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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 23/01/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Luigi Bobbio ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5503/2022 di R.G. promossa da:
, rappr.ta e difesa dall'avv.to Bice Lorito, elett.te dom.ta Parte_1 come in atti,
INTIMANTE nei confronti di
Controparte_1
INTIMATA CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da note di trattazione depositate in atti cui per brevità si rinvia, ritenendosi qui trascritte tutte le istanze.
RAGIONI DI FATTO E MOTIVI DI DIRITTO
In via preliminare si rileva che il novellato art. 132 c.p.c. esonera dal redigere lo svolgimento del processo ritenuta la legittimità della motivazione c.d. per relationem, art. 118 disp. att. c.p.c. (cfr., anteriforma Cass. Civ. 3626/2007), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indi- retta – risulta oramai definitivamente codificata, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali innanzi indicati, anche con esclusivo riferimento a preceden- ti conformi, ossia mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di giudizio;
Per consolidata giurisprudenza di legittimità, il giudice nel motivare “conci- samente” la sentenza di cui all'art. 118 disp. att. del codice di rito, non è affat- to tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sol- levate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole que- stioni – di fatto e di diritto – “rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata” e le restanti questioni non trattate non andranno ritenute come
“omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per l'incompatibilità logico- giuridica, con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
1 Passando al merito del presente giudizio si richiama, in primis, il contenuto assertivo dell'atto di intimazione di sfratto per morosità ad uso abitativo con il deposito delle successive memorie versate in atti dal difensore costituito di parte intimante.
Ed invero!
Con atto di intimazione di sfratto ritualmente notificato, la sig.ra Parte_1
intimava sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida,
[...] nei confronti di conduttrice dell'immobile sito in Braci- Controparte_1 gliano (SA), alla Via Vescovo Capaccio n. 13, come individuato al N.C.E.U. del detto Comune al foglio 13, particella 859, sub 8, R.C. € 383,47, lamentan- do il mancato pagamento dei canoni relativi ai mesi di dicembre 2021, gen- naio, febbraio, marzo, maggio e giugno 2022 per una somma pari ad euro
1.500,00.
nonostante la regolarità della notifica, rimaneva contu- Controparte_1 mace.
All'udienza del 16 novembre 2022, il G.U. disponeva il mutamento di rito ai sensi dell'art. 667 c.p.c.; rinviava la causa alla udienza di discussione asse- gnando alle parti il termine per l'esperimento del tentativo di mediazione e per il deposito di memorie integrative.
Esperito il tentativo di mediazione e conclusosi con esito negativo, parte inti- mante concludeva come da note di trattazione scritta.
La ricorrente deduceva, che alla morosità pregressa dovevano aggiungersi i canoni dovuti nelle more;
domandava, pertanto una somma complessiva pari ad euro 4.500,00 oltre spese di giudizio. La ricorrente concludeva, dunque, domandando una pronuncia di risoluzione del contratto per inadempimento della resistente, con condanna della stessa al rilascio dell'immobile ed al pa- gamento dei canoni scaduti ed a scadere fino alla data del rilascio, oltre inte- ressi legali dalle singole scadenze fino al saldo, e delle spese di giudizio.
Successivamente all'udienza del 22/02/2023 la causa veniva rinviata per di- scussione e all'udienza del 17/11/2023 il Giudice rinviava la causa per la let- tura del dispositivo.
Posto che nelle more del giudizio non è stato dato atto dell'intervenuto rila- scio dell'immobile, va in questa sede esaminata anche la domanda di condan- na dell'intimata al pagamento di euro 4.500,00 a titolo di canoni scaduti e non pagati.
2 Immortalate le prospettazioni delle parti, nonché le fasi processuali salienti,
s'impone in limine di dichiarare la contumacia della sig.ra CP_2
la quale, nonostante la regolarità della notifica dell'intimazione, non
[...] si costituiva.
Nel merito, la domanda attorea è fondata e merita accoglimento nei limiti di quanto di seguito precisato.
In primo luogo, la domanda è procedibile, essendo depositato agli atti il ver- bale negativo di mediazione (in data 10 febbraio 2023), in ossequio a quanto disposto dalla ordinanza del 16 novembre 2022.
