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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 31/03/2025, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3775/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa Santa Spina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 3775/2023 promossa da:
p. iva ) in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1
dell'Avv. Silvia Bozzi ( ed elettivamente domiciliata presso e Email_1
nello studio del predetto difensore in via San Francesco, n. 105, Pisa nei confronti di
(p.iva e c.f. Controparte_1 P.IVA_2
) in persona dell'omonimo titolare, C.F._1
e nei confronti di
(CF. ) Controparte_2 C.F._1 con ad OGGETTO: “Altri contratti atipici – inadempimento”
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza del 28.03.2025 da intendersi integralmente trascritto e riportato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. la ha chiamato a comparire avanti all'intestato Parte_1
Tribunale l'impresa individuale unitamente ad Controparte_1 CP_2 per ivi sentirli condannare in solido “all'adempimento del contratto sottoscritto in data
[...]
11.10.2023 con la in persona del legale rappresentante, e quindi all'immediato Parte_1
pagamento delle somme tutte dovute alla oltre agli interessi maturati e maturandi sino al Parte_1
saldo effettivo, al tasso calcolato in base al D. Lgs 231/02 trattandosi di rapporti tra imprenditori commerciali;
2) In ogni caso con condanna alla rifusione delle spese, competenze ed onorari del
pagina 1 di 10 presente giudizio. oltre al 15% su spese generali IVA e CNAP come per legge, secondo il DM 55/2014 con valutazione ai medi in considerazione del valore della presente causa (12.200,00 euro Iva Inclusa) ed anche in conseguenza dell'estesa del presente ricorso con collegamenti ipertestuali, tenendo altresì in considerazione il contegno mantenuto dalla in sede stragiudiziale a Controparte_3 seguito dell'inoltro dell'invito volto a stipulare una convenzione di negoziazione assistita;
Con ogni più ampia riserva”.
Introducendo il giudizio, la ricorrente ha allegato di avere stipulato, in data 11.10.2023, con CP_2
collaboratore della , (così testualmente nel ricorso)
[...] Controparte_1 un contratto, denominato “Coaching Platinum Plus”, che avrebbe dovuto avere esecuzione a partire dal mese di novembre 2023, con ad oggetto un percorso personalizzato di alta formazione e potenziamento di tecniche specifiche volte all'attività di agente immobiliare, da svolgersi in 40 sessioni telefoniche e in “conference call”, in dodici mesi, effettuate da una figura professionale detto “coach”.
Il prezzo pattuito era di € 12.200,00, comprensivo di iva, e si sarebbe dovuto corrispondere, in alternativa al pagamento dell'intero, in dodici rate mensili;
sul punto si legge nel ricorso che il corrispettivo era da intendersi unitario, sul presupposto che non si trattava di prestazioni continuative e/o di fornitura.
Proseguendo in fatto, la deducente-MMO ha, altresì, dedotto di avere, sin dalla sottoscrizione del contratto, provveduto all'attivazione dei servizi contrattualmente previsti, individuando tale Pt_2
quale formatore/coach da destinare alla propria controparte contrattuale.
[...]
In data 27.10.2023 (la stessa ricorrente) si vedeva, tuttavia, far recapitare da parte degli odierni resisenti
(per vero, da parte dello , una comunicazione a mezzo pec di recesso dal contratto, motivata CP_2 con generiche vicende/problemi di natura personale che, per l'appunto, gli avrebbero impedito di dare esecuzione al contratto.
Parte_ Erano, quindi, seguiti da parte di essa inviti al rispetto degli impegni contrattualmente assunti, facendo, tra l'altro, notare che non era previsto in contratto un qualche diritto di recesso;
le sollecitazioni al rispetto degli accordi non avevano sortito effetto alcuno, rimanendo prive di riscontro, sottraendosi le odierne parti ora vocate in ius a qualsivoglia confronto con la ricorrente medesima e col coach i quali, nel tentativo di dare esecuzione al contratto, avevano provato a contattare e la
[...]
e lo CP_1 CP_2
Anche l'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita non sortiva effetto alcuno, determinandosi, pertanto, la ricorrere all'autorità giudiziaria. Parte_1
-.-.-.-.-
Approdando qui innanzi, la col ricorso datato 5.12.2023, veniva fissata udienza e Parte_1
pagina 2 di 10 assegnato termine per la notifica del ricorso medesimo e del pedissequo decreto di fissazione udienza nonché assegnato termine alle parti evocate in causa per la costituzione in giudizio.
Faceva, quindi, seguito il rinnovo della notifica a (la prima notificazione non si era Controparte_2 validamente perfezionata); la causa veniva, allora, istruita sulla contumacia di tutt'e due le parti citate e per il tramite dell'assunzione delle prove orali e, all'esito, decisa per il tramite della presente sentenza.
-.-.-.-.-
La domanda va accolta nei limiti e con le precisazioni innanzi esposte.
1. SULLA TITOLARITÀ DAL LATO PASSIVO DEL RAPPORTO SOSTANZIALE DEDOTTO IN GIUDIZIO.
Muovendo, anzitutto, dall'individuazione del titolare passivo della pretesa azionata, giova rammentare come, in base all'insegnamento delle SSUU del S.C., “la legittimazione ad agire e contraddire deve essere accertata in relazione non alla sua sussistenza effettiva ma alla sua affermazione con l'atto introduttivo del giudizio, nell'ambito d'una preliminare valutazione formale dell'ipotetica accoglibilità della domanda. Tale accertamento, pertanto, deve rivolgersi alla coincidenza, dal lato attivo, tra il soggetto che propone la domanda ed il soggetto che nella domanda stessa è affermato titolare del diritto e, da quello passivo, tra il soggetto contro il quale la domanda è proposta e quello che nella domanda è affermato soggetto passivo del diritto o comunque violatore di quel diritto. Inoltre, il difetto della relativa allegazione e dimostrazione, in quanto attinente alla regolare costituzione del contraddittorio e, quindi, disciplinata da inderogabile norma di diritto pubblico processuale, è rilevabile anche di ufficio. Invece, l'accertamento dell'effettiva titolarità del rapporto controverso, così dal lato attivo come da quello passivo, attiene al merito della causa, investendo i concreti requisiti
d'accoglibilità della domanda e, quindi, la sua fondatezza” (così Cass. Civ. n. 6132 del 6 marzo 2008).
