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Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 01/11/2025, n. 4611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4611 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 7732/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa LE CH ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7732/2020 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. BASILI FRANCESCO Parte_1
ATTRICE contro con il patrocinio dell'avv. GARATTI MARIA LUISA Controparte_1
CONVENUTA
Conclusioni
Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente che qui devono intendersi come integralmente trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, (di seguito To.di) Parte_1 conveniva in giudizio (di seguito ) deducendo quanto segue. Controparte_1 CP_1
In data 27.5.2019 To.di si accordava con la convenuta in merito al distacco di due lavoratori,
e (doc. 1) poiché la distaccatura Sincro necessitava di Persona_1 Persona_2 personale qualificato per la messa in sicurezza di alloggi ERP siti nel comune di OV. Tale accordo prevedeva il rimborso mensile da parte della dei costi sostenuti da CP_1 Pt_1
Deduceva che per le retribuzioni dei lavoratori distaccati, l'attrice avrebbe emesso la fattura n.
1/11/10 di 7.930,00 euro a carico di (doc. 3) inoltre, il succitato accordo prevedeva anche CP_1 la fornitura da parte dell'attrice in favore della del materiale necessario al fine dello CP_1
1 svolgimento dell'incarico pattuito pertanto, emetteva la fattura n. 1/11/11 a carico della Pt_1 convenuta relativa alle spese di fornitura (doc. 5).
In data 20.6.2019 le parti si sarebbero accordate alle medesime condizioni per il distacco di ulteriori tre lavoratori, , e (doc. 6) in quanto la Per_3 Persona_4 Persona_5 distaccataria necessitava di personale qualificato per l'esecuzione di lavori di messa a CP_1 norma dell'impianto antincendio nei mercati ittico, ortofrutticolo e nel palazzo Affari, siti in
MI; pertanto, l'attrice emetteva la fattura n. 1/11/8 per le retribuzioni dei lavoratori (doc. 8) e la fattura n. 1/11/9 per la fornitura del materiale (docc. 9 e 10).
Stente il mancato pagamento del dovuto, chiedeva di condannare al pagamento in proprio CP_1 favore della somma di 73.576,39 euro oltre interessi moratori dalla scadenza del pagamento delle fatture sino alla domanda, o alla diversa minore o maggiore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi ex art. 1284 c.c. dalla domanda al saldo del dovuto.
ritualmente costituitasi in giudizio, eccepiva una diversa qualificazione Controparte_1 giuridica dei rapporti contrattuali sussistenti tra le parti, riconducendoli a contratti di subappalto.
In merito al cantiere di OV sosteneva la sussistenza di un contratto di subappalto “a misura” e deduceva di aver versato 10.000,00 euro in favore dell'attrice (doc. 4) a fronte dei 9.003,83 euro dovuti alla stessa, pertanto, sarebbe creditrice per la somma di 996,17 euro. Inoltre, CP_1 deduceva l'infondatezza della pretesa creditoria avanzata da posto che, quest'ultima non Pt_1 avrebbe fornito alcuna prova circa le buste paga sottoscritte dai dipendenti interessati, copia dei bonifici effettuati ai due lavoratori e neppure copia del libro giornale di cantiere con le effettive presenze in loco per il controllo delle attività dei lavoratori distaccati nel periodo di interesse con la direzione dei lavori. Contestava la fattura n. 1/11/136 recante nella causale la fornitura di materiale del quale non sarebbe stato allegato alcun documento di trasporto e contestava le fatture prodotte riferite alle società ET e ID riguardanti materiali utensili ed attrezzature Part individuali riferibili a i e non di competenza della convenuta poiché riguarderebbero materiali necessari a To.di per l'attività che le è propria ed estranea all'accordo concluso con
. CP_1
In riferimento al cantiere di MI, deduceva la sussistenza di un contratto di subappalto “a corpo” per il quale la contabilità provvisoria avrebbe previsto un importo di 36.000,00 euro a favore della società attrice dal quale andrebbe scomputato l'importo di 6.350,00 euro per attività di competenza dell'attrice che la stessa avrebbe riaffidato a , la quale si sarebbe rivolta ad CP_1 altra ditta per completare i lavori con esborso di 4.425,20 euro per manodopera fornita da CP_1 di cui alla nota 134 del 1.10.2019 (doc. 25), 4.296,35 euro per materiale fornito (docc. da 8 a 23)
e 13.807,27 euro per manodopera fornita da di cui alla nota 120 del 30.8.2019 e 2.661,30 CP_1 euro a titolo di manodopera fornita da di cui alla nota 155 del 4.11.2019. Pertanto, a To.di CP_1 spetterebbero 4.486,88 euro ma, da tale importo bisognerebbe detrarre l'importo di 5.184,76 euro
2 a titolo di penale di ritardo addebitata a nell'esecuzione dell'opera (doc. 27) per un totale a CP_1 credito in favore di di 697,88 euro. CP_1
La convenuta chiedeva in via principale, di dichiarare infondata e respingere la domanda attorea di pagamento della somma di 73.576,39 euro per forniture e per il distacco di personale.
