Articolo 1 della Legge 17 ottobre 1957, n. 1030
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21 novembre 1957
Art. 1. Articolo unico.

I mutui, garantiti dallo Stato, autorizzati per effetto dell' art. 2 della legge 28 febbraio 1953, n. 103 , a favore del comune di Roma per il finanziamento di opere pubbliche di sua competenza e i relativi contributi statali, possono intendersi riferibili anche alla eventuale costruzione di alloggi a carattere popolare che si rendesse necessario edificare in sostituzione di altri alloggi demoliti o da demolire per la esecuzione di opere pubbliche del Comune previste dalla citata legge.

Entrata in vigore il 21 novembre 1957