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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/06/2025, n. 3839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3839 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 2068/2020
All'udienza collegiale del giorno 18/06/2025 ore 12:10
Presidente Relatore Dott. Antonio Perinelli Consigliere Dott. Raffaele Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. FELICI EURIALO
Avv. FELICI FEDERICA presente
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE . 49/2024 Parte_2
Avv. DI IL LUCIA avv. Bonciarelli in sost.
Appellato/i
CP_1
Avv. PIZZORNO FRANCESCO presente
Avv. PIZZORNO ANGELO
[...]
Controparte_2
Avv.
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
L'avv Felici si dichiara antistataria unitamente all'avv FELICI EURIALO
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
Antonio Perinelli
Maria Gabriella Sannino
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott. Antonio Perinelli - Presidente relatore dott. Luca Ponzillo - Consigliere dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 18 giugno 2024 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2068 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
n. , P. IVA n. Parte_3 Pt_4
con sede in Frosinone alla Via Sant'Alfonso Dè Liguori n. 12, in persona P.IVA_1
del liquidatore Giudiziale, avv. Claudia Marini ( ), CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione ed in virtù di decreto di autorizzazione e di nomina del G.D. dott. del 07.01.2025, Per_1
dall'avv. Lucia DI IL (C.F. pec C.F._2
), ed elettivamente domiciliata presso il suo Email_1
studio in Roma, alla Via Luigi Gherzi, 8 - 00136
- RICORRENTE - APPELLANTE -
e
, (C.F.: ), rappresentato e difeso, anche in via Parte_1 C.F._3 disgiunta tra loro, dagli avvocati Federica Felici (C.F.: ed Eurialo Felici C.F._4
(C.F.: giusta procura in calce all'atto di appello, ed elettivamente domiciliato C.F._5 in Roma, Viale G. Mazzini n.140, presso lo Studio degli stessi,
- RESISTENTE – APPELLANTE - e
, con sede in Trieste alla via Machiavelli n. 4 c.f.: Controparte_3
, in persona dei legali rappresentanti pro-tempore dott. e dott. P.IVA_2 Controparte_4 CP_5
rappr.ti e difesi giusta delega come in atti dagli avv.ti Angelo L. Pizzorno
[...]
( ) e Francesco Pizzorno ( ) e presso gli stessi elett.te C.F._6 CodiceFiscale_7 dom.ti in Roma alla via A. Bafile, 2,
- RESISTENTE -APPELLATA –
e
, (C.F. ) residente in [...] C.F._8
Newton, 43,
- RESISTENTE - APPELLATA CONTUMACE -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione notificato in data 23/04/2020 e Parte_2 Pt_1 hanno proposto appello avverso la sentenza definitiva pronunciata dal Tribunale ordinario
[...] di Velletri n. 2151/2019, pubblicata in data 27/11/2019, resa nel giudizio di primo grado R.G. n.
4426/2014, promosso dalle odierne parti appellanti nei confronti di e Controparte_1 [...]
. CP_2
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
“Con atto di citazione notificato il 28.5.2014 - 5.6.2014 la e Parte_2 Pt_1 hanno convenuto in giudizio e la per ottenere il risarcimento
[...] Controparte_2 Controparte_1 del danno loro subito a seguito dell'incidente stradale verificatosi il 12.4.2013 sulla autostrada A 1
(direzione Roma) all'altezza dello snodo per Colleferro. I citanti hanno riferito: che il 12.4.2013
l'autoveicolo BMW530D targato EN478TT guidato da (e nella materiale Parte_1 disponibilità [locazione finanziaria] della ha percorso l'autostrada A1 in Parte_2 direzione Roma;
che all'altezza dello snodo per Colleferro il mezzo è stato urtato dall'autovettura
F.I.A.T. Panda targata CF100CM condotta da (e di proprietà di Persona_2 CP_2
; che la responsabilità dello scontro è da attribuirsi in via esclusiva al conducente del veicolo
[...]
per essersi immesso nel flusso della circolazione autostradale senza essersi assicurato Parte_5 di poter compiere la manovra senza pericolo per altri utenti della strada;
che hanno subito un danno
(patrimoniale e non patrimoniale) risarcibile. La ha replicato: che lo svolgimento Controparte_1 dell'incidente è diverso da quello illustrato;
che la somma pretesa è esagerata. Durante il processo sono state compiute due consulenze tecniche di ufficio. All'udienza del 26.11.2019, compiuta la precisazione delle conclusioni e la discussione (come da processo verbale in atti) la causa è stata decisa a seguito di trattazione orale (ex art. 281 sexies c.p.c..).”
