CA
Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 28/04/2025, n. 546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 546 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previ- denza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) Dott. Maria G. Di Marco - Presidente relatore
2) Dott. Michele De Maria - Consigliere
3) Dott. Carmelo Ioppolo - Consigliere .
Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1047/2023 R.G.
promossa in grado di appello d a
rappresentato e difeso dall'Avvocato Luigi Ventriglia e Parte_1 domiciliata nel suo studio via S.Vito n. 48, Agrigento
- APPELLANTE - contro
, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avvocatura dello Stato e domiciliato presso la sede distrettuale di via Mariano stabile n. 182, Palermo
-APPELLATO
All'udienza del 24 aprile 2025 le parti hanno concluso come da verba- le di causa. IN FATTO 1)Con la sentenza n. 964/2023 Tribunale di Termini Imerese ha respin- to il ricorso con il quale , docente in base a plurimi contratti a Parte_1 termine dal 2013, aveva chiesto: la declaratoria di nullità del termine apposto ai contratti con conse- guente condanna del al risarcimento del danno ex Controparte_1 art. 36 Dlvo n. 165/01.
Il Tribunale richiamata la normativa di riferimento e gli arresti giuri- sprudenziali euounitari e di legittimità ha escluso la fondatezza della do- manda perché: i contratti a termine intercorsi tra il ricorrente ed il Mini-
, presso istituti di volta in volta diversi e talune volte per poche ore Pt_2 settimanali, hanno avuto tutti durata breve (alcuni addirittura inferiore ad un mese) ed erano quindi senza dubbio afferenti a supplenze su organico di
1 fatto ed in alcuni casi addirittura a supplenze temporanee, sicchè la loro reiterazione deve ritenersi pienamente legittima>. 2) La sentenza è stata appellata da che con un unico motivo ha de- Pt_1 dotto: < La sequenza della forma di lavoro precario instaurata dal docente
, con l'amministrazione scolastica, sopra decritta e docu- Parte_1 mentata, ai sensi dell'art. 4, l. 1999/n.124, disvela un utilizzo abusivo di contratti di lavoro a tempo determinato successivi, contrastante anzitutto con i precetti del d.lgs. 2001/n.368. Il datore di lavoro, infatti , non è la singola struttura didattica di turno, nell'ambito della quale potrebbe in astratto discutersi della obiettiva tem- poraneità della esigenza lavorativa soddisfatta con l'instaurazione del sin- golo rapporto di lavoro a termine, ma il Ministero, l'Amministrazione sco- lastica, nel cui ambito quel rapporto soddisfa una esigenza lavorativa isti- tuzionale ordinaria, corrente , nel tempo immutata, tutt'altro che eccezio- nale o temporanea, ma destinata a soddisfare esigenze permanenti e dure- voli del datore di lavoro. Del resto, è la stessa configurazione normativa dei contratti a tempo de- terminato stipulati per il conferimento delle supplenze, in quanto necessari per garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo, che scaglia nell'orbita della illegittimità, in contrasto con la luce di fon- damentali principi nazionali e comunitari, l'assetto della materia e, co- munque, la vicenda sostanziale del caso concreto conferma l'abuso paven- tato sin dalla lettura della norma astratta>. Il ha chiesto il rigetto del gravame. Controparte_1
3) L'appello è infondato. Sulla questione oggetto di causa della legittimità o meno dell'apposizione del termine ai contratti dei docenti questa Corte ha già espresso il proprio orientamento cui va data continuità Infatti, la disciplina del reclutamento con contratto a termine nel setto- re scolastico, contenuta nel d.lgs. n. 297 del 1994, costituisce un “corpus" normativo speciale e, pertanto, non è stata abrogata dalla normativa genera- le sopravvenuta (d.lgs. n. 368 del 2001), essendone stata anzi disposta esplicitamente la salvezza (art. 70, comma 8, del d.lgs. n. 165 del 2001). Tale orientamento, già espresso dalla Corte di cassazione (sent. n. 10127/2012) è stato confermato (Cass. n. 22552/16) e dallo stesso il Colle- gio non ha motivo di discostarsi condividendone le ragioni. Va quindi ribadito che la legge n. 124/99 per l'accesso ai ruoli del per- sonale scolastico aveva mantenuto il sistema del doppio canale ( in base al quale l'accesso ai ruoli doveva avvenire per il 50% mediante concorso e per il restante 50% attingendo alle graduatorie per soli titoli che ha trasformato in graduatorie permanenti prevedendone l'aggiornamento periodicamente
