TRIB
Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 11/06/2025, n. 1172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1172 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. 10207/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Monza, Sezione I Civile, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Chiara Binetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 10207/2022 r.g. promossa da:
(C.F./P.I. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. D'ACHILLE ROBERTO, elettivamente domiciliato come in atti
PARTE ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F./P.I. ), rappresentata e difesa dall'avv. VERDI MARCO, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata come in atti
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: Fideiussione - Polizza fideiussoria
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per Parte_1
Preliminarmente dichiararsi la inammissibilità delle produzioni avversarie intervenute dopo la data della costituzione Nel merito accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità, improponibilità improcedibilità, illegittimità, nullità o invalidità del decreto ingiuntivo opposto;
Accertarsi dichiararsi la domanda inammissibile e infondata per inoperatività, invalidità, nullità della fideiussione e comunque per liberazione dalla stessa ex artt. 1938, cc 1956, 1957 cc. In ogni caso chiede accertarsi e dichiararsi la prescrizione anche parziale del credito Per l'effetto revocarsi il decreto ingiuntivo con ogni conseguente statuizione;
in ogni caso dichiararsi la domanda infondata in fatto ed in diritto.
pagina 1 di 7 In via gradata, in caso di rigetto delle formulate eccezioni e conclusioni di cui sopra previa, se del caso, CTU contabile al fine di accertare la arbitrarietà del calcolo degli interessi debitori o computati in violazione di quanto previsto dall'articolo 120 l. 385 /1993 e dalle altre norme imperative e con declaratoria di invalidità dei tassi applicati, chiede rideterminarsi l'entità dell'eventuale credito. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Per Controparte_1
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, domande ed eccezione:
• in via preliminare, dato atto che intende valersi della ricevuta di ritorno della cessione CP_1 del credito dell' 11.05.2020, già allegata in copia al proprio fascicolo monitorio sub doc. n. 10, la cui sottoscrizione è stata ex adverso disconosciuta, ai fini della verificazione giudiziale ai sensi dell'art. 216 c.p.c., chiede provvedersi ai sensi dell'art. 217 e ss. c.p.c. e come infra in via istruttoria, e, dunque, accertare e dichiarare l'autenticità della sottoscrizione ivi apposta e oggetto di disconoscimento in quanto di mano del sig. ; Controparte_2
• in ogni caso, nel merito, in via principale, respingere l'opposizione e tutte le domande ed eccezioni comunque formulate dal sig. , in quanto infondate in fatto e in diritto, nel an Controparte_2
e nel quantum, per tutti i motivi esposti in narrativa, confermando conseguentemente il decreto ingiuntivo opposto;
• in via subordinata, per la denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, dichiarare, comunque, tenuto e condannare il sig. , al pagamento, in favore di Controparte_2 CP_1
per i titoli di cui in narrativa, della complessiva somma di € 667.584,02, oltre interessi e spese
[...] come indicati nel ricorso e negli atti successivi, ovvero, al pagamento, sempre in favore di CP_1
per i summenzionati titoli, della, maggiore o minore, somma che risulterà di giustizia ad
[...] istruttoria ultimata, il tutto oltre interessi e spese;
• in via istruttoria, disporre C.T.U. calligrafica volta a verificare l'autenticità e la provenienza della sottoscrizione disconosciuta apposta sulla ricevuta di ritorno della cessione del credito in data
11.05.2020, già allegata in copia al fascicolo monitorio sub doc. n. 10, in quanto apposta dal sig.
, ribadendosi la richiesta di autorizzazione all'esibizione e al deposito del Controparte_2 relativo originale – da custodirsi in cassaforte - presso la cancelleria dell'intestato Tribunale, utilizzando a tal fine le scritture di comparazione indicate e acquisite ed ordinando alla parte di scrivere sotto dettatura ed autorizzando il nominando consulente ad acquisire le scritture di comparazione che riterrà necessarie;
• sempre in via istruttoria, dichiarare inammissibile e rigettare qualsivoglia istanza istruttoria che controparte intendesse ribadire e che, comunque, ha formulato in atti, in quanto irrilevante, esplorativa, generica e documentale.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
pagina 2 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
si è opposto al decreto ingiuntivo n. 3437/2022, emesso dall'intestato Controparte_2
Tribunale per il pagamento immediatamente esecutivo in favore di dell'importo di €. CP_1
667.584,02, oltre interessi e spese della procedura monitoria.
Il decreto ingiuntivo è stato chiesto da per il pagamento del residuo debito nella misura CP_1 di Euro 564.069,78=, derivante dal contratto di mutuo ipotecario in data 11.02.2011, con cui la allora aveva concesso e contestualmente erogato alla società Controparte_3 Parte_2 un mutuo a medio termine per l'importo di €. 1.100.000,00, da estinguersi in 120 mesi, oltre che dal saldo debitore, nella misura di Euro 103.514,24= quale residuo debito maturato in relazione al rapporto di conto corrente n. 1507 aperto presso il in data 27.10.2010, il tutto oltre Controparte_3 interessi.
