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Sentenza 20 agosto 2025
Sentenza 20 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/08/2025, n. 6571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6571 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2025 |
Testo completo
29169/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SETTIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del giudice designato dr. Gian Piero Vitale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 29169 del Registro Affari Contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., con sede Parte_1 P.IVA_1 in Rodengo Saiano (BS), via Marrocco n.15, rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata su foglio separato congiunto tramite strumenti informatici all'atto di citazione, dall'Avv. Alan
Sandonà ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Brescia, alla via
Mantova n. 6;
ATTRICE
E
C.F , P.IVA ), con sede Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3 in Monza, via G. Donizetti n. 46, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ed assistita dall'Avv. Giuseppe Maio e presso il suo studio elettivamente domiciliata in Bresso (MI), via Vittorio Veneto n. 107, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
OGGETTO: pagamento corrispettivo subappalto;
CONCLUSIONI: per parte attrice: “Voglia l'ill.mo Tribunale adito, ogni avversa domanda e deduzione reietta: - per tutti i motivi di cui in narrativa, in riferimento al Contratto Appalto 110
Milano (relativo a più cantieri siti in Milano) emettersi all'esito della prima udienza, nei confronti si ex art. 186 bis o ex art. 186 ter c.p.c. ordinanza di condanna al Controparte_1 pagamento in favore di dell'importo di € 40.727,71 oltre interessi moratori ex Parte_1
d.lgs. 231/2002 dal dovuto fino all'effettivo saldo;
- previe tutte le declaratorie e gli accertamenti richiesti, per tutti i motivi di cui in narrativa, condannare al Controparte_1 pagamento in favore di dell'importo di € 220.625,60 oltre IVA ed oltre Parte_1 interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 dal dovuto fino all'effettivo saldo ovvero la maggiore o minor somma che dovesse risultare all'esito del presente giudizio;
condannarla altresì a risarcire all'attrice tutti i danni cagionatile in relazione ai propri plurimi inadempimenti, anche in violazione dei doveri di cui agli art. 1175 e 1375 cc. e, postane anche la rilevanza extracontrattuale, anche per violazione del dovere di cui all'art. 2043 cc, nella misura che sarà provata in corso di causa o, subordinatamente, da liquidarsi in via equitativa. - IN OGNI CASO:
Spese, diritti ed onorari di lite interamente rifusi”; per parte convenuta : “ IN VIA PRELIMINARE Previa ogni più opportuna declaratoria, non concedersi la richiesta ordinanza ex art. 186 bis/ter cod. proc. civ. riferita ai cantieri “Appalto
110” e per come quantificati in narrativa da parte di siccome del tutto Parte_1 infondata in fatto ed in diritto per quanto esposto in narrativa;
IN VIA PRINCIPALE E DI
MERITO Sempre previa ogni più ampia e opportuna declaratoria del caso, 2. Accertare e dichiarare che nulla è dovuto a da parte di in Parte_1 Controparte_1 relazione agli importi azionati nel presente contenzioso per come riepilogati e conteggiati ex adverso nella narrativa della citazione avversaria e riferiti ai cantieri di Milano San Siro, Firenze,
“Appalto 110”, Salsomaggiore, Monza via Monteverdi, Milano Hotel Gritti, Reggiolo, Milano via
Niccolini, Rho, per i motivi esposti nella narrativa del presente atto e per l'effetto, 3. Accertato e dichiarato quanto in narrativa esposto, respingere in toto ogni domanda, istanza o conclusione avversa ricondotta o riconducibile ai rapporti commerciali intercorsi tra le parti ed ai cantieri dedotti nel presente giudizio, nonché IN VIA SUBORDINATA Previe le più opportune ulteriori declaratorie ed accertato e dichiarato quanto esposto in via preliminare e/o principale, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle superiori domande, 4. Ridurre le pretese avversarie
a quanto verrà denegatamente determinato e quantificato a seguito dell'espletanda attività istruttoria. IN VIA RICONVENZIONALE Accertato e dichiarato quanto sin d'ora domandato da intendersi quivi fedelmente ritrascritto, previa ogni più opportuna declaratoria del caso, 5.
