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Sentenza 7 agosto 2024
Sentenza 7 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 07/08/2024, n. 3607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3607 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2024 |
Testo completo
N. R.G. 95000724/2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
II SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa Laura Vincenza Amato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 95000724/2010 promossa da
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Marco Parte_1
Navach e Bruno Mogavero;
ATTRICE contro
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Angelo Rapanà; CP_1
CONVENUTO nonché contro
Controparte_2
in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Giulia Dalessio;
[...]
TERZA INVERVENUTA
OGGETTO: divisione giudiziale.
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del
15.12.2023, che qui si intendono integralmente richiamate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione del 15.11.2010 ritualmente notificato ex art. 140 c.p.c. al convenuto, ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di AR , Parte_1 CP_1
al fine di ottenere lo scioglimento della comunione in relazione all'immobile sito a via CP_2 Lorenzetti n.1, ed annessa autorimessa (identificati nel N.C.E.U. al foglio 10, particella 548 sub.22, categoria A/2, classe 3^, vani 6.5, nonché foglio 10, particella 548 sub. 47, categoria C/6, classe 4^, mq.20) e l'estromissione dell'attrice dal mutuo ipotecario, con condanna del al pagamento in CP_1
favore dell della metà del valore locativo dell'immobile dall'immissione in possesso alla Pt_1
liquidazione nonché della somma di € 12.500,00 dal conferimento al saldo.
2. L'attrice aveva riferito che, in data 10.04.2009, i coniugi e CP_3 CP_4
avevano solidalmente venduto all e al l'immobile innanzi identificato al
[...] Pt_1 CP_1
prezzo complessivo di € 200.000,00.
La prima trance di € 40.000,00 veniva corrisposta prima del rogito con assegni bancari non trasferibili - di cui € 12.500,00 venivano conferiti dalla l , mediante bonifico in data Pt_1 CP_1
14.03.2009 - mentre il saldo veniva corrisposto con mutuo ipotecario di € 190.000,00 acceso il
10.04.2009 presso la (con il quale parte mutuataria Controparte_2 CP_1
e datrice d'ipoteca, e la arte fidejubente e datrice d'ipoteca). Pt_1
L'immobile veniva locato a terzi dal solo , senza notiziare, rendicontare né versare CP_1
all'attrice il 50% dei canoni mensili.
3. Sull'antefatto così sintetizzato l'attrice ha, quindi, chiesto lo scioglimento della comunione, la sua estromissione dal mutuo ipotecario, con condanna al pagamento delle somme da quantificarsi all'esito della richiesta CTU.
4. Il , costituitosi in corso di giudizio, chiedeva lo scioglimento della comunione, CP_1
con richiesta di nomina di C.T.U. per determinare il rapporto dare/avere tra le parti condizionata alla presenza di un eventuale residuo in denaro dopo l'avvenuta estinzione del mutuo di € 190.000,00, acceso presso la Controparte_2
5. Istruita la causa, il G.U. disponeva l'espletamento di una CTU affidata all'Ing.
[...]
e compendiata nella relazione depositata il 24.7.2012, al fine di verificare il valore Per_1
all'attualità dell'immobile, il valore locativo dall'aprile 2009, la conformità urbanistica nonché
l'acquisizione di certificati ipotecari risalenti al ventennio, con successivo deposito il 24.07.2012.
Con ordinanza del 03.09.2014, il G.U. rigettava l'istanza ex art. 186 bis c.p.c. formulata dall'attrice.
Con ordinanza dell'11.05.2016, alla luce della relazione peritale e delle allegazioni delle parti, il Tribunale ordinava all'attrice di notificare a creditore Controparte_2
ipotecario sugli immobili oggetto di divisione a far data dal 17.04.2009, invito ad intervenire ex art. 1113, co.3, c.c., la quale successivamente interveniva.
Con ordinanza di vendita del 26.04.2017, reiterata il 24.10.2018, il Giudice disponeva la vendita delle unità immobiliari oggetto di causa, delegando a tal fine il notaio dott.ssa Persona_2 In sede di vendita senza incanto, in data 18.12.2020, come da verbale di vendita repertorio n.14363/5210, le predette unità immobiliari costituenti lotto unico venivano aggiudicate al sig.
al prezzo di € 153.000,00, aggiudicazione convalidata in data 16.02.2021. Parte_2
In data 08.09.2021, l'aggiudicazione del lotto in favore del diventava definitiva e, con Pt_2
decreto di trasferimento repertorio 5543/2021, la piena proprietà delle anzidette unità immobiliari costituenti lotto unico veniva trasferita in favore dell'aggiudicatario, con ordine di cancellazione dei gravami presenti sugli immobili.
