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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 21/05/2025, n. 993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 993 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico dott. Antonio Cantillo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dello scambio di note scritte disposto con provvedimento del 30/11/2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 09/05/2025, ha pronunziato e pubblicato mediante deposito telematico la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 2206 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
, nato a [...], il [...] (C.F.: Parte_1 [...]
, rappresentato e difeso da sé stesso, elettivamente domiciliato in Battipaglia C.F._1
(SA), alla Via Olevano, n. 267, presso il suo studio;
PEC: .salerno.it; Email_1 CP_1
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), in persona del Controparte_2 P.IVA_1
Presidente del Comitato di Gestione, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce alla memoria difensiva, dall'avv. Antonio Di Vito ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Salerno, alla Via Max Casaburi, n. 8;
PEC: .salerno.it; Email_2 CP_1
Resistente
1 OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria (Opposizione a preavviso di iscrizione ipotecaria).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato telematicamente il 17/04/2024, agiva nei Parte_1
confronti dell' deducendo l'illegittimità dell'atto di Controparte_2
preavviso di iscrizione ipotecaria n. 10076202400002551000, notificato tramite pec il
17/04/2024, dell'importo di € 66.388,78, relativo ai crediti indicati nel dettaglio in detta intimazione, azionati, tra l'altro, per quanto di competenza del Giudice del lavoro, con la cartella n. 10020190002248392000, notificata il 25/01/2019, di € 3.827,30, per crediti della anno di riferimento 2014 e 2017, e con la cartella n. CP_3
10020220022361514000, notificata il 19/01/2023, di € 36.490,53, sempre per debiti nei confronti della , anno di riferimento 2018. CP_3
In particolare, assumeva che:
- l e l avevano annullato in autotutela il preavviso di iscrizione di Controparte_4 CP_5
ipoteca n. 1007620200000799000 relativo ad IRPEF IAV Auton 2017, in relazione al quale la Corte di Giustizia Tributaria di Salerno, con la sentenza n. 927 dell'01/12/2023 (depositata il 28/03/2024), aveva dichiarato cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite;
- il Tribunale di Salerno, con la sentenza n. 202/2024, aveva parimenti dichiarato,
relativamente al medesimo preavviso di ipoteca n. 1007620200000799000, cessata la materia del contendere e compensate le spese di lite;
- nonostante le predette sentenze, l aveva provveduto a Controparte_2
notificare il 17/04/2024 il preavviso di iscrizione ipotecaria n. 1007620240000255100, con conseguente responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
2 - tramite atto pubblico del 07/03/2018, aveva donato, unitamente alla moglie , Parte_2
tutti i suoi beni ai figli, , e , per Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
1/3 della piena proprietà ciascuno, riservandosi il diritto di abitazione.
In punto di diritto, evidenziava la non ipotecabilità dei diritti reali minori, quale il diritto di abitazione.
Sulla scorta di tali argomentazioni, la parte concludeva chiedendo al Tribunale di:
< Accertare e dichiarare, previo rigetto delle richieste di controparte, l'illegittimità del
preavviso di iscrizione di ipoteca n 1007620240000255100, notificato tramite pec il
17.04.24, ovvero la nullità/ annullabilità del preavviso di iscrizione di ipoteca per i motivi di
cui al ricorso.
Condannare in solido la convenuta alle competenze legali del presente procedimento a
favore del sottoscritto procuratore. Condannare i convenuti ex art 96 cpc>>.
2. Con memoria difensiva depositata telematicamente il 30/05/2024, si costituiva in giudizio l , la quale evidenziava innanzitutto la regolare notifica Controparte_2
delle cartelle di pagamento presupposte all'atto impugnato, nonché di validi atti interruttivi della prescrizione.
Rappresentava, inoltre, la natura non esecutiva dell'atto impugnato, trattandosi di un mero preavviso di iscrizione ipotecaria, notificato al fine di consentire al contribuente, nel rispetto dei tempi previsti, di effettuare il pagamento e/o di richiedere la dilazione del pagamento.
Pertanto, la donazione dei beni non rappresentava un atto preclusivo.
Deduceva, inoltre, che era onere dell'opponente dimostrare il passaggio in giudicato delle sentenze richiamate in ricorso.
Per tali motivi concludeva chiedendo al Tribunale di:
<< …rigettare il ricorso dell'avv. avverso l'atto impugnato, in quanto atto Parte_1
non esecutivo, ma di un preavviso, con vittoria di spese del giudizio>>.
3 3. La causa veniva calendarizzata per la discussione per l'udienza del 09/05/2025, che veniva sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
Le parti provvedevano a depositare le note sostitutive della verbalizzazione di udienza,
riportandosi alle conclusioni formulate nei propri atti difensivi.
Il G.d.L., infine, nel rispetto del termine previsto dal già citato art. 127 ter c.p.c., pronunciava e pubblicava, mediante deposito telematico e susseguente comunicazione della decisione alle parti costituite a cura della Cancelleria, la presente sentenza, comprensiva dei motivi della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato e va rigettato.
