Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/04/2025, n. 3582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3582 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1940/2013 R.Gen.Aff.Cont.
Cron._________
Rep. _________
Sent. n._________
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Decima Sezione Civile, in persona del Giudice
Onorario, dott.ssa Maria Rosaria Spina, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1940/2013 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 23/01/2023 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190
e 281quinquies, co. I, c.p.c. l'ultimo dei quali è scaduto il 19/12/2024
TRA
(P. I.V.A.: – C.F.: Parte_1 P.IVA_1
), in persona del suo funzionario procuratore Dott. P.IVA_2 [...]
elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Toledo n. 156, presso CP_1
l'Avv. Alberto Panelli del Foro di Napoli (C.F.: , che la C.F._1
rappresenta e difende, in via disgiunta, con l'Avv. Carlo Scofone del Foro di
Genova (C.F: ,) in forza di procura speciale allegata in C.F._2
atti
- ATTRICE
E
Controparte_2
, c.f.: , in persona del legale
[...] P.IVA_3
rappresentante p.t., rappresentata e difesa ex lege dall' Avvocatura
Distrettuale Dello Stato Di Napoli, c.f.: presso cu C.F._3
ielettivamente domicilia in Napoli alla Via Diaz n.11
- CONVENUTA
Conclusioni: all'udienza del 30/09/2024 svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come da note di trattazione scritta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si dà atto che la presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4) dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009 ma applicabile, ex art. 58, 2° comma L. n. 69/09 cit., anche ai giudizi pendenti in primo grado a tale data.
Con atto di citazione notificato il 07/03/2013 la Parte_2
(oggi ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'ordinanza ingiunzione ex RD 639/1910 prot. n. 41817/RH, a valere sulla polizza fideiussoria ex Bavaria n. 5001084, prestata a garanzia della
“restituzione prelievi agricoli anticipata su tonn.
5.000 circa di semola di frumento duro da esportare in regime di prefinanziamento” deducendo 1) cessazione del periodo di validità ed efficacia della polizza fideiussoria n.
5001094 in quanto prestata con validità dal 11.9.1991 al 11.3.1992 così come si legge nel frontespizio della garanzia;
2) intervenuta prescrizione della pretesa sia con riferimento al termine quadriennale posto dalla normativa specifica di settore Reg. 612/2009 (sostitutivo del Reg. Cee 800/1999 a sua volta sostitutivo del Reg. CEE 3665/87 della Commissione), sia con riferimento all'ordinario termine di prescrizione decennale;
evidenziando, in particolare, che, intervenuto nel lontano 1995 il fallimento della debitrice principale, unico atto interruttivo della prescrizione sarebbe stata la (neppure ex adverso mai dedotta) tempestiva presentazione da parte dell'Amministrazione di domanda di ammissione al passivo della procedura, ovviamente, specificamente riferita alla pretesa qui in contestazione;
3) genericità ed indeterminatezza e quindi nullità della pretesa;
mancanza di prova, infondatezza ed abusività dell'escussione in quanto l'ingiunzione di
- 2 - pagamento opposta, fondata sull'asserita “mancata proprietà e/o disponibilità del prodotto di base (grano) al momento della messa sotto controllo” è smentita da documenti che attestano la regolarità dell'operazione contestata.
L si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_2 dell'impugnativa, deducendone l'infondatezza.
Nel corso del giudizio l'esecutorietà della ingiunzione opposta è stata sospesa e all'esito della concessione dei termini dell'art. 183, VI comma, c.p.c. la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e dopo una serie di rinvii disposti dal precedente giudicante, assegnata definitivamente alla sottoscritta alla udienza del 30/09/2024 veniva riservata in decisione.
Prima di procedere all'esame dei motivi di opposizione è opportuno fare una premessa in ordine alla normativa posta a fondamento della ingiunzione opposta.