§ 3. — L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “ - dichiara la responsabilità esclusiva di nel provocare l'incidente presupposto (come in motivazione); - Persona_2 condanna, in solido tra loro, la e a pagare alla Controparte_1 Controparte_2 Parte_2 la somma (già attualizzata) di euro 7.500 per il risarcimento del danno patrimoniale;
-
[...] condanna, in solido tra loro, la e a pagare a la Controparte_1 Controparte_2 Parte_1 somma (rivalutata) di euro 807 (oltre interessi legali come in motivazione), per il risarcimento del danno non patrimoniale: - condanna, in solido tra loro, la e alla Controparte_1 Controparte_2 rifusione, in favore della parte attrice, delle spese di lite che liquida in euro 250 per spese ed euro
2.738 per compensi professionali (oltre rimborso forfettario, c.p. ed i.v.a.), da distrarre in favore del difensore;
-pone le spese delle consulenze tecniche di ufficio, definitivamente ed integralmente, a carico delle parti convenute, in solido tra loro.”
§ 4. — Con l'atto di appello e hanno chiesto di Parte_2 Parte_1 accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, in parziale riforma della impugnata sentenza, per tutti i motivi sopra esposti, - condannare, in solido tra loro, la e a pagare alla Controparte_1 Controparte_2 [...] la complessiva somma di € 21.950,00 per il risarcimento del danno patrimoniale Parte_2 per cui è causa;
- condannare, in solido tra loro, la e a pagare al Controparte_1 Controparte_2
Sig. la complessiva somma di € 2.000,00 oltre interessi e rivalutazione maturati Parte_1 dalla domanda fino all'effettivo soddisfo;
al netto di eventuali pagamenti occorsi medio tempore;
in ogni caso condannare gli appellati, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite anche del presente grado di giudizio, in favore di parte appellante.”.
§ 5. — L'appellata , costituitasi con comparsa di risposta Controparte_3 depositata in data 27/10/2020, ha resistito all'impugnazione chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia nel merito rigettare il gravame e confermare la sentenza resa dal Primo
Giudice, con le conseguenti statuizioni come per legge e con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre IVA e rivalsa previdenziale, oltre 15% ex art. 15 tariffa forense.”.
§ 6. — All'udienza del 3/11/2020 è stata dichiarata la contumacia di . Controparte_2
§ 7. — La veniva posta in liquidazione giudiziale con sentenza n. 49 Parte_2 del 15.10.2024 del Tribunale di Frosinone – Sezione fallimentare ed il processo veniva riassunto dalla curatela che rassegnava le seguenti conclusioni : “- condannare, in solido tra loro, la e Controparte_1
a pagare alla la complessiva somma di euro 21.950,00 per il Controparte_2 Parte_2 risarcimento del danno patrimoniale per cui è causa, al netto di eventuali pagamenti occorsi medio tempore;
- in ogni caso condannare gli appellati, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite anche del presente grado di giudizio, in favore di . Parte_2
§ 8. — Con comparsa depositata in data 05.03.25 si costituiva nel processo riassunto Pt_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adìta, rigettata ogni
[...] contraria istanza ed eccezione, in parziale riforma della impugnata sentenza, per tutti i motivi sopra esposti,
- condannare, in solido tra loro, la e a pagare al Sig. Controparte_1 Controparte_2 Pt_1 la complessiva somma di €2.000,00 oltre interessi e rivalutazione maturati dalla domanda
[...] fino all'effettivo soddisfo, al netto di eventuali pagamenti occorsi medio tempore;
- in ogni caso condannare gli appellati, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite anche del presente grado di giudizio, in favore dello stesso appellante.
I sottoscritti procuratori si dichiarano antistatari di in relazione al presente Parte_1 giudizio”.
§ 9. — All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 10. — L'appello è articolato in tre motivi.
§ 10.1. — Con il primo motivo di appello viene dedotta la “Violazione e/o falsa applicazione degli artt.113, 115 e 116 c.p.c. Erronea valutazione delle prove e dei fatti di causa - Violazione e falsa applicazione degli artt. 2054, 2056, 1223 c.c. e 2727 e ss. c.c.”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata “Orbene non è stata fornita (o proposta) alcuna prova circa l'esistenza di un nesso causale (ex art. 1223 c.c.) tra l'incidente e i danni indicati nei documenti (ordine di lavoro – fattura) depositati dalla società …. l'utilizzatrice avrebbe dovuto provare sia l'esistenza di un sinistro per colpa altrui (prova effettivamente data), sia il nesso causalità tra l'incidente e i danni lamentati tramite la prova dello stato del veicolo in momento anteriore allo scontro” (sic!!) ….in relazione all'effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto leso ed, al contempo, lo stesso ordinamento non consente l'arricchimento ove non sussista una causa giustificatrice dello spostamento patrimoniale da un soggetto ad un altro, anche nelle ipotesi per le quali il danno sia ritenuto in re ipsa e trovi la sua causa diretta ed immediata nella situazione illegittima posta in essere dalla controparte, la presunzione attiene alla sola possibilità della sussistenza del danno, non alla sua effettiva sussistenza e, tanto meno, alla sua entità materiale (cfr.
