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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/11/2025, n. 5630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5630 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio, in persona dei Magistrati:
- Dott.ssa Alessandra Piscitiello - Presidente -
- Dott.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere -
- Dott.ssa Mariacristina Carpinelli - Consigliere Relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 3753/2020 di R.G., riservata in decisione all'udienza del 21.05.2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza comunicata in data 26.05.2025, con cui sono stati concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
, C.F. , nato a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Melito di Napoli (NA) alla Via Roma n. 416, rappresentato e difeso dall'Avv. Carmelo
Intorre, C.F. , giusta procura in calce all'atto di appello, con C.F._2 domicilio eletto presso il suo studio in Napoli alla Via Duca Ferrante Della Marra n. 12, indirizzo di posta elettronica certificata – domicilio digitale:
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APPELLANTE
CONTRO
P.IVA in persona dell'Amministratore Delegato e Controparte_1 P.IVA_1
Direttore Generale, Dott. e del Dirigente, Dott. Controparte_2 Controparte_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Russo, C.F. , giusta procura CodiceFiscale_3 generale alle liti, con atto per Notaio del 18.12.2014, Rep. n. Persona_1
186905, Racc. n. 30367, in atti, con domicilio eletto nel suo studio in Caianello (CE) alla Via
Russi n. 2, indirizzo di posta elettronica certificata – domicilio digitale:
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APPELLATA
NONCHE'
, C.F. , residente in [...] al Controparte_4 C.F._4 Viale Dei Fiori n. 1;
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: appello alla sentenza del Tribunale di OL n. 313/2020, resa nel giudizio di primo grado avente n. 4417/2018 di R.G., pubblicata in data 11.02.2020, non notificata.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza, che si abbiano integralmente per trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello, notificato a in data 29.10.2020 e affidato, Controparte_1 in data 30.10.2020, all'Ufficiale Giudiziario per la notifica a , che veniva Controparte_4 effettuata il 04.11.2020, iscritto a ruolo in data 03.11.2020, ha impugnato la Parte_1 sentenza n. 4417/2018, pubblicata in data 11.02.2020, non notificata, con la quale il Tribunale di
OL ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni da lui proposta, condannandolo al pagamento, in favore di della somma di euro 2.767,00, oltre IVA, c.p.a. e Controparte_1 rimborso spese generali, come per legge.
2. L'appellante ha chiesto alla Corte la riforma della sentenza impugnata per il motivo da lui esposto e la rimessione del giudizio dinanzi al Tribunale competente per l'espletamento dei mezzi istruttori articolati nel primo grado del giudizio e della C.T.U. medico legale, per la valutazione e quantificazione dei danni conseguenti alle lesioni da lui riportate, oltre all'inabilità temporanea e parziale, agli interessi e all'ulteriore danno da svalutazione monetaria, nei limiti di euro 52.000,00, con vittoria di spese e competenze del doppio grado del giudizio, oltre IVA, c.p.a. e rimborso spese generali, come per legge, con distrazione.
3. In data 24.02.2021, si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello, per la Controparte_1 sua improponibilità, inammissibilità, improcedibilità ed infondatezza, in fatto e diritto, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
3.1 Non si è costituito in giudizio, restando contumace, , a seguito Controparte_4 dell'avvenuta regolare notifica dell'atto di appello.
4. Con ordinanza del 16.03.2021, depositata in pari data, veniva dichiarata la contumacia di
. Controparte_4
5. Con comparsa di costituzione e risposta di nuovo difensore, depositata in data 24.06.2025, si costituiva per in sostituzione del precedente difensore, Avv. Giancarlo Controparte_1
Carrozza, l'Avv. Pietro Russo, riportandosi a tutto quanto dedotto, prodotto, eccepito e richiesto, nell'interesse di con la comparsa di costituzione e risposta e con tutti i Controparte_1 successivi scritti difensivi.