In via riconvenzionale, dichiarare l'intervenuta compensazione tra la somma di 9.003,83 euro Pa (cantiere di OV) e la somma di € 36.000,00 (cantiere di MI) dovute a .di con quanto già corrisposto da (€ 10.000,00 per il cantiere di OV ed € 36.697,88 per costi, CP_1 manodopera e quant'altro come indicato in premessa eseguite da per il cantiere di MI) CP_1
e per l'effetto condannare l'attrice al pagamento in favore di della complessiva somma di CP_1
€ 1.694,05 (€ 996,17 + € 697,88) oltre interessi moratori ex art. 4 dl 231/2002.
La causa è stata istruita mediante esame testimoniale. All'esito della prova orale, la causa è stata fissata a precisazione delle conclusioni e, quindi, trattenuta in decisione con termini di legge per deposito di comparse conclusionali e di replica.
*
Dall'analisi degli atti, dei documenti di causa e dell'istruttoria orale emerge quanto segue.
Risulta comprovata la sussistenza tra le parti dei contratti di distaccamento dei lavoratori ai fini della messa in sicurezza di alloggi ERP siti nel comune di OV e per l'esecuzione di lavori di messa a norma dell'impianto antincendio nei mercati ittico, ortofrutticolo e nel palazzo Affari, siti in MI. Nello specifico, parte attrice ha comprovato l'invio della comunicazione del distaccamento prevista ex legge agli enti pubblici (docc. 2,7,16,17 e 21 parte attrice) peraltro, tali contratti all'art. 6 prevedevano il rimborso mensile da parte della distaccataria Sincro dei costi sostenuti dall'attrice per le liquidazioni dei lavoratori distaccati (docc. 1 e 6 parte attrice). Sul punto, quest'ultima ha dimostrato l'effettivo versamento degli stipendi ai lavoratori distaccati in particolare, ha prodotto in giudizio i riepiloghi mensili delle paghe e contributi (docc. da 12 a 15 parte attrice), le buste paga dei dipendenti relative al periodo oggetto del contratto di distacco
(doc. 22 parte attrice) e gli estratti conto corrente dal quale si ricavano i pagamenti degli stipendi a favore dei dipendenti oggetti del distacco e delle ritenute previdenziali (doc. 23 parte attrice) oltre ai modelli F24 relativi ai pagamenti dei contributi e delle ritenute previdenziali (doc. 24 parte attrice). Part Anche l'istruttoria espletata ha corroborato l'avvenuto distacco dei lavoratori di i in favore della distaccataria Sincro in particolare, il teste ha confermato di aver prestato Persona_2
l'attività lavorativa presso gli alloggi ERP siti in OV via Malibrab 1-3-5-7 e via Ristori n. 18 dal giorno 27 maggio 2019 al giorno 31 luglio 2019 e il teste ha confermato di aver Per_3 prestato l'attività lavorativa presso l'impianto antincendio dal giorno 24 giugno 2019 al giorno 13 settembre 2019.
3 Ciò detto, non coglie nel segno la tesi di parte convenuta volta a comprovare la sussistenza di un diverso rapporto giuridico tra le parti, in particolare, quest'ultima ha affermato che tra le parti si sarebbe configurato un contratto di subappalto. A sostegno di tale assunto, ha prodotto una CP_1 mail del 23.4.2019, contenente un allegato includente la scheda tecnica computo metrico afferente al cantiere di OV (doc. 2 convenuta) e una mail del 5.6.2019 comprensiva di un allegato concernente il computo metrico relativo al cantiere di MI (doc. 5 convenuta). Sul punto, è bene evidenziare che tali allegati non risultano sottoscritti da parte attrice e in ogni caso, tali e-mail sono antecedenti rispetto agli accordi di distacco dei lavoratori intercorsi tra le parti, conclusi rispettivamente il 27.5.2019 e il 20.6.2019, quest'ultimo con decorrenza dal 24.6.2019
(docc. 1 e 6 parte attrice).
