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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/01/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 30787/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carmela Gallina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 30787/2024 promossa da:
(C.F. ) elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato in VIA QUADRONNO N. 24 MILANO presso l'Avvocato POLACCHINI
PAOLA, che la/lo rappresenta e difende
Ricorrente
(C.F. ) elettivamente Controparte_1 P.IVA_2 domiciliato in presso l'Avvocato
Resistente contumace
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da ricorso.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
– Succursale di Milano – ha convenuto in giudizio Parte_1
al fine di sentirla condannare al pagamento di € Controparte_1
13.352,41. Tale credito deriva dall'inadempimento di due contratti di locazione pagina 1 di 4 finanziaria n. 4455966 e n. 5271055, entrambi risolti a seguito del mancato pagamento dei canoni maturati e scaduti quantificati, rispettivamente, in € 724,16 in relazione al primo contratto ed in € 1.913,45 con riferimento al secondo contratto. A seguito della comunicazione di risoluzione da parte della concedente, i beni mobili che ne costituivano oggetto sono stati restituiti e venduti per il corrispettivo di € 1.500,00
(contratto n. 4455966) ed € 5.300,00 (contratto n. 5271055).
Parte ricorrente ha, quindi, imputato il corrispettivo della vendita dei beni all'importo dovuto a titolo di indennità risarcitoria per anticipata risoluzione dei contratti, ai sensi dell'art. 18 degli stessi, così allegando un credito residuo per un totale di € 10.714,80, cui si aggiungono i complessivi € 2.637,61 a titolo di canoni di locazione maturati, scaduti e impagati.
La resistente, pur ritualmente citata, non si è costituita.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19.12.24 ex art. 281 sexies comma 3
c.p.c. la causa viene decisa nei termini che si riportano.
La domanda è fondata.
È documentato che:
• – Succursale di Milano - ha stipulato con la Parte_1
resistente in data 9.10.19 il contratto di locazione finanziaria n. 4455966 e in data
26.5.22 il contratto di locazione finanziaria n. 5271055 (doc. 1 e 10);
• i beni mobili oggetto dei suddetti contratti sono stati acquistati dalla stessa allo scopo di concederli in locazione all'utilizzatrice (doc. 2, 3, 11 e 12);
• l'utilizzatrice si è resa inadempiente nel pagamento dei canoni di locazione per complessivi € 2.637,61 ossia € 724,16 in relazione al primo contratto ed €
1.913,45 con riferimento al secondo contratto- (doc. 4, 5, 13 e 14);
• i due contratti sono stati risolti (doc. 6 e 15) e i beni locati sono stati restituiti e venduti per € 1.500,00 per il primo contratto e per € 5.300,00 per il secondo contratto (doc. 7bis e 16bis);
pagina 2 di 4 • ai sensi dell'art. 18 dei contratti, la resistente ha correttamente imputato il corrispettivo della vendita dei beni all'importo dovuto a titolo di indennità risarcitoria per anticipata risoluzione degli stessi (doc. 8 e 17);
• residua in favore della ricorrente un credito di € 10.714,80, cui si aggiungono i complessivi € 2.637,61 a titolo di canoni di locazione maturati, scaduti e impagati, per un totale di € 13.352,41 (doc. 9 e 18).
Tanto premesso, accertata l'intervenuta risoluzione di diritto dei contratti di locazione finanziaria per effetto del mancato pagamento dei canoni e, accertato altresì il dovuto per complessivi € 13.352,4, consegue la condanna della resistente al pagamento di tale importo, oltre interessi moratori convenzionali calcolati – quanto ad € 2.637,61 ossia per canoni di locazione scaduti - a far data dalle singole scadenze fino al saldo e quanto ad €
10.714,80 ossia per penale residua a far data dalla vendita dei beni fino al saldo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in ragione dei parametri minimi dello scaglione di riferimento, con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano sezione VI civile in funzione monocratica in persona del giudice
Carmela Gallina definitivamente pronunciando così decide:
1. accoglie le domande di parte ricorrente e, per l'effetto, accertata l'intervenuta risoluzione di diritto dei contratti di locazione finanziaria per il mancato pagamento da parte della resistente e, Controparte_2
accertato altresì il dovuto in complessivi € 13.352,41, condanna quest'ultima al pagamento in favore della ricorrente – Parte_1
Succursale di Milano dell'importo suddetto oltre interessi moratori convenzionali calcolati – quanto ad € 2.637,61 per canoni di locazione scaduti - a far data dalle singole scadenze fino al saldo e quanto ad € 10.714,80 per penale residua a far data dalla vendita dei beni fino al saldo;
pagina 3 di 4 2. condanna la resistente a rifondere alla ricorrente le Controparte_1
spese di giudizio liquidate in € 1.700,00 per compensi ed € 264,00 per esborsi, oltre al rimborso spese generali pari al 15% nonché Iva e Cpa.
Sentenza resa ex art. 281 sexies comma terzo c.p.c.
