TRIB
Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 10/06/2025, n. 1117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1117 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 10/06/2025, ha pronunciato, ex art.127 ter e 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 324/2019 R.G., promossa da:
, nata a [...] il [...] cf: Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. RIFICI STEFANIA , giusta procura in atti;
C.F._1
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. MONORITI ANTONELLO e CAMMAROTO MARIA, elettivamente domiciliato presso il proprio Ufficio Legale in Messina, via Vittorio Emanuele 100;
- resistente -
OGGETTO: disconoscimento rapporto agricolo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 04/02/2019 , adiva questo Giudice del Lavoro Controparte_1
premettendo di essere bracciante agricolo, e di aver svolto attività lavorativa, nel 2017 per 102 giornate annue alle dipendenze della ditta Savana s.r.l..
Lamentava che l' , aveva immotivatamente disconosciuto tali giornate . Rilevava che inutile CP_2
era stato il successivo ricorso amministrativo.
Chiedeva, pertanto, la condanna dell' a reiscriverla presso gli elenchi anagrafici per l'anno CP_2
e le giornate cancellati, come sopra indicati, , con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore antistatario.
L' resisteva in giudizio eccependo la carenza di interesse ad agire e contestando nel merito CP_2
la fondatezza della domanda, della quale chiedeva il rigetto con vittoria di spese e compensi. All'udienza odierna la causa, istruita documentalmente e a seguito del deposito di note ex art.127 ter, veniva decisa con la presente sentenza.
chiede accertarsi il proprio diritto ad essere iscritto/a presso gli elenchi Controparte_1
anagrafici dei lavoratori agricoli per le annualità dedotte, deducendo l'esistenza di un rapporto di lavoro di tipo subordinato in agricoltura per le suindicate giornate alle dipendenze della ditta Savana s.r.l..
La domanda ha ad oggetto l'accertamento del dedotto rapporto di lavoro in agricoltura con i caratteri propri della subordinazione con conseguente condanna dell'Istituto previdenziale a ripristinare l'iscrizione della lavoratrice negli elenchi anagrafici per i periodi e le giornate già indicate.
Va, preliminarmente, dato atto della tempestività del ricorso.
Va premesso che l'oggetto della contesta non riguarda l'effettivo svolgimento di attività bracciantile ad opera di parte ricorrente, dal momento che l' non ha inteso disconoscere tale fatto CP_2
né coi verbali ispettivi né nel presente giudizio avendo, anzi, dato atto che “l'attività viene svolta, i terreni infatti si trovano in buono stato colturale con erbe infestanti tagliate a livello del terreno e molte ceppaie risultavano pulite dai polloni” (cfr. verbali ispettivi redatti in esito ai sopralluoghi eseguiti il 19.06.2018, il 11.04.2018 ed il 13.04.2018, in atti).
La controversia verte, piuttosto, sulla identità del datore di lavoro che parte ricorrente identifica nella ditta Savana s.r.l. e l' intende invece disconoscere. CP_2
Più precisamente, parte ricorrente deduce di aver lavorato alle dipendenze della ditta Savana s.r.l.
e chiede il ripristino della propria iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli quale dipendente a tempo determinato della summenzionata azienda agricola.
L' , dal canto suo, contesta le domande avversarie rappresentando che, da una serie di verbali CP_2
ispettivi a firma degli ispettori e versati in atti, e riguardanti accertamenti sulla concreta Per_1 Per_2
esistenza, nonché sulla regolarità fiscale e contributiva delle ditte Savana s.r.l. (v. verbale del 28.6.2018),
BIAL srl (v. verbale del 6.3.2019), Area Natura Srl (v. verbale del 3.5.2019), Ditta CA ES
IA (v. verbale del 27.12.2018), Ditta CA ES ES (v. verbale del 28.1.2019) e
[...]
(v. verbale del 19.2.2019) era emerso che i soci della Savana s.r.l. erano CA Parte_1
ES IA, CA ES ES e , titolari a vario titolo e con quote di Parte_1
diverso ammontare, anche delle società Bial s.r.l. ed Area Natura s.r.l..