è stato ingiunto, insieme ad altri, in qualità di fideiussore. Controparte_2
Con l'atto di opposizione introduttivo del presente giudizio, ha Controparte_2 eccepito/contestato:
1. “carenza di legittimazione della parte opposta – mancata prova della cessione”;
2. “mancata comunicazione della cessione del credito”;
3. “inammissibilità, improponibilità, improcedibilità del ricorso per ingiunzione e del relativo decreto”, stante: “a) insussistenza dei requisiti formali di cui all'art 50 TUB” e “b) mancata produzione di resoconto completo”;
4. “invalidità, inefficacia, nullità, inoperatività della fideiussione”, stante: a) illeggibilità della sigla dell'incaricato di Banca che ha “autenticato” la sottoscrizione del garante e mancata sottoscrizione delle prime due pagine della garanzia ad opera dell'opponente; “b) Inoperatività della fideiussione – decadenza ex art 1957 cc”; “c) Inoperatività della fideiussione per liberazione ex art. 1956 c.c.”;
5. “misura degli interessi: invalidità”;
6. “eccezione di prescrizione” parziale;
7. “l'entità del presunto credito”. Nel dettaglio, l'opponente ha anche disconosciuto (ai fini delle eccezioni sub 2 e 6 (inopponibilità della cessione e prescrizione) la propria sottoscrizione sull'avviso di ricevimento della comunicazione sub doc. 12 di CP_1
Nel costituirsi in giudizio, e per essa rappresentata Controparte_1 Controparte_4 da ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto e richiesto, Controparte_5 concludendo per il rigetto dell'opposizione e, dichiarando di volersi avvalere del documento disconosciuto ne ha chiesto la verificazione della predetta sottoscrizione disconosciuta, offrendo il relativo originale e individuando le scritture di comparazione.
Respinta l'istanza di sospensione ex art 649 c.p.c. avanzata dall'opponente e concessi i termini istruttori di legge, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata assunta a sentenza.
⃰ L'opposizione è infondata e va respinta per le ragioni di seguito sinteticamente esposte.
pagina 3 di 7 Con il primo motivo di opposizione, l'opponente ha eccepito il difetto di titolarità attiva in capo a
[...] sul presupposto che sarebbe carente la prova dell'intervenuta cessione e che la stessa CP_1 abbia avuto ad oggetto anche il credito azionato.
Il motivo è infondato e va respinto. A riprova dell'intervenuta cessione, l'opposta ha prodotto l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale (cfr. doc. 10) nel quale sono presenti i riferimenti utili per l'individuazione del credito oggetto della relativa cessione (Cass. 5 maggio 2024, n. 12007; Cass. 22 giugno 2023, n. 17944; Cass. n.
17944/2023).
L'opposta ha anche prodotto l'elenco integrale e specifico dei crediti ceduti (doc. 11) rinvenibile su apposito sito internet, indicato nell'avviso in Gazzetta e omissato per ragioni di privacy, comunque indicante i crediti identificati con il numero, unico e inequivoco, assegnato da Banca d'Italia al creditore con la segnalazione in Centrale dei Rischi.
Infine, l'opposta ha anche depositato la dichiarazione della cedente, confermativa sia della cessione in blocco sia dell'inclusione dello specifico credito (doc. 21). Si ritiene pertanto che l'opposta abbia fornito adeguato riscontro documentale della propria titolarità attiva (Cass. SS. UU. 10790/2017). Con riguardo alla seconda contestazione e al disconoscimento dell'avviso di ricevimento della raccomandata relativa alla comunicazione di avvenuta cessione (doc. 12), si osserva che, come è noto, ai sensi dell'art. 58 T.U.B, considerata detta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, non era necessario inoltrare alcuna ulteriore comunicazione ai singoli debitori ceduti, senza considerare che la notificazione al debitore ceduto deve essere effettuata al solo fine di evitare che questi paghi al cedente;
circostanza, questa, che non si è, nel caso di specie, verificata.
Il primo e il secondo motivo di opposizione vanno quindi respinti.
Con riguardo al terzo, quinto e settimo motivo di opposizione si osserva quanto segue.