Con provvedimento del 16.02.2022, letto il progetto di riparto predisposto dal delegato e non opposto dalle parti, il G.U. autorizzava il pagamento delle somme ivi meglio identificate in favore dei beneficiari (€ 10.467,60 per onorario in favore del delegato alla vendita;
€ 3.521,41 per spese di giustizia in favore della € 1.906,12 per spese di giustizia in favore della Pt_1 [...]
€ 136.941,20 a parziale soddisfo del maggior credito Controparte_5
ipotecario della predetta Banca creditrice).
6. La causa è pervenuta all'udienza del 15.12.2023, ove sulle conclusioni formulate dalle parti è stata riservata per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. In via preliminare, si rileva che il C.T.U., con conclusioni non fatte oggetto di espresse osservazioni e condivise anche da questo Tribunale, dopo aver condotto accurati sopralluoghi nel contradditorio delle parti e del nominato C.T.P. ed a seguito di un attento esame della documentazione acquisita, ha provveduto a stimare il più probabile valore di mercato dei beni suddetti nonché il loro valore di locazione (valori riepilogati alle pagg. 13 e 14 dell'elaborato peritale), concludendo altresì per la non divisibilità in due quote di uguale valore.
Si è dunque proceduto con la vendita dei beni a mezzo del delegato notaio dott.ssa ed Per_2
assegnazione all'aggiudicatario, con successivo progetto di divisione delle somme ricavate non oggetto di contestazione.
2. Ciò premesso, il Tribunale accoglie la domanda di scioglimento giudiziale della comunione tra le parti e , in relazione all'immobile sito a Parte_1 CP_1
via Lorenzetti n.1, ed annessa autorimessa ai sensi degli artt. 1111 c.c. e 785 c.p.c. CP_2
(identificati nel N.C.E.U. al foglio 10, particella 548 sub.22, categoria A/2, classe 3^, vani 6.5, nonché foglio 10, particella 548 sub. 47, categoria C/6, classe 4^, mq.20).
3. In secondo luogo, con riferimento alla domanda dell di estromissione dal Pt_1
mutuo ipotecario in qualità di parte fidejubente e datrice d'ipoteca, acceso in data 10.04.2009 presso la si rileva quanto Controparte_6
segue: come sopra evidenziato, a seguito dell'aggiudicazione e successivo decreto di trasferimento dell'immobile con ordine di cancellazione ai sensi dell'art. 586 c.p.c. dei gravami ivi pendenti (e, nello specifico, dell'ipoteca volontaria iscritta a il 17.04.2009 ai numeri 16145/2516 in favore CP_5
della di nonché dell'esecutività del progetto di distribuzione Controparte_2 CP_2
della somma ricavata dalla vendita, non opposto dalle parti ivi compreso l'istituto di credito, all'udienza del 25.2.2022 la a mezzo di procuratore, ha rappresentato “che non ha più interesse CP_2
ad essere costituita nel presente giudizio, previa verifica dell'incasso delle somme assegnate nel piano di riparto e reso esecutivo dal Giudice” (cfr. verbale ud. 25.2.2022).
Ne consegue, pertanto, l'estinzione del rapporto di mutuo ipotecario acceso da e da Pt_1
in data 10.04.2009, repertorio nr. 74821 e racc. nr. 14113 con il predetto istituto bancario, CP_1
ritenuta assorbita ogni altra domanda giudiziale sul punto.
4. Di seguito, passando alla disamina della domanda attorea di restituzione della somma di € 12.500,00 versati mediante bonifico dalla in favore del in data 14.03.2009, si Pt_1 CP_1
formulano le seguenti osservazioni.
Sul punto, va innanzitutto evidenziato che, come risulta da copia dell'estratto c/c postale nr.
66582644 intestato all' quest'ultima ha disposto tale bonifico in favore del convenuto Pt_1 adducendo la seguente causale “per acconto preliminare acquisto casa”; ancora, nell'atto di citazione, l'attrice dichiara che il predetto importo di € 12.500,00 è stato impiegato dal per il CP_1
versamento del maggiore importo di € 40.00,00 corrisposto prima del rogito con due assegni bancari non trasferibili nr. 10881143 e nr. 10881146 di € 20.000,00 ciascuno, tratti sul conto corrente nr. 4566 presso la Banca Popolare di AR, intestato al convenuto.
