Sentenza breve 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 16/01/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00106/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02017/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di SA (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2017 del 2024, proposto da AU MB, rappresentato e difeso dall'avvocato Barbara AU, con domicilio eletto presso il suo studio in Cava De' Tirreni, via T. Gaudiosi 29;
contro
Comune di SA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Nicola Comunale e Anna Attanasio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell’ordinanza di rispristino ex art. 33 D.P.R. n. 380/2001 prot. N. 0236202 /2024 del 01.10.2024 notificata in data 07.10.2024 , con la quale il Dirigente del Settore Trasformazione Urbanistia ed edilizia ha ordinato la demolizione dell’immobile di proprietà dell’odierno ricorrente sig. AU MB, immobile sito in SA alla Via Barliario n. 10, ai sensi e per gli effetti dell’art. 27 e 33 del Decreto del Presidente della Repubblica n.380/2001, art.107, comma 3 lett.g) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e legge 7 agosto 1990 n. 241 , trattandosi di opere realizzate in assenza di permesso a costruire (foglio 64 part. 9000 sub 10).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di SA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025 il dott. Michele Di Martino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Con ricorso ritualmente notificato e depositato nelle forme e nei termini di rito, il ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe indicati, all’uopo allegando e deducendo che: in data 07/10/2024, gli è stata notificata ordinanza Dirigenziale Settore Trasformazione urbanistica ed edilizia avente per oggetto il ripristino, ex art. 33 DPR n. 380/2001, che ha preso atto che l’interessato aveva dato seguito alle richieste precedentemente proveniente dal Comune di SA; tale atto è intervenuto a seguito di esposto n. 656/2023 di un privato; in conseguenza, la Polizia Urbana ha effettuato verifica/ispezione, con gli architetti Manzo Gianluca e D’Aniello Viviana, in data 28.05.2024; i tecnici comunali hanno effettuato rilievo metrico e fotografico con riserva di ulteriori verifiche presso i propri uffici e hanno dichiarato che, al momento, non vi erano lavori in corso; in data 19.06.2024, ha ricevuto l’avviso di avvio del procedimento, con la richiesta di esibizione di provvedimenti autorizzativi eventuali titoli edilizi per la realizzazione del manufatto del piccolo locale terraneo sito nel centro storico di SA, alla Via P. Barliario n. 10; in data 24.07.2024, con nota prot. 191478, ha chiesto proroga per produrre documentazione; accolta la proroga per ulteriori 60 gg.,in data 12.09.2024 veniva richiesta ulteriore proroga, non accolta poichè ritenuta dilatatoria.
Tanto premesso in fatto, la parte ricorrente ha lamentato l’erroneità e l’illegittimità dell’atto gravato, sulla scorta delle doglianze di seguito rubricate:
I. VIOLAZIONE DELL’ART. 9 bis COMMA 1-bis T. U. EDILIZIA (D.P.R. 6 GIUGNO 2001, n. 380) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 3 LEGGE 7/8/90 E 241 (DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE).
Con il motivo di ricorso in esame, il ricorrente ha sostenuto che la documentazione esibita dimostrerebbe la preesistenza del vano terraneo oggetto dell’ordinanza impugnata, lamentando che il Comune di SA non abbia rilevato che la ristrutturazione dello stesso sia avvenuta in seguito agli eventi bellici della II guerra mondiale, circostanza che proverebbe la risalente edificazione del manufatto.
II. VIOLAZIONE E ERRATA APPLICAZIONE DELL’ART. 33, D.P.R. N. 380/2001 E S.M.I. -ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE - VIOLAZIONE DELL’ART. 3. L. 7 AGOSTO 1990, N. 241.
Con il motivo di ricorso in esame, il ricorrente ha lamentato che l’Amministrazione avrebbe dovuto e potuto accertare l’epoca di edificazione dell’immobile, dal momento che quest’ultima era incaricata della ricostruzione delle aree edificate crollate a seguito dei bombardamenti, da eseguire secondo le prescrizioni delle autorità statali.