Da quanto detto si desume che i due accordi di distacco dei lavoratori hanno sostituito l'eventuale accordo/appalto intercorso tra le parti precedentemente. A tal riguardo, appare illogica la tesi della convenuta volta a definire gli accordi di distacco dei lavoratori “meri strumenti operativi, funzionalmente inseriti all'interno dei più ampi contratti di subappalto, per regolarizzare la presenza del personale di To.di sui cantieri” posto che, se tale circostanza fosse attendibile non sarebbe stato necessario specificare nei predetti accordi l'onere di di rimborsare i relativi CP_1 costi a Pt_1
In punto di spese sostenute da parte dell'attrice attinenti alla fornitura dei materiali presso i cantieri di OV e MI, dalle risultanze documentali si evince che nel cantiere di OV parte attrice ha anticipato le spese per l'acquisto dei materiali necessari alla realizzazione dei bagni. A riprova di tali esborsi nello specifico, la stessa ha prodotto alcuni d.d.t. relativi ad acquisti di materiale destinato al cantiere di OV oltre alle fatture emesse da ET e ID, le quali riportano il riferimento del documento di trasporto, il cantiere di riferimento e la persona incaricata al ritiro del materiale, coincidente con i nominativi dei dipendenti distaccati (doc. 4 parte attrice), per i quali la stessa ha emesso la fattura n.1/11/11 a carico di (doc. 5 parte CP_1 attrice). Sul punto, il teste ha dichiarato di aver provveduto al ritiro del materiale indicato Per_2 nei documenti di trasporto da 4 a 4g oltre ad aver trasportato tale materiale presso gli alloggi ERP siti in OV via Malibrab nn. 1-3-5-7 e via Ristori 18.
Parimenti per il cantiere di MI, parte attrice ha comprovato la fornitura dei materiali mediante la produzione di una serie di d.d.t. aventi ad oggetto acquisti di materiale destinato al cantiere di
MI oltre alle fatture emesse da ET e ID (doc. 9) recanti il riferimento al documento di trasporto, cantiere e alla persona che ritirava il materiale per i quali, parte attrice emetteva a Per carico di la fattura n. 1/11/19 (doc. 10 parte attrice). A tal riguardo, il teste ha CP_1 dichiarato “ho provveduto al ritiro di alcuni materiali indicati nei documenti che mi vengono rammostrati (docc. 9, 9a e 9b), alcuni li hanno ritirati i miei colleghi, e sono stati trasportati e scaricati al Mercato ittico” inoltre, ha confermato che i materiali venivano utilizzati per la realizzazione di lavori di messa a norma dell'impianto antincendio presso il mercato ittico,
4 ortofrutticolo e ancora “io ho lavorato solo nel mercato ittico, dove c'era il pesce. Ho trasportato anche materiali per altri colleghi che lavoravano nel mercato ittico ma non per l'impianto antincendio”.
Da quanto detto ne consegue che parte attrice ha assolto l'onere probatorio gravante a suo carico per contro, la convenuta ha disatteso gli obblighi assunti mediante i suddetti contratti di Part distaccamento omettendo di rimborsare a i le spese sostenute dalla stessa per la retribuzione dei lavoratori distaccati presso i cantieri di OV e MI oltre alle spese sostenute da parte dell'attrice per l'acquisto dei materiali necessari per lo svolgimento dei succitati lavori.
Le spese di lite seguono la soccombenza con condanna di parte convenuta alla rifusione in favore di parte attrice delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 10.513,30 di cui euro 9.142,00 per compenso professionale (considerati valori medi per fase studio e introduttiva, minimi per istruttoria e decisionale in ragione dell'attività concretamente svolta e del valore della causa) ed euro 1.371,30 per spese generali oltre iva, cpa, spese di notifica, contributo unificato e marca da bollo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita così dispone:
Condanna parte convenuta a corrispondere l'importo di 73.576,39 euro oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
Condanna parte convenuta a rifondere a parte attrice le spese di lite, liquidate come in parte motiva.