Di talché, è evidente oltre che ammesso dalla stessa parte attrice che la somma di € 12.500,00
- di cui si chiede la restituzione - sia stata impiegata per l'acquisto dell'immobile oggetto di causa, di cui l comproprietaria al 50% come risulta da atto di compravendita. Pt_1
Così riassunti i fatti, va rigettata la domanda attorea di restituzione della somma di € 12.500,00 poiché, come provato documentalmente, trattasi di denaro impiegato per l'acquisto di un immobile in comunione con il il quale, a sua volta, ha versato in acconto la maggior somma di € 27.500,00. CP_1
5. Con riferimento alla domanda attorea di restituzione in favore della metà del valore locativo dell'immobile in comunione con il , si osserva quanto segue. CP_1
5.1 In tema di qualificazione giuridica dei rapporti intercorrenti tra due comproprietari di un immobile, allorquando uno di essi, all'insaputa dell'altro, stipula un contratto di locazione con terzi, le Sezioni Unite hanno statuito che “La locazione della cosa comune da parte di uno dei comproprietari rientra nell'ambito di applicazione della fattispecie della gestione di affari ed è soggetta alle regole di tale istituto, tra le quali quella di cui all'art 2032 c.c.; sicché, nel caso di gestione non rappresentativa, il comproprietario non locatore potrà ratificare l'operato del gestore”
(cfr. SS.UU. n. 1135/2012).
Ne consegue, pertanto, che la ratifica da parte del comproprietario del negozio posto in essere dal gestore, da quando è compiuta, genera gli effetti che sarebbero derivati dal mandato di stipulare il negozio;
e tra gli effetti del mandato si annoverano quelli di cui all'art. 1705 co.2 c.c., con abilitazione del comproprietario non locatore a chiedere, per il tempo successivo alla ratifica, il pagamento della quota di canone al conduttore, non avendo tale atto efficacia retroattiva (Cass. n.
25433/2019).
5.2 Dalle considerazioni che precedono, ne discende che l comproprietaria al 50% Pt_1
dell'immobile, già con racc. a/r del 03.09.2010, avanzava richiesta di pagamento del 50% del valore locativo del bene, poi reiterata negli atti di causa, così ratificando di fatto il contratto di locazione posto in essere dal solo comproprietario , con l'effetto di poter essere legittimata ex art. 1705 CP_1
co.2 c.c. al pagamento della quota di canone di sua spettanza.
Ciò detto, il C.T.U. nel suo elaborato ha proceduto alla stima del valore locativo del bene dall'aprile 2009 al giugno 2012 per un importo totale di € 28.770,30 (cfr. pag. 14 elaborato), e dunque per un canone mensile di locazione di circa € 737,70 (€ 28.770.30 : 39 mesi = € 737,70/mese).
Ne consegue, che va accolta parzialmente la domanda attorea di restituzione in suo favore del 50% del valore locativo dell'immobile, con conseguente condanna del convenuto, individuandosi quale dies a quo la predetta missiva del 03.09.2010 sino al settembre 2021 (momento in cui è stato emesso decreto di trasferimento in favore del sig. , al pagamento della somma totale di € 48.688,20 Pt_2
(€ 737,70/mese x 132 mesi = € 97.376,40, divisa pro quota in due parti uguali pari a € 48.688,20), oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.
6. Da ultimo, si osserva che il convenuto ha subordinato la richiesta di CTU per la determinazione del rapporto dare/avere tra le parti alla presenza di un eventuale residuo dopo l'avvenuto pagamento dell'intero mutuo acceso con la (rapporto in realtà ormai Controparte_7
estinto), senza, tuttavia, formulare nelle conclusioni alcuna esplicita domanda di rimborso nei confronti dell Pt_1
7. Ne discende, pertanto, che il è tenuto a corrispondere all' € 48.688,20, oltre CP_1 Pt_1
interessi legali dal dovuto al soddisfo.
8. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia secondo il decisum, sono poste a carico del convenuto.
