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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 02/04/2025, n. 597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 597 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. 476 /2024 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 02/04/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, via Nino Bixio, n. Parte_1
2, presso lo studio degli avv.ti Enzo Idà e Giuseppe Natale (PEC: e Email_1
che congiuntamente e disgiuntamente la rappresentano e difendono Email_2 giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1 rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E.P. Murmura, snc, presso gli avv.ti Gianfranco Esposito ed Ettore Triolo (PEC: E
e t) che Email_3 Email_5 congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano e difendono giusta procura in atti.
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione a ordinanza ingiunzione.
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 28/02/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità delle ordinanze ingiunzioni, aventi numero OI-001388870 (per omessi contributi previdenziali ed assistenziali dell'anno 2016); OI-001434910 (per omessi contributi previdenziali ed assistenziali dell'anno 2017); OI-001928452 (per omessi contributi previdenziali ed assistenziali dell'anno 2018), richieste a titolo di sanzioni per omesso versamento. La ricorrente deduceva di non aver ricevuto gli atti di accertamento sottesi alle ordinanze suddette, rappresentando la decadenza dall'azione dell'Ente previdenziale e anche l'estinzione della pretesa per intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “-dichiarare la nullità o l'annullamento delle suindicate: Ordinanza ingiunzione n OI – 001388870 anno 2016 – importo € 825,91; Ordinanza ingiunzione n OI – 001434910 anno 2017 - importo € 1029,81; Ordinanza CP_ ingiunzione n OI – 001928452 anno 2018 importo di Euro 1030,26. emesse dall per l'inefficacia e l'illegittimità delle stesse per i motivi di cui sopra;
- dichiarare la nullità o l'annullamento per difetto di notifica degli atti di Accertamento suindicati;
- l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione
1 coattiva della sanzione amministrativa. - Con condanna alle spese del presente giudizio da distrarsi a favore dei procuratori costituiti.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando, CP_1 preliminarmente, le avverse pretese e segnalando di aver provveduto all'annullamento delle ordinanze. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Occorre dichiarare la cessata materia del contendere.
2. Nel caso in esame, l'Ente previdenziale contesta alla ricorrente l'omesso versamento delle ritenute previdenziali, fattispecie ormai depenalizzata e trasformata in illecito amministrativo, in virtù del D. Lgs. n. 8 del 15 gennaio 2016 (“Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'art. 2, comma 2, della L. 28 aprile 2014, n. 67).
2.1. Ai sensi dell'art. 2, co. 1 bis, del D.L. 463/1983 (convertito con modifiche, in L. n. 638/1983), da ultimo modificato dall'art. 23, co. 1, D.L. 48/2023: «L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione».
3. Occorre, tuttavia, segnalare come gli atti oggetto di contestazione sono delle rideterminazioni (ex art. 23 D.L: 48/2023) delle sanzioni espresse in ordinanze ingiunzione precedenti, già notificate alla ricorrente. Pertanto, si tratterebbe dell'impugnazione di un provvedimento in melius, posto in essere dall'Istituto di previdenza in autotutela che non può soggiacere a contestazione autonoma.
3.1. Di tal senso, la Suprema Corte, con sent. n. 10947/2024, la quale ha affermato che «l'annullamento parziale adottato dall'Amministrazione in via di autotutela o comunque il provvedimento di portata riduttiva rispetto alla pretesa contenuta in atti divenuti definitiva, non è quindi impugnabile, non comportando alcuna effettiva innovazione lesiva degli interessi del contribuente rispetto al quadro a lui noto e consolidato per la mancata tempestiva impugnazione del precedente accertamento, laddove, invece, deve ritenersi ammissibile un'autonoma impugnabilità del nuovo atto se di portata ampliativa rispetto all'originaria pretesa (Cass.. Sez. 5, sentenza n. 7511 del 15.04.2016; confr. Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 29595 del 16.11.2018)».
4. A ogni modo, l'Ente previdenziale ha documentato di aver annullato le ordinanze ingiunzioni precedentemente spedite alla ricorrente (v. all. 2 di parte resistente), provocando la cessazione della materia contenziosa.
5. Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 02/04/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 02/04/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, via Nino Bixio, n. Parte_1
2, presso lo studio degli avv.ti Enzo Idà e Giuseppe Natale (PEC: e Email_1
che congiuntamente e disgiuntamente la rappresentano e difendono Email_2 giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1 rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E.P. Murmura, snc, presso gli avv.ti Gianfranco Esposito ed Ettore Triolo (PEC: E
e t) che Email_3 Email_5 congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano e difendono giusta procura in atti.
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione a ordinanza ingiunzione.
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 28/02/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità delle ordinanze ingiunzioni, aventi numero OI-001388870 (per omessi contributi previdenziali ed assistenziali dell'anno 2016); OI-001434910 (per omessi contributi previdenziali ed assistenziali dell'anno 2017); OI-001928452 (per omessi contributi previdenziali ed assistenziali dell'anno 2018), richieste a titolo di sanzioni per omesso versamento. La ricorrente deduceva di non aver ricevuto gli atti di accertamento sottesi alle ordinanze suddette, rappresentando la decadenza dall'azione dell'Ente previdenziale e anche l'estinzione della pretesa per intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “-dichiarare la nullità o l'annullamento delle suindicate: Ordinanza ingiunzione n OI – 001388870 anno 2016 – importo € 825,91; Ordinanza ingiunzione n OI – 001434910 anno 2017 - importo € 1029,81; Ordinanza CP_ ingiunzione n OI – 001928452 anno 2018 importo di Euro 1030,26. emesse dall per l'inefficacia e l'illegittimità delle stesse per i motivi di cui sopra;
- dichiarare la nullità o l'annullamento per difetto di notifica degli atti di Accertamento suindicati;
- l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione
1 coattiva della sanzione amministrativa. - Con condanna alle spese del presente giudizio da distrarsi a favore dei procuratori costituiti.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando, CP_1 preliminarmente, le avverse pretese e segnalando di aver provveduto all'annullamento delle ordinanze. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Occorre dichiarare la cessata materia del contendere.
2. Nel caso in esame, l'Ente previdenziale contesta alla ricorrente l'omesso versamento delle ritenute previdenziali, fattispecie ormai depenalizzata e trasformata in illecito amministrativo, in virtù del D. Lgs. n. 8 del 15 gennaio 2016 (“Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'art. 2, comma 2, della L. 28 aprile 2014, n. 67).
2.1. Ai sensi dell'art. 2, co. 1 bis, del D.L. 463/1983 (convertito con modifiche, in L. n. 638/1983), da ultimo modificato dall'art. 23, co. 1, D.L. 48/2023: «L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione».
3. Occorre, tuttavia, segnalare come gli atti oggetto di contestazione sono delle rideterminazioni (ex art. 23 D.L: 48/2023) delle sanzioni espresse in ordinanze ingiunzione precedenti, già notificate alla ricorrente. Pertanto, si tratterebbe dell'impugnazione di un provvedimento in melius, posto in essere dall'Istituto di previdenza in autotutela che non può soggiacere a contestazione autonoma.
3.1. Di tal senso, la Suprema Corte, con sent. n. 10947/2024, la quale ha affermato che «l'annullamento parziale adottato dall'Amministrazione in via di autotutela o comunque il provvedimento di portata riduttiva rispetto alla pretesa contenuta in atti divenuti definitiva, non è quindi impugnabile, non comportando alcuna effettiva innovazione lesiva degli interessi del contribuente rispetto al quadro a lui noto e consolidato per la mancata tempestiva impugnazione del precedente accertamento, laddove, invece, deve ritenersi ammissibile un'autonoma impugnabilità del nuovo atto se di portata ampliativa rispetto all'originaria pretesa (Cass.. Sez. 5, sentenza n. 7511 del 15.04.2016; confr. Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 29595 del 16.11.2018)».
4. A ogni modo, l'Ente previdenziale ha documentato di aver annullato le ordinanze ingiunzioni precedentemente spedite alla ricorrente (v. all. 2 di parte resistente), provocando la cessazione della materia contenziosa.
5. Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 02/04/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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