Brescia, 1 novembre 2025
Il giudice
LE CH
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa LE CH ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7732/2020 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. BASILI FRANCESCO Parte_1
ATTRICE contro con il patrocinio dell'avv. GARATTI MARIA LUISA Controparte_1
CONVENUTA
Conclusioni
Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente che qui devono intendersi come integralmente trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, (di seguito To.di) Parte_1 conveniva in giudizio (di seguito ) deducendo quanto segue. Controparte_1 CP_1
In data 27.5.2019 To.di si accordava con la convenuta in merito al distacco di due lavoratori,
e (doc. 1) poiché la distaccatura Sincro necessitava di Persona_1 Persona_2 personale qualificato per la messa in sicurezza di alloggi ERP siti nel comune di OV. Tale accordo prevedeva il rimborso mensile da parte della dei costi sostenuti da CP_1 Pt_1
Deduceva che per le retribuzioni dei lavoratori distaccati, l'attrice avrebbe emesso la fattura n.
1/11/10 di 7.930,00 euro a carico di (doc. 3) inoltre, il succitato accordo prevedeva anche CP_1 la fornitura da parte dell'attrice in favore della del materiale necessario al fine dello CP_1
1 svolgimento dell'incarico pattuito pertanto, emetteva la fattura n. 1/11/11 a carico della Pt_1 convenuta relativa alle spese di fornitura (doc. 5).
In data 20.6.2019 le parti si sarebbero accordate alle medesime condizioni per il distacco di ulteriori tre lavoratori, , e (doc. 6) in quanto la Per_3 Persona_4 Persona_5 distaccataria necessitava di personale qualificato per l'esecuzione di lavori di messa a CP_1 norma dell'impianto antincendio nei mercati ittico, ortofrutticolo e nel palazzo Affari, siti in
MI; pertanto, l'attrice emetteva la fattura n. 1/11/8 per le retribuzioni dei lavoratori (doc. 8) e la fattura n. 1/11/9 per la fornitura del materiale (docc. 9 e 10).
Stente il mancato pagamento del dovuto, chiedeva di condannare al pagamento in proprio CP_1 favore della somma di 73.576,39 euro oltre interessi moratori dalla scadenza del pagamento delle fatture sino alla domanda, o alla diversa minore o maggiore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi ex art. 1284 c.c. dalla domanda al saldo del dovuto.
ritualmente costituitasi in giudizio, eccepiva una diversa qualificazione Controparte_1 giuridica dei rapporti contrattuali sussistenti tra le parti, riconducendoli a contratti di subappalto.
In merito al cantiere di OV sosteneva la sussistenza di un contratto di subappalto “a misura” e deduceva di aver versato 10.000,00 euro in favore dell'attrice (doc. 4) a fronte dei 9.003,83 euro dovuti alla stessa, pertanto, sarebbe creditrice per la somma di 996,17 euro. Inoltre, CP_1 deduceva l'infondatezza della pretesa creditoria avanzata da posto che, quest'ultima non Pt_1 avrebbe fornito alcuna prova circa le buste paga sottoscritte dai dipendenti interessati, copia dei bonifici effettuati ai due lavoratori e neppure copia del libro giornale di cantiere con le effettive presenze in loco per il controllo delle attività dei lavoratori distaccati nel periodo di interesse con la direzione dei lavori. Contestava la fattura n. 1/11/136 recante nella causale la fornitura di materiale del quale non sarebbe stato allegato alcun documento di trasporto e contestava le fatture prodotte riferite alle società ET e ID riguardanti materiali utensili ed attrezzature Part individuali riferibili a i e non di competenza della convenuta poiché riguarderebbero materiali necessari a To.di per l'attività che le è propria ed estranea all'accordo concluso con
. CP_1
In riferimento al cantiere di MI, deduceva la sussistenza di un contratto di subappalto “a corpo” per il quale la contabilità provvisoria avrebbe previsto un importo di 36.000,00 euro a favore della società attrice dal quale andrebbe scomputato l'importo di 6.350,00 euro per attività di competenza dell'attrice che la stessa avrebbe riaffidato a , la quale si sarebbe rivolta ad CP_1 altra ditta per completare i lavori con esborso di 4.425,20 euro per manodopera fornita da CP_1 di cui alla nota 134 del 1.10.2019 (doc. 25), 4.296,35 euro per materiale fornito (docc. da 8 a 23)
e 13.807,27 euro per manodopera fornita da di cui alla nota 120 del 30.8.2019 e 2.661,30 CP_1 euro a titolo di manodopera fornita da di cui alla nota 155 del 4.11.2019. Pertanto, a To.di CP_1 spetterebbero 4.486,88 euro ma, da tale importo bisognerebbe detrarre l'importo di 5.184,76 euro
2 a titolo di penale di ritardo addebitata a nell'esecuzione dell'opera (doc. 27) per un totale a CP_1 credito in favore di di 697,88 euro. CP_1
La convenuta chiedeva in via principale, di dichiarare infondata e respingere la domanda attorea di pagamento della somma di 73.576,39 euro per forniture e per il distacco di personale.