La restituzione all'esportazione costituisce un beneficio previsto dalle normative comunitarie e concesso agli esportatori di prodotti agricoli, diretto a compensare la differenza tra i costi di produzione ed i prezzi di talune merci prodotte nell'Unione Europea, destinate ad essere esportate verso i paesi terzi,
e i costi o prezzi vigenti sul mercato mondiale. L'obiettivo del legislatore comunitario è quello di stimolare l'esportazione del prodotto comunitario, rendendolo più competitivo sul mercato. La restituzione ha quindi lo scopo di riequilibrare i prezzi dei prodotti nella Comunità con quelli presenti sul mercato mondiale. Poiché il costo di produzione nella UE è elevato e, conseguentemente, lo sono anche i prezzi di vendita, l'intervento della
Comunità tende a remunerare i produttori/esportatori di prodotti agricoli al fine di consentire la commercializzazione del prodotto agricolo sugli altri mercati extracomunitari, a prezzi più concorrenziali e competitivi, costituendo uno stimolo all'esportazione.
La materia oggetto del contendere è relativa al beneficio delle restituzioni, all'importazione, riconosciuto dalla Comunità europea, anche sotto forma di anticipazioni o prefinanziamenti, agli esportatori di prodotti agricoli verso
- 3 - Paesi extracomunitari, e consistente in un contributo pari alla differenza tra il prezzo intracomunitario (più elevato) e quello extracomunitario (meno elevato). Tale beneficio è condizionato al versamento di un deposito cauzionale o al rilascio di una fideiussione bancaria od assicurativa che l'Autorità. nazionale doganale può escutere, come è avvenuto nella fattispecie in esame, nel caso in cui l'impresa finanziata non esegua l'esportazione nel termine stabilito o non dia prova dell'effettiva immissione al libero consumo nel Paese di destinazione.
Fatta questa necessaria premessa prima, quindi di procedere, all'esame di ogni altra questione occorre innanzitutto qualificare la natura del negozio giuridico intercorso tra le parti a garanzia della restituzione delle anticipazioni alle esportazioni erogate a favore della Controparte_3
Orbene, secondo quanto stabilito dalla Suprema Corte "Gli esportatori che intendano beneficiare delle facilitazioni comunitarie previste sotto forma di finanziamento dalle esportazioni di cereali ex Reg. CEE n. 3665 del 1987 devono sottostare ad un regime particolarmente rigoroso che mira a garantire che lo scopo dell'esportazione sia conseguito. Per tale ragione si prevede che si anticipi, al momento della dichiarazione doganale di esportazione, il versamento della somma corrispondente al diritto alla restituzione ma si pretende che, in caso di inadempimento dell'esportatore, la restituzione della somma anticipata sia prontamente recuperata, attraverso
l'istituto della cauzione, intesa come garanzia di versamento rapido e sicuro della somma erogata, ex art. 3, comma l, lett. a, Reg. CEE n. 2220 del 1985.
Il detto regolamento comunitario prevede che la cauzione possa essere costituita in contanti (art. 8, comma 1, Reg. CEE cit.) o sotto forma di garanzia con l'impegno, però, del garante "congiuntamente e solidamente con la persona che deve soddisfare gli obblighi a versare, nei trenta giorni successivi alla domanda dell'organismo competente ed entro i limiti della garanzia, qualsiasi somma dovuta a seguito dell'incameramento di una cauzione". Ne deriva, quindi, che il contratto di cauzione che venga in
- 4 - concreto stipulato deve essere interpretato in modo da assicurare la finalità che la disciplina comunitaria persegue e cioè garantire l'eventuale restituzione dell'importo anticipato ai sensi del reg. CEE n. 3665 del l987. Poiché nel caso di inadempimento dell'esportatore, solo il contratto autonomo di garanzia, e non il contratto di garanzia ordinario, assicura lo Stato che ha anticipato la somma, i contratti di cauzione che siano stipulati in funzione di assicurare la garanzia prevista dalle norme comunitarie non possono che avere la natura di contratto di garanzia autonomo" (Cass. Sez. 5,Sentenza n. 24207 del
26/09/2008).