2 secondo la normativa di dettaglio rimessa a Decreti Ministeriali) e ha arti- colato il regime delle supplenze su tre livelli : il primo concerne i "posti va- canti e disponibili" ( organico di diritto), ossia privi di titolare che vanno coperti per l'intero anno scolastico ( 31 dicembre -31 agosto) con l'assegna- zione delle supplenze "in attesa dell'espletamento delle procedure concor- suali per l'assunzione; il secondo attiene alle supplenze temporanee "su organico di fatto" (comma 2) con scadenza al termine delle attività didattiche ( 30 giugno) ed è volto a colmare posti "non vacanti" ma di fatto disponibili prevalente- mente connessi con l'incremento imprevisto della popolazione scolastica;
il terzo riguarda le altre supplenze temporanee (comma 3) conferite anche per periodi inferiori all'anno per fare fronte ad altre necessità come l'assenza di personale. Tale sistema normativo speciale, che sostanzialmente non precludeva la reiterazione del contratto a termine ma che anzi sullo stesso era imper- niato, è stato oggetto di interventi giurisprudenziali nazionali ed europei che possono così sintetizzarsi:
- sentenza della CGUE del 26/11/2014 nelle cause riunite C22/13 C61/13 C62/13 C 63/13 C418/14 ed altri ha sancito che la norma- Per_1 tiva eurounitaria ( clausola 5 , punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato ) "osta ad una normativa nazionale ....che autorizzi, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di per- sonale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonchè di personale amministrativo, tecnico, ausiliario, senza indicare tempi certi per l'espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità per tali docenti e per detto personale ,di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa del rinnovo".
-sentenza n. 187 del 2016 con la quale la Corte costituzionale, che aveva effettuato il rinvio pregiudiziale, a seguito della sentenza della
CGUE interpretativa del diritto dell'Unione, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1 e 11, l. n. 124/1999 nella parte in cui au- torizza, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima di rapporti di la- voro successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonchè di personale amministrativo, tecnico ed ausiliari, senza ragioni che lo giustificano. Sul descritto quadro normativo e all'esito del complesso iter giurispru- denziale sopra riportato è intervenuta la Corte di cassazione (sent. n.
22552/16) che "nell'espletamento del suo ruolo di giudice della nomofila- chia ai fini della decisione delle numerose controversie chiamate alla deci-
3 sione, di canoni interpretativi ed applicativi delle norme interne non travol- te dalla pronuncia di incostituzionalità, canoni idonei ad assicurare il conti- nuum di compatibilità tra diritto nazionale (ordinario e costituzionale) e di- ritto eurounitario" ha enucleato i seguenti principi di diritto:
- la disciplina del reclutamento del personale a termine del settore sco- lastico, contenuta nel dlvo n. 297/1994 non è stata abrogata dal Dlvo n. 368/201 , essendone stata disposta la salvezza dall'art. 70, comma 8, dlvo n. 165/2001 che ad essa attribuisce connotato di specialità;
- per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1 e 11 , l. n. 124/99 e in applicazione della direttiva 1999/70/CE è illegittima a far tempo dal 10/7/2001 ( termine ultimo per lo Stato Italiano per conformarsi alla predetta normativa eurocomunitaria ) la reiterazione dei contratti a termine stipulati a norma del citato art. 4, commi 1 e 11, su posti vacanti e disponibili che abbiano una durata complessiva superiore a trentasei mesi, corrispondente al termine previsto per l'indizione delle pro- cedure concorsuali dall'art. 1 l n. 124 del 1999, che trasposto in termini di rinnovi contrattuali esprime la esigenza temporanea legittimamente fron- teggiabile con l'assunzione a tempo determinato;
- la violazione delle disposizioni in materia di rinnovi del contratto a termine non può mai comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con la amministrazione scolastica in base all'art. 36 dlvo n. 165 del 2001 vincolante nell'intero settore del pubblico impiego contrattualizzato, del quale quello scolastico è parte, e tenuto conto che la normativa eurounitaria non impone, come più volte stabilito dalla stessa CGUE, la misura della conversione in conseguenza dell'abuso ma solo la necessità di sanzionare l'illecito con misure efficaci e dissuasive;
-la misura della stabilizzazione prevista dalla l. n. 107 del 2015, sia in termini di immediata stabilizzazione sia in termini di programmata immis- sione in ruolo in tempi certi e ragionevoli, tali dovendosi ritenere quelli previsti per lo scorrimento della graduatoria ( art. 1,comma 109,l. n.