Orbene, da siffatti verbali è emerso che la Savana s.r.l., che parte ricorrente assume essere la propria datrice di lavoro, è iscritta presso la CCIAA di Messina al n. REA 145182 dal 16.09.1992 (n.
Partita IVA e che lo statuto della società prevede quale oggetto l'esercizio esclusivo P.IVA_1 dell'attività agricola di cui all'art. 2135 c.c.. È documentato come nonostante la Savana s.r.l., in data 3.02.2009, avesse inoltrato all' CP_2 un'unica denuncia aziendale, dichiarando lo svolgimento di attività di coltivazione con utilizzo di manodopera (OTD) su terreni siti in agro di Capri Leone, la stessa abbia inviato all' diverse denunce CP_2
trimestrali di assunzione di operai agricoli a tempo determinato anche per i Comuni di Galati Mamertino,
San Salvatore di Fitalia, Sinagra, e terreni, questi, che non risultano di proprietà della Per_3 Per_4
Savana né da essa condotti in affitto, ma sono tutti riferibili ai singoli soci della stessa, ovvero alle aziende agricole di cui sono intestatari.
Allo stesso tempo, è risultato che la Savana non sia proprietaria di attrezzature e macchinari atti alla lavorazione agricola.
È altresì emerso come l'attività posta in essere dalla Savana consistesse nell'operare su terreni che facevano capo ad altre aziende agricole la cui titolarità era da ricondursi agli stessi soci/amministratori della Savana stessa, e con i quali erano stati stipulati dei contratti di compravendita di prodotti agricoli tali per cui la Savana avrebbe effettuato, oltre alla raccolta del frutto, la gestione totale del ciclo biologico della coltura con operazioni quali “roncatura, potatura degli alberi, regimazione dello scolo delle acque, manutenzione ordinarie delle strade poderali e quant'altro necessario per la buona conservazione delle colture e dei terreni stessi”, e si sarebbe occupata altresì di compiere opere straordinarie quali l'esecuzione di tre sfalci straordinari per 5 anni consecutivi.
Il corrispettivo pattuito consisteva nel trasferimento, da parte delle ditte “venditrici” alla Savana del contributo erogato dall'AGEA in favore delle sole aziende agricole proprietarie dei terreni, trasferimento di denaro di cui, in ogni caso, non sarebbe stata rinvenuta traccia.
Di contro, la Savana si sarebbe resa inadempiente relativamente al proprio obbligo di versare i contributi relativi alle maestranze impiegate e denunciate all' , con ciò ottenendo di incamerare il CP_2
denaro liquido consistente nel contributo AGEA erogato formalmente alle aziende agricole “venditrici”, impedendo la compensazione con eventuali debiti previdenziali, formalmente ricadenti in capo alla azienda “acquirente”, ovvero la Savana s.r.l..
Da questi elementi l' ha dedotto l'esistenza, di fatto, di una somministrazione irregolare di CP_2
manodopera dalla Savana, formale intestataria dei contratti di lavoro con i braccianti agricoli impiegati nell'effettivo lavoro sui campi, alle singole unità produttive facenti capo, ora a BIAL srl, ora ad Area
Natura Srl, ora alla Ditta CA ES IA, ora alla Ditta CA ES ES ed ora alla
[...]
, effettive utilizzatrici della manodopera. Parte_1
La tesi risulta, peraltro, confermata e corroborata dalle circostanze, pur risultanti dai verbali ispettivi agli atti, secondo cui la Savana non possedeva neppure una vera e propria organizzazione aziendale tale da incamerare in se stessa i poteri e le prerogative datoriali, essendo poi i singoli lavoratori agricoli alle strette dipendenze degli effettivi utilizzatori sul luogo di lavoro.
A fronte di ciò la parte ricorrente si è limitata ad affermare la circostanza di aver svolto attività lavorativa in agricoltura, circostanza, questa, non invero in contestazione da parte dell' . Ne deriva CP_2
che le prove articolate in sede di ricorso sono di fatto superflue e sovrabbondanti perché sono dedotte a sostegno della tesi, invero non smentita né contestata dall' , secondo cui la ricorrente abbia CP_2
effettivamente lavorato, quale bracciante agricola, nelle giornate di riferimento della dedotta annualità,
CP_ senza intaccare i reali motivi del disconoscimento operato dall' previdenziale, che invece attengono alla emersione di un fenomeno di somministrazione irregolare di manodopera.