C. n.9286/2014)”.
Deduce l'appellante che “il Giudice di prime cure ha sostenuto che l'attore NON avrebbe provato il nesso di causalità e l'entità del danno poiché non avrebbe provato che prima dell'incidente la macchina era integra!”.
La doglianza è infondata.
Infatti, il Tribunale ha “tenuto conto che il tempo trascorso dall'incidente (12.4.2013) al termine della riparazione del mezzo (30.9.2013) avrebbe permesso all'utilizzatrice di fissare l'entità dei danni (anche) tramite procedimento di istruzione preventiva”.
Ciò non è avvenuto.
Spettava all'attore fornire la prova che i danni riparati corrispondevano a quelli subiti dall'autovettura.
È in atti l'ordine di lavoro B 25487 della società ma non vi è prova del pagamento Parte_6 dei lavori talché non vi è evidenza che gli stessi siano stati effettivamente eseguiti ed in che misura.
Deduce ancora l'appellante che “La sentenza è viziata anche sotto il profilo della mancata, omessa pronuncia sul risarcimento del danno, scaturito dalla necessità (conseguente al sinistro) di utilizzare un veicolo sostitutivo da parte degli attori”.
La deduzione è fondata.
Invero “Il danno da "fermo tecnico" di veicolo incidentato non è "in re ipsa" ma dev'essere provato, essendo sufficiente, a tal fine, la dimostrazione della spesa sostenuta per il noleggio di un mezzo sostitutivo, la cui derivazione causale dall'illecito è possibile indurre alla stregua del ragionamento presuntivo” (Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 27389 del 19/09/2022, Rv. 665950 - 01).
Nel caso di specie sono in atti le fatture PT 09803 del 18.04.13 dell'importo di € 450,00 e
7000117 dell'importo di € 2.000,01 per complessivi € 2.450,00 e dunque la ha Parte_2 diritto al relativo risarcimento dei danni.
§ 10.2. — Con il secondo motivo di appello viene dedotta la “II. Violazione e/o falsa applicazione degli artt.113, 115 e 116 c.p.c. Erronea valutazione delle prove e dei fatti di causa”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata che “il consulente tecnico d'ufficio ha accertato, con elaborato che si ritiene di condividere, che il danno biologico subito dal citante in diretto rapporto causale con l'incidente deve essere valutato sotto il profilo medico legale nei seguenti termini 7 giorni di i.t.a. al 100% 20 giorni di i.t.p. 50% e 0 di invalidità permanente (cfr. rel.tec.).
Ordunque la liquidazione di tale danno deve essere effettuata applicando il DM 22 luglio 2019 e, di conseguenza, va riconosciuta all'attore la somma (già rivalutata di euro 807) per il risarcimento del danno biologico sofferto (somma prodotta dall' applicazione alle componenti di danno mostrate, della tabella ministeriale, senza maggiorazione in assenza di elementi valutabili differenti da quelli considerati nella determinazione della tabella medesima)”.
Deduce l'appellante che “la somma domandata a titolo di danno biologico Parte_1 (€2.000,00) appare perciò congrua e coerente con le tabelle per il risarcimento del danno biologico da lesioni micropermanenti pubblicato con D.M. del 17 luglio 2017 (G.U. n. 196 del 23 agosto 2017), mentre incongrua, rispetto alle risultanze processuali è la riduzione nella quantificazione del danno operata dal Tribunale”.
Il motivo è infondato.
Infatti, applicando la tabella di riferimento 2019-2020 si avrà la seguente liquidazione :
Età del danneggiato alla data del sinistro 38 anni
Giorni di invalidità temporanea totale 7
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 20
Indennità giornaliera € 47,49
CALCOLO del RISARCIMENTO:
Invalidità temporanea totale € 332,43
Invalidità temporanea parziale al 50% € 474,90
Totale danno biologico temporaneo € 807,33.
Dunque, la liquidazione effettuata dal Tribunale è esatta.
Non spetta invece il danno morale.
Infatti “In caso di incidente stradale, va liquidato anche il danno morale, ancorché conseguente a lesioni di lieve entità (micropermanenti), purché si tenga conto della lesione in concreto subita, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico, e il danneggiato è onerato dell'allegazione e della prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza
e turbamento” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 339 del 13/01/2016, Rv. 638731 - 01).