6. Nel grado di appello non è stata svolta attività istruttoria. Sulle conclusioni che le parti hanno rassegnato per l'udienza del 21.05.2025, la causa è stata assunta in decisione, con la concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
7. L'odierno appellante conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di OL, Controparte_4
e chiedendo la declaratoria di responsabilità del primo nella causazione del Controparte_1 sinistro avvenuto in Napoli alla Via Circumvallazione Esterna in data 08.09.2013, alle ore 16,00, e la conseguente condanna di al risarcimento dei danni, patrimoniali e non Controparte_1 patrimoniali, subiti.
Deduceva che, nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, mentre era alla guida del motociclo
Mtv Augusta, targato EA10674, di proprietà di veniva urtato dall'autovettura Parte_2
Fiat Punto, targata CV173LJ, di proprietà di . Controparte_4
7.1 Si costituiva chiedendo il rigetto della domanda attorea. Controparte_1
Non si costituiva , che restava contumace. Controparte_4
8. Con la sentenza, oggi impugnata, il Tribunale ha rigettato la domanda attorea.
Il Giudice di primo grado ha rilevato che la mancanza dei fatti costitutivi è motivo di nullità della citazione, mentre la loro assoluta incertezza comporta il rigetto della domanda.
Ha evidenziato che la differenza tra la mancanza e l'assoluta incertezza esprime una diversa intensità della violazione, in quanto, l'omissione consiste nell'integrale difetto di enunciazione del requisito prescritto, mentre l'incertezza assoluta si ha quando sussistono alcune indicazioni, che, però, sono contraddittorie o insufficienti, essendo impossibile dedurre con precisione, dalle stesse,
l'elemento richiesto dalla legge.
Ha, quindi, concluso per l'incertezza assoluta dei fatti costitutivi e, pertanto, per il rigetto della domanda, ritenendo che vi erano alcune informazioni, ma che le stesse non erano sufficienti a specificare il fatto, evidenziando che nella citazione sarebbe stato genericamente dedotto un urto tra la Fiat Punto, targata CV173LJ, e la in data 08.09.2013, alle ore 16.30, presso Via CP_5
Circumvallazione Esterna in Napoli.
Ha ritenuto che mancassero le necessarie informazioni sulla dinamica dell'evento, sui punti di impatto, sulle circostanze in cui versava il soggetto investito, sui punti di caduta e di impatto al suolo.
Ha rilevato che tali informazioni erano necessarie per comprendere con precisione il fatto costitutivo, richiesto dall'art 163 c.p.c., e che l'attore non aveva depositato, nel primo termine concesso ai sensi dell'art 183, 6° co., c.p.c. la memoria con la quale avrebbe potuto specificare i fatti costitutivi.
9. L'atto di appello veniva notificato in data 29.10.2020 a all'indirizzo di Controparte_1 posta elettronica certificata del suo difensore, Avv. Giancarlo Carrozza, costituito nel primo grado del giudizio.
L'atto di appello veniva, inoltre, affidato, in data 30.10.2020, all'Ufficiale Giudiziario per la notifica a , che veniva effettuata mediante spedizione, a mezzo del servizio Controparte_4 postale, con plico con raccomandata con avviso di ricevimento, in data 02.11.2020.
L'atto veniva, poi, consegnato al portiere in data 04.11.2020 e, in pari data, veniva spedita comunicazione di avvenuta notifica dell'atto, con raccomandata, al destinatario.
Gli appellati erano convenuti per il giorno 16.03.2021 dinanzi a Codesta Corte.
Il giudizio di appello veniva tempestivamente iscritto a ruolo in data 03.11.2020.
10. Va dichiarata la tempestività dell'appello, proposto con atto di citazione notificato in data
29.10.2020 a ed affidato, in data 30.10.2020, all'Ufficiale Giudiziario per la Controparte_1 notifica a , risultando rispettato il termine di decadenza di sei mesi, Controparte_4 decorrente dal deposito della sentenza impugnata, avvenuto in data 11.02.2020, previsto dall'art. 327 c.p.c. nella formulazione – successiva alla modifica di cui all'art. 46, co.17, L. n. 69/2009, in vigore dal 04.07.2009 - applicabile ratione temporis alla presente impugnazione, essendo stato il giudizio di primo grado introdotto nell'anno 2018, tenuto anche conto della sospensione straordinaria 2020, prevista per l'emergenza coronavirus.