Con il terzo motivo, l'opponente ha eccepito l'insufficienza probatoria del credito in relazione alla produzione dell'estratto ex art. 50 TUB in assenza degli estratti conto. Posto che la contestazione ovviamente riguarda solo il debito da conto corrente e non il mutuo, basta osservare che, se nel relativo giudizio monitorio la produzione dell'estratto ex art 50 TUB è per espressa previsione normativa sufficiente ad integrare la prova scritta del credito, nella presente fase di opposizione la doglianza è superata a seguito della produzione integrale degli estratti conto da parte dell'opposta, senza che ne sia seguita alcuna specifica contestazione ad opera della controparte (docc. 20 e 26). La prova scritta del debito derivante dal mutuo è stata, invece, assolta dall'opposta mediante la produzione del contratto, del piano di ammortamento e dell'erogazione della somma (doc. 5 e 25) anche in questo caso in assenza di contestazione specifica ex art.115 cpc ad opera dell'opponente.
Con riguardo alla asserita mancata prova degli eventuali riparti ricevuti dalla creditrice in sede concorsuale nel fallimento dell'obbligata principale, è sufficiente esaminare il doc. 19 per verificare che il credito ingiunto sconta già la detrazione dei riparti fallimentari per il mutuo ipotecario. Con riguardo al quarto motivo di opposizione e quindi alla validità della fideiussione rilasciata dal
[...] si osserva che il contratto risulta validamente sottoscritto in calce, nell'apposito spazio (p. CP_2 3), e, ancora, nella pagina seguente (p. 4), ove l'approvazione specifica delle clausole vessatorie. Tra l'altro, l'impegno di garanzia assunto nell'occasione, tra gli altri, da è Controparte_2 stato dallo stesso, espressamente, confermato nella lettera di riconoscimento di debito in data 28 febbraio 2014, ove l'odierno attore, dopo essersi riconosciuto debitore, a quella data, dell'insoluto,
pagina 4 di 7 dichiara testualmente “la nostra qualità di garanti per fideiussione, nel confermare gli impegni da noi assunti in data 11/02/2011 nell'interesse di a Vostro favore” (doc. 13). Parte_2
L'opponente ha inoltre eccepito la nullità dell'art. 6 della garanzia, ossia della deroga all'art. 1957 c.c.,
“per violazione dell'art. 2 comma 2 lettera a) L. n. 287/1990, essendo la fidejussione conforme allo schema predisposto dall'ABI, dichiarato contrario alla normativa antitrust con riferimento ai suoi articoli 2, 6 ed 8, dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2/5/2005”. La questione è quella sorta a seguito del provvedimento n. 55/2005 con cui la Banca d'Italia – all'epoca autorità di vigilanza per la tutela della concorrenza e del mercato con riguardo all'imprese di credito – dopo un'attività di indagine relativa allo schema contrattualmente in uso per le fideiussioni bancarie c.d. omnibus ha espressamente stabilito che ““a) gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/1990” e ha quindi imposto all'ABI di trasmettere preventivamente alla Banca d'Italia le circolari, emendate dalle disposizioni citate alla precedente lettera a), mediante le quali lo schema contrattuale oggetto d'istruttoria avrebbe dovuto essere diffuso al sistema bancario. In relazione al caso di specie, però, va subito rilevato che l'opponente non ha assolto l'onere probatorio che incombe sulla parte che invoca la nullità della fideiussione ai sensi della legge 287/1990, non avendo dimostrato né che il contratto di fideiussione sia stato stipulato a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, né che le clausole asseritamente nulle siano riproduttive dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata. Non sono state, infatti, prodotte altre fideiussioni rilasciate da altri istituti bancari in epoca coeva o ravvicinata a quella della fideiussione per cui è causa, che – lo si ricorda – è del 2011. L'opponente neppure può avvantaggiarsi degli effetti di prova privilegiata del provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia, considerato che l'indagine condotta dalla Banca d'Italia risale al settembre del 2004 e la sua efficacia non si può, pertanto, estendere oltre la data del provvedimento, che risale al maggio 2005, fino a ricomprendere un periodo così lontano come il 2011. Non è stata, pertanto, dimostrata l'esistenza di un uso uniforme di uno schema di fideiussione specifica ricomprendente le tre note clausole dello schema ABI.
In ogni caso, è con valenza dirimente ed assorbente di ogni rilievo che si rileva come nel caso di specie l'opposta abbia comunque dimostrato il rispetto da parte del creditore del termine decadenziale previsto dall'art. 1957 c.c. secondo cui: “Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”. Va invero osservato che la fideiussione per cui è causa prevede la clausola “a prima richiesta” (cfr. doc.