Nel caso in esame nessuna allegazione e tantomeno prova è stata effettuata dall'attore e pertanto correttamente nulla veniva liquidato dal Tribunale a titolo di danno morale.
L'appello proposto da deve essere respinto. Parte_1
§ 10.3. — Con il terzo motivo di appello la sentenza impugnata veniva censurata “nella parte in cui, nel liquidare le spese di lite, il Tribunale ha omesso di tener conto delle spese vive sostenute dagli attori e documentate in corso di causa”.
Deduce l'appellante di aver sostenuto le spese di cui alla ricevuta fiscale n.8/2016 dell'11-10-
2016 del Dott. ed alla fattura n. 302 del 28-12-2018 della CTP GE. di Per_3 CP_6 [...]
. Controparte_7
Il motivo è infondato.
Deve innanzitutto osservarsi che le spese di CTU venivano dalla sentenza impugnata poste, in solido, a carico delle parti. Le spese del CTU dott. sono state corrisposte, nelle more, dalla mentre Per_3 CP_1 quelle della on venivano richieste in primo grado. CP_8
Esse, comunque, ai sensi dell'art. 92, primo comma, cod. proc. civ., non possono essere rimborsate perché eccessive e superflue (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 84 del 03/01/2013, Rv. 624396 -
01).
§ 11. — In conclusione, l'appello proposto da deve essere respinto. Parte_1
§ 12. — L'appello proposto dalla deve essere invece Parte_3 accolto e, in parziale riforma della sentenza impugnata che per il resto si conferma, la e CP_1 debbono essere condannate, in solido tra loro a pagare alla Controparte_9 Parte_3
l'ulteriore somma € 2.450,00 oltre ad interessi e rivalutazione così come liquidati
[...] nella sentenza impugnata.
§ 13. — Le spese processuali del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base della legge 27/2012 e degli articoli 1-11 DM 55/14 - così come modificati dal DM Giustizia
147/2022.
§ 13.1. — Esse vanno così regolate tra e in relazione al valore Parte_1 CP_1 della causa (da € 1,101 ad € 5.201), tabella 12, 2° scaglione, compensi medi, escluso compenso della fase istruttoria/trattazione non espletata) e precisamente: € 536,00 per la fase di studio della controversia, € 536,00 per la fase introduttiva del giudizio ed € 851,00 per la fase decisionale per un compenso tabellare finale ex art. 4, comma 5, di € 1.923,00 oltre a spese generali, iva e cpa come per legge.
Nulla sulle spese per quanto concerne la posizione di che non si è costituita Controparte_2 in giudizio.
§ 13.2. — Esse vanno così regolate tra e CP_1 Controparte_2 Parte_2 sulla base della legge 27/2012 e degli articoli 1-11 DM 55/14 - così come modificati dal DM Giustizia
147/2022 – e in relazione al valore della causa (da € 1.101 ad € 5.200, tabella 12, 2° scaglione, compensi medi, escluso compenso della fase istruttoria/trattazione non espletata) e precisamente: €
536,00 per la fase di studio della controversia, € 536,00 per la fase introduttiva del giudizio ed €
851,00 per la fase decisionale per un compenso tabellare finale ex art. 4, comma 5, di € 1.923,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
§ 14. — L' appellante è altresì tenuto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater Parte_1
D.P.R. 115/12, al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_2 Pt_1 nei confronti di e avverso la sentenza definitiva pronunciata
[...] CP_1 Controparte_2 dal Tribunale ordinario di Velletri n. 2151/2019, così provvede :
1. Rigetta l'appello proposto da Parte_1
2. Accoglie l'appello proposto dalla liquidazione della e, in parziale Parte_2 riforma della sentenza impugnata che per il resto si conferma, condanna la e CP_1
in solido tra loro, a pagare alla Liquidazione Giudiziale Controparte_9 [...]
n. 49/2024, l'ulteriore somma € 2.450,00 oltre ad interessi e rivalutazione Parte_2 così come liquidati nella sentenza impugnata;
3. Condanna a rifondere alla le spese di lite liquidate in complessivi Parte_1 CP_1
€ 1.923,00, oltre a spese generali, iva e cpa come per legge.
4. Condanna la e in solido tra loro, a rifondere alla Liquidazione CP_1 Controparte_9
Giudiziale n. 49/2024, le spese di lite liquidate in complessivi € Parte_2
1.923,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
5. Dichiara l' appellante tenuto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. Parte_1
115/12, al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto.
Così deciso in Roma il 18 giugno 2025.