In via riconvenzionale, dichiarare l'intervenuta compensazione tra la somma di 9.003,83 euro Pa (cantiere di OV) e la somma di € 36.000,00 (cantiere di MI) dovute a .di con quanto già corrisposto da (€ 10.000,00 per il cantiere di OV ed € 36.697,88 per costi, CP_1 manodopera e quant'altro come indicato in premessa eseguite da per il cantiere di MI) CP_1
e per l'effetto condannare l'attrice al pagamento in favore di della complessiva somma di CP_1
€ 1.694,05 (€ 996,17 + € 697,88) oltre interessi moratori ex art. 4 dl 231/2002.
La causa è stata istruita mediante esame testimoniale. All'esito della prova orale, la causa è stata fissata a precisazione delle conclusioni e, quindi, trattenuta in decisione con termini di legge per deposito di comparse conclusionali e di replica.
*
Dall'analisi degli atti, dei documenti di causa e dell'istruttoria orale emerge quanto segue.
Risulta comprovata la sussistenza tra le parti dei contratti di distaccamento dei lavoratori ai fini della messa in sicurezza di alloggi ERP siti nel comune di OV e per l'esecuzione di lavori di messa a norma dell'impianto antincendio nei mercati ittico, ortofrutticolo e nel palazzo Affari, siti in MI. Nello specifico, parte attrice ha comprovato l'invio della comunicazione del distaccamento prevista ex legge agli enti pubblici (docc. 2,7,16,17 e 21 parte attrice) peraltro, tali contratti all'art. 6 prevedevano il rimborso mensile da parte della distaccataria Sincro dei costi sostenuti dall'attrice per le liquidazioni dei lavoratori distaccati (docc. 1 e 6 parte attrice). Sul punto, quest'ultima ha dimostrato l'effettivo versamento degli stipendi ai lavoratori distaccati in particolare, ha prodotto in giudizio i riepiloghi mensili delle paghe e contributi (docc. da 12 a 15 parte attrice), le buste paga dei dipendenti relative al periodo oggetto del contratto di distacco
(doc. 22 parte attrice) e gli estratti conto corrente dal quale si ricavano i pagamenti degli stipendi a favore dei dipendenti oggetti del distacco e delle ritenute previdenziali (doc. 23 parte attrice) oltre ai modelli F24 relativi ai pagamenti dei contributi e delle ritenute previdenziali (doc. 24 parte attrice). Part Anche l'istruttoria espletata ha corroborato l'avvenuto distacco dei lavoratori di i in favore della distaccataria Sincro in particolare, il teste ha confermato di aver prestato Persona_2
l'attività lavorativa presso gli alloggi ERP siti in OV via Malibrab 1-3-5-7 e via Ristori n. 18 dal giorno 27 maggio 2019 al giorno 31 luglio 2019 e il teste ha confermato di aver Per_3 prestato l'attività lavorativa presso l'impianto antincendio dal giorno 24 giugno 2019 al giorno 13 settembre 2019.
3 Ciò detto, non coglie nel segno la tesi di parte convenuta volta a comprovare la sussistenza di un diverso rapporto giuridico tra le parti, in particolare, quest'ultima ha affermato che tra le parti si sarebbe configurato un contratto di subappalto. A sostegno di tale assunto, ha prodotto una CP_1 mail del 23.4.2019, contenente un allegato includente la scheda tecnica computo metrico afferente al cantiere di OV (doc. 2 convenuta) e una mail del 5.6.2019 comprensiva di un allegato concernente il computo metrico relativo al cantiere di MI (doc. 5 convenuta). Sul punto, è bene evidenziare che tali allegati non risultano sottoscritti da parte attrice e in ogni caso, tali e-mail sono antecedenti rispetto agli accordi di distacco dei lavoratori intercorsi tra le parti, conclusi rispettivamente il 27.5.2019 e il 20.6.2019, quest'ultimo con decorrenza dal 24.6.2019
(docc. 1 e 6 parte attrice).