Agli atti è, inoltre, depositato il contratto di locazione stipulato in forma scrit- ta il 01/10/2021, sottoscritto dalle parti e regolarmente registrato, da cui si evince l'obbligo del conduttore di corrispondere un canone mensile di euro 250,00, ed ha allegato l'inadempimento della controparte. Tanto atteso, è necessario scrutinare la domanda di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore, la quale è da ritenersi fondata e va accolta per i motivi di seguito indicati.
A tal fine, deve muoversi dall'ormai monolitico indirizzo esegetico della Su- prema Corte per il quale, in tema di prova dell'inadempimento di una obbliga- zione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimen- to del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (nego- ziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi al- la mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estinti- vo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Peraltro, anche nel caso in cui sia dedotto - non già l'inadempimento, bensì - l'inesatto adem- pimento dell'obbligazione l'onere della prova si atteggia nel medesimo senso, essendo, dunque, sufficiente per il creditore istante la mera allegazione dell'i- nesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento (cfr., Cass.
Sez. Un. n. 13533/01; nel medesimo senso, Cass. n. 2387 del 09/02/2004; n.
15677 del 03/07/2009; n. 3373 del 12/02/2010; n. 15659 del 15/07/201).
In applicazione delle tratteggiate coordinate interpretative, non può dubitarsi che la conduttrice non abbia eseguito la prestazione cui era tenuta (id est, il pagamento del canone): infatti, a fronte dell'inadempimento analiticamente
3 prospettato dal locatore, l'intimata non ha in alcun modo provato di aver cor- risposto il canone di locazione alla proprietaria dell'immobile.
Va ricordato che costituisce principio pacifico in giurisprudenza quello per il quale "il pagamento del canone di locazione costituisce la principale e fonda- mentale obbligazione del conduttore, al quale non è consentito astenersi dal versare il corrispettivo o di determinare unilateralmente il canone nel caso in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione del godimento del bene, an- che quando si assuma che tale evento sia ricollegabile al fatto del locatore, e ciò perché la sospensione totale o parziale dell'adempimento di detta obbliga- zione, ai sensi dell'art. 1460 c.c., è legittima soltanto quando venga comple- tamente a mancare la prestazione della controparte. La sospensione dell'a- dempimento di detta obbligazione, infatti, ai sensi dell'art. 1460 del c.c., è le- gittima solo quando sia giudizialmente accertato che è venuta completamente a mancare la prestazione della controparte, altrimenti costituisce fatto arbitra- rio e illegittimo del conduttore, che altera il sinallagma contrattuale e deter- mina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti per effetto di una unilaterale ragion fattasi del conduttore che perciò configura inadempimento colpevole all'obbligo di adempiere esattamente e puntualmente al contratto stipulato e all'obbligazione principale per il conduttore" (cfr. Tribunale Pisa, 02/11/2016,
n. 1340; Cassazione 27/09/2016, n. 18987; Cassazione 18/04/2016, n. 7636).
Del resto, tali principi di diritto trovano esplicitazione, nella fattispecie, nella previsione contrattuale di cui all'art. 5 del contratto di locazione, in cui è pre- visto che "il pagamento del canone non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore e il mancato pagamento nei termini, anche di una sola rata del canone, costituisce in mora il conduttore (…)”.
A fronte di tali emergenze probatorie, del tutto illegittima risulta la totale so- spensione del canone disposta a partire dal mese di dicembre 2021 dalla con- duttrice.
Appare, pertanto, evidente che la gravità dell'inadempimento del conduttore
(che ha del tutto sospeso l'adempimento della propria obbligazione per un ar- co temporale già significativo al momento della intimazione di sfratto, pro- traendo, poi, tale condotta durante la durata del giudizio, assume carattere as- sorbente ai fini della pronuncia risolutoria, portando all'accoglimento della domanda di risoluzione proposta da parte intimante per fatto e colpa del con- duttore, ed assorbendo ogni valutazione in ordine alla sussistenza di un ina- dempimento del locatore.
4 Nel caso di specie, parte intimata non ha assolto all'onere probatorio gravante sulla stessa, ai sensi dell'art. 2697 c.c. In considerazione dell'ammontare della morosità e del comportamento tenuto dalla sig.ra sussistono, dunque, i presupposti oggettivi e Controparte_1 soggettivi del grave inadempimento della conduttrice.