Principio ribadito dalla Suprema Corte nella sentenza 12 agosto 2016 n. 17092 secondo la quale: “La
"legitimatio ad causam", attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte, con conseguente rilevabilità officiosa in ogni stato e grado del procedimento, mentre l'effettiva titolarità del rapporto controverso, attenendo al merito, rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio dei soggetti in lite, sicché il suo difetto non può essere rilevato d'ufficio dal giudice ma dev'essere sollevato nei tempi e modi previsti e, quindi, non per la prima volta in sede di legittimità” .
Con la sentenza n. 2951 del 2016, resa a Sezioni Unite, il giudice di legittimità ha statuito che la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla. Sul piano dell'onere probatorio, in base alla ripartizione fissata dall'art. 2697 c.c., l'attore deve allegare i fatti pagina 3 di 10 costitutivi del proprio diritto, deve cioè allegare e provare di essere titolare del diritto azionato e, sul piano passivo, che il chiamato in causa sia titolare del rapporto controverso.
Nel caso di specie, non sussiste la titolarità dal lato passivo del rapporto negoziale controverso, recte del contrato di coaching, in capo alla (d'ora innanzi per Controparte_1
comodità anche solo ) che non risulta avere stipulato il contratto de quo. Controparte_1
1.1 SULL'ESISTENZA DI UNA VALIDA SPENDITA DEL NOME DELLA DI Controparte_1 CP_1
FIORENTINO DA PARTE DEL FIRMATARIO DEL CONTRATTO Controparte_2
Dagli atti di causa è emerso che la non ha concluso con la Controparte_1 Controparte_1
società ricorrente il contratto di coaching oggetto della res controversa, né risulta che il suo titolare abbia mai stipulato accordi con la Controparte_1 Parte_1
Tale ricostruzione è provata dalla documentazione acquisita al fascicolo di causa, ed in particolare,
a) il contratto di coaching reca l'indicazione quale controparte contrattuale della di Parte_1
il quale al momento della conclusione del contratto non ha neppure speso il nome Controparte_2
Parte_ della fornendo alla il proprio (di lui codice fiscale, la propria mail Controparte_1 CP_2
personale ( ), soltando in calce riportando di suo pugno, senza apporre Email_2
neppure un qualche timbro, il nominativo della (solo il nominativo senza altro dato Controparte_1
identificativo della stessa) nella parte in cui veniva richiesta l'indicazione dei dati aziendali e di una sottoscrizione per accettazione (si veda doc. n. 1 allegato al ricorso introduttivo).
b) È a ricevere l'11.10.2023 una comunicazione via mail con la quale Controparte_2
l'amministrazione della MMO si complimentava (con per avere aderito al contratto (si veda CP_2
doc. n. 2 allegato al ricorso introduttivo), rammentando allo stesso la data di inizio delle CP_2 sessioni e dei pagamenti nell'1.11.2023 come da sue (di indicazioni. CP_2
c) Ed è ancora lo stesso che in data 27.10.2023 faceva pervenire via pec alla Controparte_2 [...] comunicazione del testuale tenore e contenuto: “Con la presente, io sottoscritto Pt_1 Controparte_2
, nato a [...] il [...] , residente in [...] , C.F. , C.F._2
intendo formalmente recedere per seri problemi personali dal contratto N° 14663 con Voi stipulato in data 11/10/2023, avente ad oggetto Platinum Coaching Plus , ritenendomi pertantodefinitivamente libero da qualsiasi obbligo contrattuale nei Vostri confronti” (si veda doc. n. 5 allegato al ricorso introduttivo).
Le dichiarazioni testimoniali assunte si rivelano, sul punto, del tutto generiche (così la teste Tes_1
Parte_
“A seguito di un corso di formazione tenuto dalla svoltosi a Napoli la CP_1
sottoscrisse il contratto per far svolgere la prestazione del contratto a come corsista ... si veda CP_2
Co verbale del 27.11.2024): nulla ha riferito la teste in ordine alla qualità e al ruolo dello nella CP_2
pagina 4 di 10 immobiliare, mai identificando lo stesso come soggetto per il tramite del quale era stato stipulato il contratto dalla né d'altronde mai dicendo che si era qualificato Controparte_1 Controparte_2
come soggetto che per il contratto rappresentava la né tanto meno mai dicendo che la Controparte_1
aveva chiesto allo stesso se fosse munito o meno di poteri di rappresentanza e Parte_1 CP_2
spendita del nome della ditta.
Le deposizioni dei testi si rivelano del tutto inconcludenti ai fini della prova della sottoscrizione del contratto da parte della , in quanto non risulta essere né dipendente Controparte_1 Controparte_2
della né risulta essergli stato conferito il potere di firmare documenti, in nome e per Controparte_1
conto della stessa . Controparte_1
Non appare provato alcun rapporto tra e la ditta evocata in causa, dovendosi, pertanto, Controparte_2
ritenere che è stato personalmente, a concludere il contratto di coaching per cui ora è Controparte_2
[... causa, concludendosi, cioè a dire, nel senso di una carenza di titolarità passiva della Controparte_1
del rapporto sostanziale dedotto in giudizio. Controparte_1
Parte_ Viene, quindi, in rilievo l'art. 1393 cc in quanto, non può ritenersi che la abbia fatto affidamento incolpevole sulla spendita del nome della da parte del sig. poiché anche Controparte_1 CP_2
attraverso una semplice visura camerale si sarebbe potuta avvedere che il sig. non aveva alcun CP_2
Parte_ potere di rappresentanza della né la medesima si è premurata di richiedere al Controparte_1
sig. di giustificare i propri poteri di asserita rappresentanza, come sarebbe stato suo diritto ai CP_2
sensi dell'art. 1393 c.c. (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 29614 del 25/10/2023; Sez. 1, Ordinanza n. 23739 del 03/08/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 12600 del 10/05/2023; Sez. 2, Sentenza n. 11036 del 05/05/2017;
Sez. 1, Sentenza n. 12273 del 14/06/2016; Sez. 1, Sentenza n. 10297 del 29/04/2010; Sez. 3, Sentenza
n. 13357 del 19/07/2004; Sez. 3, Sentenza n. 703 del 19/01/2004; Sez. 1, Sentenza n. 10978 del
03/11/1998; Sez. 2, Sentenza n. 8309 del 16/08/1990; Sez. 2, Sentenza n. 742 del 27/01/1983; Sez. L,
Sentenza n. 3859 del 05/07/1979).