Si deve perciò sicuramente qualificare come contratto autonomo di garanzia il negozio giuridico intercorso tra le parti, in considerazione della funzione del medesimo, attesa la natura stessa dell'operazione che un tale negozio presuppone e quindi per la imprescindibile connotazione che ad esso attribuisce la disciplina comunitaria di riferimento;
a tale disciplina è improntata la realizzazione dei presupposti dell'operazione economica sottostante ai fatti di causa e pertanto assume valore dirimente, anche nell'ottica della comune intenzione delle parti, la chiara disposizione del citato art. 8 Reg. CEE n. 2220 del 1985.
Non essendo dunque quella prestata dall'opponente una mera garanzia fideiussoria, ma avendo essa carattere di autonomia, è da escludersi che la compagnia assicurativa attrice possa validamente sollevare, in questa sede,
l'eccezione inerente la pretesa insussistenza del diritto azionato dalla Pubblica
Amministrazione opposta nei confronti della in quanto tale CP_3
eccezione attiene, in via esclusiva ,al rapporto tra quest'ultima e la società garantita.
Inoltre, il diritto dell'Amministrazione sorge nel momento in cui l'impresa finanziata non esegua 1'esportazione nel termine stabilito o non dia prova dell'effettiva immissione al libero consumo nel Paese di destinazione. Tale prova, che costituisce condizione essenziale per l'attribuzione definitiva del
- 5 - beneficio, non si esaurisce nella verifica della formale corrispondenza della documentazione fornita alle tipologie alternativamente indicate dall'art. 18 del
Regolamento CE n. 3665187 del 27 novembre 1987, ma richiede una valutazione concreta di idoneità e sufficienza del contenuto dei documenti prodotti in funzione dell'accertamento dell'avvenuto perfezionamento dell'operazione.
Va, in proposito, ricordato che, ai sensi dell'art. 8 n. 1 del Reg. base 729/70, norma che costituisce espressione degli obblighi imposti agli Stati membri dall'art. 5 del Trattato, questi ultimi hanno l'obbligo generale di prendere tutte le misure necessarie per assicurarsi dell'effettività e della regolarità delle operazioni finanziate dal , a prescindere dalla istituzione di particolari CP_4
misure di controllo ed a completamento delle verifiche rimesse ai servizi della stessa Commissione (Corte di giustizia sent. 21.1.1999 C-54/95 Repubblica federale di Germania - Commissione e sent.
2.6.2004 C-2/93
Exportslachterijen van Oordegem).
La disciplina prevista nell'art. 18 Reg. 3665/87 - specificando il disposto dell'art. 17 u.c. ("il prodotto si considera importato quando sono state espletate le formalità doganali di immissione in consumo nel paese terzo") - prevede un sistema di "prova primaria" e di "prova secondaria".
La prova primaria di immissione in consumo è regolata dal 1° paragrafo e consiste nella: a) presentazione del documento doganale oppure, in alternativa b) dell'attestato di scarico e di immissione in consumo compilato da una società specializzata sul piano internazionale in materia di controllo e di sorveglianza riconosciuta dalla Commissione ovvero da uno Stato membro.
La prova secondaria si correla alla impossibilità dell'esportatore di ottenere il documento conformemente al paragrafo 1, in seguito a circostanze indipendenti dalla sua volontà, o se i documenti sono considerati insufficienti.
Perciò, in siffatte ipotesi, la dimostrazione di espletamento delle formalità doganali di immissione in consumo si considera avverata con la presentazione dei seguenti documenti che sono, in sintesi ed in via alternativa tra loro: a)
- 6 - copia del documento di scarico emesso o vistato nel paese terzo;
b) attestato di scarico rilasciato da un servizio ufficiale di uno degli Stati membri attestante che il prodotto ha lasciato la zona portuale e che, a quanto consta, esso non è stato nuovamente caricato ai fini della riesportazione;
c) attestato di identico contenuto a quello sub b) ma rilasciato da una società internazionale specializzata in materia di controllo e sorveglianza;
d) documento bancario attestante che è stato accreditato sul conto dell'esportatore il pagamento effettuato dall'importatore relativo all'esportazione considerata;
e) attestato di presa in consegna della merce da parte di un organismo ufficiale del paese terzo;
i) attestato di presa in consegna di un'organizzazione internazionale in caso di aiuto alimentare.