Non può, poi, essere sottaciuto che nel caso che occupa l' ha sì disposto la cancellazione CP_2
delle giornate lavorative della parte ricorrente quale dipendente della ditta Savana, eppure ha altresì provveduto a ripristinare la medesima posizione assicurativo-contributiva della medesima, inquadrandola quale dipendente della azienda agricola ritenuta effettiva utilizzatrice della sua prestazione lavorativa nei verbali ispettivi sopra menzionati.
Difatti, dall'estratto ARLA prodotto in atti dall' risulta incontrovertibilmente che CP_2
sia iscritta per 102 giornate nel 2017 come da quarto elenco di variazione 2019 Controparte_1 derivante da accertamento d'ufficio.
Ne consegue che la domanda va attentamente vagliata, prima che nel merito, sotto il profilo della ammissibilità in relazione all'interesse ad agire.
È noto che l'interesse ad agire si identifica con l'interesse al conseguimento di una utilità o di un vantaggio non ottenibile senza l'intervento del Giudice.
L'interesse deve essere personale, nel senso che il risultato vantaggioso deve riguardare direttamente il soggetto che agisce;
attuale, nel senso che deve sussistere quanto meno al momento della decisione;
ed infine, concreto, ovvero deve essere valutato con riferimento ad un pregiudizio concretamente verificatosi ai danni del soggetto che esercita l'azione.
L'interesse ad agire assume anche la qualifica di condizione dell'azione che deve necessariamente sussistere in ogni tipo di azione: sia di accertamento (per la quale l'interesse ad agire acquista il significato di vero e proprio limite di ammissibilità, poiché in tale ambito è necessario che la situazione di incertezza relativa al rapporto giuridico determini il pericolo attuale di una lesione del diritto di colui che invoca tutela); sia costitutive (per le quali l'interesse ad agire è già stato valutato e ritenuto sussistente dal Legislatore); sia, ancora, di condanna (che si fonda su una situazione tipizzata – adempimento - inadempimento - sussistendo la quale la proposizione dell'azione viene di per sé giustificata) (C. App.
Napoli sez. III, n. 2029/2021).
In particolare, nell'azione di mero accertamento, l'interesse ad agire presuppone uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico, tale da arrecare all'interessato un pregiudizio concreto ed attuale, che si sostanzia in un'illegittima situazione di fatto continuativa e che, perciò, si caratterizza per la sua stessa permanenza (Cass. Civ., n. 11536 del 2006).
Più di recente, la Suprema Corte ha precisato che “ L'interesse ad agire deve essere concreto ed attuale e richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti
l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l'attore, senza che siano ammissibili questioni d'interpretazioni di norme, se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto ed alla prospettazione del risultato utile e concreto che la parte in tal modo intende perseguire” (Cass. civ. Sez.
II Sent., 24/01/2019, n. 2057).
Questo Tribunale è conscio del proprio orientamento, adottato in seno a diversi procedimenti relativi alla medesima tematica ed alla medesima azienda datrice di lavoro (Savana s.r.l.), rilevando la carenza dell'interesse ad agire della parte ricorrente, v. su tutte la sentenza n. 1369/2021 resa in controversia analoga.
Tuttavia, facendo corretta applicazione dei suesposti principi normativi e giurisprudenziali al caso di specie, la domanda della parte ricorrente volta a sentir dichiarare il proprio diritto ad essere iscritta negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli e, quindi, ottenere il riconoscimento della relativa contribuzione utile ai fini della pensione e di ogni altra prestazione previdenziale ad essa riconnessa non poteva dirsi sfornita dell'interesse ad agire nel momento in cui fu depositato il ricorso introduttivo del giudizio.