8 art. 7). Orbene, secondo l'orientamento ormai consolidato della Suprema Corte di Cassazione “In tema di fideiussione, la decadenza prevista dall'art. 1957 c.c., per l'ipotesi che il creditore non coltivi entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione la propria pretesa nei confronti del debitore principale, può essere pattiziamente esclusa: nel caso in cui le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a semplice richiesta", la decadenza è evitata rivolgendo al fideiussore una mera istanza di pagamento, anche senza intraprendere un'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale.” (da ultimo Cass., Sez. 3, ordinanza n. 835 del 13.01.2025, conforme a Cass. civ., Sez. III, 21 maggio 2008,
n. 13078; nelle successive pronunce, in motivazione, v. Cass. civ., Sez. I, Ord., 20 settembre 2024, n. pagina 5 di 7 25344; Cass. civ. Sez. III, 14 ottobre 2022, n. 30185; Cass. civ. Sez. III, 26 settembre 2017, n. 22346, si veda anche cfr. Cass. civ., Sez. I, 3 novembre 2021, n. 31509; Cass. civ. n. 22346/2017 cit. ove è stato affermato che “Dette argomentazioni hanno trovato ulteriore riscontro nelle più recenti pronunce di legittimità, con cui è stato precisato che: “ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire a prima richiesta, l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito, giusta applicazione del criterio ermeneutico di cui all'art. 1363 c.c., esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione”); Pertanto, in aderenza al richiamato orientamento, si deve ritenere che, seppur vero che, in linea generale, agli effetti dell'art. 1957, non è sufficiente un semplice atto stragiudiziale, occorrendo un'istanza giudiziale – intesa come concreto rimedio processuale volto ad ottenere, in via di cognizione o in executivis, l'accertamento e il soddisfacimento della pretesa creditrice (cfr. Cass. civ., Sez. I, 29 gennaio 2024, n. 2607; Cass. civ., Sez. III, Ord., 13 febbraio 2018, n. 3421) è altrettanto vero che, secondo la giurisprudenza, ormai consolidata, della Suprema Corte, ove il debitore si sia impegnato a soddisfare il credito garantito “a semplice richiesta”, tale previsione può essere interpretata come deroga pattizia al termine previsto da tale articolo e quindi, in una tale ipotesi, “l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può essere considerata soddisfatta dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria” (principio affermato da Cass. civ., Sez. III, 21 maggio 2008, n. 13078; nelle successive pronunce, in motivazione, v. Cass. civ., Sez. I, Ord., 20 settembre 2024, n. 25344; Cass. civ. Sez. III, 14 ottobre
2022, n. 30185; Cass. civ. Sez. III, 26 settembre 2017, n. 22346).
Nella vertenza in esame, risulta documentalmente che la banca ha comunicato alla debitrice principale la revoca delle linee di credito in essere e il recesso dal finanziamento a suo tempo concesso, con comunicazione a mezzo raccomandata a/r datata 21 gennaio 2016 e ricevuta dalla società il 3 febbraio
2016. Nello stesso giorno, l'istituto di credito, dando atto di aver, di recente, appreso dell'intervenuto deposito (occorso il 5 novembre 2015) di domanda di ammissione del debitore principale alla procedura di Concordato Preventivo, ha informato i garanti per fideiussione, giusta raccomandata ricevuta personalmente dall'odierno attore il 1° febbraio 2016, della intervenuta revoca, nei confronti di delle facilitazioni creditizie alla stessa già concesse, intimando loro l'immediato Parte_2 pagamento del debito;
ha quindi fatto seguito, quindi, il deposito, in data 17 maggio 2016, della sentenza n. 402/2016, con cui il Tribunale di Milano ha dichiarato il fallimento della Parte_2 come da comunicazione ex art 92 L.F. datata 25 maggio 2016, seguita a breve distanza dal deposito, da parte del Banco Popolare soc. coop. di istanza di ammissione al passivo del neo dichiarato fallimento del redito successivamente ceduto in favore di credito ammesso come da domanda CP_1 all'udienza di verifica del 11 novembre 2016. Anche l'eccezione di cui all'art. 1956 c.c. è infondata, se solo si considera che il fideiussore odierno opponente è anche presidente del CdA e socio della debitrice principale sicché, in assenza di elementi di segno contrario che dovevano essere per lo meno allegati dall'opponente, si può presumere che il fideiussore abbia rilasciato quell'autorizzazione che ne impedisce la liberazione a mente dell'art. 1956
c.c.