11. Con l'unico motivo di impugnazione, l'appellante ha censurato la sentenza gravata per avere il
Tribunale erroneamente ritenuto sussistente l'incertezza assoluta dei fatti costitutivi riguardanti la causa petendi.
Ha, dunque, censurato la sentenza impugnata, che ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni da lui proposta, nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto: che nel proprio atto di citazione mancassero le necessarie informazioni sulla dinamica dell'evento, sui punti di impatto, sulle circostanze in cui versava il soggetto investito, sui punti di caduta e di impatto al suolo;
che tali informazioni fossero necessarie per comprendere, con precisione, il fatto costitutivo richiesto dall'art. 163 c.p.c. e che non aveva depositato la memoria ex art. 183, 6° co., n. 1, c.p.c. con la quale avrebbe potuto specificare i fatti costitutivi.
Ha dedotto che l'art. 183, 6° co., n. 1, c.p.c. prevede un termine di 30 giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, eccezioni e conclusioni già proposte e che non era nel primo termine ex art. 183, 6° co., c.p.c. che doveva specificare i fatti costitutivi della domanda, ma nel secondo termine ex art. 183, 6° co., c.p.c., come ha fatto, avendo depositato la memoria ex art. 183, 6° co., n. 2, c.p.c. Ha rilevato che nella suddetta memoria sono stati articolati i mezzi di prova ed evidenziate, più minuziosamente, le circostanze già indicate nell'atto introduttivo del giudizio.
Ha denunciato che il Tribunale ha illegittimamente ritenuto non indicati i punti di impatto, risultando, testualmente, al punto d) della propria memoria istruttoria ex art. 183, 6° co., n. 2, c.p.c.:
“che l'urto tra i veicoli si verificò tra la parte laterale anteriore sinistra della Fiat Punto e la parte posteriore laterale destra del motociclo”.
Ha, dunque, protestato che il Tribunale avrebbe illegittimamente ritenuto da lui non indicati i punti di impatto.
12. Il motivo è fondato.
Al riguardo occorre premettere che, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte, si ha nullità della citazione comminata dall'art. 164 c.p.c., comma 4 quando "l'esposizione dei fatti" prescritta dall'art. 163 c.p.c., n. 4 "costituenti le ragioni della domanda" sia stata del tutto omessa o sia assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione della causa petendi della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati;
dall'altro, che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda.
In particolare, l'incertezza dei fatti costitutivi deve essere vagliata in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, le ragioni della sua domanda, e che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del thema decidendum), con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (Cass. 17023 del 2003, 27670 e 29241 del 2008;
Cassazione civile sez. III, 15/05/2013, n.11751).
Alla luce di tanto, il Tribunale avrebbe, quindi, dovuto ordinare, ai sensi dell'art. 164 c.p.c.,
l'integrazione della domanda e non rigettare la domanda nel merito, anche alla luce del principio di conservazione degli atti processuali che caratterizza il nostro ordinamento giuridico e che si applica anche nel caso di nullità della citazione, attraverso la rinnovazione o l'integrazione dell'atto, per garantire la continuazione del processo e la tutela dei diritti delle parti.
Nondimeno, la Corte ritiene che tale ordine non andava emesso in quanto, pur non avendo l'attore depositato la memoria ex art. 183, 6° co., n. 1 c.p.c., dall'esame dell'atto introduttivo del primo grado del giudizio e dei documenti allo stesso allegati, si evincono chiaramente le necessarie informazioni circa il petitum e la causa petendi. A riprova di quanto affermato vi è altresì la circostanza che, nel primo grado del giudizio, la convenuta compagnia di assicurazione si è costituita e ha potuto esercitare adeguatamente il proprio diritto di difesa.
