Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 2898.
(Beni non ipotecati per il credito per il quale si procede).
Nel caso in cui il titolo d'acquisto del terzo acquirente comprende mobili e immobili, o comprende piu' immobili, gli uni ipotecati e gli altri liberi, ovvero non tutti gravati dalle stesse iscrizioni, situati nella giurisdizione dello stesso tribunale o in diverse giurisdizioni di tribunali, alienati per un unico prezzo ovvero per prezzi distinti, il prezzo di ciascun immobile assoggettato a particolari e separate iscrizioni deve dichiararsi nella notificazione, ragguagliato al prezzo totale espresso nel titolo.
Il creditore che richiede l'espropriazione non puo' in nessun caso essere costretto a estendere la sua domanda ai mobili, o ad altri immobili, fuori di quelli che sono ipotecati per il suo credito, salvo il regresso del terzo acquirente contro il suo autore per il risarcimento del danno che venga a soffrire a causa della separazione dei beni compresi nell'acquisto e delle relative coltivazioni.
(Beni non ipotecati per il credito per il quale si procede).
Nel caso in cui il titolo d'acquisto del terzo acquirente comprende mobili e immobili, o comprende piu' immobili, gli uni ipotecati e gli altri liberi, ovvero non tutti gravati dalle stesse iscrizioni, situati nella giurisdizione dello stesso tribunale o in diverse giurisdizioni di tribunali, alienati per un unico prezzo ovvero per prezzi distinti, il prezzo di ciascun immobile assoggettato a particolari e separate iscrizioni deve dichiararsi nella notificazione, ragguagliato al prezzo totale espresso nel titolo.
Il creditore che richiede l'espropriazione non puo' in nessun caso essere costretto a estendere la sua domanda ai mobili, o ad altri immobili, fuori di quelli che sono ipotecati per il suo credito, salvo il regresso del terzo acquirente contro il suo autore per il risarcimento del danno che venga a soffrire a causa della separazione dei beni compresi nell'acquisto e delle relative coltivazioni.
Commentario • 1
- 1. Il procedimento di liberazione dalle ipotecheDiritto Bancario · https://www.dirittobancario.it/ · 3 aprile 2017 · 104.618126
[…] che il terzo offre di pagare ai creditori iscritti: in caso di acquisto cumulativo di immobili e mobili, oppure di immobili ipotecati e immobili liberi, o comunque non gravati dalle stesse iscrizioni, l'offerta deve riportare la somma partitamente considerata dal terzo per ciascun immobile da liberare (art. 2898 c.c.); – il domicilio eletto dal terzo acquirente nel comune dove ha sede il tribunale competente per l'espropriazione. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 5
- 1. Trib. Avellino, sentenza 17/11/2022, n. 1743Provvedimento: […] In ogni caso, va ammessa la possibilità di chiedere la pronuncia del decreto ingiuntivo esecutivo e di pervenire alla conseguente «duplicazione» del titolo esecutivo, perché ciò trova una fondata giustificazione nelle utilità pratiche ulteriori di cui il creditore potrebbe giovarsi attraverso il titolo esecutivo giudiziale, costituite dalla possibilità ad es. di iscrivere ipoteca ex art. 2898 c.c. e – in caso di mancata opposizione e di «consolidamento» del decreto – dalla preclusione di future contestazioni da parte del debitore sui presupposti costitutivi del credito ivi rappresentato.Leggi di più...
- interessi ultralegali·
- duplicazione titoli esecutivi·
- onere probatorio·
- art. 2697 c.c.·
- usura·
- opposizione decreto ingiuntivo·
- anatocismo·
- prova del credito·
- contratto di finanziamento·
- art. 281 sexies c.p.c.