Decreto cautelare 20 dicembre 2022
Ordinanza cautelare 12 gennaio 2023
Decreto cautelare 11 febbraio 2023
Ordinanza cautelare 9 marzo 2023
Sentenza 16 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, decreto cautelare 20/12/2022, n. 628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 628 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/12/2022
N. 01389/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1389 del 2022, proposto da
AR LL, EL Cofano, rappresentati e difesi dagli avvocati Anna Cofano, AR Maruotti, Francesco G Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Fasano, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia e concessione delle misure cautelari ex art. 55 e 56 c.p.a.:
- dell'ordinanza del Comune di Fasano prot. 386 del 24 novembre 2022;
- ove occorra, della nota del Comando di Polizia Municipale del Comune di Fasano prot. n. 67039 del 23 novembre 2022, ancorché non conosciuta;
- ove occorra, nei limiti dell'interesse, del permesso di costruire n. 156 del primo luglio 2022 nella parte in cui indica come termine di validità il 31 ottobre 2022;
- della nota prot. n. 62283 del 31 ottobre 2022 del Comune di Fasano;
- di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Considerato che le dedotte censure necessitano di adeguato approfondimento in sede collegiale e che appare opportuno pervenire re adhuc integra alla decisione al fine di non vanificare l’interesse e la pretesa azionata;
Considerato che la previa definizione del procedimento sull’istanza di rilascio di p.d.c. per il mantenimento annuale delle strutture precarie, proposta dalla parte ricorrente in data 2/11/2018, avrebbe dovuto costituire il presupposto e l’antecedente logico dell’ordine di demolizione e di ripristino;
Considerato che – alla stregua delle dichiarazioni di parte ricorrente (allo stato non contestate) – l’istanza del 2/11/2018 non ha avuto riscontro alcuno;
Considerato che – sia pur entro i limiti della cognizione sommaria – nella presente fase la posizione della parte ricorrente appare prevalente nel rapporto di bilanciamento degli interessi antagonisti;
Considerato che sembra ricorrere il fumus boni juris solo limitatamente all’ordine di demolizione;
P.Q.M.
Accoglie l’istanza di cautela monocratica e, per l’effetto, sospende in via interinale l’impugnato provvedimento dispositivo della riduzione in pristino.
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio dell’11 gennaio 2023.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce il giorno 20 dicembre 2022.
| Il Presidente |
| Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO