TRIB
Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 05/06/2025, n. 1081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1081 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 05/06/2025 , ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 3424 /2024 R.G., promossa da:
, nato a [...] il [...] cf: , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. , giusta procura in atti;
Parte_1
- ricorrente -
contro in persona del dirigente pro tempore, P. Controparte_1
Iva , via Ugo Bassi 126 is. 137 Cap 98123 MESSINA (ME); P.IVA_1
- resistente contumace -
OGGETTO: opposizione a cartella di pagamento.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13/11/2024 , proponeva opposizione avverso la Parte_1
cartella di pagamento n. 29520230034693838000, notificata in data 17.10.2024 dell'importo di €
671,68, il cui Ente impositore è relativamente al presunto mancato versamento dei CP_2
contributi previdenziali Anni 2019, 2020 e 2021.
Eccepiva l'estinzione dell'obbligazione per aver versato la relativa somma a CP_2
ben prima della notifica della cartella.
Chiedeva, pertanto, previo annullamento, dichiararsi non dovute le somme richieste con l'intimazione di pagamento impugnata e con gli avvisi di addebito presupposti, con vittoria di spese e compensi.
L' rimaneva contumace. CP_1
Veniva espletata istruttoria documentale quindi, all'udienza odierna, sulla discussione orale dei procuratori delle parti, la causa veniva decisa con la presente sentenza.
In premessa, allo scopo di delineare - in ragione delle doglianze formulate dall'opponente - la natura della spiegata opposizione, appare opportuno ricordare che nella materia oggetto di causa quante volte si facciano valere motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e che, ove si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del d. lgs. n. 46/99. Va, inoltre, precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.).
Svolta questa necessaria premessa, l'odierna opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del d. lgs. n. 46/99, la stessa è quindi ammissibile oltre che fondata.
Infatti, risulta documentalmente che la ricorrente ha estinto il debito portato nella cartella oggi opposta, come da pagamenti effettuati direttamente all'ente impositore, che ne ha ricevuto le somme comunicando lo sgravio della posizione debitoria.
Appare evidente, dunque, che ha errato l – peraltro contumace - a Controparte_3
notificare la cartella di pagamento che appare, pertanto, illegittima e va annullata.
Le spese tra il ricorrente e l' vanno invece compensate per Controparte_1
metà in ragione della parziale reciproca soccombenza, mentre la restante metà segue la maggior soccombenza dell' , sotto il cui governo della procedura si è perfezionata la Controparte_4
prescrizione degli avvisi di addebito. Le stesse si liquidano come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, parametri minimi ed esclusa la fase istruttoria, di fatto non tenutasi, in ragione del valore della controversia e dell'entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro , Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., con ricorso depositato il giorno 13/11/2024 , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Dichiara la contumacia dell' Controparte_1
- Dichiara illegittima e annulla la cartella di pagamento n. 29520230034693838000; - Condanna l' al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio che liquida CP_1
in euro 251,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, ed euro 43,38 per spese vive.
Così deciso in Patti, 05/06/2025 .
Il Giudice
Pietro Paolo Arena