Milano, 8 gennaio 2025
Il giudice
Carmela Gallina
Si attesta che la presente sentenza è stata redatta in collaborazione con la MOT dott.ssa
Sonia Pisano.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carmela Gallina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 30787/2024 promossa da:
(C.F. ) elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato in VIA QUADRONNO N. 24 MILANO presso l'Avvocato POLACCHINI
PAOLA, che la/lo rappresenta e difende
Ricorrente
(C.F. ) elettivamente Controparte_1 P.IVA_2 domiciliato in presso l'Avvocato
Resistente contumace
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da ricorso.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
– Succursale di Milano – ha convenuto in giudizio Parte_1
al fine di sentirla condannare al pagamento di € Controparte_1
13.352,41. Tale credito deriva dall'inadempimento di due contratti di locazione pagina 1 di 4 finanziaria n. 4455966 e n. 5271055, entrambi risolti a seguito del mancato pagamento dei canoni maturati e scaduti quantificati, rispettivamente, in € 724,16 in relazione al primo contratto ed in € 1.913,45 con riferimento al secondo contratto. A seguito della comunicazione di risoluzione da parte della concedente, i beni mobili che ne costituivano oggetto sono stati restituiti e venduti per il corrispettivo di € 1.500,00
(contratto n. 4455966) ed € 5.300,00 (contratto n. 5271055).
Parte ricorrente ha, quindi, imputato il corrispettivo della vendita dei beni all'importo dovuto a titolo di indennità risarcitoria per anticipata risoluzione dei contratti, ai sensi dell'art. 18 degli stessi, così allegando un credito residuo per un totale di € 10.714,80, cui si aggiungono i complessivi € 2.637,61 a titolo di canoni di locazione maturati, scaduti e impagati.
La resistente, pur ritualmente citata, non si è costituita.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19.12.24 ex art. 281 sexies comma 3
c.p.c. la causa viene decisa nei termini che si riportano.
La domanda è fondata.
È documentato che:
• – Succursale di Milano - ha stipulato con la Parte_1
resistente in data 9.10.19 il contratto di locazione finanziaria n. 4455966 e in data
26.5.22 il contratto di locazione finanziaria n. 5271055 (doc. 1 e 10);
• i beni mobili oggetto dei suddetti contratti sono stati acquistati dalla stessa allo scopo di concederli in locazione all'utilizzatrice (doc. 2, 3, 11 e 12);
• l'utilizzatrice si è resa inadempiente nel pagamento dei canoni di locazione per complessivi € 2.637,61 ossia € 724,16 in relazione al primo contratto ed €
1.913,45 con riferimento al secondo contratto- (doc. 4, 5, 13 e 14);
• i due contratti sono stati risolti (doc. 6 e 15) e i beni locati sono stati restituiti e venduti per € 1.500,00 per il primo contratto e per € 5.300,00 per il secondo contratto (doc. 7bis e 16bis);
pagina 2 di 4 • ai sensi dell'art. 18 dei contratti, la resistente ha correttamente imputato il corrispettivo della vendita dei beni all'importo dovuto a titolo di indennità risarcitoria per anticipata risoluzione degli stessi (doc. 8 e 17);
• residua in favore della ricorrente un credito di € 10.714,80, cui si aggiungono i complessivi € 2.637,61 a titolo di canoni di locazione maturati, scaduti e impagati, per un totale di € 13.352,41 (doc. 9 e 18).
Tanto premesso, accertata l'intervenuta risoluzione di diritto dei contratti di locazione finanziaria per effetto del mancato pagamento dei canoni e, accertato altresì il dovuto per complessivi € 13.352,4, consegue la condanna della resistente al pagamento di tale importo, oltre interessi moratori convenzionali calcolati – quanto ad € 2.637,61 ossia per canoni di locazione scaduti - a far data dalle singole scadenze fino al saldo e quanto ad €
10.714,80 ossia per penale residua a far data dalla vendita dei beni fino al saldo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in ragione dei parametri minimi dello scaglione di riferimento, con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano sezione VI civile in funzione monocratica in persona del giudice
Carmela Gallina definitivamente pronunciando così decide:
1. accoglie le domande di parte ricorrente e, per l'effetto, accertata l'intervenuta risoluzione di diritto dei contratti di locazione finanziaria per il mancato pagamento da parte della resistente e, Controparte_2
accertato altresì il dovuto in complessivi € 13.352,41, condanna quest'ultima al pagamento in favore della ricorrente – Parte_1
Succursale di Milano dell'importo suddetto oltre interessi moratori convenzionali calcolati – quanto ad € 2.637,61 per canoni di locazione scaduti - a far data dalle singole scadenze fino al saldo e quanto ad € 10.714,80 per penale residua a far data dalla vendita dei beni fino al saldo;
pagina 3 di 4 2. condanna la resistente a rifondere alla ricorrente le Controparte_1
spese di giudizio liquidate in € 1.700,00 per compensi ed € 264,00 per esborsi, oltre al rimborso spese generali pari al 15% nonché Iva e Cpa.
Sentenza resa ex art. 281 sexies comma terzo c.p.c.
Milano, 8 gennaio 2025
Il giudice
Carmela Gallina
Si attesta che la presente sentenza è stata redatta in collaborazione con la MOT dott.ssa
Sonia Pisano.
pagina 4 di 4