Anche il compenso già liquidato in corso di causa al CTU è posto definitivamente a carico del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di AR, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- visti gli artt. 1111 c.c. e 785 c.p.c., accoglie la domanda principale di divisione proposta e, per l'effetto, dispone lo scioglimento della comunione tra (C.F. Parte_1
) - quotista per 1/2 - e (C.F. - quotista C.F._1 CP_1 C.F._2
1/2 sul seguente compendio immobiliare: immobile sito a via Lorenzetti n.1, ed annessa CP_2
autorimessa (identificati nel N.C.E.U. al foglio 10, particella 548 sub.22, categoria A/2, classe 3^, vani 6.5, nonché foglio 10, particella 548 sub. 47, categoria C/6, classe 4^, mq.20);
- dispone la trascrizione della presente sentenza a cura della competente Conservatoria dei
Registri Immobiliari, con esonero da ogni responsabilità, ai sensi degli artt. 2643 e 2651 c.c.;
- dichiara l'estinzione del rapporto di mutuo ipotecario acceso da e da Parte_1
in data 10.04.2009, repertorio nr. 74821 e racc. nr. 14113 con la CP_1 [...]
Controparte_6
- per quanto di ragione accoglie la domanda avanzata da e condanna Parte_1
a corrispondere in favore dell'attrice l'importo di € 48.688,20, quale 50% del valore CP_1
locativo dell'immobile de quo, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di CP_1 Parte_1 liquidate in € 7.616,00 oltre rimborso al 15% iva e cpa come per legge;
- pone definitivamente a carico di il pagamento del compenso del CTU già CP_1
liquidato con separato decreto.
Così deciso in AR il 06.08.2024.
Il Giudice
Laura Vincenza Amato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
II SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa Laura Vincenza Amato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 95000724/2010 promossa da
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Marco Parte_1
Navach e Bruno Mogavero;
ATTRICE contro
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Angelo Rapanà; CP_1
CONVENUTO nonché contro
Controparte_2
in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Giulia Dalessio;
[...]
TERZA INVERVENUTA
OGGETTO: divisione giudiziale.
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del
15.12.2023, che qui si intendono integralmente richiamate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione del 15.11.2010 ritualmente notificato ex art. 140 c.p.c. al convenuto, ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di AR , Parte_1 CP_1
al fine di ottenere lo scioglimento della comunione in relazione all'immobile sito a via CP_2 Lorenzetti n.1, ed annessa autorimessa (identificati nel N.C.E.U. al foglio 10, particella 548 sub.22, categoria A/2, classe 3^, vani 6.5, nonché foglio 10, particella 548 sub. 47, categoria C/6, classe 4^, mq.20) e l'estromissione dell'attrice dal mutuo ipotecario, con condanna del al pagamento in CP_1
favore dell della metà del valore locativo dell'immobile dall'immissione in possesso alla Pt_1
liquidazione nonché della somma di € 12.500,00 dal conferimento al saldo.
2. L'attrice aveva riferito che, in data 10.04.2009, i coniugi e CP_3 CP_4
avevano solidalmente venduto all e al l'immobile innanzi identificato al
[...] Pt_1 CP_1
prezzo complessivo di € 200.000,00.
La prima trance di € 40.000,00 veniva corrisposta prima del rogito con assegni bancari non trasferibili - di cui € 12.500,00 venivano conferiti dalla l , mediante bonifico in data Pt_1 CP_1
14.03.2009 - mentre il saldo veniva corrisposto con mutuo ipotecario di € 190.000,00 acceso il
10.04.2009 presso la (con il quale parte mutuataria Controparte_2 CP_1
e datrice d'ipoteca, e la arte fidejubente e datrice d'ipoteca). Pt_1
L'immobile veniva locato a terzi dal solo , senza notiziare, rendicontare né versare CP_1
all'attrice il 50% dei canoni mensili.
3. Sull'antefatto così sintetizzato l'attrice ha, quindi, chiesto lo scioglimento della comunione, la sua estromissione dal mutuo ipotecario, con condanna al pagamento delle somme da quantificarsi all'esito della richiesta CTU.
4. Il , costituitosi in corso di giudizio, chiedeva lo scioglimento della comunione, CP_1
con richiesta di nomina di C.T.U. per determinare il rapporto dare/avere tra le parti condizionata alla presenza di un eventuale residuo in denaro dopo l'avvenuta estinzione del mutuo di € 190.000,00, acceso presso la Controparte_2
5. Istruita la causa, il G.U. disponeva l'espletamento di una CTU affidata all'Ing.
[...]
e compendiata nella relazione depositata il 24.7.2012, al fine di verificare il valore Per_1
all'attualità dell'immobile, il valore locativo dall'aprile 2009, la conformità urbanistica nonché
l'acquisizione di certificati ipotecari risalenti al ventennio, con successivo deposito il 24.07.2012.