In conclusione, risulta provata la morosità della conduttrice per le mensilità scadute per complessivi € 4.500,00 e l'intimata va conseguentemente condan- nata a pagare in [...] , la somma pari ad € 4.500,00, a Parte_1 titolo di canoni scaduti e non corrisposti da dicembre 2021 all'attualità, con gli interessi al tasso legale dalle singole scadenze al saldo effettivo nonché delle successive somme dovute per i canoni maturati sino all'effettiva conse- gna dell'immobile, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo effet- tivo.
Infine, l'intimata va condannata altresì al rilascio dell'immobile libero da per- sone e/o cose.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo se- condo il d.m. 55/2014 avuto riguardo all'attività difensiva in concreto svolta, considerata, con riferimento agli esborsi, la documentazione risultante dal fa- scicolo, con applicazione dei parametri medi per ciascuna fase. Detta somma dovrà essere distratta in favore del procuratore costituito dichiaratosi antista- tario, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciandosi sulla domanda proposta, respinta ogni avversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) dichiara la contumacia di Controparte_1
2) dichiara risolto per il grave inadempimento del conduttore il contratto di locazione oggetto di causa e, per l'effetto, ordina il rilascio dell'immobile, libero da persone e/o cose, meglio descritto in citazione e nel contratto in atti;
3) fissa per l'esecuzione la data del 20 febbraio 2025;
4) condanna parte intimata al pagamento in favore dell'intimante, della somma complessiva di € 9.250,00 a titolo di canoni dovuti e non pagati oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo nonché delle successive somme dovute per i ratei maturati sino all'effettiva consegna dell'immobile, oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo;
5 5) condanna parte intimata al pagamento delle spese processuali in favore dell'intimante che si liquidano in complessivi € 2.976,00 di cui € 76,00 per esborsi ed € 2.900,00 per compensi oltre IVA, CPA e rimborso forfettario per spese generali come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
Manda la cancelleria per le comunicazioni.
Nocera Inferiore, lì 22/01/2025.
Il Giudice
dott. Luigi Bobbio
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Luigi Bobbio ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5503/2022 di R.G. promossa da:
, rappr.ta e difesa dall'avv.to Bice Lorito, elett.te dom.ta Parte_1 come in atti,
INTIMANTE nei confronti di
Controparte_1
INTIMATA CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da note di trattazione depositate in atti cui per brevità si rinvia, ritenendosi qui trascritte tutte le istanze.
RAGIONI DI FATTO E MOTIVI DI DIRITTO
In via preliminare si rileva che il novellato art. 132 c.p.c. esonera dal redigere lo svolgimento del processo ritenuta la legittimità della motivazione c.d. per relationem, art. 118 disp. att. c.p.c. (cfr., anteriforma Cass. Civ. 3626/2007), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indi- retta – risulta oramai definitivamente codificata, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali innanzi indicati, anche con esclusivo riferimento a preceden- ti conformi, ossia mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di giudizio;
Per consolidata giurisprudenza di legittimità, il giudice nel motivare “conci- samente” la sentenza di cui all'art. 118 disp. att. del codice di rito, non è affat- to tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sol- levate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole que- stioni – di fatto e di diritto – “rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata” e le restanti questioni non trattate non andranno ritenute come
“omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per l'incompatibilità logico- giuridica, con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
1 Passando al merito del presente giudizio si richiama, in primis, il contenuto assertivo dell'atto di intimazione di sfratto per morosità ad uso abitativo con il deposito delle successive memorie versate in atti dal difensore costituito di parte intimante.
Ed invero!
Con atto di intimazione di sfratto ritualmente notificato, la sig.ra Parte_1
intimava sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida,
[...] nei confronti di conduttrice dell'immobile sito in Braci- Controparte_1 gliano (SA), alla Via Vescovo Capaccio n. 13, come individuato al N.C.E.U. del detto Comune al foglio 13, particella 859, sub 8, R.C. € 383,47, lamentan- do il mancato pagamento dei canoni relativi ai mesi di dicembre 2021, gen- naio, febbraio, marzo, maggio e giugno 2022 per una somma pari ad euro
1.500,00.
nonostante la regolarità della notifica, rimaneva contu- Controparte_1 mace.
