Sentenza 8 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 08/01/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
Cron. ___________________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del
Giudice Onorario dott.ssa Antonella Di Maio, nella causa iscritta al N.
14626 del 2023 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. CAMMALLERI RAIMONDO
ricorrente -
CONTRO
CP_1 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con l'Avv.
CIANCIMINO ROSARIA , resistente –
Avente ad oggetto: Opposizione ATP
All'udienza del 07.01.2025 tenutasi nella modalità della trattazione scritta, esaminate le note sostitutive d'udienza, ha depositato nel fascicolo telematico
S E N T E N Z A avente il seguente
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
Rigetta il ricorso e dichiara che parte ricorrente non è tenuta al pagamento delle spese di giudizio in favore dell' CP_1
Provvede come da separato decreto di pagamento in ordine alla disciplina delle spese di parte ricorrente ammessa al gratuito patrocinio.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU già liquidate. CP_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che, con ricorso depositato il 27.11.2023 il ricorrente deduceva di avere proposto ricorso per ottenere il riconoscimento delle condizioni sanitarie legittimanti il diritto a percepire l'assegno di invalidità civile;
- premesso che espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato, dott.
, concludeva negandogli i benefici richiesti;
Persona_1
- premesso che parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione;
1
.
[...]
La causa, disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter cpc, autorizzato il deposito di note, è stata decisa all'odierna udienza come da dispositivo in epigrafe.
Rilevato che le conclusioni del nuovo CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione ed integrazione agli atti) e che pertanto il ricorrente è da considerarsi invalido nella misura del 70%, non meritevole della prestazione richiesta;
- rilevato, per ciò che concerne le spese, che la parte soccombente non deve esserne condannata al pagamento, tenuto conto della dichiarazione relativa alla situazione reddituale agli atti e del disposto dell'art. 152 disp.att. cpc nella formulazione attualmente in vigore.
Provvede come da separato decreto di pagamento in ordine alla disciplina delle spese di parte ricorrente ammessa al gratuito patrocinio, ponendo tali spese a carico dello Stato
Restano definitivamente a carico dell' le spese per la consulenza CP_1 tecnica già liquidate in corso di causa.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 07/01/2025 all'esito dell'udienza tenutasi nella modalità della trattazione scritta.
Il GIUDICE ONORARIO
Antonella Di Maio
2