III. VIOLAZIONE ARTT: 7, 8, E SEGG. 10 L. 7 AGOSTO 1990 N. 241 - ART. 1 36 DPR N.
380/2001 - ART. 97 COST.
Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente ha eccepito la lesione del proprio diritto di partecipazione al procedimento sanzionatorio, affermando di non aver ricevuto alcuna “corretta e completa” comunicazione ex art. 7 L. n. 241/90.
In virtù delle descritte causali, ha invocato l’accoglimento del ricorso.
Si è costituito il Comune di SA per resistere al ricorso.
All’udienza camerale del 15.01.2025, è emerso che la causa era matura per la decisione in forma semplificata, essendo integro il contraddittorio, completa l’istruttoria e sussistendo gli altri presupposti di legge.
Come esposto in narrativa, nell’ambito del presente giudizio, il ricorrente ha impugnato l’ordinanza di rispristino ex art. 33 D.P.R. n. 380/2001 prot. N. 0236202 /2024 del 01.10.2024, notificata in data 07.10.2024, con la quale il Comune di SA ha ordinato la demolizione dell’immobile di sua proprietà, sito in SA alla Via Barliario n. 10, ai sensi e per gli effetti dell’art. 27 e 33 del Decreto del Presidente della Repubblica n.380/2001, art.107, comma 3 lett.g) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e legge 7 agosto 1990 n. 241, trattandosi di opere realizzate in assenza di permesso a costruire (foglio 64 part. 9000 sub 10).
Ciò posto, il ricorso è manifestamente fondato sotto il profilo assorbente del difetto di istruttoria sotteso al provvedimento impugnato.
Invero, l’esame degli atti di causa ha consentito di accertare che, in data 24.07.2024, con nota prot. 191478, il ricorrente ha chiesto proroga al fine di produrre documentazione e che, accolta la proroga per ulteriori 60 giorni, n data 12.09.2024, è stata richiesta ulteriore proroga, non accolta poichè ritenuta dilatatoria.
Tanto premesso, la determinazione negativa cui è pervenuta la P.A. da ultimo richiamata non si rivela meritevole di positivo apprezzamento da parte del Collegio, tenuto conto della oggettiva difficoltà della ricostruzione storica in ordine all’origine del fabbricato.
Del resto, la risalenza dell’immobile in questione non è stata minimamente verificata dagli uffici comunali, i quali hanno demandato completamente al privato la prova della legittimità del manufatto. Eppure, come condivisibilmente rilevato dalla parte ricorrente, trattandosi di un immobile esistente da diversi anni, sarebbe risultato più agevole agli uffici comunali effettuare 1’accertamento sui propri precedenti storici per addivenire alla ricostruzione in ordine all’origine del bene immobile in contestazione.
Alla stregua di quanto sopra, il ricorso deve essere accolto per difetto di istruttoria, dovuto alla mancata autorizzazione alla seconda proroga, che andava concessa per la difficoltà della ricostruzione storica sull’origine del fabbricato.
L'accoglimento della censura relativa al difetto di istruttoria, che riveste natura assorbente, preclude l'esame dell’ulteriore doglianze profilate dalla parte ricorrente.
Le spese di lite possono essere compensate, tenuto conto della peculiarità della fattispecie.
Si dichiara il non luogo a provvedere in ordine alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non avendo il ricorrente presentato alcuna nuova istanza in seguito al decreto di inammissibilità n. 15, del 10.12.2024, emesso dalla competente Commissione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di SA (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’ordinanza di rispristino ex art. 33 D.P.R. n. 380/2001 prot. N. 0236202 /2024 del 01.10.2024, notificata in data 07.10.2024.
Spese compensate.
Dichiara il non luogo a provvedere in ordine alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in SA nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Michele Di Martino, Referendario, Estensore
Laura Zoppo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Michele Di Martino | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO