Cass. civ., sez. I, sentenza 24/05/2004, n. 9893
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Sentenza 24 maggio 2004

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Il potere di stare in giudizio in nome e per conto di altri (e di rilasciare, eventualmente, in tale veste, anche la procura al difensore, ove occorra) presuppone, salvi i casi di rappresentanza legale (art.75 cod.proc.civ.) un mandato che abbia forma scritta e conferisca potere rappresentativo anche con riferimento al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, atteso che il potere di agire o di resistere in sede processuale non è autonomamente disponibile rispetto alla titolarità del bene della vita in relazione al quale venga richiesta tutela in giudizio. Il principio di cui all'art. 1392 cod.civ., in forza del quale la procura non ha effetto se non sia conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere, non si applica, peraltro, con riferimento all'incarico di gestire una lite, in ordine al quale non assume rilevanza lo scopo cui il giudizio è strumentalmente diretto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 24/05/2004, n. 9893
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9893
    Data del deposito : 24 maggio 2004

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