107/2005), deve essere qualificata idonea proporzionata effettiva e suffi- cientemente energica per sanzionare l'abuso e per eliminarne le conseguen- ze, salvo la possibilità di azionare il maggior danno con onere di allegazio- ne e prova a carico del lavoratore;
-nei casi in cui, a fronte della reiterazione dei contratti stipulati ai sen- si dell'art. 4, commi 1 e 11 , l. n. 124/99 non segua o non possa seguire la stabilizzazione deve riconoscersi al lavoratore il risarcimento del danno ex art. 36 dlvo n. 165/2001, con il beneficio delle agevolazioni probatorie san- cite dalla sentenza della Corte di cassazione n. 5072/2016 (c.d. danno co- munitario).
- Nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai po-
4 sti individuati per supplenze su "organico di fatto ( art. 4, commi 2 e 3, l. n. 124 del 1999) non è configurabile l'abuso per il solo fatto della reiterazione dato che anche la "Corte di Giustizia nella sentenza ha affermato Per_1
(par. 91-95) che la sostituzione temporanea di altro dipendente al fine di soddisfare esigenze provvisorie del datore di lavoro in termini di personale, al pari della necessità per lo Stato di organizzare il servizio scolastico in modo da garantire un adeguamento costante tra numero di docenti e nume- ro degli scolari , in relazione a non prevedibili flussi migratori interni ed esterni ad alle scelte di indirizzi scolastici da parte degli scolari, possono, in linea di principio , costituire una , ai sensi della clausola
5, punto 1, lettera a), dell'Accordo quadro per il ricorso ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato al fine di rispondere adeguata- mente alla domanda scolastica ed evitare allo Stato, datore di lavoro, di immettere in ruolo un numero di docenti significativamente superiore a quello in effetti necessario";
- il lavoratore può tuttavia allegare e provare che il ricorso a tale tipo- logia di supplenza sia stato improprio ovvero che particolari condizioni di fatto abbiano reso abusiva la reiterazione.
Orbene, il Tribunale ha escluso il diritto al risarcimento sul rilievo che le supplenze oggetto di causa erano state tutte brevi su organico di fatto e, in alcuni casi, addirittura temporanee.
Tale accertamento di fatto non è stato attinto da specifica censura dato che, come risulta dal motivo di appello sopra integralmente trascritto, l'appellante con l'impugnazione non ne ha denunciato l'erroneità avendo genericamente affermato che i contratti a termine sono il mezzo per assicu- rare comunque la regolare erogazione del servizio scolastico e che la tem- poraneità delle esigenze non può essere riferita alla “singola struttura di turno”.
Ciò sarebbe già sufficiente per respingere l'impugnazione tenuto conto del- le direttrici ermeneutiche, ormai consolidate, sopra ampiamente riportate.
Ma quand'anche dovesse darsi ingresso alla nuova argomentazione, intro- dotta solo all'udienza di discussione, secondo cui negli anni scolastici 2018, 2019 e 2020 sarebbe stato impegnato in supplenza su “organi- Pt_1 co di diritto” con scadenza al 31 agosto, l'appello sarebbe egualmente in- fondato perché la sequenza temporale indicata non è superiore a 36 mesi che è il limite oltre il quale la reiterazione diventa illegittima in base alla legge.
Pertanto l'appello va respinto.
5 4) Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nel contradittorio delle parti, conferma la sentenza n. 964/2023 del Tribunale di Termini Imerese. Condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese processuali di que- sto grado che liquida in euro 3.473,00 per compensi oltre spese e oneri di legge. Palermo 24 aprile 2025. Il Presidente estensore Maria G. Di Marco
6