Accertare e dare atto per tutto quanto esposto in narrativa che si è resa Parte_1 inadempiente in relazione alle proprie obbligazioni contrattuali con riferimento ai cantieri dedotti in atti ed in particolare cantieri di Milano San Siro, Firenze, “Appalto 110”, Salsomaggiore,
Monza via Monteverdi, Milano Hotel Gritti, Reggiolo, Milano via Niccolini, Rho, Muggiò Villette,
Rho Lucernate, in termini di ritardi e mancati completamenti delle opere, nonché vizi, difetti e danneggiamenti delle stesse, per come dedotto in atti, e mancata consegna di documentazione contrattualmente prevista, nonché 6. Accertare e dichiarare definitivamente risolti i contratti intercorsi tra le parti per grave inadempimento di parte attrice (in termini di ritardi, vizi e difetti, mancata esecuzione) per quanto in narrativa esposto e per l'effetto 7. Condannare Parte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a risarcire, rimborsare ed
[...] indennizzare in favore di i danni alla stessa provocati da Controparte_1 controparte pari all'importo complessivo di € 93.254,84 così determinato e di cui agli schemi riepilogativi riportati alle pagg. 8, 24, e 31, nonché sub docc. 123, 124, 125 della presente comparsa di costituzione, ovvero quella maggiore o minore somma accertata e dichiarata a seguito di espletanda attività istruttoria oltre agli interessi moratori ed alla rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, per tutto quanto esposto nella presente narrativa, nonché 8. Accertare e dichiarare altresì l'applicabilità delle penali così come disciplinate all'art. 11 dei singoli contratti intercorsi tra le parti e che qui rilevano, così come conteggiati in atti (pagg. 8, 24, 31) per tutti i cantieri presi in considerazione e per l'effetto, 9. Condannare in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di dell'importo di € Controparte_1
24.300,00= (ventiquattromilatrecento/00 euro/cent) a titolo di penali contrattuali maturate, o quell'altra maggiore o minore somma accertanda in corso di causa. 10. E così Condannare
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di Parte_1 dell'importo complessivo (punto 7+9 delle superiori conclusioni) di € Controparte_1
117.554,87. IN VIA RICONVENZIONALE SUBORDINATA Nella più che denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande svolte in via riconvenzionale, accertato e dichiarato quanto in via preliminare e di merito domandato da intendersi quivi fedelmente ritrascritto, previa ogni più opportuna declaratoria del caso, 11. Compensare ogni importo e voce di danno patito da
[...] ed a quest'ultima dovuto da parte di per come Controparte_1 Parte_1 sopra quantificato, con quanto risulterà eventualmente e denegatamente dovuto all'attrice all'esito del presente giudizio ed a seguito dell'espletanda attività istruttoria. IN OGNI CASO 12. Mandare assolta da qualsivoglia avversa richiesta svolta nei confronti di Controparte_1 parte convenuta originata dai fatti per cui è causa. Con vittoria di spese, compensi professionali, nonché di spese successive ed occorrende relative al presente giudizio”.
FATTO E DIRITTO
Occorre premettere che la motivazione della presente sentenza sarà redatta sulla base della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c..
Con atto di citazione notificato il 25.06.2021, la società conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi questo Tribunale, per sentirla condannare al pagamento, in Controparte_1 proprio favore, dell'importo complessivo di € 220.625,60 (ovvero della maggiore o minor somma che dovesse risultare all'esito del giudizio), oltre interessi ex d.lgs n. 231/2002 dal dovuto al soddisfo, con vittoria delle spese di lite.