All'udienza del 16 novembre 2022, il G.U. disponeva il mutamento di rito ai sensi dell'art. 667 c.p.c.; rinviava la causa alla udienza di discussione asse- gnando alle parti il termine per l'esperimento del tentativo di mediazione e per il deposito di memorie integrative.
Esperito il tentativo di mediazione e conclusosi con esito negativo, parte inti- mante concludeva come da note di trattazione scritta.
La ricorrente deduceva, che alla morosità pregressa dovevano aggiungersi i canoni dovuti nelle more;
domandava, pertanto una somma complessiva pari ad euro 4.500,00 oltre spese di giudizio. La ricorrente concludeva, dunque, domandando una pronuncia di risoluzione del contratto per inadempimento della resistente, con condanna della stessa al rilascio dell'immobile ed al pa- gamento dei canoni scaduti ed a scadere fino alla data del rilascio, oltre inte- ressi legali dalle singole scadenze fino al saldo, e delle spese di giudizio.
Successivamente all'udienza del 22/02/2023 la causa veniva rinviata per di- scussione e all'udienza del 17/11/2023 il Giudice rinviava la causa per la let- tura del dispositivo.
Posto che nelle more del giudizio non è stato dato atto dell'intervenuto rila- scio dell'immobile, va in questa sede esaminata anche la domanda di condan- na dell'intimata al pagamento di euro 4.500,00 a titolo di canoni scaduti e non pagati.
2 Immortalate le prospettazioni delle parti, nonché le fasi processuali salienti,
s'impone in limine di dichiarare la contumacia della sig.ra CP_2
la quale, nonostante la regolarità della notifica dell'intimazione, non
[...] si costituiva.
Nel merito, la domanda attorea è fondata e merita accoglimento nei limiti di quanto di seguito precisato.
In primo luogo, la domanda è procedibile, essendo depositato agli atti il ver- bale negativo di mediazione (in data 10 febbraio 2023), in ossequio a quanto disposto dalla ordinanza del 16 novembre 2022.
Agli atti è, inoltre, depositato il contratto di locazione stipulato in forma scrit- ta il 01/10/2021, sottoscritto dalle parti e regolarmente registrato, da cui si evince l'obbligo del conduttore di corrispondere un canone mensile di euro 250,00, ed ha allegato l'inadempimento della controparte. Tanto atteso, è necessario scrutinare la domanda di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore, la quale è da ritenersi fondata e va accolta per i motivi di seguito indicati.
A tal fine, deve muoversi dall'ormai monolitico indirizzo esegetico della Su- prema Corte per il quale, in tema di prova dell'inadempimento di una obbliga- zione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimen- to del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (nego- ziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi al- la mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estinti- vo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Peraltro, anche nel caso in cui sia dedotto - non già l'inadempimento, bensì - l'inesatto adem- pimento dell'obbligazione l'onere della prova si atteggia nel medesimo senso, essendo, dunque, sufficiente per il creditore istante la mera allegazione dell'i- nesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento (cfr., Cass.
Sez. Un. n. 13533/01; nel medesimo senso, Cass. n. 2387 del 09/02/2004; n.
15677 del 03/07/2009; n. 3373 del 12/02/2010; n. 15659 del 15/07/201).
In applicazione delle tratteggiate coordinate interpretative, non può dubitarsi che la conduttrice non abbia eseguito la prestazione cui era tenuta (id est, il pagamento del canone): infatti, a fronte dell'inadempimento analiticamente
3 prospettato dal locatore, l'intimata non ha in alcun modo provato di aver cor- risposto il canone di locazione alla proprietaria dell'immobile.