Nel caso in esame, si ritiene che abbia contratto con la senza averne Controparte_2 Parte_1
alcun potere (cd. falsus procurator), con la conseguenza che lo stesso sarà tenuto a corrispondere i corrispettivi eventualmente dovuti.
2. SULL'INADEMPIMENTO CONTRATTUALE
2.1 SULL'ONERE DELLA PROVA
Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di inadempimento contrattuale: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della
pagina 5 di 10 circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento. (Nell'affermare il principio di diritto che precede, le
SS.UU. della Corte hanno ulteriormente precisato che esso trova un limite nell'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre
a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento). (Conf. sulla sola prima parte 11629/99, rv 530666)” (cfr Cass. 13533/2001).
Nel caso di specie, parte ricorrente ha prodotto il contratto - che è contratto di opera intellettuale (art. 2230 e s.s. c.c.) - e ha allegato l'inadempimento di controparte che, non essendosi costituita in giudizio, neppure ha provato che l'inadempimento sia dipeso da causa a sé non imputabile, né ha eccepito fatti modificativi o estintivi dell'obbligazione.
Specificamente, il contratto aveva ad oggetto la prestazione di un servizio di alta formazione professionale per intermediari immobiliari, dietro pagamento di un corrispettivo, unitario, salva la possibilità di un pagamento rateale.
La società ricorrente ha adempiuto all'onere probatorio su di lei gravante allegando, come già rilevato sopra, il titolo, ovvero il contratto di Coaching Program Platinum, da cui discende il diritto al corrispettivo che, in virtù dell'unitarietà dell'importo pattuito e della clausola di cui al punto 4), (come meglio più innanzi vedremo) è esigibile per l'intero per intervenuta decadenza del debitore dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c.
2.2 SULLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
La conclusione del contratto è provata per tabulas.
L'inadempimento della resistente è provato dalle comunicazioni versate in atti e anche dalla prova per testi;
in particolare, la teste dirigente del reparto amministrativo della ascoltata Tes_1 Parte_1 all'udienza del 27.11.2024) ha dichiarato che, dopo la sottoscrizione del contratto, “ attivammo subito
pagina 6 di 10 tutti i servizi tranne le sessioni di coaching perché il cliente chiese di iniziarle dal primo novembre;
la Parte_ assegnò il coach che doveva seguire per le sessioni, né il coach né noi Parte_2 CP_2 dell'amministrazione siamo mai riusciti a far programmare le date e far iniziare le sessioni e a emettere la prima fattura, perché il contratto prevedeva il pagamento rateale con inizio a novembre;
è
Co stata inviata da una pec agli ultimi giorni di ottobre chiedendo il recesso, noi abbiamo risposto che non era contemplato dal contratto e che quindi doveva programmare le sessioni”.
E ancora il teste , coach che era stato destinato alla società resistente, ha confermato che Tes_2
l'esecuzione delle sessioni di coaching sarebbero dovute iniziare nel mese di novembre 2023, confermando, del pari, che dopo la sottoscrizione del contratto, la “ ha attivato le Parte_1 prestazioni contrattuali”, dichiarando sul punto: “ ho provato a contattare il cliente con un messaggio
Whatsapp per fissare la sessione, il cliente mi ha risposto che aveva un problema e che non poteva iniziare la formazione”, aggiungendo, quindi, di essere a conoscenza del fatto l'amministrazione della Parte_
aveva tentato di contattare la e/o lo Controparte_1 CP_2
Tra l'altro, le dichiarazioni testimoniali e le acquisizioni documentali acquisite al fascicolo di causa hanno, anche, confortato un'esecuzione iniziale del contratto, con immediata attivazione dei servizi diversi dal coaching individuale, in relazione al quale mai ha preso contatto Controparte_2
nonostante gli inviti in tal senso fatti dalla società ora qua ricorrente Non si rinvengono, per contro, anche in considerazione della contumacia della controparte, circostanze idonee, sotto il profilo oggettivo e soggettivo a negare validità agli elementi posti a fondamento della domanda attorea.
2.3 SULL'UNITARIETÀ DEL COMPENSO E LA DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE
Guardando alla previsione del termine finale del contratto (durata del contratto di dodici mesi) e alle previsioni afferenti al rinnovo tacito dello stesso va da sé ritenere che le parti hanno inteso escludere uno scioglimento del contratto prima dei 12 mesi previsti.
Trova, allora, astrattamente applicazione la disciplina del recesso di cui all'art. 2237 c.c., che consente al cliente di recedere dal contratto liberamente, a prescindere dalla condotta tenuta dal professionista o dalla presenza di giusti motivi, con obbligo di rimborsare al prestatore d'opera intellettuale le spese sostenute e di pagare il compenso per l'opera svolta.