A sostegno della domanda, parte attrice deduceva che la convenuta le aveva commissionato in subappalto eterogenee opere di carpenteria metallica e forniture presso numerosi cantieri (nello specifico: Milano San Siro, Firenze Torre degli Agli, Milano “Appalto 110”, Salsomaggiore Terme,
Monza via Monteverdi, Reggiolo, Rho, Milano Hotel Gritti e Milano via Niccolini) e che, nonostante avesse terminato da tempo le opere e completato le forniture, aveva Controparte_1 omesso il pagamento di parte del dovuto, per complessivi € 220.625,60.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società convenuta, contestando quanto dedotto da controparte, ed eccependo, in particolare, l'avvenuto pagamento delle opere eseguite da la mancata prova di consegna delle forniture, il mancato completamento delle opere Pt_1 commissionatele nonchè vizi e ritardi nell'esecuzione delle stesse;
concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto della domanda attorea e svolgendo, al contempo, domanda riconvenzionale con cui chiedeva la condanna dell'attrice al pagamento della somma complessiva di euro € 117.554,87, di cui euro 93.254,87, a titolo di risarcimento danni, ed € 24.300,00 a titolo di penali contrattuali maturate, o della diversa maggiore o minore somma da accertare in corso di causa.
All'esito della prima udienza di comparizione, con ordinanza emessa il 22.11.2021, venivano rigettate le istanze ex art. 186 bis e ter c.p.c. avanzate da parte attrice e concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.; seguiva la fase istruttoria, nel corso della quale venivano espletati interrogatorio formale del legale rappresentante della società convenuta e prova testimoniale nonché disposta ed espletata c.t.u.; quindi, le parti rassegnavano le conclusioni contenute nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 03.04.2025 e la causa veniva assegnata in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. Nel merito, la domanda attorea è fondata e, pertanto, va accolta nei termini di seguito indicati, mentre vanno rigettate le domande avanzate in via riconvenzionale dalla convenuta siccome infondate.
La domanda azionata da riguarda, come detto, il saldo complessivo del Parte_1 corrispettivo per opere di carpenteria metallica e forniture effettuate dalla società attrice presso diversi cantieri, in esecuzione di subappalti intervenuti con Controparte_1
Parte attrice ha prodotto in giudizio i contratti e gli ordini di acquisto sottoscritti dalle parti, i CP_ rapportini degli interventi nonchè i DDT sottoscritti da indicata quale destinataria della merce nei documenti di trasporto.
Questo Tribunale ritiene che il disconoscimento dell'autenticità delle sottoscrizioni apposte nella casella destinatario dei DDT da parte della convenuta non riveste i caratteri di specificità e determinatezza, non essendo stato specificato neppure a chi si riterrebbero attribuite le sottoscrizioni in questione (v. ex multis Cass. 2017, n. 4912; Cass. 2011, n. 24456; Cas. 2008, n.
3474).
In ogni caso, l'esecuzione delle opere e la consegna delle forniture in relazione ai cantieri in questione, in gran parte non specificamente contestate dalla convenuta, emergono dalla corrispondenza allegata in atti dalle parti, dall'esito dell'interrogatorio formale del legale CP_ rappresentante di e delle prove testimoniali raccolti nel corso del giudizio nonchè dalle risultanze della espletata c.t.u..
In particolare, tenuto conto delle contestazioni svolte dalla convenuta (in particolare sulla contabilizzazione dei lavori), è stata disposta una consulenza tecnica al fine di descrivere le lavorazioni e forniture effettuate da in esecuzione dei contratti di subappalto per Controparte_1 cui è causa e determinarne il valore.
Ebbene, il nominato c.t.u., ing. , sulla base dell'esame di parte dei luoghi e della Persona_1 ampia documentazione acquisita in atti, ha avuto modo di accertare che il valore complessivo delle opere eseguite nei cantieri oggetto di causa, tenuto conto delle decurtazioni per le problematiche riscontrate (solo nei cantieri di Milano 110 e Monza, via Monteverdi), ammonta a € 706.926,82.
