Sentenza 14 giugno 2025
Decreto collegiale 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 14/06/2025, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/06/2025
N. 00370/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00109/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 109 del 2025, proposto da dalla Clemar Energy S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Rachele Petronelli, PEC rachele.petronelli@pec.agritel.it, domiciliata ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;
contro
Regione Basilica, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., non costituita in giudizio;
Ricorso ex artt. 112-115 Cod. Proc. Amm.,
per l’esecuzione del giudicato, formatosi sulla Sentenza di questo Tribunale n. 63 del 23.1.2025;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 il Cons. Pasquale Mastrantuono e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con Sentenza n. 63 del 23.1.2025 questo Tribunale ha accolto il Ricorso ex art. 116 cod. proc. amm., proposto dalla Clemar Energy S.r.l., di impugnazione del silenzio rigetto, formatosi il 27.6.2024, sull’istanza di accesso della Clemar Energy S.r.l. del 28.5.2024, con la quale è stato chiesto al Dirigente dell’Ufficio Energia della Regione Basilicata, “di conoscere i dati del funzionario delegato all’incombenza e lo stato della pratica”, relativa alla domanda del 30.1.2024, volta ad ottenere: 1) l’autorizzazione alla costruzione di un elettrodotto, di collegamento di una centrale elettrica, sita nel Comune di Matera, ad un impianto fotovoltaico, sito nel Comune di Altamura, previa convocazione di una Conferenza di servizi, per l’acquisizione dei nulla osta o altri atti di assenso delle Amministrazioni coinvolte nel procedimento; 2) il vincolo preordinato all’esproprio e/o all’asservimento coattivo dei terreni interessati; 3) e l’emanazione del provvedimento di asservimento coattivo e di occupazione d’urgenza dei predetti terreni.
Con tale Sentenza la Regione Basilicata è stata anche condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 2.000,00 (duemila), oltre rimborso forfettario ex art. 2, comma 2, D.M. n. 55/2014, IVA, CPA e spese a titolo di Contributo unificato nella misura versata.
La Sentenza TAR Basilicata n. 63 del 23.1.2025 è stata notificata presso l’indirizzo di posta elettronica RegInde ufficio.legale@cert.regione.basilicata.it nella stessa giornata del 23.1.2025 ed è passata in giudicato, perché non appellata dal Comune.
Poiché la Regione Basilicata non aveva ancora comunicato alla ricorrente i dati del funzionario delegato e lo stato della pratica, la Clemar Energy S.r.l. con il presente ricorso notificato presso l’indirizzo di posta elettronica RegInde ufficio.legale@cert.regione.basilicata.it il 26.3.2025 e depositato il 7.4.2025, ha chiesto l’esecuzione del predetto giudicato.
Nella Camera di Consiglio dell’11.6.2025 il ricorso è passato in decisione.
Il ricorso è fondato.
Pertanto, viene assegnato al Dirigente dell’Ufficio Energia della Regione Basilicata il termine di 30 giorni decorrente dalla comunicazione telematica della presente Sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore, per provvedere all’adempimento della suddetta Sentenza TAR Basilicata n. 63 del 23.1.2025.
Per il caso di ulteriore inottemperanza, si nomina sin d’ora Commissario ad acta il Prefetto di Potenza o un funzionario dallo stesso delegato, il quale provvederà ad eseguire la predetta Sentenza n. 63 del 23.1.2025, anche nella parte relativa al pagamento delle suindicate spese di lite di € 2.000,00 (duemila), oltre rimborso forfettario ex art. 2, comma 2, D.M. n. 55/2014, IVA, CPA e spese a titolo di Contributo unificato nella misura versata.
Le spese per l’eventuale funzione commissariale sono poste a carico della Regione Basilicata e saranno liquidate ai sensi dell’art. 2 D.M. 30.5.2002 in base all’attività svolta.
Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 26, comma 1, e 29 cod. proc. amm. e artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c. le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata accoglie il ricorso in epigrafe, nei sensi indicati in motivazione.
Condanna la Regione Basilicata al pagamento, in favore della ricorrente Clemar Energy S.r.l., delle spese di giudizio, che vengono liquidate in complessivi € 2.000,00 (duemila), oltre rimborso forfettario ex art. 2, comma 2, D.M. n. 55/2014, IVA, CPA e spese a titolo di Contributo unificato nella misura versata.
Manda alla Segreteria di comunicare la presente Sentenza al difensore della ricorrente, al Presidente della Giunta Regionale della Basilicata ed al al Dirigente dell’Ufficio Energia della Regione Basilicata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Donadono, Presidente
Pasquale Mastrantuono, Consigliere, Estensore
Benedetto Nappi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pasquale Mastrantuono | Fabio Donadono |
IL SEGRETARIO