Il Presidente estensore
Antonio Perinelli
Sezione VI civile
R.G. 2068/2020
All'udienza collegiale del giorno 18/06/2025 ore 12:10
Presidente Relatore Dott. Antonio Perinelli Consigliere Dott. Raffaele Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. FELICI EURIALO
Avv. FELICI FEDERICA presente
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE . 49/2024 Parte_2
Avv. DI IL LUCIA avv. Bonciarelli in sost.
Appellato/i
CP_1
Avv. PIZZORNO FRANCESCO presente
Avv. PIZZORNO ANGELO
[...]
Controparte_2
Avv.
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
L'avv Felici si dichiara antistataria unitamente all'avv FELICI EURIALO
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
Antonio Perinelli
Maria Gabriella Sannino
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott. Antonio Perinelli - Presidente relatore dott. Luca Ponzillo - Consigliere dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 18 giugno 2024 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2068 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
n. , P. IVA n. Parte_3 Pt_4
con sede in Frosinone alla Via Sant'Alfonso Dè Liguori n. 12, in persona P.IVA_1
del liquidatore Giudiziale, avv. Claudia Marini ( ), CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione ed in virtù di decreto di autorizzazione e di nomina del G.D. dott. del 07.01.2025, Per_1
dall'avv. Lucia DI IL (C.F. pec C.F._2
), ed elettivamente domiciliata presso il suo Email_1
studio in Roma, alla Via Luigi Gherzi, 8 - 00136
- RICORRENTE - APPELLANTE -
e
, (C.F.: ), rappresentato e difeso, anche in via Parte_1 C.F._3 disgiunta tra loro, dagli avvocati Federica Felici (C.F.: ed Eurialo Felici C.F._4
(C.F.: giusta procura in calce all'atto di appello, ed elettivamente domiciliato C.F._5 in Roma, Viale G. Mazzini n.140, presso lo Studio degli stessi,
- RESISTENTE – APPELLANTE - e
, con sede in Trieste alla via Machiavelli n. 4 c.f.: Controparte_3
, in persona dei legali rappresentanti pro-tempore dott. e dott. P.IVA_2 Controparte_4 CP_5
rappr.ti e difesi giusta delega come in atti dagli avv.ti Angelo L. Pizzorno
[...]
( ) e Francesco Pizzorno ( ) e presso gli stessi elett.te C.F._6 CodiceFiscale_7 dom.ti in Roma alla via A. Bafile, 2,
- RESISTENTE -APPELLATA –
e
, (C.F. ) residente in [...] C.F._8
Newton, 43,
- RESISTENTE - APPELLATA CONTUMACE -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione notificato in data 23/04/2020 e Parte_2 Pt_1 hanno proposto appello avverso la sentenza definitiva pronunciata dal Tribunale ordinario
[...] di Velletri n. 2151/2019, pubblicata in data 27/11/2019, resa nel giudizio di primo grado R.G. n.
4426/2014, promosso dalle odierne parti appellanti nei confronti di e Controparte_1 [...]
. CP_2
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
“Con atto di citazione notificato il 28.5.2014 - 5.6.2014 la e Parte_2 Pt_1 hanno convenuto in giudizio e la per ottenere il risarcimento
[...] Controparte_2 Controparte_1 del danno loro subito a seguito dell'incidente stradale verificatosi il 12.4.2013 sulla autostrada A 1
(direzione Roma) all'altezza dello snodo per Colleferro. I citanti hanno riferito: che il 12.4.2013
l'autoveicolo BMW530D targato EN478TT guidato da (e nella materiale Parte_1 disponibilità [locazione finanziaria] della ha percorso l'autostrada A1 in Parte_2 direzione Roma;
che all'altezza dello snodo per Colleferro il mezzo è stato urtato dall'autovettura
F.I.A.T. Panda targata CF100CM condotta da (e di proprietà di Persona_2 CP_2
; che la responsabilità dello scontro è da attribuirsi in via esclusiva al conducente del veicolo
[...]
per essersi immesso nel flusso della circolazione autostradale senza essersi assicurato Parte_5 di poter compiere la manovra senza pericolo per altri utenti della strada;
che hanno subito un danno
(patrimoniale e non patrimoniale) risarcibile. La ha replicato: che lo svolgimento Controparte_1 dell'incidente è diverso da quello illustrato;
che la somma pretesa è esagerata. Durante il processo sono state compiute due consulenze tecniche di ufficio. All'udienza del 26.11.2019, compiuta la precisazione delle conclusioni e la discussione (come da processo verbale in atti) la causa è stata decisa a seguito di trattazione orale (ex art. 281 sexies c.p.c..).”