Infine, anche l'eccezione di prescrizione parziale del credito è infondata avuto riguardo alla data di scadenza delle obbligazioni coincidente con la revoca del beneficio del termine nel 2016, alla lettera di riconoscimento di debito del 28.02.2014 e all'istanza di ammissione al passivo del fallimento del giugno del 2016. Parte_2
L'opposizione va quindi integralmente respinta con definitiva conferma del decreto ingiuntivo opposto. pagina 6 di 7 Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
l Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1.rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto;
2.Condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese di lite che si liquidano in € 13.000,00 oltre rimborso spese 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Monza il 09.06.2025
Il Giudice
Chiara Binetti
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Monza, Sezione I Civile, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Chiara Binetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 10207/2022 r.g. promossa da:
(C.F./P.I. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. D'ACHILLE ROBERTO, elettivamente domiciliato come in atti
PARTE ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F./P.I. ), rappresentata e difesa dall'avv. VERDI MARCO, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata come in atti
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: Fideiussione - Polizza fideiussoria
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per Parte_1
Preliminarmente dichiararsi la inammissibilità delle produzioni avversarie intervenute dopo la data della costituzione Nel merito accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità, improponibilità improcedibilità, illegittimità, nullità o invalidità del decreto ingiuntivo opposto;
Accertarsi dichiararsi la domanda inammissibile e infondata per inoperatività, invalidità, nullità della fideiussione e comunque per liberazione dalla stessa ex artt. 1938, cc 1956, 1957 cc. In ogni caso chiede accertarsi e dichiararsi la prescrizione anche parziale del credito Per l'effetto revocarsi il decreto ingiuntivo con ogni conseguente statuizione;
in ogni caso dichiararsi la domanda infondata in fatto ed in diritto.
pagina 1 di 7 In via gradata, in caso di rigetto delle formulate eccezioni e conclusioni di cui sopra previa, se del caso, CTU contabile al fine di accertare la arbitrarietà del calcolo degli interessi debitori o computati in violazione di quanto previsto dall'articolo 120 l. 385 /1993 e dalle altre norme imperative e con declaratoria di invalidità dei tassi applicati, chiede rideterminarsi l'entità dell'eventuale credito. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Per Controparte_1
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, domande ed eccezione:
• in via preliminare, dato atto che intende valersi della ricevuta di ritorno della cessione CP_1 del credito dell' 11.05.2020, già allegata in copia al proprio fascicolo monitorio sub doc. n. 10, la cui sottoscrizione è stata ex adverso disconosciuta, ai fini della verificazione giudiziale ai sensi dell'art. 216 c.p.c., chiede provvedersi ai sensi dell'art. 217 e ss. c.p.c. e come infra in via istruttoria, e, dunque, accertare e dichiarare l'autenticità della sottoscrizione ivi apposta e oggetto di disconoscimento in quanto di mano del sig. ; Controparte_2
• in ogni caso, nel merito, in via principale, respingere l'opposizione e tutte le domande ed eccezioni comunque formulate dal sig. , in quanto infondate in fatto e in diritto, nel an Controparte_2
e nel quantum, per tutti i motivi esposti in narrativa, confermando conseguentemente il decreto ingiuntivo opposto;
• in via subordinata, per la denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, dichiarare, comunque, tenuto e condannare il sig. , al pagamento, in favore di Controparte_2 CP_1
per i titoli di cui in narrativa, della complessiva somma di € 667.584,02, oltre interessi e spese
[...] come indicati nel ricorso e negli atti successivi, ovvero, al pagamento, sempre in favore di CP_1
per i summenzionati titoli, della, maggiore o minore, somma che risulterà di giustizia ad
[...] istruttoria ultimata, il tutto oltre interessi e spese;
• in via istruttoria, disporre C.T.U. calligrafica volta a verificare l'autenticità e la provenienza della sottoscrizione disconosciuta apposta sulla ricevuta di ritorno della cessione del credito in data
11.05.2020, già allegata in copia al fascicolo monitorio sub doc. n. 10, in quanto apposta dal sig.
, ribadendosi la richiesta di autorizzazione all'esibizione e al deposito del Controparte_2 relativo originale – da custodirsi in cassaforte - presso la cancelleria dell'intestato Tribunale, utilizzando a tal fine le scritture di comparazione indicate e acquisite ed ordinando alla parte di scrivere sotto dettatura ed autorizzando il nominando consulente ad acquisire le scritture di comparazione che riterrà necessarie;
• sempre in via istruttoria, dichiarare inammissibile e rigettare qualsivoglia istanza istruttoria che controparte intendesse ribadire e che, comunque, ha formulato in atti, in quanto irrilevante, esplorativa, generica e documentale.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
pagina 2 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
si è opposto al decreto ingiuntivo n. 3437/2022, emesso dall'intestato Controparte_2
Tribunale per il pagamento immediatamente esecutivo in favore di dell'importo di €. CP_1
667.584,02, oltre interessi e spese della procedura monitoria.
Il decreto ingiuntivo è stato chiesto da per il pagamento del residuo debito nella misura CP_1 di Euro 564.069,78=, derivante dal contratto di mutuo ipotecario in data 11.02.2011, con cui la allora aveva concesso e contestualmente erogato alla società Controparte_3 Parte_2 un mutuo a medio termine per l'importo di €. 1.100.000,00, da estinguersi in 120 mesi, oltre che dal saldo debitore, nella misura di Euro 103.514,24= quale residuo debito maturato in relazione al rapporto di conto corrente n. 1507 aperto presso il in data 27.10.2010, il tutto oltre Controparte_3 interessi.