Ciò premesso, va osservato che la Corte di Cassazione, con la sentenza n.
16877 del 21.7.2009, ha cosi testualmente ricostruito i termini giuridici della questione in esame: "La prova dell'immissione in consumo nel paese terzo della merce per la cui esportazione sono state concesse le agevolazioni costituisce condizione essenziale per la attribuzione definitiva della anticipazione, cioè della preventiva corresponsione degli importi in restituzione che spettano ad operazione conclusa. Tale prova, che deve transitare dalle suddette tipologie, in esse peraltro non si esaurisce senza una implicita valutazione di idoneità e sufficienza del contenuto in funzione della rappresentazione certa dell'avvenuto perfezionamento dell'operazione che può esigere - a seconda dei casi – elementi integrativi che contribuiscano a rivelarne l'effettività e la "regolarità".
Per il che dovrebbe in ogni caso dubitarsi della fondatezza dell'eccezione di parte opponente, giacchè non può dirsi raggiunta nella specie la prova suddetta, a fronte dei rilievi mossi nel verbale del 29.2.2000, da cui, in ultima analisi, trae origine il provvedimento impugnato.
Non occorre, tuttavia, ulteriormente approfondire la relativa questione, poiché, come già più volte rilevato, essa è preclusa stante la natura della garanzia assunta dall'odierna opponente.
- 7 - Preclusione che non sussiste, invece, con riferimento all'eccezione di prescrizione del diritto azionato dalla P.A. nei confronti dell'opponente.
Sul punto occorre precisare che non può condividersi la tesi, sostenuta dalla difesa della ricorrente, secondo cui il termine di prescrizione avrebbe avuto durata quadriennale.
La Giurisprudenza comunitaria (Sentenza della del 5 maggio 2011) citata a sostegno di tale assunto, afferma infatti che “Il principio della certezza del diritto non osta in linea di massima a che, nei1°ambito della tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea definita dal regolamento n. 2988/95, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, e in applicazione del1°art. 3, n. 3, di tale regolamento, le autorità e i giudici nazionali di uno Stato membro applichino per analogia, alle controversie relative al rimborso di restituzioni all'esportazione indebitamente corrisposte, un termine di prescrizione derivante da una disposizione nazionale di diritto comune, a condizione, tuttavia, che un'applicazione siffatta risultante da una prassi giurisprudenziale sia stata sufficientemente prevedibile, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare”.
Sulla scorta di tale principio, la sentenza citata conclude quindi nel senso che non possa darsi luogo “all'applicazione di un termine di prescrizione trentennale alle controversie relative al rimborso delle restituzioni indebitamente percepite”.
E” evidente, dunque, che i referenti temporali su cui la Corte è stata chiamata a giudicare sono affatto differenti rispetto a quelli che caratterizzano la fattispecie per cui è causa, onde la predetta decisione non osta all'applicazione, nel caso di specie, del generale termine di prescrizione decennale.
Tale termine deve ritenersi tuttavia, comunque decorso, con conseguente estinzione del diritto azionato.
Ed invero, la parte attrice in citazione deduce e lamenta, tra l'altro, che non risulta in atti che L' si sia insinuata al passivo Controparte_2
- 8 - fallimentare di , pur se la relativa sentenza dichiarativa sia Controparte_3
pacificamente risalente al 1994.
Ebbene, come è noto, l'art. 1957 c.c., al fine di evitare che il fideiussore rimanga ingiustamente vincolato sine die, stabilisce che il creditore debba avanzare le proprie istanze entro sei mesi dalla scadenza della obbligazione garantita.
