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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 02/04/2025, n. 1519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1519 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD - SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Pacelli, ha pronunziato all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 8871/2024 avente ad oggetto: ratei
TRA
LI GI, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv.to Carmine Buonomo, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrenti
E
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – I.N.P.S., in persona del legale rappresentante p.t.
Resistente contumace
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.07.2024, il ricorrente in epigrafe citava in giudizio l'INPS onde ottenere il pagamento dell'assegno ordinario di invalidità civile ex L.
222/84. Al riguardo esponeva che il Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, con decreto di omologa del 29.02.2024, emesso all'esito di procedimento ex art. 445 bis
c.p.c. iscritto al n. 6574/2023 R.G., aveva riconosciuto il requisito sanitario legittimante la prestazione richiesta a decorrere dalla domanda amministrativa del
13.09.2022, ma l'Inps non aveva poi provveduto al pagamento della provvidenza. Deduceva, altresì, di aver notificato all'INPS il predetto decreto di omologa unitamente al modello AP59 e al modello RED/AP15 in data 06.03.2024, senza alcun esito.
Chiedeva, pertanto, la condanna del convenuto istituto al pagamento della prestazione in oggetto, con vittoria di spese e attribuzione.
L'Inps, regolarmente citato in giudizio, restava contumace.
Con note sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., parte ricorrente chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere con vittoria delle spese di lite, avendo l'Inps provveduto alla liquidazione e al pagamento della prestazione dopo il deposito e la notifica del ricorso.
Verificata la rituale comunicazione del decreto di sostituzione dell'udienza del
01.04.2025 ex art. 127 ter c.p.c., lette le note, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Va dichiarata cessata la materia del contendere avendo l'Inps provveduto al pagamento.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n.
12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass.
SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza
è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, è venuto meno l'oggetto del contendere, avendo l'Inps provveduto al pagamento (cfr. cedolino pagamenti di febbraio 2025 in atti).
Per quanto attiene al regime delle spese processuali, va ricordato che in caso di cessata materia del contendere le spese seguono il principio della soccombenza virtuale, secondo cui il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta cessata materia del contendere.
Nel caso di specie, la domanda risulta astrattamente fondata e parte ricorrente ha provveduto al deposito di tutta la documentazione necessaria a dimostrare la sussistenza del proprio diritto a ottenere la prestazione richiesta.
L'Inps, d'altra parte, restando contumace non ha dedotto alcun elemento a giustificazione del ritardato pagamento, intervenuto in data 03.02.2025, ossia dopo il deposito e la notifica del ricorso, perfezionatasi in data 19.07.2024 (cfr. ricevute pec in atti).
Le spese, pertanto, si liquidano pertanto a carico dell'Inps come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della presente controversia, nonché dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Rosa Pacelli, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, così provvede:
a) Dichiara cessata la materia del contendere;
b) Condanna l'Inps al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in €
1.865,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
Aversa, 02.04.2025
Il Giudice
dott.ssa Rosa Pacelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Pacelli, ha pronunziato all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 8871/2024 avente ad oggetto: ratei
TRA
LI GI, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv.to Carmine Buonomo, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrenti
E
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – I.N.P.S., in persona del legale rappresentante p.t.
Resistente contumace
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.07.2024, il ricorrente in epigrafe citava in giudizio l'INPS onde ottenere il pagamento dell'assegno ordinario di invalidità civile ex L.
222/84. Al riguardo esponeva che il Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, con decreto di omologa del 29.02.2024, emesso all'esito di procedimento ex art. 445 bis
c.p.c. iscritto al n. 6574/2023 R.G., aveva riconosciuto il requisito sanitario legittimante la prestazione richiesta a decorrere dalla domanda amministrativa del
13.09.2022, ma l'Inps non aveva poi provveduto al pagamento della provvidenza. Deduceva, altresì, di aver notificato all'INPS il predetto decreto di omologa unitamente al modello AP59 e al modello RED/AP15 in data 06.03.2024, senza alcun esito.
Chiedeva, pertanto, la condanna del convenuto istituto al pagamento della prestazione in oggetto, con vittoria di spese e attribuzione.
L'Inps, regolarmente citato in giudizio, restava contumace.
Con note sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., parte ricorrente chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere con vittoria delle spese di lite, avendo l'Inps provveduto alla liquidazione e al pagamento della prestazione dopo il deposito e la notifica del ricorso.
Verificata la rituale comunicazione del decreto di sostituzione dell'udienza del
01.04.2025 ex art. 127 ter c.p.c., lette le note, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Va dichiarata cessata la materia del contendere avendo l'Inps provveduto al pagamento.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n.
12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass.
SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza
è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, è venuto meno l'oggetto del contendere, avendo l'Inps provveduto al pagamento (cfr. cedolino pagamenti di febbraio 2025 in atti).
Per quanto attiene al regime delle spese processuali, va ricordato che in caso di cessata materia del contendere le spese seguono il principio della soccombenza virtuale, secondo cui il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta cessata materia del contendere.
Nel caso di specie, la domanda risulta astrattamente fondata e parte ricorrente ha provveduto al deposito di tutta la documentazione necessaria a dimostrare la sussistenza del proprio diritto a ottenere la prestazione richiesta.
L'Inps, d'altra parte, restando contumace non ha dedotto alcun elemento a giustificazione del ritardato pagamento, intervenuto in data 03.02.2025, ossia dopo il deposito e la notifica del ricorso, perfezionatasi in data 19.07.2024 (cfr. ricevute pec in atti).
Le spese, pertanto, si liquidano pertanto a carico dell'Inps come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della presente controversia, nonché dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Rosa Pacelli, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, così provvede:
a) Dichiara cessata la materia del contendere;
b) Condanna l'Inps al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in €
1.865,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
Aversa, 02.04.2025
Il Giudice
dott.ssa Rosa Pacelli