è stato ingiunto, insieme ad altri, in qualità di fideiussore. Controparte_2
Con l'atto di opposizione introduttivo del presente giudizio, ha Controparte_2 eccepito/contestato:
1. “carenza di legittimazione della parte opposta – mancata prova della cessione”;
2. “mancata comunicazione della cessione del credito”;
3. “inammissibilità, improponibilità, improcedibilità del ricorso per ingiunzione e del relativo decreto”, stante: “a) insussistenza dei requisiti formali di cui all'art 50 TUB” e “b) mancata produzione di resoconto completo”;
4. “invalidità, inefficacia, nullità, inoperatività della fideiussione”, stante: a) illeggibilità della sigla dell'incaricato di Banca che ha “autenticato” la sottoscrizione del garante e mancata sottoscrizione delle prime due pagine della garanzia ad opera dell'opponente; “b) Inoperatività della fideiussione – decadenza ex art 1957 cc”; “c) Inoperatività della fideiussione per liberazione ex art. 1956 c.c.”;
5. “misura degli interessi: invalidità”;
6. “eccezione di prescrizione” parziale;
7. “l'entità del presunto credito”. Nel dettaglio, l'opponente ha anche disconosciuto (ai fini delle eccezioni sub 2 e 6 (inopponibilità della cessione e prescrizione) la propria sottoscrizione sull'avviso di ricevimento della comunicazione sub doc. 12 di CP_1
Nel costituirsi in giudizio, e per essa rappresentata Controparte_1 Controparte_4 da ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto e richiesto, Controparte_5 concludendo per il rigetto dell'opposizione e, dichiarando di volersi avvalere del documento disconosciuto ne ha chiesto la verificazione della predetta sottoscrizione disconosciuta, offrendo il relativo originale e individuando le scritture di comparazione.
Respinta l'istanza di sospensione ex art 649 c.p.c. avanzata dall'opponente e concessi i termini istruttori di legge, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata assunta a sentenza.
⃰ L'opposizione è infondata e va respinta per le ragioni di seguito sinteticamente esposte.
pagina 3 di 7 Con il primo motivo di opposizione, l'opponente ha eccepito il difetto di titolarità attiva in capo a
[...] sul presupposto che sarebbe carente la prova dell'intervenuta cessione e che la stessa CP_1 abbia avuto ad oggetto anche il credito azionato.
Il motivo è infondato e va respinto. A riprova dell'intervenuta cessione, l'opposta ha prodotto l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale (cfr. doc. 10) nel quale sono presenti i riferimenti utili per l'individuazione del credito oggetto della relativa cessione (Cass. 5 maggio 2024, n. 12007; Cass. 22 giugno 2023, n. 17944; Cass. n.
17944/2023).
L'opposta ha anche prodotto l'elenco integrale e specifico dei crediti ceduti (doc. 11) rinvenibile su apposito sito internet, indicato nell'avviso in Gazzetta e omissato per ragioni di privacy, comunque indicante i crediti identificati con il numero, unico e inequivoco, assegnato da Banca d'Italia al creditore con la segnalazione in Centrale dei Rischi.
Infine, l'opposta ha anche depositato la dichiarazione della cedente, confermativa sia della cessione in blocco sia dell'inclusione dello specifico credito (doc. 21). Si ritiene pertanto che l'opposta abbia fornito adeguato riscontro documentale della propria titolarità attiva (Cass. SS. UU. 10790/2017). Con riguardo alla seconda contestazione e al disconoscimento dell'avviso di ricevimento della raccomandata relativa alla comunicazione di avvenuta cessione (doc. 12), si osserva che, come è noto, ai sensi dell'art. 58 T.U.B, considerata detta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, non era necessario inoltrare alcuna ulteriore comunicazione ai singoli debitori ceduti, senza considerare che la notificazione al debitore ceduto deve essere effettuata al solo fine di evitare che questi paghi al cedente;
circostanza, questa, che non si è, nel caso di specie, verificata.
Il primo e il secondo motivo di opposizione vanno quindi respinti.
Con riguardo al terzo, quinto e settimo motivo di opposizione si osserva quanto segue.