La Suprema Corte, con recente statuizione, evidenzia che, nel particolare caso, di fallimento del debitore principale, siffatta obbligazione anzitutto scade al momento della dichiarazione fallimentare stessa, ex art. 55 legge fallimentare;
affermando poi anche che da tale scadenza decorre quindi il termine semestrale entro cui, improrogabilmente, il creditore (qui l'Agenzia doganale) deve insinuarsi al passivo fallimentare oppure, in mancanza di beneficium excussionis, può (deve) indifferentemente agire contro il fallito insinuandosi al passivo in questione o agire direttamente nei confronti del garante fìdeiussore, nelle forme ordinarie (v. Cass. 24269/17, con richiami).
Nel caso in esame, nell'ingiunzione di pagamento vengono contestati finanziamenti-FEOGA indebitamente percepiti nelI'anno 1992, nel senso che in tale periodo la NC avrebbe appunto incassato fondi pubblici che, secondo la non le sarebbero invece spettati per mancanza di Controparte_2
titolarità e/o disponibilità del grano da esportare: ciò significa, trattandosi di prospettato fatto illecito, che già da tempo era dunque emerso l°obbligo restitutorio a carico della società ritenuta ingiustamente beneficiaria dei fondi in parola (a tutto concedere, come risulta dall'allegata messa in mora della di Castellamare di Stabia del 21/11/02, vi è comunque stata anteriore Pt_3
e consapevole esplicitazione di tale illegittima vicenda, almeno in parte, anche nel precedente processo verbale di constatazione del 29/2/2000, richiamato in tale messa in mora e nel quale testualmente si legge che “dall'esame della situazione contabile di magazzino si evince: che alla data del 6/2/92 non vi era capacità per la messa sotto controllo in quanto alla stessa data risultava già giacente, a vario titolo, un quantitativo di frumento superiore alla capacità
- 9 - massima dello stesso. Dal che si deduce che i finanziamenti in parola sono stai ottenuti a fronte di una messa sotto controllo doganale di quantitativi di grano duro che la società con artici (ar-tifici) dichiarava di detenere, trattandosi invece di grano duro di proprietà AIMA di cui la società medesima o altri soggetti appartenenti allo stesso gruppo erano assuntori”); mentre, come accennato, la sentenza dichiarativa di fallimento risale a sua volta al
1994. Ebbene, non emerge in atti che entro sei mesi da siffatta declaratoria concorsuale (ma nemmeno, ad abundantiam, entro sei mesi dal successivo
29/2/2000 sopra indicato) l' abbia Controparte_2
utilmente agito con proprie istanze nei confronti della compagnia garante oppure si sia insinuata al passivo concorsuale di in ordine, Controparte_3
in particolare, ai singoli azionati finanziamenti del 1992 per cui oggi è causa.
Sicchè, in sostanza, risulta in tal modo comunque elusa la previsione di tutela del fideiussore di cui all'art. 1957 citt., con l'effetto, quindi, che la prestata garanzia sia dunque divenuta oggettivamente inefficace.
Non risultano, dunque attivate dal creditore le tempestive iniziative recuperatorie del caso, ex lege predisposte, con la conseguenza che le relative pretese non possano perciò farsi valere oggi, tardivamente, in danno della compagnia assicurativa contro cui, pertanto, nulla a riguardo può essere più ingiunto o domandato.
L'opposizione deve, dunque, essere accolta.
Quanto le spese di lite, tenuto conto della complessità delle questioni giuridiche affrontate, e delle ragioni che hanno condotto all'accoglimento dell'opposizione' non fondate sull'insussistenza dell'illecito da cui trae origine la pretesa azionata dalla P.A. sussistono i presupposti per compensare interamente le spese di lite.
P. Q.M.
Il Tribunale di Napoli Decima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, sull'opposizione proposta come in narrativa, così provvede:
- 10 - 1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione prot. n. 41817/RH del 12/12/2012 impugnata;
2) Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Napoli, il 09/04/2025.
Il Giudice Onorario
(dott.ssa Maria Rosaria Spina)
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