In via preliminare va detto come non vi sia dubbio in merito alla legittimazione passiva esclusiva in capo all' , posto che non risulta formulato alcun motivo Controparte_9
di opposizione concernente il merito creditizio, cioè la sussistenza dei titoli esecutivi e dei crediti ad essi sottostanti, ma sono state articolate dall'attore censure afferenti esclusivamente alla legittimità degli atti prodromici e strumentali all'azione esecutiva, come tali da inquadrare giuridicamente, ai fini della qualificazione dell'odierna azione, nell'alveo dei motivi di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
2. Ciò premesso, va, nondimeno, rilevato che tutti i motivi di opposizione risultano infondati.
E, infatti, in primo luogo, occorre evidenziare che non possono essere richiamate con efficacia di giudicato le sentenze di cessazione della materia del contendere prodotte da parte ricorrente, atteso che, proprio per la loro natura meramente certificativa dell'esistenza di fatti sopravvenuti idonei a far venir meno l'interesse ad agire delle parti, esse non affrontano il merito di alcuna delle questioni giuridiche sollevate in giudizio e non sono in grado di riverberare i loro effetti al di fuori della vicenda processuale in seno alla quale sono state rese.
4 Dette pronunce, in pratica, nel caso in esame, sono idonee solo a cristallizzare la circostanza dell'esistenza di un atto sopravvenuto dell' di Controparte_2
annullamento in via amministrativa del preavviso di iscrizione ipotecaria n.
10076202300000799000, ma non valgono in alcun modo a ratificare la fondatezza dei motivi che erano stati posti a base delle opposizioni proposte dinanzi al G.O. ed al Giudice
Tributario, e quindi a generare un giudicato in merito ad essi, e tanto meno affermano che non sia possibile di iscrivere ipoteca su tutti o alcuni dei beni immobili del ricorrente.
A ciò va aggiunto che sono restate in questa sede del tutto ignote le ragioni per le quali ha ritenuto di addivenire all'annullamento spontaneo del Controparte_2
suddetto atto di preavviso di iscrizione, non avendo parte ricorrente prodotto copia dell'atto di reclamo e del provvedimento di accoglimento dello stesso, recante le motivazioni alla base dell'annullamento, sicché sono ignote le valutazioni che hanno portato l'amministrazione ad annullare l'atto di preannunzio in parola.
Ne consegue che le vicende relative al preavviso di iscrizione ipotecaria n.
10076202300000799000 risultano ex se, alla luce dei dati di conoscenza posti a disposizione dello scrivente, del tutto ininfluenti ai fini della legittimità dell'odierno preavviso di iscrizione ipotecaria, posto che gli atti giudiziari ed amministrativi suddetti non evidenziano l'esistenza di alcun vizio di legittimità a carico del preavviso di iscrizione ipotecaria in questa sede opposto.
3. Passando, poi, alla questione dell'avvenuto compimento da parte del ricorrente di una serie di atti dispositivi del proprio patrimonio immobiliare che a suo dire precluderebbero l'iscrizione di ipoteca, va evidenziato come l'atto ogni impugnato costituisca un mero preannunzio della possibile futura costituzione di garanzia reale sui beni del debitore, ma non indichi affatto quali siano i beni – o, più in generale, i diritti reali del ricorrente – sui quali l'Agente della riscossione intenda (ove ciò sia concretamente possibile) iscrivere l'ipoteca.
5 Di conseguenza non vi è alcun indice che prefiguri la volontà dell'Agente della riscossione di costituire il vincolo ipotecario proprio sui beni oggetto della donazione richiamata in ricorso. Non può essere neppure escluso che l' , ove non Controparte_2
riscontri l'esistenza di diritti dominicali del ricorrente suscettibili di essere assoggettati ad ipoteca, si determini a non dare corso alla preannunziata iscrizione di ipoteca.
Ne consegue che le questioni prefigurate dal ricorrente allo stato attuale risultano inconferenti, poiché del tutto ininfluenti con riguardo alla legittimità del preavviso di iscrizione ipotecaria di cui si discute, mentre esse potranno, se del caso, essere sollevate (ove parte attrice ne abbia ancora interesse) solo laddove decida Controparte_2
effettivamente di costituire il vincolo reale sui beni de quibus.
4. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza, sicché il ricorrente va condannato, ai sensi dell'art. 91, comma 1, c.p.c., alla rifusione in favore della resistente delle spese di giudizio, nella misura di cui in dispositivo in conformità ai parametri di cui al
D.M. n. 55/2014, come mod. dal D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 2206 del ruolo generale dell'anno 2024, promosso da
[...]
nei confronti di , in persona del l.r. p.t., Parte_1 Controparte_2
così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna il ricorrente al pagamento, in favore di parte resistente, delle spese di giudizio,
che liquida in € 1.865,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%,
nonché Iva e c.p.a. come per legge.
Salerno, 21.5.2025
Il Giudice
Dott. Antonio Cantillo
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