Siffatta possibilità di recesso si fonda sulla natura fiduciaria del rapporto tra professionista e cliente (il cosiddetto intuitus personae); il cliente può revocare l'incarico anche senza una giusta causa, cosa invece necessaria per il prestatore, al quale il legislatore fornisce una tutela meno intensa, garantendogli unicamente il compenso per l'attività sino ad allora eseguita, ma non per il mancato guadagno (a differenza di quanto previsto dall'art. 2227 c.c.). L'art. 2237 c. 1 c.c. non è, però, norma imperativa e quindi è derogabile convenzionalmente.
pagina 7 di 10 Ci si è allora chiesti se possibile interpretare la clausola che fissa un termine per il contratto, quale rinuncia alla facoltà di recesso. La giurisprudenza della Suprema Corte ha affermato che l'apposizione di un termine finale al contratto non comporta automaticamente la rinuncia al diritto di recesso, posto che , “il termine normalmente vale ad assicurare al cliente che il prestatore d'opera sia vincolato per un certo tempo nei suoi confronti;
si riferisce cioè all'andamento ordinario del rapporto, non alla sua fase di risoluzione”, sottolineando, altresì, la diversità strutturale e funzionale del termine finale di efficacia del contratto e il recesso fondato sulla fiduciarietà del contratto.
La presenza di un termine elimina la facoltà di recesso solo ove risulti che l'intenzione delle parti, con l'apposizione del termine, era nel senso di escludere la possibilità di scioglimento del contratto prima della scadenza pattuita (Cass. Civ., sez. II, sent. 15/10/2018 n. 25668; Cass. Civ., sez. II, sent.
14/1/2016 n. 469).
Nella fattispecie, dal complesso delle previsioni contrattuali, si evince che il termine finale è stato apposto propro al fine di evitare che le parti potessero sciogliersi dal vincolo contrattuale anticipatamente.
In tal senso depongono: l'osservazione della clausola che prevede una durata annuale con rinnovo tacito alla scadenza, di mese in mese, con specifica indicazione del corrispettivo spettantele delle prestazioni a suo carico per ogni mensilità dopo il rinnovo (il contrattto è vincolante per 12 mesi;
alla scadenza il cliente può liberarsi previo invio della disdetta nel termine contrattuale, entro il giorno 10 del mese antecdente a quello a partire dal quale i contratto non sarà più operante, e in caso di rinnovo tacito, il contratto è rinnovato per periodi più brevi, di mese in mese;
l'osservazione della previsione che sancisce l'unitarietà del corrispettivo, il cui pagamento risulta dilazionto in 12 rate mensili e l'osservzione della previsione della decadenza del termine per cui il mancato pagamento anche di una sola rata consentiva alla di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine con Parte_1 conseguente esigibilità dell'intero corrispettivo pattuito (il chè mal si concilia con la possibilità di recedere ad nutum, senza motivazione dal contratto).
Ed in proposito vale rammentare che “la previsione della possibilità di recesso "ad nutum" del cliente contemplata dall'art. 2237, comma 1, c.c., non ha carattere inderogabile e quindi è possibile che, per particolari esigenze delle parti, sia esclusa tale facoltà fino al termine del rapporto” (cfr. Cassazione civile, sez. II, 29.11.2006, n. 25238).
Pare utile, altresì, richiamare il principio ripetuto dalla giurisprudenza di legittimità in forza del quale
“l'apposizione di un termine finale determina in modo vincolante la durata del rapporto, nel caso di recesso unilaterale dal contratto da parte del committente il prestatore ha il diritto di conseguire il
pagina 8 di 10 compenso contrattualmente previsto per l'intera durata del rapporto” (Cassazione civile, sez. II,
29.11.2006, n. 25238).
Nella fattispecie, la clausola di cui al punto n. 4 del contratto importa l'esigibilità dell'intero compenso, dovendosi ritenere intervenuta la decadenza del debitore dal beneficio dal termine ex art. 1186 c.c. in relazione alle rate di pagamento dell'unitario compenso pattuito (così testualmente recita l'ora detta clausola 4): “ il pagamento potrà essere effettuato integralmente al momento della sottoscrizione del contratto o ovvero in rate a cadenza mensile “ e ancora “ l'omesso o insufficiente pagamento entro i termini pattuiti tra le parti legittimerà la a ritenere decaduto il debitore dal termine ex Parte_1 art. 1186 c.c. e per l'effetto rendere immediatamente esigibile l'integrale importo dedotto in contratto”.
Le considerazoni appena esposte (che originano dall'osservazione(interpretazione del contratto per cui
è causa) inducono a ritenere che le parti abbiano, nel caso, inteso derogare alla previsione della facoltà di recesso di cui all'art. 2237 c.c. (avendo, per contro, le stesse parti inteso escludere la possibilità di sciogliere unilateralmente il contratto, almeno nella fase iniziale del rapporto, escludendo, per l'appunto, la facoltà di disdetta).
-.-.-.-.-
3. SUL QUANTUM DEBEATUR.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto la domanda della ricorrente nei confronti di è Controparte_2
fondata e, come tale, deve essere accolta con condanna dello stesso al pagamento in favore della società ricorrente della somma di € 12.200,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
4. SULLE SPESE DEL PROCEDIMENTO.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del d.m. n. 55/2014, con valutazione ai medi ridotti in considerazione del valore della causa, tenendo conto della natura contumaciale della controversia e della non particolare complessità delle questioni trattate e dell'effttiva attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, accogliendo nei limiti sopra previsti la domanda, così provvede:
ACCERTA E DICHIARA l'assenza di titolarità passiva della in Controparte_1 persona dell'omonimo titolare, del rapporto sostanziale dedotto in giudizio.
CONDANNA al pagamento in favore della in persona del suo legale Controparte_2 Parte_1 rappresentante pro tempore, della somma di € 12.200,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore della medesima n Controparte_2 Parte_1
pagina 9 di 10 persona del suo legale rappresentante pro tempore, quantificate in € 3.553,90 per compensi, oltre spese generali (15% sul compenso totale), IVA e CPA se dovute, come per legge.
Così deciso in Pisa in data 31.03.2025.