Pertanto, in ragione dell'importo pacifico e/o documentato di euro 521.262,54 già incassato da l'ausiliario ha concluso che la società attrice deve ricevere a saldo dalla convenuta la Pt_1 somma di 185.664,28 (706.926,82 – 521.262,54), oltre IVA come per legge (v. conclusioni a pag.
25-27 della relazione di c.t.u.).
Deve aggiungersi che il CTU ha rilevato (v. pag. 26 relazione) che in nessun cantiere vi è evidenza di fermo cantiere imputabile a e dalla documentazione in atti non sono stati evidenziati vizi Pt_1 e difetti (peraltro, alcuna contestazione ad opera dei committenti principali risulta allegata) nè ritardi nei vari cantieri (neppure negli ulteriori cantieri di Rho Lucernate e Muggiò, non oggetto di pretese creditorie dell'attrice), con la conseguenza che alcun importo a titolo di risarcimento e/o penale è dovuto da parte di Pt_1
Ritiene il Tribunale che non vi è motivo per discostarsi dalle valutazioni e conclusioni del CTU, in quanto l'ausiliario ha vagliato con i dovuti approfondimenti e con ampia motivazione ogni profilo tecnico della controversia, replicando alle osservazioni dei ctp con motivazione esaustiva ed adeguata, cui si rinvia atteso il carattere prettamente tecnico delle questioni sollevate ed affrontate dagli esperti.
Pertanto, dedotto l'importo di euro 521.262,54 per i pagamenti pacificamente percepiti da Pt_1
CP_ il saldo corrispettivo dovuto da all'attrice, in relazione ai lavori effettuati nei cantieri per cui è causa, è pari a € 185.664,28 oltre IVA come per legge.
Ne consegue la condanna di al pagamento, in favore dell'attrice, della Controparte_1 somma di euro 185.664,28 oltre IVA come per legge e gli interessi legali moratori ai sensi dell'art. 1284 co. 4 cod. civ. dalla domanda giudiziale (25.06.2021) al soddisfo, mentre vanno rigettate le domande riconvenzionali della convenuta.
Non sussistono i presupposti per la condanna ex art.96 c.p.c. della convenuta chiesta da parte attrice in comparsa conclusionale.
Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della nota spese allegata dalla difesa dell'attrice nel rispetto dei parametri di cui al d.m.
n. 55/2014 aggiornati al d.m. n. 127/2022 (in ragione del valore della controversia e dell'attività difensiva espletata), ivi comprese le spese per il c.t.p., come documentate, in misura di euro
5.000,00.
Le spese di CTU, come già liquidate in corso di causa, vengono poste definitivamente a carico di ciascuna parte nella misura della metà, tenuto conto che la stessa è stata disposta nell'interesse comune di entrambe le parti (v. ad es. Cass. n. 3239/2018).
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti a norma dell'art. 282 c.p.c..
P.Q.M.
1) ACCOGLIE la domanda avanzata dall'attrice e, per l'effetto, condanna Parte_1
la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, della Controparte_1 somma di euro € 185.664,28 oltre IVA come per legge e gli interessi legali moratori ai sensi dell'art. 1284 co. 4 c.c. dalla domanda giudiziale (25.06.2021) al soddisfo;
2) RIGETTA quanto richiesto in via riconvenzionale dalla convenuta;
3) CONDANNA la convenuta al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di parte attrice, liquidando le stesse in complessivi euro 26.967,02 (di cui euro 812,02 per spese vive, euro 5.000,00 per spese di c.t.p. ed euro 21.155,00 per competenze), oltre contributo forfettario del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
4) Pone le spese della CTU, liquidate con decreto dell'11.12.2024, a totale e definitivo carico di entrambe le parti in misura della metà;
5) Dà atto della provvisoria esecutività della presente sentenza come per legge.