Con il terzo motivo, l'opponente ha eccepito l'insufficienza probatoria del credito in relazione alla produzione dell'estratto ex art. 50 TUB in assenza degli estratti conto. Posto che la contestazione ovviamente riguarda solo il debito da conto corrente e non il mutuo, basta osservare che, se nel relativo giudizio monitorio la produzione dell'estratto ex art 50 TUB è per espressa previsione normativa sufficiente ad integrare la prova scritta del credito, nella presente fase di opposizione la doglianza è superata a seguito della produzione integrale degli estratti conto da parte dell'opposta, senza che ne sia seguita alcuna specifica contestazione ad opera della controparte (docc. 20 e 26). La prova scritta del debito derivante dal mutuo è stata, invece, assolta dall'opposta mediante la produzione del contratto, del piano di ammortamento e dell'erogazione della somma (doc. 5 e 25) anche in questo caso in assenza di contestazione specifica ex art.115 cpc ad opera dell'opponente.
Con riguardo alla asserita mancata prova degli eventuali riparti ricevuti dalla creditrice in sede concorsuale nel fallimento dell'obbligata principale, è sufficiente esaminare il doc. 19 per verificare che il credito ingiunto sconta già la detrazione dei riparti fallimentari per il mutuo ipotecario. Con riguardo al quarto motivo di opposizione e quindi alla validità della fideiussione rilasciata dal
[...] si osserva che il contratto risulta validamente sottoscritto in calce, nell'apposito spazio (p. CP_2 3), e, ancora, nella pagina seguente (p. 4), ove l'approvazione specifica delle clausole vessatorie. Tra l'altro, l'impegno di garanzia assunto nell'occasione, tra gli altri, da è Controparte_2 stato dallo stesso, espressamente, confermato nella lettera di riconoscimento di debito in data 28 febbraio 2014, ove l'odierno attore, dopo essersi riconosciuto debitore, a quella data, dell'insoluto,
pagina 4 di 7 dichiara testualmente “la nostra qualità di garanti per fideiussione, nel confermare gli impegni da noi assunti in data 11/02/2011 nell'interesse di a Vostro favore” (doc. 13). Parte_2
L'opponente ha inoltre eccepito la nullità dell'art. 6 della garanzia, ossia della deroga all'art. 1957 c.c.,
“per violazione dell'art. 2 comma 2 lettera a) L. n. 287/1990, essendo la fidejussione conforme allo schema predisposto dall'ABI, dichiarato contrario alla normativa antitrust con riferimento ai suoi articoli 2, 6 ed 8, dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2/5/2005”. La questione è quella sorta a seguito del provvedimento n. 55/2005 con cui la Banca d'Italia – all'epoca autorità di vigilanza per la tutela della concorrenza e del mercato con riguardo all'imprese di credito – dopo un'attività di indagine relativa allo schema contrattualmente in uso per le fideiussioni bancarie c.d. omnibus ha espressamente stabilito che ““a) gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/1990” e ha quindi imposto all'ABI di trasmettere preventivamente alla Banca d'Italia le circolari, emendate dalle disposizioni citate alla precedente lettera a), mediante le quali lo schema contrattuale oggetto d'istruttoria avrebbe dovuto essere diffuso al sistema bancario. In relazione al caso di specie, però, va subito rilevato che l'opponente non ha assolto l'onere probatorio che incombe sulla parte che invoca la nullità della fideiussione ai sensi della legge 287/1990, non avendo dimostrato né che il contratto di fideiussione sia stato stipulato a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, né che le clausole asseritamente nulle siano riproduttive dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata. Non sono state, infatti, prodotte altre fideiussioni rilasciate da altri istituti bancari in epoca coeva o ravvicinata a quella della fideiussione per cui è causa, che – lo si ricorda – è del 2011. L'opponente neppure può avvantaggiarsi degli effetti di prova privilegiata del provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia, considerato che l'indagine condotta dalla Banca d'Italia risale al settembre del 2004 e la sua efficacia non si può, pertanto, estendere oltre la data del provvedimento, che risale al maggio 2005, fino a ricomprendere un periodo così lontano come il 2011. Non è stata, pertanto, dimostrata l'esistenza di un uso uniforme di uno schema di fideiussione specifica ricomprendente le tre note clausole dello schema ABI.
In ogni caso, è con valenza dirimente ed assorbente di ogni rilievo che si rileva come nel caso di specie l'opposta abbia comunque dimostrato il rispetto da parte del creditore del termine decadenziale previsto dall'art. 1957 c.c. secondo cui: “Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”. Va invero osservato che la fideiussione per cui è causa prevede la clausola “a prima richiesta” (cfr. doc.
8 art. 7). Orbene, secondo l'orientamento ormai consolidato della Suprema Corte di Cassazione “In tema di fideiussione, la decadenza prevista dall'art. 1957 c.c., per l'ipotesi che il creditore non coltivi entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione la propria pretesa nei confronti del debitore principale, può essere pattiziamente esclusa: nel caso in cui le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a semplice richiesta", la decadenza è evitata rivolgendo al fideiussore una mera istanza di pagamento, anche senza intraprendere un'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale.” (da ultimo Cass., Sez. 3, ordinanza n. 835 del 13.01.2025, conforme a Cass. civ., Sez. III, 21 maggio 2008,
n. 13078; nelle successive pronunce, in motivazione, v. Cass. civ., Sez. I, Ord., 20 settembre 2024, n. pagina 5 di 7 25344; Cass. civ. Sez. III, 14 ottobre 2022, n. 30185; Cass. civ. Sez. III, 26 settembre 2017, n. 22346, si veda anche cfr. Cass. civ., Sez. I, 3 novembre 2021, n. 31509; Cass. civ. n. 22346/2017 cit. ove è stato affermato che “Dette argomentazioni hanno trovato ulteriore riscontro nelle più recenti pronunce di legittimità, con cui è stato precisato che: “ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire a prima richiesta, l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito, giusta applicazione del criterio ermeneutico di cui all'art. 1363 c.c., esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione”); Pertanto, in aderenza al richiamato orientamento, si deve ritenere che, seppur vero che, in linea generale, agli effetti dell'art. 1957, non è sufficiente un semplice atto stragiudiziale, occorrendo un'istanza giudiziale – intesa come concreto rimedio processuale volto ad ottenere, in via di cognizione o in executivis, l'accertamento e il soddisfacimento della pretesa creditrice (cfr. Cass. civ., Sez. I, 29 gennaio 2024, n. 2607; Cass. civ., Sez. III, Ord., 13 febbraio 2018, n. 3421) è altrettanto vero che, secondo la giurisprudenza, ormai consolidata, della Suprema Corte, ove il debitore si sia impegnato a soddisfare il credito garantito “a semplice richiesta”, tale previsione può essere interpretata come deroga pattizia al termine previsto da tale articolo e quindi, in una tale ipotesi, “l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può essere considerata soddisfatta dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria” (principio affermato da Cass. civ., Sez. III, 21 maggio 2008, n. 13078; nelle successive pronunce, in motivazione, v. Cass. civ., Sez. I, Ord., 20 settembre 2024, n. 25344; Cass. civ. Sez. III, 14 ottobre
2022, n. 30185; Cass. civ. Sez. III, 26 settembre 2017, n. 22346).
Nella vertenza in esame, risulta documentalmente che la banca ha comunicato alla debitrice principale la revoca delle linee di credito in essere e il recesso dal finanziamento a suo tempo concesso, con comunicazione a mezzo raccomandata a/r datata 21 gennaio 2016 e ricevuta dalla società il 3 febbraio
2016. Nello stesso giorno, l'istituto di credito, dando atto di aver, di recente, appreso dell'intervenuto deposito (occorso il 5 novembre 2015) di domanda di ammissione del debitore principale alla procedura di Concordato Preventivo, ha informato i garanti per fideiussione, giusta raccomandata ricevuta personalmente dall'odierno attore il 1° febbraio 2016, della intervenuta revoca, nei confronti di delle facilitazioni creditizie alla stessa già concesse, intimando loro l'immediato Parte_2 pagamento del debito;
ha quindi fatto seguito, quindi, il deposito, in data 17 maggio 2016, della sentenza n. 402/2016, con cui il Tribunale di Milano ha dichiarato il fallimento della Parte_2 come da comunicazione ex art 92 L.F. datata 25 maggio 2016, seguita a breve distanza dal deposito, da parte del Banco Popolare soc. coop. di istanza di ammissione al passivo del neo dichiarato fallimento del redito successivamente ceduto in favore di credito ammesso come da domanda CP_1 all'udienza di verifica del 11 novembre 2016. Anche l'eccezione di cui all'art. 1956 c.c. è infondata, se solo si considera che il fideiussore odierno opponente è anche presidente del CdA e socio della debitrice principale sicché, in assenza di elementi di segno contrario che dovevano essere per lo meno allegati dall'opponente, si può presumere che il fideiussore abbia rilasciato quell'autorizzazione che ne impedisce la liberazione a mente dell'art. 1956
c.c.
Infine, anche l'eccezione di prescrizione parziale del credito è infondata avuto riguardo alla data di scadenza delle obbligazioni coincidente con la revoca del beneficio del termine nel 2016, alla lettera di riconoscimento di debito del 28.02.2014 e all'istanza di ammissione al passivo del fallimento del giugno del 2016. Parte_2
L'opposizione va quindi integralmente respinta con definitiva conferma del decreto ingiuntivo opposto. pagina 6 di 7 Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
l Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1.rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto;
2.Condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese di lite che si liquidano in € 13.000,00 oltre rimborso spese 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Monza il 09.06.2025
Il Giudice
Chiara Binetti
pagina 7 di 7