Il giudice dott.ssa Santa Spina
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa Santa Spina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 3775/2023 promossa da:
p. iva ) in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1
dell'Avv. Silvia Bozzi ( ed elettivamente domiciliata presso e Email_1
nello studio del predetto difensore in via San Francesco, n. 105, Pisa nei confronti di
(p.iva e c.f. Controparte_1 P.IVA_2
) in persona dell'omonimo titolare, C.F._1
e nei confronti di
(CF. ) Controparte_2 C.F._1 con ad OGGETTO: “Altri contratti atipici – inadempimento”
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza del 28.03.2025 da intendersi integralmente trascritto e riportato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. la ha chiamato a comparire avanti all'intestato Parte_1
Tribunale l'impresa individuale unitamente ad Controparte_1 CP_2 per ivi sentirli condannare in solido “all'adempimento del contratto sottoscritto in data
[...]
11.10.2023 con la in persona del legale rappresentante, e quindi all'immediato Parte_1
pagamento delle somme tutte dovute alla oltre agli interessi maturati e maturandi sino al Parte_1
saldo effettivo, al tasso calcolato in base al D. Lgs 231/02 trattandosi di rapporti tra imprenditori commerciali;
2) In ogni caso con condanna alla rifusione delle spese, competenze ed onorari del
pagina 1 di 10 presente giudizio. oltre al 15% su spese generali IVA e CNAP come per legge, secondo il DM 55/2014 con valutazione ai medi in considerazione del valore della presente causa (12.200,00 euro Iva Inclusa) ed anche in conseguenza dell'estesa del presente ricorso con collegamenti ipertestuali, tenendo altresì in considerazione il contegno mantenuto dalla in sede stragiudiziale a Controparte_3 seguito dell'inoltro dell'invito volto a stipulare una convenzione di negoziazione assistita;
Con ogni più ampia riserva”.
Introducendo il giudizio, la ricorrente ha allegato di avere stipulato, in data 11.10.2023, con CP_2
collaboratore della , (così testualmente nel ricorso)
[...] Controparte_1 un contratto, denominato “Coaching Platinum Plus”, che avrebbe dovuto avere esecuzione a partire dal mese di novembre 2023, con ad oggetto un percorso personalizzato di alta formazione e potenziamento di tecniche specifiche volte all'attività di agente immobiliare, da svolgersi in 40 sessioni telefoniche e in “conference call”, in dodici mesi, effettuate da una figura professionale detto “coach”.
Il prezzo pattuito era di € 12.200,00, comprensivo di iva, e si sarebbe dovuto corrispondere, in alternativa al pagamento dell'intero, in dodici rate mensili;
sul punto si legge nel ricorso che il corrispettivo era da intendersi unitario, sul presupposto che non si trattava di prestazioni continuative e/o di fornitura.
Proseguendo in fatto, la deducente-MMO ha, altresì, dedotto di avere, sin dalla sottoscrizione del contratto, provveduto all'attivazione dei servizi contrattualmente previsti, individuando tale Pt_2
quale formatore/coach da destinare alla propria controparte contrattuale.
[...]
In data 27.10.2023 (la stessa ricorrente) si vedeva, tuttavia, far recapitare da parte degli odierni resisenti
(per vero, da parte dello , una comunicazione a mezzo pec di recesso dal contratto, motivata CP_2 con generiche vicende/problemi di natura personale che, per l'appunto, gli avrebbero impedito di dare esecuzione al contratto.
Parte_ Erano, quindi, seguiti da parte di essa inviti al rispetto degli impegni contrattualmente assunti, facendo, tra l'altro, notare che non era previsto in contratto un qualche diritto di recesso;
le sollecitazioni al rispetto degli accordi non avevano sortito effetto alcuno, rimanendo prive di riscontro, sottraendosi le odierne parti ora vocate in ius a qualsivoglia confronto con la ricorrente medesima e col coach i quali, nel tentativo di dare esecuzione al contratto, avevano provato a contattare e la
[...]
e lo CP_1 CP_2
Anche l'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita non sortiva effetto alcuno, determinandosi, pertanto, la ricorrere all'autorità giudiziaria. Parte_1
-.-.-.-.-
Approdando qui innanzi, la col ricorso datato 5.12.2023, veniva fissata udienza e Parte_1
pagina 2 di 10 assegnato termine per la notifica del ricorso medesimo e del pedissequo decreto di fissazione udienza nonché assegnato termine alle parti evocate in causa per la costituzione in giudizio.
Faceva, quindi, seguito il rinnovo della notifica a (la prima notificazione non si era Controparte_2 validamente perfezionata); la causa veniva, allora, istruita sulla contumacia di tutt'e due le parti citate e per il tramite dell'assunzione delle prove orali e, all'esito, decisa per il tramite della presente sentenza.
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La domanda va accolta nei limiti e con le precisazioni innanzi esposte.
1. SULLA TITOLARITÀ DAL LATO PASSIVO DEL RAPPORTO SOSTANZIALE DEDOTTO IN GIUDIZIO.
Muovendo, anzitutto, dall'individuazione del titolare passivo della pretesa azionata, giova rammentare come, in base all'insegnamento delle SSUU del S.C., “la legittimazione ad agire e contraddire deve essere accertata in relazione non alla sua sussistenza effettiva ma alla sua affermazione con l'atto introduttivo del giudizio, nell'ambito d'una preliminare valutazione formale dell'ipotetica accoglibilità della domanda. Tale accertamento, pertanto, deve rivolgersi alla coincidenza, dal lato attivo, tra il soggetto che propone la domanda ed il soggetto che nella domanda stessa è affermato titolare del diritto e, da quello passivo, tra il soggetto contro il quale la domanda è proposta e quello che nella domanda è affermato soggetto passivo del diritto o comunque violatore di quel diritto. Inoltre, il difetto della relativa allegazione e dimostrazione, in quanto attinente alla regolare costituzione del contraddittorio e, quindi, disciplinata da inderogabile norma di diritto pubblico processuale, è rilevabile anche di ufficio. Invece, l'accertamento dell'effettiva titolarità del rapporto controverso, così dal lato attivo come da quello passivo, attiene al merito della causa, investendo i concreti requisiti
d'accoglibilità della domanda e, quindi, la sua fondatezza” (così Cass. Civ. n. 6132 del 6 marzo 2008).
Principio ribadito dalla Suprema Corte nella sentenza 12 agosto 2016 n. 17092 secondo la quale: “La
"legitimatio ad causam", attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte, con conseguente rilevabilità officiosa in ogni stato e grado del procedimento, mentre l'effettiva titolarità del rapporto controverso, attenendo al merito, rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio dei soggetti in lite, sicché il suo difetto non può essere rilevato d'ufficio dal giudice ma dev'essere sollevato nei tempi e modi previsti e, quindi, non per la prima volta in sede di legittimità” .
Con la sentenza n. 2951 del 2016, resa a Sezioni Unite, il giudice di legittimità ha statuito che la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla. Sul piano dell'onere probatorio, in base alla ripartizione fissata dall'art. 2697 c.c., l'attore deve allegare i fatti pagina 3 di 10 costitutivi del proprio diritto, deve cioè allegare e provare di essere titolare del diritto azionato e, sul piano passivo, che il chiamato in causa sia titolare del rapporto controverso.
Nel caso di specie, non sussiste la titolarità dal lato passivo del rapporto negoziale controverso, recte del contrato di coaching, in capo alla (d'ora innanzi per Controparte_1
comodità anche solo ) che non risulta avere stipulato il contratto de quo. Controparte_1
1.1 SULL'ESISTENZA DI UNA VALIDA SPENDITA DEL NOME DELLA DI Controparte_1 CP_1
FIORENTINO DA PARTE DEL FIRMATARIO DEL CONTRATTO Controparte_2
Dagli atti di causa è emerso che la non ha concluso con la Controparte_1 Controparte_1
società ricorrente il contratto di coaching oggetto della res controversa, né risulta che il suo titolare abbia mai stipulato accordi con la Controparte_1 Parte_1
Tale ricostruzione è provata dalla documentazione acquisita al fascicolo di causa, ed in particolare,
a) il contratto di coaching reca l'indicazione quale controparte contrattuale della di Parte_1
il quale al momento della conclusione del contratto non ha neppure speso il nome Controparte_2
Parte_ della fornendo alla il proprio (di lui codice fiscale, la propria mail Controparte_1 CP_2
personale ( ), soltando in calce riportando di suo pugno, senza apporre Email_2
neppure un qualche timbro, il nominativo della (solo il nominativo senza altro dato Controparte_1
identificativo della stessa) nella parte in cui veniva richiesta l'indicazione dei dati aziendali e di una sottoscrizione per accettazione (si veda doc. n. 1 allegato al ricorso introduttivo).
b) È a ricevere l'11.10.2023 una comunicazione via mail con la quale Controparte_2
l'amministrazione della MMO si complimentava (con per avere aderito al contratto (si veda CP_2
doc. n. 2 allegato al ricorso introduttivo), rammentando allo stesso la data di inizio delle CP_2 sessioni e dei pagamenti nell'1.11.2023 come da sue (di indicazioni. CP_2
c) Ed è ancora lo stesso che in data 27.10.2023 faceva pervenire via pec alla Controparte_2 [...] comunicazione del testuale tenore e contenuto: “Con la presente, io sottoscritto Pt_1 Controparte_2
, nato a [...] il [...] , residente in [...] , C.F. , C.F._2
intendo formalmente recedere per seri problemi personali dal contratto N° 14663 con Voi stipulato in data 11/10/2023, avente ad oggetto Platinum Coaching Plus , ritenendomi pertantodefinitivamente libero da qualsiasi obbligo contrattuale nei Vostri confronti” (si veda doc. n. 5 allegato al ricorso introduttivo).
Le dichiarazioni testimoniali assunte si rivelano, sul punto, del tutto generiche (così la teste Tes_1
Parte_
“A seguito di un corso di formazione tenuto dalla svoltosi a Napoli la CP_1
sottoscrisse il contratto per far svolgere la prestazione del contratto a come corsista ... si veda CP_2
Co verbale del 27.11.2024): nulla ha riferito la teste in ordine alla qualità e al ruolo dello nella CP_2
pagina 4 di 10 immobiliare, mai identificando lo stesso come soggetto per il tramite del quale era stato stipulato il contratto dalla né d'altronde mai dicendo che si era qualificato Controparte_1 Controparte_2
come soggetto che per il contratto rappresentava la né tanto meno mai dicendo che la Controparte_1
aveva chiesto allo stesso se fosse munito o meno di poteri di rappresentanza e Parte_1 CP_2
spendita del nome della ditta.
Le deposizioni dei testi si rivelano del tutto inconcludenti ai fini della prova della sottoscrizione del contratto da parte della , in quanto non risulta essere né dipendente Controparte_1 Controparte_2
della né risulta essergli stato conferito il potere di firmare documenti, in nome e per Controparte_1
conto della stessa . Controparte_1
Non appare provato alcun rapporto tra e la ditta evocata in causa, dovendosi, pertanto, Controparte_2
ritenere che è stato personalmente, a concludere il contratto di coaching per cui ora è Controparte_2
[... causa, concludendosi, cioè a dire, nel senso di una carenza di titolarità passiva della Controparte_1
del rapporto sostanziale dedotto in giudizio. Controparte_1
Parte_ Viene, quindi, in rilievo l'art. 1393 cc in quanto, non può ritenersi che la abbia fatto affidamento incolpevole sulla spendita del nome della da parte del sig. poiché anche Controparte_1 CP_2
attraverso una semplice visura camerale si sarebbe potuta avvedere che il sig. non aveva alcun CP_2
Parte_ potere di rappresentanza della né la medesima si è premurata di richiedere al Controparte_1
sig. di giustificare i propri poteri di asserita rappresentanza, come sarebbe stato suo diritto ai CP_2
sensi dell'art. 1393 c.c. (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 29614 del 25/10/2023; Sez. 1, Ordinanza n. 23739 del 03/08/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 12600 del 10/05/2023; Sez. 2, Sentenza n. 11036 del 05/05/2017;
Sez. 1, Sentenza n. 12273 del 14/06/2016; Sez. 1, Sentenza n. 10297 del 29/04/2010; Sez. 3, Sentenza
n. 13357 del 19/07/2004; Sez. 3, Sentenza n. 703 del 19/01/2004; Sez. 1, Sentenza n. 10978 del
03/11/1998; Sez. 2, Sentenza n. 8309 del 16/08/1990; Sez. 2, Sentenza n. 742 del 27/01/1983; Sez. L,
Sentenza n. 3859 del 05/07/1979).
Nel caso in esame, si ritiene che abbia contratto con la senza averne Controparte_2 Parte_1
alcun potere (cd. falsus procurator), con la conseguenza che lo stesso sarà tenuto a corrispondere i corrispettivi eventualmente dovuti.
2. SULL'INADEMPIMENTO CONTRATTUALE
2.1 SULL'ONERE DELLA PROVA
Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di inadempimento contrattuale: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della
pagina 5 di 10 circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento. (Nell'affermare il principio di diritto che precede, le
SS.UU. della Corte hanno ulteriormente precisato che esso trova un limite nell'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre
a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento). (Conf. sulla sola prima parte 11629/99, rv 530666)” (cfr Cass. 13533/2001).
Nel caso di specie, parte ricorrente ha prodotto il contratto - che è contratto di opera intellettuale (art. 2230 e s.s. c.c.) - e ha allegato l'inadempimento di controparte che, non essendosi costituita in giudizio, neppure ha provato che l'inadempimento sia dipeso da causa a sé non imputabile, né ha eccepito fatti modificativi o estintivi dell'obbligazione.
Specificamente, il contratto aveva ad oggetto la prestazione di un servizio di alta formazione professionale per intermediari immobiliari, dietro pagamento di un corrispettivo, unitario, salva la possibilità di un pagamento rateale.
La società ricorrente ha adempiuto all'onere probatorio su di lei gravante allegando, come già rilevato sopra, il titolo, ovvero il contratto di Coaching Program Platinum, da cui discende il diritto al corrispettivo che, in virtù dell'unitarietà dell'importo pattuito e della clausola di cui al punto 4), (come meglio più innanzi vedremo) è esigibile per l'intero per intervenuta decadenza del debitore dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c.
2.2 SULLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
La conclusione del contratto è provata per tabulas.
L'inadempimento della resistente è provato dalle comunicazioni versate in atti e anche dalla prova per testi;
in particolare, la teste dirigente del reparto amministrativo della ascoltata Tes_1 Parte_1 all'udienza del 27.11.2024) ha dichiarato che, dopo la sottoscrizione del contratto, “ attivammo subito
pagina 6 di 10 tutti i servizi tranne le sessioni di coaching perché il cliente chiese di iniziarle dal primo novembre;
la Parte_ assegnò il coach che doveva seguire per le sessioni, né il coach né noi Parte_2 CP_2 dell'amministrazione siamo mai riusciti a far programmare le date e far iniziare le sessioni e a emettere la prima fattura, perché il contratto prevedeva il pagamento rateale con inizio a novembre;
è
Co stata inviata da una pec agli ultimi giorni di ottobre chiedendo il recesso, noi abbiamo risposto che non era contemplato dal contratto e che quindi doveva programmare le sessioni”.
E ancora il teste , coach che era stato destinato alla società resistente, ha confermato che Tes_2
l'esecuzione delle sessioni di coaching sarebbero dovute iniziare nel mese di novembre 2023, confermando, del pari, che dopo la sottoscrizione del contratto, la “ ha attivato le Parte_1 prestazioni contrattuali”, dichiarando sul punto: “ ho provato a contattare il cliente con un messaggio
Whatsapp per fissare la sessione, il cliente mi ha risposto che aveva un problema e che non poteva iniziare la formazione”, aggiungendo, quindi, di essere a conoscenza del fatto l'amministrazione della Parte_
aveva tentato di contattare la e/o lo Controparte_1 CP_2
Tra l'altro, le dichiarazioni testimoniali e le acquisizioni documentali acquisite al fascicolo di causa hanno, anche, confortato un'esecuzione iniziale del contratto, con immediata attivazione dei servizi diversi dal coaching individuale, in relazione al quale mai ha preso contatto Controparte_2
nonostante gli inviti in tal senso fatti dalla società ora qua ricorrente Non si rinvengono, per contro, anche in considerazione della contumacia della controparte, circostanze idonee, sotto il profilo oggettivo e soggettivo a negare validità agli elementi posti a fondamento della domanda attorea.
2.3 SULL'UNITARIETÀ DEL COMPENSO E LA DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE
Guardando alla previsione del termine finale del contratto (durata del contratto di dodici mesi) e alle previsioni afferenti al rinnovo tacito dello stesso va da sé ritenere che le parti hanno inteso escludere uno scioglimento del contratto prima dei 12 mesi previsti.
Trova, allora, astrattamente applicazione la disciplina del recesso di cui all'art. 2237 c.c., che consente al cliente di recedere dal contratto liberamente, a prescindere dalla condotta tenuta dal professionista o dalla presenza di giusti motivi, con obbligo di rimborsare al prestatore d'opera intellettuale le spese sostenute e di pagare il compenso per l'opera svolta.
Siffatta possibilità di recesso si fonda sulla natura fiduciaria del rapporto tra professionista e cliente (il cosiddetto intuitus personae); il cliente può revocare l'incarico anche senza una giusta causa, cosa invece necessaria per il prestatore, al quale il legislatore fornisce una tutela meno intensa, garantendogli unicamente il compenso per l'attività sino ad allora eseguita, ma non per il mancato guadagno (a differenza di quanto previsto dall'art. 2227 c.c.). L'art. 2237 c. 1 c.c. non è, però, norma imperativa e quindi è derogabile convenzionalmente.
pagina 7 di 10 Ci si è allora chiesti se possibile interpretare la clausola che fissa un termine per il contratto, quale rinuncia alla facoltà di recesso. La giurisprudenza della Suprema Corte ha affermato che l'apposizione di un termine finale al contratto non comporta automaticamente la rinuncia al diritto di recesso, posto che , “il termine normalmente vale ad assicurare al cliente che il prestatore d'opera sia vincolato per un certo tempo nei suoi confronti;
si riferisce cioè all'andamento ordinario del rapporto, non alla sua fase di risoluzione”, sottolineando, altresì, la diversità strutturale e funzionale del termine finale di efficacia del contratto e il recesso fondato sulla fiduciarietà del contratto.
La presenza di un termine elimina la facoltà di recesso solo ove risulti che l'intenzione delle parti, con l'apposizione del termine, era nel senso di escludere la possibilità di scioglimento del contratto prima della scadenza pattuita (Cass. Civ., sez. II, sent. 15/10/2018 n. 25668; Cass. Civ., sez. II, sent.
14/1/2016 n. 469).
Nella fattispecie, dal complesso delle previsioni contrattuali, si evince che il termine finale è stato apposto propro al fine di evitare che le parti potessero sciogliersi dal vincolo contrattuale anticipatamente.
In tal senso depongono: l'osservazione della clausola che prevede una durata annuale con rinnovo tacito alla scadenza, di mese in mese, con specifica indicazione del corrispettivo spettantele delle prestazioni a suo carico per ogni mensilità dopo il rinnovo (il contrattto è vincolante per 12 mesi;
alla scadenza il cliente può liberarsi previo invio della disdetta nel termine contrattuale, entro il giorno 10 del mese antecdente a quello a partire dal quale i contratto non sarà più operante, e in caso di rinnovo tacito, il contratto è rinnovato per periodi più brevi, di mese in mese;
l'osservazione della previsione che sancisce l'unitarietà del corrispettivo, il cui pagamento risulta dilazionto in 12 rate mensili e l'osservzione della previsione della decadenza del termine per cui il mancato pagamento anche di una sola rata consentiva alla di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine con Parte_1 conseguente esigibilità dell'intero corrispettivo pattuito (il chè mal si concilia con la possibilità di recedere ad nutum, senza motivazione dal contratto).
Ed in proposito vale rammentare che “la previsione della possibilità di recesso "ad nutum" del cliente contemplata dall'art. 2237, comma 1, c.c., non ha carattere inderogabile e quindi è possibile che, per particolari esigenze delle parti, sia esclusa tale facoltà fino al termine del rapporto” (cfr. Cassazione civile, sez. II, 29.11.2006, n. 25238).
Pare utile, altresì, richiamare il principio ripetuto dalla giurisprudenza di legittimità in forza del quale
“l'apposizione di un termine finale determina in modo vincolante la durata del rapporto, nel caso di recesso unilaterale dal contratto da parte del committente il prestatore ha il diritto di conseguire il
pagina 8 di 10 compenso contrattualmente previsto per l'intera durata del rapporto” (Cassazione civile, sez. II,
29.11.2006, n. 25238).
Nella fattispecie, la clausola di cui al punto n. 4 del contratto importa l'esigibilità dell'intero compenso, dovendosi ritenere intervenuta la decadenza del debitore dal beneficio dal termine ex art. 1186 c.c. in relazione alle rate di pagamento dell'unitario compenso pattuito (così testualmente recita l'ora detta clausola 4): “ il pagamento potrà essere effettuato integralmente al momento della sottoscrizione del contratto o ovvero in rate a cadenza mensile “ e ancora “ l'omesso o insufficiente pagamento entro i termini pattuiti tra le parti legittimerà la a ritenere decaduto il debitore dal termine ex Parte_1 art. 1186 c.c. e per l'effetto rendere immediatamente esigibile l'integrale importo dedotto in contratto”.
Le considerazoni appena esposte (che originano dall'osservazione(interpretazione del contratto per cui
è causa) inducono a ritenere che le parti abbiano, nel caso, inteso derogare alla previsione della facoltà di recesso di cui all'art. 2237 c.c. (avendo, per contro, le stesse parti inteso escludere la possibilità di sciogliere unilateralmente il contratto, almeno nella fase iniziale del rapporto, escludendo, per l'appunto, la facoltà di disdetta).
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3. SUL QUANTUM DEBEATUR.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto la domanda della ricorrente nei confronti di è Controparte_2
fondata e, come tale, deve essere accolta con condanna dello stesso al pagamento in favore della società ricorrente della somma di € 12.200,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
4. SULLE SPESE DEL PROCEDIMENTO.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del d.m. n. 55/2014, con valutazione ai medi ridotti in considerazione del valore della causa, tenendo conto della natura contumaciale della controversia e della non particolare complessità delle questioni trattate e dell'effttiva attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, accogliendo nei limiti sopra previsti la domanda, così provvede:
ACCERTA E DICHIARA l'assenza di titolarità passiva della in Controparte_1 persona dell'omonimo titolare, del rapporto sostanziale dedotto in giudizio.
CONDANNA al pagamento in favore della in persona del suo legale Controparte_2 Parte_1 rappresentante pro tempore, della somma di € 12.200,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore della medesima n Controparte_2 Parte_1
pagina 9 di 10 persona del suo legale rappresentante pro tempore, quantificate in € 3.553,90 per compensi, oltre spese generali (15% sul compenso totale), IVA e CPA se dovute, come per legge.
Così deciso in Pisa in data 31.03.2025.
Il giudice dott.ssa Santa Spina
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