Milano, 5 agosto 2025 Il Giudice
Dr. Gian Piero Vitale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SETTIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del giudice designato dr. Gian Piero Vitale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 29169 del Registro Affari Contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., con sede Parte_1 P.IVA_1 in Rodengo Saiano (BS), via Marrocco n.15, rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata su foglio separato congiunto tramite strumenti informatici all'atto di citazione, dall'Avv. Alan
Sandonà ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Brescia, alla via
Mantova n. 6;
ATTRICE
E
C.F , P.IVA ), con sede Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3 in Monza, via G. Donizetti n. 46, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ed assistita dall'Avv. Giuseppe Maio e presso il suo studio elettivamente domiciliata in Bresso (MI), via Vittorio Veneto n. 107, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
OGGETTO: pagamento corrispettivo subappalto;
CONCLUSIONI: per parte attrice: “Voglia l'ill.mo Tribunale adito, ogni avversa domanda e deduzione reietta: - per tutti i motivi di cui in narrativa, in riferimento al Contratto Appalto 110
Milano (relativo a più cantieri siti in Milano) emettersi all'esito della prima udienza, nei confronti si ex art. 186 bis o ex art. 186 ter c.p.c. ordinanza di condanna al Controparte_1 pagamento in favore di dell'importo di € 40.727,71 oltre interessi moratori ex Parte_1
d.lgs. 231/2002 dal dovuto fino all'effettivo saldo;
- previe tutte le declaratorie e gli accertamenti richiesti, per tutti i motivi di cui in narrativa, condannare al Controparte_1 pagamento in favore di dell'importo di € 220.625,60 oltre IVA ed oltre Parte_1 interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 dal dovuto fino all'effettivo saldo ovvero la maggiore o minor somma che dovesse risultare all'esito del presente giudizio;
condannarla altresì a risarcire all'attrice tutti i danni cagionatile in relazione ai propri plurimi inadempimenti, anche in violazione dei doveri di cui agli art. 1175 e 1375 cc. e, postane anche la rilevanza extracontrattuale, anche per violazione del dovere di cui all'art. 2043 cc, nella misura che sarà provata in corso di causa o, subordinatamente, da liquidarsi in via equitativa. - IN OGNI CASO:
Spese, diritti ed onorari di lite interamente rifusi”; per parte convenuta : “ IN VIA PRELIMINARE Previa ogni più opportuna declaratoria, non concedersi la richiesta ordinanza ex art. 186 bis/ter cod. proc. civ. riferita ai cantieri “Appalto
110” e per come quantificati in narrativa da parte di siccome del tutto Parte_1 infondata in fatto ed in diritto per quanto esposto in narrativa;
IN VIA PRINCIPALE E DI
MERITO Sempre previa ogni più ampia e opportuna declaratoria del caso, 2. Accertare e dichiarare che nulla è dovuto a da parte di in Parte_1 Controparte_1 relazione agli importi azionati nel presente contenzioso per come riepilogati e conteggiati ex adverso nella narrativa della citazione avversaria e riferiti ai cantieri di Milano San Siro, Firenze,
“Appalto 110”, Salsomaggiore, Monza via Monteverdi, Milano Hotel Gritti, Reggiolo, Milano via
Niccolini, Rho, per i motivi esposti nella narrativa del presente atto e per l'effetto, 3. Accertato e dichiarato quanto in narrativa esposto, respingere in toto ogni domanda, istanza o conclusione avversa ricondotta o riconducibile ai rapporti commerciali intercorsi tra le parti ed ai cantieri dedotti nel presente giudizio, nonché IN VIA SUBORDINATA Previe le più opportune ulteriori declaratorie ed accertato e dichiarato quanto esposto in via preliminare e/o principale, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle superiori domande, 4. Ridurre le pretese avversarie
a quanto verrà denegatamente determinato e quantificato a seguito dell'espletanda attività istruttoria. IN VIA RICONVENZIONALE Accertato e dichiarato quanto sin d'ora domandato da intendersi quivi fedelmente ritrascritto, previa ogni più opportuna declaratoria del caso, 5.
Accertare e dare atto per tutto quanto esposto in narrativa che si è resa Parte_1 inadempiente in relazione alle proprie obbligazioni contrattuali con riferimento ai cantieri dedotti in atti ed in particolare cantieri di Milano San Siro, Firenze, “Appalto 110”, Salsomaggiore,
Monza via Monteverdi, Milano Hotel Gritti, Reggiolo, Milano via Niccolini, Rho, Muggiò Villette,
Rho Lucernate, in termini di ritardi e mancati completamenti delle opere, nonché vizi, difetti e danneggiamenti delle stesse, per come dedotto in atti, e mancata consegna di documentazione contrattualmente prevista, nonché 6. Accertare e dichiarare definitivamente risolti i contratti intercorsi tra le parti per grave inadempimento di parte attrice (in termini di ritardi, vizi e difetti, mancata esecuzione) per quanto in narrativa esposto e per l'effetto 7. Condannare Parte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a risarcire, rimborsare ed
[...] indennizzare in favore di i danni alla stessa provocati da Controparte_1 controparte pari all'importo complessivo di € 93.254,84 così determinato e di cui agli schemi riepilogativi riportati alle pagg. 8, 24, e 31, nonché sub docc. 123, 124, 125 della presente comparsa di costituzione, ovvero quella maggiore o minore somma accertata e dichiarata a seguito di espletanda attività istruttoria oltre agli interessi moratori ed alla rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, per tutto quanto esposto nella presente narrativa, nonché 8. Accertare e dichiarare altresì l'applicabilità delle penali così come disciplinate all'art. 11 dei singoli contratti intercorsi tra le parti e che qui rilevano, così come conteggiati in atti (pagg. 8, 24, 31) per tutti i cantieri presi in considerazione e per l'effetto, 9. Condannare in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di dell'importo di € Controparte_1
24.300,00= (ventiquattromilatrecento/00 euro/cent) a titolo di penali contrattuali maturate, o quell'altra maggiore o minore somma accertanda in corso di causa. 10. E così Condannare
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di Parte_1 dell'importo complessivo (punto 7+9 delle superiori conclusioni) di € Controparte_1
117.554,87. IN VIA RICONVENZIONALE SUBORDINATA Nella più che denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande svolte in via riconvenzionale, accertato e dichiarato quanto in via preliminare e di merito domandato da intendersi quivi fedelmente ritrascritto, previa ogni più opportuna declaratoria del caso, 11. Compensare ogni importo e voce di danno patito da
[...] ed a quest'ultima dovuto da parte di per come Controparte_1 Parte_1 sopra quantificato, con quanto risulterà eventualmente e denegatamente dovuto all'attrice all'esito del presente giudizio ed a seguito dell'espletanda attività istruttoria. IN OGNI CASO 12. Mandare assolta da qualsivoglia avversa richiesta svolta nei confronti di Controparte_1 parte convenuta originata dai fatti per cui è causa. Con vittoria di spese, compensi professionali, nonché di spese successive ed occorrende relative al presente giudizio”.
FATTO E DIRITTO
Occorre premettere che la motivazione della presente sentenza sarà redatta sulla base della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c..
Con atto di citazione notificato il 25.06.2021, la società conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi questo Tribunale, per sentirla condannare al pagamento, in Controparte_1 proprio favore, dell'importo complessivo di € 220.625,60 (ovvero della maggiore o minor somma che dovesse risultare all'esito del giudizio), oltre interessi ex d.lgs n. 231/2002 dal dovuto al soddisfo, con vittoria delle spese di lite.
