposto - in via provvisoria - l'affidamento del minore al Servizio sociale del Comune della Spezia con collocamento dello stesso presso la madre, un determinato regime di frequentazione padre/figlio, la somma di € 150,00 mensili a carico del pag. 2 di 7 padre per il mantenimento in via indiretta di , nonché il riparto delle spese straordinarie al Per_1
50% tra i genitori.
Con sentenza non definitiva n. 258/2023, il Tribunale della Spezia ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, rimettendo la causa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio.
La causa è stata assegnata, quale Giudice istruttore, al dott. Drigani.
Le parti hanno rinunciato ai termini ex art. 183, c. 6, c.p.c. (cfr. verbale di udienza del 13.4.2023 e ordinanza collegiale del 14.4.2023).
In corso di istruttoria è stato disposto l'ascolto del minore , nonché la partecipazione alle Per_1
udienze anche del Servizio sociale del Comune della Spezia (in quanto ente affidatario del minore) il quale ha altresì provveduto a depositare relazioni aggiornate sul minore. In atti sono state riversate anche relazioni del N.o.a. e degli educatori che hanno partecipato agli incontri protetti padre/figlio.
All'udienza del 4.12.2024 dinanzi al Giudice Istruttore, le parti hanno precisato le proprie conclusioni (ut supra riportate) e rinunciato ai termini ex art. 190 c.p.c.; anche il Servizio sociale (in qualità di ente affidatario del minore) ha formulato le proprie istanze conclusive (segnatamente, ha chiesto di: “confermare l'affidamento del minore al Servizio, dovendosi ancora affrontare e gestire alcune dinamiche familiari, con collocamento del minore presso la madre;
prevedere incontri padre/figlio come ora svolti, ovvero con incontri protetti una volta a settimana (al momento per un'ora) con possibilità di poter modificare orari e frequenza secondo gli sviluppi concreti degli incontri;
presa in carico del minore per un supporto psicologico;
predisporre per il padre un percorso e per una rivalutazione presso il NOA”). Il Giudice ha quindi trattenuto la causa in decisione, senza concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. e con riserva di riferire al Collegio.
È stato acquisito il parere di competenza da parte del Pubblico Ministero.
Ciò premesso, la causa va pertanto in decisione definitiva sulle seguenti questioni: affidamento e collocazione del minore;
regime di visite tra questi e il genitore non collocatario;
eventuale Per_1
assegno di mantenimento in favore del minore;
eventuali percorsi per il minore e/o i genitori.
Ritiene il Collegio nel superiore interesse del minore mantenere l'affidamento dello stesso al
Servizio sociale territorialmente competente (allo stato, il Servizio sociale del Comune della
Spezia), come peraltro già disposto in via provvisoria con ordinanza presidenziale.
pag. 3 di 7 Invero, tanto dalle relazioni in atti depositate dal Servizio sociale (già affidatario del minore) quanto dalle stesse conclusioni delle parti sono emersi significativi e non irrilevanti elementi in ordine – da un lato – all'inidoneità educativa e alla manifesta carenza genitoriale di entrambi i genitori e – dall'altro – alla sussistenza di decise criticità e difficoltà nei rapporti tra i genitori nonché in capo a , minore che risulta tutt'ora trovarsi in una situazione complessa a fronte Per_1
della quale entrambi i genitori non sono riusciti a porre in essere adeguati interventi di sostegno e/o di supporto.
Va del resto evidenziato come le stesse parti, all'udienza di precisazione delle conclusioni, abbiano concluso in favore dell'affidamento del minore al Servizio sociale, così modificando le proprie richieste rispetto alle diverse formulazioni assunte negli atti introduttivi (ove, invece, avevano chiesto un affidamento esclusivo o congiunto di ), con ciò avvalorando la propria Per_1
inidoneità genitoriale e palesando le difficoltà nel tempo rilevate e confermate dal Servizio sociale.