§ 3. — L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “ - dichiara la responsabilità esclusiva di nel provocare l'incidente presupposto (come in motivazione); - Persona_2 condanna, in solido tra loro, la e a pagare alla Controparte_1 Controparte_2 Parte_2 la somma (già attualizzata) di euro 7.500 per il risarcimento del danno patrimoniale;
-
[...] condanna, in solido tra loro, la e a pagare a la Controparte_1 Controparte_2 Parte_1 somma (rivalutata) di euro 807 (oltre interessi legali come in motivazione), per il risarcimento del danno non patrimoniale: - condanna, in solido tra loro, la e alla Controparte_1 Controparte_2 rifusione, in favore della parte attrice, delle spese di lite che liquida in euro 250 per spese ed euro
2.738 per compensi professionali (oltre rimborso forfettario, c.p. ed i.v.a.), da distrarre in favore del difensore;
-pone le spese delle consulenze tecniche di ufficio, definitivamente ed integralmente, a carico delle parti convenute, in solido tra loro.”
§ 4. — Con l'atto di appello e hanno chiesto di Parte_2 Parte_1 accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, in parziale riforma della impugnata sentenza, per tutti i motivi sopra esposti, - condannare, in solido tra loro, la e a pagare alla Controparte_1 Controparte_2 [...] la complessiva somma di € 21.950,00 per il risarcimento del danno patrimoniale Parte_2 per cui è causa;
- condannare, in solido tra loro, la e a pagare al Controparte_1 Controparte_2
Sig. la complessiva somma di € 2.000,00 oltre interessi e rivalutazione maturati Parte_1 dalla domanda fino all'effettivo soddisfo;
al netto di eventuali pagamenti occorsi medio tempore;
in ogni caso condannare gli appellati, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite anche del presente grado di giudizio, in favore di parte appellante.”.
§ 5. — L'appellata , costituitasi con comparsa di risposta Controparte_3 depositata in data 27/10/2020, ha resistito all'impugnazione chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia nel merito rigettare il gravame e confermare la sentenza resa dal Primo
Giudice, con le conseguenti statuizioni come per legge e con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre IVA e rivalsa previdenziale, oltre 15% ex art. 15 tariffa forense.”.
§ 6. — All'udienza del 3/11/2020 è stata dichiarata la contumacia di . Controparte_2
§ 7. — La veniva posta in liquidazione giudiziale con sentenza n. 49 Parte_2 del 15.10.2024 del Tribunale di Frosinone – Sezione fallimentare ed il processo veniva riassunto dalla curatela che rassegnava le seguenti conclusioni : “- condannare, in solido tra loro, la e Controparte_1
a pagare alla la complessiva somma di euro 21.950,00 per il Controparte_2 Parte_2 risarcimento del danno patrimoniale per cui è causa, al netto di eventuali pagamenti occorsi medio tempore;
- in ogni caso condannare gli appellati, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite anche del presente grado di giudizio, in favore di . Parte_2
§ 8. — Con comparsa depositata in data 05.03.25 si costituiva nel processo riassunto Pt_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adìta, rigettata ogni
[...] contraria istanza ed eccezione, in parziale riforma della impugnata sentenza, per tutti i motivi sopra esposti,
- condannare, in solido tra loro, la e a pagare al Sig. Controparte_1 Controparte_2 Pt_1 la complessiva somma di €2.000,00 oltre interessi e rivalutazione maturati dalla domanda
[...] fino all'effettivo soddisfo, al netto di eventuali pagamenti occorsi medio tempore;
- in ogni caso condannare gli appellati, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite anche del presente grado di giudizio, in favore dello stesso appellante.
I sottoscritti procuratori si dichiarano antistatari di in relazione al presente Parte_1 giudizio”.
§ 9. — All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 10. — L'appello è articolato in tre motivi.
§ 10.1. — Con il primo motivo di appello viene dedotta la “Violazione e/o falsa applicazione degli artt.113, 115 e 116 c.p.c. Erronea valutazione delle prove e dei fatti di causa - Violazione e falsa applicazione degli artt. 2054, 2056, 1223 c.c. e 2727 e ss. c.c.”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata “Orbene non è stata fornita (o proposta) alcuna prova circa l'esistenza di un nesso causale (ex art. 1223 c.c.) tra l'incidente e i danni indicati nei documenti (ordine di lavoro – fattura) depositati dalla società …. l'utilizzatrice avrebbe dovuto provare sia l'esistenza di un sinistro per colpa altrui (prova effettivamente data), sia il nesso causalità tra l'incidente e i danni lamentati tramite la prova dello stato del veicolo in momento anteriore allo scontro” (sic!!) ….in relazione all'effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto leso ed, al contempo, lo stesso ordinamento non consente l'arricchimento ove non sussista una causa giustificatrice dello spostamento patrimoniale da un soggetto ad un altro, anche nelle ipotesi per le quali il danno sia ritenuto in re ipsa e trovi la sua causa diretta ed immediata nella situazione illegittima posta in essere dalla controparte, la presunzione attiene alla sola possibilità della sussistenza del danno, non alla sua effettiva sussistenza e, tanto meno, alla sua entità materiale (cfr.