A sostegno della domanda, parte attrice deduceva che la convenuta le aveva commissionato in subappalto eterogenee opere di carpenteria metallica e forniture presso numerosi cantieri (nello specifico: Milano San Siro, Firenze Torre degli Agli, Milano “Appalto 110”, Salsomaggiore Terme,
Monza via Monteverdi, Reggiolo, Rho, Milano Hotel Gritti e Milano via Niccolini) e che, nonostante avesse terminato da tempo le opere e completato le forniture, aveva Controparte_1 omesso il pagamento di parte del dovuto, per complessivi € 220.625,60.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società convenuta, contestando quanto dedotto da controparte, ed eccependo, in particolare, l'avvenuto pagamento delle opere eseguite da la mancata prova di consegna delle forniture, il mancato completamento delle opere Pt_1 commissionatele nonchè vizi e ritardi nell'esecuzione delle stesse;
concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto della domanda attorea e svolgendo, al contempo, domanda riconvenzionale con cui chiedeva la condanna dell'attrice al pagamento della somma complessiva di euro € 117.554,87, di cui euro 93.254,87, a titolo di risarcimento danni, ed € 24.300,00 a titolo di penali contrattuali maturate, o della diversa maggiore o minore somma da accertare in corso di causa.
All'esito della prima udienza di comparizione, con ordinanza emessa il 22.11.2021, venivano rigettate le istanze ex art. 186 bis e ter c.p.c. avanzate da parte attrice e concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.; seguiva la fase istruttoria, nel corso della quale venivano espletati interrogatorio formale del legale rappresentante della società convenuta e prova testimoniale nonché disposta ed espletata c.t.u.; quindi, le parti rassegnavano le conclusioni contenute nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 03.04.2025 e la causa veniva assegnata in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. Nel merito, la domanda attorea è fondata e, pertanto, va accolta nei termini di seguito indicati, mentre vanno rigettate le domande avanzate in via riconvenzionale dalla convenuta siccome infondate.
La domanda azionata da riguarda, come detto, il saldo complessivo del Parte_1 corrispettivo per opere di carpenteria metallica e forniture effettuate dalla società attrice presso diversi cantieri, in esecuzione di subappalti intervenuti con Controparte_1
Parte attrice ha prodotto in giudizio i contratti e gli ordini di acquisto sottoscritti dalle parti, i CP_ rapportini degli interventi nonchè i DDT sottoscritti da indicata quale destinataria della merce nei documenti di trasporto.
Questo Tribunale ritiene che il disconoscimento dell'autenticità delle sottoscrizioni apposte nella casella destinatario dei DDT da parte della convenuta non riveste i caratteri di specificità e determinatezza, non essendo stato specificato neppure a chi si riterrebbero attribuite le sottoscrizioni in questione (v. ex multis Cass. 2017, n. 4912; Cass. 2011, n. 24456; Cas. 2008, n.
3474).
In ogni caso, l'esecuzione delle opere e la consegna delle forniture in relazione ai cantieri in questione, in gran parte non specificamente contestate dalla convenuta, emergono dalla corrispondenza allegata in atti dalle parti, dall'esito dell'interrogatorio formale del legale CP_ rappresentante di e delle prove testimoniali raccolti nel corso del giudizio nonchè dalle risultanze della espletata c.t.u..
In particolare, tenuto conto delle contestazioni svolte dalla convenuta (in particolare sulla contabilizzazione dei lavori), è stata disposta una consulenza tecnica al fine di descrivere le lavorazioni e forniture effettuate da in esecuzione dei contratti di subappalto per Controparte_1 cui è causa e determinarne il valore.
Ebbene, il nominato c.t.u., ing. , sulla base dell'esame di parte dei luoghi e della Persona_1 ampia documentazione acquisita in atti, ha avuto modo di accertare che il valore complessivo delle opere eseguite nei cantieri oggetto di causa, tenuto conto delle decurtazioni per le problematiche riscontrate (solo nei cantieri di Milano 110 e Monza, via Monteverdi), ammonta a € 706.926,82.
