Articolo 179 bis del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 179Articolo 174 bis
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20 febbraio 2020
Art. 179-bis. (( (Sospensione delle qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza).)) (( 1. La sospensione dall'impiego comporta la sospensione delle qualifiche di ufficiale e agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, che sono ripristinate all'atto della riassunzione in servizio.
2. Il provvedimento medico legale di temporanea non idoneita' al servizio per patologia o infermita' di carattere neuro-psichico comporta la sospensione delle qualifiche di ufficiale e agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, che sono ripristinate all'atto della riacquisizione dell'idoneita' al servizio. ))
Entrata in vigore il 20 febbraio 2020
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