C. n.9286/2014)”.
Deduce l'appellante che “il Giudice di prime cure ha sostenuto che l'attore NON avrebbe provato il nesso di causalità e l'entità del danno poiché non avrebbe provato che prima dell'incidente la macchina era integra!”.
La doglianza è infondata.
Infatti, il Tribunale ha “tenuto conto che il tempo trascorso dall'incidente (12.4.2013) al termine della riparazione del mezzo (30.9.2013
Ciò non è avvenuto.
Spettava all'attore fornire la prova che i danni riparati corrispondevano a quelli subiti dall'autovettura.
È in atti l'ordine di lavoro B 25487 della società ma non vi è prova del pagamento Parte_6 dei lavori talché non vi è evidenza che gli stessi siano stati effettivamente eseguiti ed in che misura.
Deduce ancora l'appellante che “La sentenza è viziata anche sotto il profilo della mancata, omessa pronuncia sul risarcimento del danno, scaturito dalla necessità (conseguente al sinistro) di utilizzare un veicolo sostitutivo da parte degli attori”.
La deduzione è fondata.
Invero “Il danno da "fermo tecnico" di veicolo incidentato non è "in re ipsa" ma dev'essere provato, essendo sufficiente, a tal fine, la dimostrazione della spesa sostenuta per il noleggio di un mezzo sostitutivo, la cui derivazione causale dall'illecito è possibile indurre alla stregua del ragionamento presuntivo” (Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 27389 del 19/09/2022, Rv. 665950 - 01).
Nel caso di specie sono in atti le fatture PT 09803 del 18.04.13 dell'importo di € 450,00 e
7000117 dell'importo di € 2.000,01 per complessivi € 2.450,00 e dunque la ha Parte_2 diritto al relativo risarcimento dei danni.
§ 10.2. — Con il secondo motivo di appello viene dedotta la “II. Violazione e/o falsa applicazione degli artt.113, 115 e 116 c.p.c. Erronea valutazione delle prove e dei fatti di causa”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata che “il consulente tecnico d'ufficio ha accertato, con elaborato che si ritiene di condividere, che il danno biologico subito dal citante in diretto rapporto causale con l'incidente deve essere valutato sotto il profilo medico legale nei seguenti termini 7 giorni di i.t.a. al 100% 20 giorni di i.t.p. 50% e 0 di invalidità permanente (cfr. rel.tec.).
Ordunque la liquidazione di tale danno deve essere effettuata applicando il DM 22 luglio 2019 e, di conseguenza, va riconosciuta all'attore la somma (già rivalutata di euro 807) per il risarcimento del danno biologico sofferto (somma prodotta dall' applicazione alle componenti di danno mostrate, della tabella ministeriale, senza maggiorazione in assenza di elementi valutabili differenti da quelli considerati nella determinazione della tabella medesima)”.
Deduce l'appellante che “la somma domandata a titolo di danno biologico Parte_1 (€2.000,00) appare perciò congrua e coerente con le tabelle per il risarcimento del danno biologico da lesioni micropermanenti pubblicato con D.M. del 17 luglio 2017 (G.U. n. 196 del 23 agosto 2017), mentre incongrua, rispetto alle risultanze processuali è la riduzione nella quantificazione del danno operata dal Tribunale”.
Il motivo è infondato.
Infatti, applicando la tabella di riferimento 2019-2020 si avrà la seguente liquidazione :
Età del danneggiato alla data del sinistro 38 anni
Giorni di invalidità temporanea totale 7
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 20
Indennità giornaliera € 47,49
CALCOLO del RISARCIMENTO:
Invalidità temporanea totale € 332,43
Invalidità temporanea parziale al 50% € 474,90
Totale danno biologico temporaneo € 807,33.
Dunque, la liquidazione effettuata dal Tribunale è esatta.
Non spetta invece il danno morale.
Infatti “In caso di incidente stradale, va liquidato anche il danno morale, ancorché conseguente a lesioni di lieve entità (micropermanenti), purché si tenga conto della lesione in concreto subita, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico, e il danneggiato è onerato dell'allegazione e della prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza
e turbamento” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 339 del 13/01/2016, Rv. 638731 - 01).