Da quanto detto si desume che i due accordi di distacco dei lavoratori hanno sostituito l'eventuale accordo/appalto intercorso tra le parti precedentemente. A tal riguardo, appare illogica la tesi della convenuta volta a definire gli accordi di distacco dei lavoratori “meri strumenti operativi, funzionalmente inseriti all'interno dei più ampi contratti di subappalto, per regolarizzare la presenza del personale di To.di sui cantieri” posto che, se tale circostanza fosse attendibile non sarebbe stato necessario specificare nei predetti accordi l'onere di di rimborsare i relativi CP_1 costi a Pt_1
In punto di spese sostenute da parte dell'attrice attinenti alla fornitura dei materiali presso i cantieri di OV e MI, dalle risultanze documentali si evince che nel cantiere di OV parte attrice ha anticipato le spese per l'acquisto dei materiali necessari alla realizzazione dei bagni. A riprova di tali esborsi nello specifico, la stessa ha prodotto alcuni d.d.t. relativi ad acquisti di materiale destinato al cantiere di OV oltre alle fatture emesse da ET e ID, le quali riportano il riferimento del documento di trasporto, il cantiere di riferimento e la persona incaricata al ritiro del materiale, coincidente con i nominativi dei dipendenti distaccati (doc. 4 parte attrice), per i quali la stessa ha emesso la fattura n.1/11/11 a carico di (doc. 5 parte CP_1 attrice). Sul punto, il teste ha dichiarato di aver provveduto al ritiro del materiale indicato Per_2 nei documenti di trasporto da 4 a 4g oltre ad aver trasportato tale materiale presso gli alloggi ERP siti in OV via Malibrab nn. 1-3-5-7 e via Ristori 18.
Parimenti per il cantiere di MI, parte attrice ha comprovato la fornitura dei materiali mediante la produzione di una serie di d.d.t. aventi ad oggetto acquisti di materiale destinato al cantiere di
MI oltre alle fatture emesse da ET e ID (doc. 9) recanti il riferimento al documento di trasporto, cantiere e alla persona che ritirava il materiale per i quali, parte attrice emetteva a Per carico di la fattura n. 1/11/19 (doc. 10 parte attrice). A tal riguardo, il teste ha CP_1 dichiarato “ho provveduto al ritiro di alcuni materiali indicati nei documenti che mi vengono rammostrati (docc. 9, 9a e 9b), alcuni li hanno ritirati i miei colleghi, e sono stati trasportati e scaricati al Mercato ittico” inoltre, ha confermato che i materiali venivano utilizzati per la realizzazione di lavori di messa a norma dell'impianto antincendio presso il mercato ittico,
4 ortofrutticolo e ancora “io ho lavorato solo nel mercato ittico, dove c'era il pesce. Ho trasportato anche materiali per altri colleghi che lavoravano nel mercato ittico ma non per l'impianto antincendio”.
Da quanto detto ne consegue che parte attrice ha assolto l'onere probatorio gravante a suo carico per contro, la convenuta ha disatteso gli obblighi assunti mediante i suddetti contratti di Part distaccamento omettendo di rimborsare a i le spese sostenute dalla stessa per la retribuzione dei lavoratori distaccati presso i cantieri di OV e MI oltre alle spese sostenute da parte dell'attrice per l'acquisto dei materiali necessari per lo svolgimento dei succitati lavori.
Le spese di lite seguono la soccombenza con condanna di parte convenuta alla rifusione in favore di parte attrice delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 10.513,30 di cui euro 9.142,00 per compenso professionale (considerati valori medi per fase studio e introduttiva, minimi per istruttoria e decisionale in ragione dell'attività concretamente svolta e del valore della causa) ed euro 1.371,30 per spese generali oltre iva, cpa, spese di notifica, contributo unificato e marca da bollo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita così dispone:
Condanna parte convenuta a corrispondere l'importo di 73.576,39 euro oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
Condanna parte convenuta a rifondere a parte attrice le spese di lite, liquidate come in parte motiva.
Brescia, 1 novembre 2025
Il giudice
LE CH
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