A supporto dell'affidamento del minore al Servizio sociale depongono i seguenti elementi:
- i due procedimenti per separazione personale già instaurati dalle parti nel 2021, procedimenti che però non hanno avuto seguito (anche perché il Tribunale non aveva reputato conformi e idonee le condizioni originariamente proposte dalle parti);
- il ricorso ex art. 342 bis c.p.c. instaurato nel 2021 da nei confronti del marito;
Pt_1
- il coinvolgimento, su istanza materna, del Servizio sociale;
- la precedente pendenza di un procedimento dinanzi al Tribunale per i Minorenni di Genova
(n. AC n. 1027/21);
- la spiccata conflittualità tra i coniugi, il cui rapporto è stato caratterizzato, in passato, da frequenti litigi e, comunque, da forti criticità;
- la perdurante mancanza di comunicazione tra genitori;
- la triangolazione del minore nei rapporti tra i genitori;
- l'abuso di sostanze alcoliche da parte di che ha condotto alla presa in carico dello CP_1
stesso presso il N.o.a. Peraltro, il N.o.a. ha continuato a segnalare una partecipazione non pienamente costante del padre, con conseguente impossibilità di comprendere la reale situazione del resistente circa l'uso di sostanze;
- le relazioni anche dei dott. e circa le criticità in capo alla madre (cfr., in Per_2 Per_3
particolare, le relazioni del 29.11.2021 e del 3.11.2021, in atti);
- il contenuto delle relazioni del Servizio sociale depositate nei procedimenti di separazione personale precedentemente instaurati ma poi privi di seguito, che hanno evidenziato: la necessità di interventi a tutela del minore;
l'inadeguatezza del padre al ruolo genitoriale;
la pag. 4 di 7 forte esposizione del minore alla crisi coniugale e al conflitto;
la necessità, per il Servizio sociale, di una valutazione delle competenze genitoriali;
la necessità, avvertita dalla madre, di un supporto psicologico;
- le successive relazioni depositate, sempre dal Servizio sociale affidatario, anche nel presente procedimento;
- l'atteggiamento immaturo del padre e la sua difficoltà a sintonizzarsi sul figlio e ad ascoltarne bisogni e richieste: invero, pur a fronte di minimi miglioramenti, CP_1
continua tuttavia a non essere costante nella partecipazione agli incontri con il figlio e non
“sembra esprimere alcuna reale consapevolezza per le numerose problematicità che permangono nelle pieghe degli incontri” (cfr., da ultimo, relazione depositata dal Servizio sociale in data 3.12.2024);
- la ripetuta indisponibilità del resistente (in tesi giustificata da ragioni -prettamente estetiche- che però non possono essere in alcun modo condivise da questo Collegio) a sottoporsi all'esame della matrice cheratinica richiesto dal N.o.a., così come la sua mancata partecipazione agli appuntamenti (ivi comprese le visite mediche psichiatriche) fissati sempre dal N.o.a.; l'atteggiamento sminuente del padre relativamente al problema dell'abuso alcolico;
l'esito positivo all'alcol come accertato dai pochi esami effettuati.
Risulta quindi contrario all'interesse di l'affidamento congiunto a entrambi i genitori, Per_1 così come l'affidamento esclusivo a uno di essi, dovendosi invece confermare l'affidamento al
Servizio sociale, al quale demandare i seguenti compiti: assunzione delle decisioni di straordinaria amministrazione riguardanti la cura, l'istruzione e l'educazione di (per ogni questione Per_1
procedendo preventivamente a interpellare i genitori, i quali mantengono il diritto/dovere di vigilare sul loro figlio); controllo sulle decisioni di ordinaria amministrazione da demandarsi al genitore collocatario;
monitoraggio della situazione relativa al nucleo.
Può poi confermarsi, come peraltro condiviso da tutte le parti e in assenza di elementi in senso contrario, la collocazione del minore presso la madre.
La particolare situazione del minore – e, in primis, l'esito (non certo pienamente positivo) degli incontri protetti sino ad ora tenuti con il padre, come ampiamente emerso dalle relazioni e dagli aggiornamenti forniti dal Servizio sociale, nonché la mancata adesione di al percorso CP_1
presso il N.o.a. – porta il Collegio a confermare anche il regime di visite da ultimo disposto in via provvisoria con ordinanza di data 26.9.2023 (provvedimento, quest'ultimo, adottato a seguito dei fatti riportati dal Servizio con relazione del 28.7.2023 circa i comportamenti paterni in presenza del pag. 5 di 7 minore e il litigio tra di loro verificatosi), regime su cui - si ripete - tutte le parti sono del resto concordi, tramite cioè incontri protetti una volta a settimana (al momento, della durata di un'ora).