Nel caso in esame nessuna allegazione e tantomeno prova è stata effettuata dall'attore e pertanto correttamente nulla veniva liquidato dal Tribunale a titolo di danno morale.
L'appello proposto da deve essere respinto. Parte_1
§ 10.3. — Con il terzo motivo di appello la sentenza impugnata veniva censurata “nella parte in cui, nel liquidare le spese di lite, il Tribunale ha omesso di tener conto delle spese vive sostenute dagli attori e documentate in corso di causa”.
Deduce l'appellante di aver sostenuto le spese di cui alla ricevuta fiscale n.8/2016 dell'11-10-
2016 del Dott. ed alla fattura n. 302 del 28-12-2018 della CTP GE. di Per_3 CP_6 [...]
. Controparte_7
Il motivo è infondato.
Deve innanzitutto osservarsi che le spese di CTU venivano dalla sentenza impugnata poste, in solido, a carico delle parti. Le spese del CTU dott. sono state corrisposte, nelle more, dalla mentre Per_3 CP_1 quelle della on venivano richieste in primo grado. CP_8
Esse, comunque, ai sensi dell'art. 92, primo comma, cod. proc. civ., non possono essere rimborsate perché eccessive e superflue (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 84 del 03/01/2013, Rv. 624396 -
01).
§ 11. — In conclusione, l'appello proposto da deve essere respinto. Parte_1
§ 12. — L'appello proposto dalla deve essere invece Parte_3 accolto e, in parziale riforma della sentenza impugnata che per il resto si conferma, la e CP_1 debbono essere condannate, in solido tra loro a pagare alla Controparte_9 Parte_3
l'ulteriore somma € 2.450,00 oltre ad interessi e rivalutazione così come liquidati
[...] nella sentenza impugnata.
§ 13. — Le spese processuali del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base della legge 27/2012 e degli articoli 1-11 DM 55/14 - così come modificati dal DM Giustizia
147/2022.
§ 13.1. — Esse vanno così regolate tra e in relazione al valore Parte_1 CP_1 della causa (da € 1,101 ad € 5.201), tabella 12, 2° scaglione, compensi medi, escluso compenso della fase istruttoria/trattazione non espletata) e precisamente: € 536,00 per la fase di studio della controversia, € 536,00 per la fase introduttiva del giudizio ed € 851,00 per la fase decisionale per un compenso tabellare finale ex art. 4, comma 5, di € 1.923,00 oltre a spese generali, iva e cpa come per legge.
Nulla sulle spese per quanto concerne la posizione di che non si è costituita Controparte_2 in giudizio.
§ 13.2. — Esse vanno così regolate tra e CP_1 Controparte_2 Parte_2 sulla base della legge 27/2012 e degli articoli 1-11 DM 55/14 - così come modificati dal DM Giustizia
147/2022 – e in relazione al valore della causa (da € 1.101 ad € 5.200, tabella 12, 2° scaglione, compensi medi, escluso compenso della fase istruttoria/trattazione non espletata) e precisamente: €
536,00 per la fase di studio della controversia, € 536,00 per la fase introduttiva del giudizio ed €
851,00 per la fase decisionale per un compenso tabellare finale ex art. 4, comma 5, di € 1.923,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
§ 14. — L' appellante è altresì tenuto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater Parte_1
D.P.R. 115/12, al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_2 Pt_1 nei confronti di e avverso la sentenza definitiva pronunciata
[...] CP_1 Controparte_2 dal Tribunale ordinario di Velletri n. 2151/2019, così provvede :
1. Rigetta l'appello proposto da Parte_1
2. Accoglie l'appello proposto dalla liquidazione della e, in parziale Parte_2 riforma della sentenza impugnata che per il resto si conferma, condanna la e CP_1
in solido tra loro, a pagare alla Liquidazione Giudiziale Controparte_9 [...]
n. 49/2024, l'ulteriore somma € 2.450,00 oltre ad interessi e rivalutazione Parte_2 così come liquidati nella sentenza impugnata;
3. Condanna a rifondere alla le spese di lite liquidate in complessivi Parte_1 CP_1
€ 1.923,00, oltre a spese generali, iva e cpa come per legge.
4. Condanna la e in solido tra loro, a rifondere alla Liquidazione CP_1 Controparte_9
Giudiziale n. 49/2024, le spese di lite liquidate in complessivi € Parte_2
1.923,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
5. Dichiara l' appellante tenuto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. Parte_1
115/12, al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto.
Così deciso in Roma il 18 giugno 2025.
Il Presidente estensore
Antonio Perinelli