Va ricordato che costituisce principio pacifico in giurisprudenza quello per il quale "il pagamento del canone di locazione costituisce la principale e fonda- mentale obbligazione del conduttore, al quale non è consentito astenersi dal versare il corrispettivo o di determinare unilateralmente il canone nel caso in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione del godimento del bene, an- che quando si assuma che tale evento sia ricollegabile al fatto del locatore, e ciò perché la sospensione totale o parziale dell'adempimento di detta obbliga- zione, ai sensi dell'art. 1460 c.c., è legittima soltanto quando venga comple- tamente a mancare la prestazione della controparte. La sospensione dell'a- dempimento di detta obbligazione, infatti, ai sensi dell'art. 1460 del c.c., è le- gittima solo quando sia giudizialmente accertato che è venuta completamente a mancare la prestazione della controparte, altrimenti costituisce fatto arbitra- rio e illegittimo del conduttore, che altera il sinallagma contrattuale e deter- mina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti per effetto di una unilaterale ragion fattasi del conduttore che perciò configura inadempimento colpevole all'obbligo di adempiere esattamente e puntualmente al contratto stipulato e all'obbligazione principale per il conduttore" (cfr. Tribunale Pisa, 02/11/2016,
n. 1340; Cassazione 27/09/2016, n. 18987; Cassazione 18/04/2016, n. 7636).
Del resto, tali principi di diritto trovano esplicitazione, nella fattispecie, nella previsione contrattuale di cui all'art. 5 del contratto di locazione, in cui è pre- visto che "il pagamento del canone non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore e il mancato pagamento nei termini, anche di una sola rata del canone, costituisce in mora il conduttore (…)”.
A fronte di tali emergenze probatorie, del tutto illegittima risulta la totale so- spensione del canone disposta a partire dal mese di dicembre 2021 dalla con- duttrice.
Appare, pertanto, evidente che la gravità dell'inadempimento del conduttore
(che ha del tutto sospeso l'adempimento della propria obbligazione per un ar- co temporale già significativo al momento della intimazione di sfratto, pro- traendo, poi, tale condotta durante la durata del giudizio, assume carattere as- sorbente ai fini della pronuncia risolutoria, portando all'accoglimento della domanda di risoluzione proposta da parte intimante per fatto e colpa del con- duttore, ed assorbendo ogni valutazione in ordine alla sussistenza di un ina- dempimento del locatore.
4 Nel caso di specie, parte intimata non ha assolto all'onere probatorio gravante sulla stessa, ai sensi dell'art. 2697 c.c. In considerazione dell'ammontare della morosità e del comportamento tenuto dalla sig.ra sussistono, dunque, i presupposti oggettivi e Controparte_1 soggettivi del grave inadempimento della conduttrice.
In conclusione, risulta provata la morosità della conduttrice per le mensilità scadute per complessivi € 4.500,00 e l'intimata va conseguentemente condan- nata a pagare in [...] , la somma pari ad € 4.500,00, a Parte_1 titolo di canoni scaduti e non corrisposti da dicembre 2021 all'attualità, con gli interessi al tasso legale dalle singole scadenze al saldo effettivo nonché delle successive somme dovute per i canoni maturati sino all'effettiva conse- gna dell'immobile, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo effet- tivo.
Infine, l'intimata va condannata altresì al rilascio dell'immobile libero da per- sone e/o cose.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo se- condo il d.m. 55/2014 avuto riguardo all'attività difensiva in concreto svolta, considerata, con riferimento agli esborsi, la documentazione risultante dal fa- scicolo, con applicazione dei parametri medi per ciascuna fase. Detta somma dovrà essere distratta in favore del procuratore costituito dichiaratosi antista- tario, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciandosi sulla domanda proposta, respinta ogni avversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) dichiara la contumacia di Controparte_1
2) dichiara risolto per il grave inadempimento del conduttore il contratto di locazione oggetto di causa e, per l'effetto, ordina il rilascio dell'immobile, libero da persone e/o cose, meglio descritto in citazione e nel contratto in atti;
3) fissa per l'esecuzione la data del 20 febbraio 2025;
4) condanna parte intimata al pagamento in favore dell'intimante, della somma complessiva di € 9.250,00 a titolo di canoni dovuti e non pagati oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo nonché delle successive somme dovute per i ratei maturati sino all'effettiva consegna dell'immobile, oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo;
5 5) condanna parte intimata al pagamento delle spese processuali in favore dell'intimante che si liquidano in complessivi € 2.976,00 di cui € 76,00 per esborsi ed € 2.900,00 per compensi oltre IVA, CPA e rimborso forfettario per spese generali come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
Manda la cancelleria per le comunicazioni.
Nocera Inferiore, lì 22/01/2025.
Il Giudice
dott. Luigi Bobbio
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