Va altresì rimessa al Servizio sociale affidatario l'organizzazione dei predetti incontri, con possibilità (in caso di riscontri positivi e di assenza di pregiudizi per il minore, nonché tenendo conto della volontà di ) di poterne modificare orari e frequenza secondo gli sviluppi Per_1
concreti degli stessi anche quanto alle modalità e alla frequenza. Parimenti, il Collegio reputa di disporre la presa in carico psicologica di , alla luce delle difficoltà e delle criticità Per_1
manifestate dal minore.
Deve poi disporsi la presa in carico di presso il N.o.a. territorialmente competente mercé CP_1
il comportamento - non collaborativo e discontinuo - da lui tenuto nel tempo (e ampiamente riferito nelle varie relazioni in atti), che richiede costante monitoraggio e attenzione;
spetterà al predetto servizio specialistico disporre tutti gli esami e le analisi ritenuti necessari e/o opportuni.
Nulla osta, infine, ad accogliere la domanda congiuntamente formulata dalle parti in punto economico circa la somma (pari a € 150,00 mensili) da porre a carico del padre per il mantenimento in via indiretta del figlio (nonché circa il riparto delle spese straordinarie per ), stante - Per_1
appunto - l'assenza di contrasti tra le parti, somma in ogni caso ritenuta congrua alla luce delle complessive disponibilità economico/patrimoniali dei genitori.
Ogni altra questione assorbita o disattesa.
La natura della causa e l'istruttoria compiuta nell'esclusivo interesse del minore, anche alla luce delle conclusioni formulate dalle parti, giustificano la compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o assorbita, dato atto della sentenza non definitiva n. 258/2023 in punto di status, così provvede:
- dispone l'affidamento del minore (nato a [...] il [...]) al Servizio Persona_4
sociale del Comune della Spezia, per 24 mesi, limitando l'esercizio della responsabilità genitoriale relativamente alle decisioni inerenti gli incarichi affidati al Servizio Sociale, e alle decisioni di maggiore interesse, quelle relative all'educazione e istruzione che saranno assunte dal Servizio
pag. 6 di 7 affidatario tenendo conto delle indicazioni dei genitori;
con collocamento del minore presso la madre;
- dispone che gli incontri avvengano in modalità protetta, secondo l'apposito Persona_5
calendario che verrà predisposto dal Servizio sociale affidatario, con incontri una volta a settimana, al momento della durata di un'ora ciascuno, autorizzando sin da ora il Servizio sociale affidatario
(in caso di riscontri positivi e in assenza di pregiudizi per il minore, nonché tenendo conto della volontà di e secondo gli sviluppi concreti degli stessi) a modificarne orari e frequenza;
Per_1
- dispone che il Servizio sociale del Comune della Spezia, in coordinamento con il Servizio sociosanitario territorialmente competente, per quanto di rispettiva competenza, predispongano un percorso di sostegno psicologico in favore del minore;
- dispone la presa in carico del resistente presso il N.o.a. territorialmente competente;
- pone a carico di la somma mensile di € 150,00 a titolo di contributo al Controparte_1
mantenimento in via indiretta del figlio, da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ISTAT;
- pone a carico dei genitori, in ragione del 50 % ciascuno, le spese straordinarie che saranno sostenute per il figlio, come da Linee guida di data 13.12.2018 in vigore preso questo Tribunale;
- dispone che l'ente affidatario riferisca al Giudice Tutelare in merito all'esecuzione del presente decreto ogni sei mesi, salvo comunicazioni urgenti, e alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale per i Minorenni se si renderà necessaria l'adozione di provvedimenti modificativi e in ogni caso prima che siano decorsi 24 mesi se si deve formulare istanza di proroga dell'affido;
- dispone la trasmissione di copia del decreto al Giudice Tutelare per la vigilanza ex art. 337 c.c.
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti, al Servizio sociale del Comune della
Spezia, all'Asl n.
5-N.o.a. e al Giudice Tutelare.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 5.12.2024, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
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