Pertanto, in ragione dell'importo pacifico e/o documentato di euro 521.262,54 già incassato da l'ausiliario ha concluso che la società attrice deve ricevere a saldo dalla convenuta la Pt_1 somma di 185.664,28 (706.926,82 – 521.262,54), oltre IVA come per legge (v. conclusioni a pag.
25-27 della relazione di c.t.u.).
Deve aggiungersi che il CTU ha rilevato (v. pag. 26 relazione) che in nessun cantiere vi è evidenza di fermo cantiere imputabile a e dalla documentazione in atti non sono stati evidenziati vizi Pt_1 e difetti (peraltro, alcuna contestazione ad opera dei committenti principali risulta allegata) nè ritardi nei vari cantieri (neppure negli ulteriori cantieri di Rho Lucernate e Muggiò, non oggetto di pretese creditorie dell'attrice), con la conseguenza che alcun importo a titolo di risarcimento e/o penale è dovuto da parte di Pt_1
Ritiene il Tribunale che non vi è motivo per discostarsi dalle valutazioni e conclusioni del CTU, in quanto l'ausiliario ha vagliato con i dovuti approfondimenti e con ampia motivazione ogni profilo tecnico della controversia, replicando alle osservazioni dei ctp con motivazione esaustiva ed adeguata, cui si rinvia atteso il carattere prettamente tecnico delle questioni sollevate ed affrontate dagli esperti.
Pertanto, dedotto l'importo di euro 521.262,54 per i pagamenti pacificamente percepiti da Pt_1
CP_ il saldo corrispettivo dovuto da all'attrice, in relazione ai lavori effettuati nei cantieri per cui è causa, è pari a € 185.664,28 oltre IVA come per legge.
Ne consegue la condanna di al pagamento, in favore dell'attrice, della Controparte_1 somma di euro 185.664,28 oltre IVA come per legge e gli interessi legali moratori ai sensi dell'art. 1284 co. 4 cod. civ. dalla domanda giudiziale (25.06.2021) al soddisfo, mentre vanno rigettate le domande riconvenzionali della convenuta.
Non sussistono i presupposti per la condanna ex art.96 c.p.c. della convenuta chiesta da parte attrice in comparsa conclusionale.
Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della nota spese allegata dalla difesa dell'attrice nel rispetto dei parametri di cui al d.m.
n. 55/2014 aggiornati al d.m. n. 127/2022 (in ragione del valore della controversia e dell'attività difensiva espletata), ivi comprese le spese per il c.t.p., come documentate, in misura di euro
5.000,00.
Le spese di CTU, come già liquidate in corso di causa, vengono poste definitivamente a carico di ciascuna parte nella misura della metà, tenuto conto che la stessa è stata disposta nell'interesse comune di entrambe le parti (v. ad es. Cass. n. 3239/2018).
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti a norma dell'art. 282 c.p.c..
P.Q.M.
1) ACCOGLIE la domanda avanzata dall'attrice e, per l'effetto, condanna Parte_1
la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, della Controparte_1 somma di euro € 185.664,28 oltre IVA come per legge e gli interessi legali moratori ai sensi dell'art. 1284 co. 4 c.c. dalla domanda giudiziale (25.06.2021) al soddisfo;
2) RIGETTA quanto richiesto in via riconvenzionale dalla convenuta;
3) CONDANNA la convenuta al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di parte attrice, liquidando le stesse in complessivi euro 26.967,02 (di cui euro 812,02 per spese vive, euro 5.000,00 per spese di c.t.p. ed euro 21.155,00 per competenze), oltre contributo forfettario del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
4) Pone le spese della CTU, liquidate con decreto dell'11.12.2024, a totale e definitivo carico di entrambe le parti in misura della metà;
5) Dà atto della provvisoria esecutività della presente sentenza come per legge.
Milano, 5 agosto 2025 Il Giudice
Dr. Gian Piero Vitale