In definitiva, anche alla luce dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità, appena richiamato, la Corte ritiene sufficientemente determinati sia il petitum che la causa petendi, non essendovi alcuna incertezza sui fatti costitutivi della domanda, con la conseguenza che il Tribunale avrebbe dovuto esaminare i mezzi istruttori articolati dalle parti.
13. Passando al merito ed esaminando la domanda dell'appellante, si osserva che lo stesso, nell'atto di appello, ha chiesto, in riforma dell'impugnata sentenza, la rimessione del giudizio, dinanzi al
Tribunale competente, per l'espletamento dei mezzi istruttori articolati nel primo grado del giudizio e della C.T.U. medico legale.
E però, si osserva che l'ipotesi in esame (accoglimento dell'appello relativamente ad una questione di merito) non costituisce un caso di rimessione al primo giudice, ipotesi tassativamente previste agli artt. 353 e 354 c.p.c. (motivi di giurisdizione, nullità della notificazione, carenza di contraddittorio, errata estromissione di una parte e nullità della sentenza), sicchè la parte appellante avrebbe dovuto riformulare le istanze istruttorie articolate in primo grado dinanzi a codesta Corte.
Ai sensi dell'art. 346 c.p.c., infatti, “le domande e le eccezioni, non accolte nella sentenza di primo grado, che non sono espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate”.
Per quanto riguarda le istanze istruttorie, infatti, queste devono essere riproposte nel caso in cui siano state rigettate dal Giudice Istruttore.
La Suprema Corte di Cassazione ha, infatti, chiarito che “il generico richiamo al contenuto degli scritti difensivi di primo grado non è idoneo a manifestare la volontà della parte di sottoporre nuovamente al Giudice del gravame tutte le domande non accolte in primo grado e, quindi, a ritenere assolto l'onere previsto dall'art. 346 c.p.c. di specifica riproposizione in appello di quelle domande, a pena di rinuncia alle stesse” (Cass. Civ., Sez. I, ordinanza n. 20520 del 03.08.2018).
Deve, dunque, ritenersi che l'appellante abbia rinunziato alle proprie istanze istruttorie, né può essere, pertanto, consentito alla Corte di ammetterle e di procedere alla relativa istruttoria.
Non va sottaciuto, inoltre, che le istanze istruttorie, oltre ad essere state erroneamente indirizzate al giudice di prime cure, non possono trovare accoglimento non avendo l'appellante reiterato le stesse all'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. dinanzi al primo giudice (cfr. verbale dell'11/2/2020 laddove si legge: “E'altresi presente l'avv Intorre per parte istante che si riporta alla propria domanda ed a tutto quanto richiesto nelle note”).
Difatti, nel caso in cui il giudice di primo grado non accolga alcuna richiesta istruttoria, la parte che le ha formulate ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni, in modo specifico, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, devono ritenersi abbandonate e non più riproponibili in sede di impugnazione;
tale presunzione può essere ritenuta, tuttavia, superata dal giudice di merito, qualora, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione della richiesta non riproposta con le conclusioni rassegnate e con la linea difensiva adottata nel processo, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla richiesta pretermessa, attraverso l'esame degli scritti difensi (cfr. Cassazione civile sez. II, 13/05/2025, n.12791). Consegue da quanto innanzi che, non avendo la parte appellante riformulato le istanze istruttorie all'udienza di discussione, le stesse devono intendersi rinunziate e, pertanto, non ammissibili nel presente grado anche sotto tale profilo.
L'appello deve essere, pertanto, rigettato.
15. La Corte ritiene sussistenti gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese del presente grado del giudizio che si compendiano nella fondatezza dell'unico motivo di appello proposto.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli – II^ Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto e tra le parti indicate, avverso la sentenza del Tribunale di OL n. 313/2020, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
2. compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado del giudizio.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 5/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Mariacristina Carpinelli Dott.ssa Alessandra Piscitiello