Sentenza 24 maggio 2004
Massime • 1
Il potere di stare in giudizio in nome e per conto di altri (e di rilasciare, eventualmente, in tale veste, anche la procura al difensore, ove occorra) presuppone, salvi i casi di rappresentanza legale (art.75 cod.proc.civ.) un mandato che abbia forma scritta e conferisca potere rappresentativo anche con riferimento al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, atteso che il potere di agire o di resistere in sede processuale non è autonomamente disponibile rispetto alla titolarità del bene della vita in relazione al quale venga richiesta tutela in giudizio. Il principio di cui all'art. 1392 cod.civ., in forza del quale la procura non ha effetto se non sia conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere, non si applica, peraltro, con riferimento all'incarico di gestire una lite, in ordine al quale non assume rilevanza lo scopo cui il giudizio è strumentalmente diretto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 24/05/2004, n. 9893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9893 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DELLI PRISCOLI Mario - Presidente -
Dott. PROTO Vincenzo - Consigliere -
Dott. BONOMO Massimo - Consigliere -
Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere -
Dott. NAPPI Aniello - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI CIVITAVECCHIA, in persona del Direttore Ufficio Avvocatura Avvocato GESUALDO ANTONIO PALA, elettivamente domiciliato in ROMA. VIA FRACASSINI 18, presso l'avvocato VENETTONI ROBERTO, rappresentato e difeso da se medesimo;
- ricorrente -
contro
ME TO;
- intimata -
avverso la sentenza n. 200/00 del Giudice di pace di CIVITAVECCHIA, depositata il 11/08/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica Udienza del 26/01/2004 dal Consigliere Dott. Aniello NAPPI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARESTIA Antonietta che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata il giudice di pace di Civitavecchia, in accoglimento della domanda proposta da IO CC quale rappresentante della moglie ON EO, ha dichiarato estinto per prescrizione il credito di L. 250.656 vantato dal comune di Civitavecchia per eccedenza di consumo acqua nell'anno 1993. Ricorre per Cassazione l'amministrazione comunale, che propone due motivi d'impugnazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione dell'art. 182 c.p.c., lamentando che il giudice di pace abbia omesso di rilevare d'ufficio il difetto di rappresentanza di IO CC, costituitosi quale rappresentante della moglie ON EO, ma senza il mandato scritto richiesto dall'art. 317 c.p.c.. Con il secondo motivo la ricorrente deduce mancanza assoluta di motivazione, lamentando che il giudice di pace non abbia spiegato per quale ragione anche il credito per eccedenza di consumo sia assoggettato al medesimo termine di prescrizione dal credito per la fornitura dall'acqua, pur essendo solo eventuale.
Il primo motivo del ricorso è infondato.
Secondo quanto preveda l'art. 77 c.p.c., salvi i casi di rappresentanza legale (art. 75 c.p.c.), il potere di stare in giudizio in nome e per conto altrui e di rilasciare eventualmente in tale veste anche la procura al difensore, ove occorre, presuppone un mandato che abbia forma scritta (Cass., sez. 2^, 17 aprile 1974, n. 1047, m. 368989) e conferisca potere rappresentativo anche nel rapporto sostanziale dedotto in giudizio (Cass., sez. un., 8 agosto 1995, n. 8681, m. 493600, Cass., sez. un., 8 maggio 1998, n. 4666, m. 515241). Infatti il potere di agire o di resistere in giudizio non è disponibile autonomamente dalla titolarità del bene della vita per il quale la tutela giurisdizionale venga postulata (Cass., sez. un., 8 febbraio 2001, n. 48, m. 543721); e "il principio di cui all'art 1392 c.c., secondo cui la procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere, non si applica in tema di incarico a gestire una lite, in ordine al quale non assume rilevanza lo scopo al quale il giudizio è strumentalmente diretto" (Cass., sez. 2^, 10 luglio 1980, n. 4413, m. 408283).
Deroga a una soltanto di questa due regole l'art. 317 c.p.c., laddove stabilisce che davanti al giudice di pace un mandatario con rappresentanza può agire anche se non munito di potere rappresentativo nel rapporto sostanziale;
ma ribadisce che il mandato deve comunque avere forma scritta, anche quando la domanda sia stata proposta verbalmente a norma dell'art. 316 comma 2 c.p.c.. Contrariamente a quanto la ricorrente sostiene, peraltro, nel caso in esame è agli atti il mandato scritto rilasciato da ON EO al marito IO CC, che dunque aveva la legitimatio ad processum. Il secondo motivo del ricorso è inammissibile, perché il ricorrente deduce in realtà una violazione della legge sostanziale, vale a dire dell'art. 2948 c.c., mentre, secondo la giurisprudenza di questa Corte, le sentenze pronunciate dal giudice di pace in controversie di valore non superiore a Euro 1032,91 "(sentenze da ritenersi sempre pronunciate secondo equità, anche quando il giudice abbia fatto applicazione di una norma di legge, con o senza espressa indicazione della sua rispondenza all'equità) sono ricorribili in Cassazione per violazione delle norme processuali ai sensi dell'art. 360 primo comma numeri 1, 2 e 4 c.p.c. (in quest'ultimo caso anche con riferimento alle ipotesi di inesistenza della motivazione), nonché ai sensi del n. 5 dell'art. 360 citato, quando l'enunciazione del criterio di equità adottato sia inficiata da un vizio che, attenendo ad un punto decisivo della controversia, si risolva in un'ipotesi di mera apparenza, ovvero di radicale ed insanabile contraddittorietà della motivazione, mentre la censura di violazione della legge sostanziale ai sensi del N. 3 del citato art. 360 è consentita soltanto in caso di inosservanza o falsa applicazione della costituzione e delle norme comunitarie (se di rango superiore a quelle ordinarie)" (Cass., sez. un., 15 ottobre 1999, n. 716, m. 530879).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2004