Nel caso di specie risulta che le 102 giornate per il 2017, dapprima cancellate alla ricorrente, sono state ripristinate dall' con il quarto elenco di variazione 2019 (cfr. estratto ARLA, in atti). CP_2
Appare utile richiamare quanto stabilito dalla circolare n. 82/2012, a mente della quale gli CP_2
elenchi di variazione verranno pubblicati secondo il seguente calendario: entro il 15 giugno – primo elenco di variazione;
entro il 15 settembre – secondo elenco di variazione;
entro il 15 dicembre – terzo elenco di variazione;
entro il 10 marzo dell'anno successivo- quarto elenco di variazione.
Da quanto sopra discende che le giornate lavorative di parte ricorrente sono state ripristinate dall' in un periodo intercorrente tra il 16 dicembre 2019 e il 10 marzo 2020 (QUARTO). CP_2 Né l' ha fornito idonea prova contraria, producendo un certificato ARLA storico da cui si CP_2 sarebbe potuta evincere l'effettiva tempistica della pubblicazione dell'elenco di variazione con cui sono state ripristinate le giornate lavorative del ricorrente, limitandosi invece a produrre un certificato ARLA non storico, che fotografa soltanto la situazione contributiva attuale.
A questo punto, evidenziato che il ricorso introduttivo è stato depositato in Cancelleria in data
04/02/2019 e, in tale specifico momento, parte ricorrente riscontrava la mancanza (almeno della gran parte) delle giornate lavorative in agricoltura di cui in domanda, giornate poi ripristinate dall' solo CP_2
successivamente alla data del deposito del ricorso.
Non può, allora, discorrersi di carenza originaria di interesse ad agire in capo alla parte ricorrente, stante la effettiva cancellazione delle giornate lavorative per l'anno in questione, dapprima disposta dall' , con ripristino delle stesse in epoca successiva al deposito del ricorso. CP_2
L'interesse a ricorrere, sussistente dunque nel caso che occupa, era ulteriormente colorato dalla necessità di introdurre tempestivamente il giudizio sull'accertamento del rapporto lavorativo e sulla reiscrizione negli elenchi anagrafici, onde poter accedere alle prestazioni previdenziali riconnesse (DS agricola, indennità di malattia ecc.) e, soprattutto, onde evitare di incorrere nella nota decadenza dall'azione giudiziaria che, come noto, è avvinta da termini stringenti secondo quanto disposto dall'art. 22 D.L. n. 7/1970.
Né, del resto, una parziale o totale reiscrizione avrebbe potuto elidere l'interesse a ricorrere, dal momento che tali giornate non risultano sufficienti ad accedere ad alcun beneficio previdenziale, al di là della loro valenza contributiva ai fini dell'eventuale pensionamento del lavoratore.
Alla positiva delibazione dell'interesse ad agire segue, necessariamente, la pronunzia nel merito, anche d'ufficio, della cessazione della materia del contendere.
Difatti, come emerge dalla documentazione in atti, l' ha ripristinato totalmente le giornate CP_2
lavorative richieste da parte ricorrente, dopo averle cancellate.
Sul punto basti considerare quanto già ricostruito in precedenza, vale a dire che non è mai stato in contestazione l'effettivo svolgimento dell'attività bracciantile da pare del ricorrente, ma la riferibilità di tale lavoro all'uno od all'altro datore.
Ora, alla suddetta vicenda è estraneo il lavoratore, dal momento che l'unico requisito necessario ad ottenere prestazioni previdenziali nel settore dell'agricoltura è il possesso di un determinato numero di giornate lavorative quale OTD in agricoltura, requisito che appariva già in possesso della parte ricorrente esattamente nella misura domandata in giudizio e che era stato cancellato dall' e solo CP_2
successivamente ripristinato integralmente, a nulla rilevando, nella concezione del triplice rapporto bilaterale previdenziale, alle dipendenze di chi il lavoratore possegga l'iscrizione negli elenchi, ma rilevando solo ed esclusivamente che egli possegga la chiesta iscrizione, requisito unico e sufficiente per l'ottenimento delle connesse prestazioni previdenziali e pensionistiche.
Deve, sul punto, richiamarsi quanto affermato dalla Giurisprudenza di legittimità in tema di rapporto previdenziale: “L'antica concezione sulla natura trilaterale del rapporto assicurativo intercorrente tra assicurante, assicurato ed ente assicuratore (Cass. 18 luglio 1979 n. 4227) è attualmente superata dalle convergenti dottrina e giurisprudenza (Cass. 3 luglio 2004 n. 12213), che individua tre rapporti bilaterali: quello tra datore di lavoro ed ente previdenziale per la provvista finanziaria attraverso i contributi;
quello tra il lavoratore ed ente previdenziale per le prestazioni;
quello del lavoratore con il datore di lavoro, stante l'interesse del primo all'adempimento dell'obbligazione contributiva. Ciò a causa della necessaria distinzione del rapporto assicurativo, che ha esclusiva fonte nella legge, dal rapporto di lavoro, che ha fonte in un atto negoziale o in un provvedimento amministrativo, e la conseguente natura soltanto incidentale degli accertamenti relativi al secondo
(Cass. Sez. Un. 5 febbraio 1991 n. 1076; 13 luglio 1993 n. 7704)”; (…) “tale principio, dettato a vari fini (ad. es. della legittimazione processuale, della giurisdizione, dell'interesse del lavoratore all'integrità della propria posizione contributiva, ecc.) esclude che le vicende di un rapporto bilaterale si ripercuotano sempre automaticamente sull'altro; e, per quanto qui attiene, che l'adempimento tecnico amministrativo di imputazione dei contributi nei confronti dei lavoratori (non individuati, ma individuabili) possa incidere sull'esistenza dell'obbligazione datoriale che sta a monte”; (…) “tale conclusione è confortata anche da evidenti ragioni logico - sistematiche, a carattere costituzionale (artt.
3 e 38 Cost.); non potendo dubitarsi, infatti, della totale irrazionalità di un sistema che riconoscesse al datore di lavoro di potersi sottrarre all'assolvimento dei contributi dovuti solo sostenendo di non conoscere il nominativo dei lavoratori che ha utilizzato, per contro lasciando privo di tutela previdenziale i lavoratori effettivamente impiegati all'interno dell'impresa (o, come nel caso di specie, di varie imprese), favorendo così nei fatti le forme più retrive di evasione contributiva e di sfruttamento lavorativo” (Cass. Civ., sez. lav., n.18186/2017; Cass. Civ., Sez. Un., n. 26641/2009, Cass. Civ., Sez.
Un., n. 14953/2007).
Ciò che, invece, si evince dagli atti di causa è che l'Ente Previdenziale resistente abbia reiscritto nelle liste anagrafiche dei braccianti agricoli, ripristinando così lo status quo Controparte_1
ante.
In punto di spese di lite, questo giudicante non ignora le recenti pronunzie della Corte d'Appello in sede, relative a casi simili a quello odierno, pur tuttavia ritiene che non sia ravvisabile, nel caso concreto, un abuso dello strumento processuale da parte del ricorrente, né che dallo stesso fosse esigibile una condotta differente rispetto a quanto in concreto fatto (proposizione del ricorso amministrativo e del successivo ricorso giudiziario avverso il provvedimento di cancellazione adottato dall' nei suoi CP_2 confronti), sì che l'unico principio oggettivo applicabile, in tema, è quello di causalità che conduce alle conclusioni di cui appresso.
Svolte le superiori premesse, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, non senza osservare che l' previdenziale avrebbe dovuto tenere indenne il singolo lavoratore dalle vicende CP_2
intercorrenti con le ditte ispezionate, in ossequio ai principi giurisprudenziali appena richiamati e di cui si ritiene di dover fare applicazione per vagliare la soccombenza virtuale, ai fini della regolamentazione delle spese di lite, spese che si regolano in dispositivo ex D.M. n. 147/2022, valore indeterminabile a complessità bassa, esclusa la fase istruttoria che non si è tenuta e la fase decisoria.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' con ricorso depositato il 04/02/2019 , disattesa Controparte_1 CP_2
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Dichiara la cessazione della materia del contendere;
- Condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio che CP_2
liquida in euro 1.453,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Patti, 10/06/2025.
Il Giudice
Pietro Paolo Arena