Con ordinanza del 03.09.2014, il G.U. rigettava l'istanza ex art. 186 bis c.p.c. formulata dall'attrice.
Con ordinanza dell'11.05.2016, alla luce della relazione peritale e delle allegazioni delle parti, il Tribunale ordinava all'attrice di notificare a creditore Controparte_2
ipotecario sugli immobili oggetto di divisione a far data dal 17.04.2009, invito ad intervenire ex art. 1113, co.3, c.c., la quale successivamente interveniva.
Con ordinanza di vendita del 26.04.2017, reiterata il 24.10.2018, il Giudice disponeva la vendita delle unità immobiliari oggetto di causa, delegando a tal fine il notaio dott.ssa Persona_2 In sede di vendita senza incanto, in data 18.12.2020, come da verbale di vendita repertorio n.14363/5210, le predette unità immobiliari costituenti lotto unico venivano aggiudicate al sig.
al prezzo di € 153.000,00, aggiudicazione convalidata in data 16.02.2021. Parte_2
In data 08.09.2021, l'aggiudicazione del lotto in favore del diventava definitiva e, con Pt_2
decreto di trasferimento repertorio 5543/2021, la piena proprietà delle anzidette unità immobiliari costituenti lotto unico veniva trasferita in favore dell'aggiudicatario, con ordine di cancellazione dei gravami presenti sugli immobili.
Con provvedimento del 16.02.2022, letto il progetto di riparto predisposto dal delegato e non opposto dalle parti, il G.U. autorizzava il pagamento delle somme ivi meglio identificate in favore dei beneficiari (€ 10.467,60 per onorario in favore del delegato alla vendita;
€ 3.521,41 per spese di giustizia in favore della € 1.906,12 per spese di giustizia in favore della Pt_1 [...]
€ 136.941,20 a parziale soddisfo del maggior credito Controparte_5
ipotecario della predetta Banca creditrice).
6. La causa è pervenuta all'udienza del 15.12.2023, ove sulle conclusioni formulate dalle parti è stata riservata per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. In via preliminare, si rileva che il C.T.U., con conclusioni non fatte oggetto di espresse osservazioni e condivise anche da questo Tribunale, dopo aver condotto accurati sopralluoghi nel contradditorio delle parti e del nominato C.T.P. ed a seguito di un attento esame della documentazione acquisita, ha provveduto a stimare il più probabile valore di mercato dei beni suddetti nonché il loro valore di locazione (valori riepilogati alle pagg. 13 e 14 dell'elaborato peritale), concludendo altresì per la non divisibilità in due quote di uguale valore.
Si è dunque proceduto con la vendita dei beni a mezzo del delegato notaio dott.ssa ed Per_2
assegnazione all'aggiudicatario, con successivo progetto di divisione delle somme ricavate non oggetto di contestazione.
2. Ciò premesso, il Tribunale accoglie la domanda di scioglimento giudiziale della comunione tra le parti e , in relazione all'immobile sito a Parte_1 CP_1
via Lorenzetti n.1, ed annessa autorimessa ai sensi degli artt. 1111 c.c. e 785 c.p.c. CP_2
(identificati nel N.C.E.U. al foglio 10, particella 548 sub.22, categoria A/2, classe 3^, vani 6.5, nonché foglio 10, particella 548 sub. 47, categoria C/6, classe 4^, mq.20).
3. In secondo luogo, con riferimento alla domanda dell di estromissione dal Pt_1
mutuo ipotecario in qualità di parte fidejubente e datrice d'ipoteca, acceso in data 10.04.2009 presso la si rileva quanto Controparte_6
segue: come sopra evidenziato, a seguito dell'aggiudicazione e successivo decreto di trasferimento dell'immobile con ordine di cancellazione ai sensi dell'art. 586 c.p.c. dei gravami ivi pendenti (e, nello specifico, dell'ipoteca volontaria iscritta a il 17.04.2009 ai numeri 16145/2516 in favore CP_5
della di nonché dell'esecutività del progetto di distribuzione Controparte_2 CP_2
della somma ricavata dalla vendita, non opposto dalle parti ivi compreso l'istituto di credito, all'udienza del 25.2.2022 la a mezzo di procuratore, ha rappresentato “che non ha più interesse CP_2
ad essere costituita nel presente giudizio, previa verifica dell'incasso delle somme assegnate nel piano di riparto e reso esecutivo dal Giudice” (cfr. verbale ud. 25.2.2022).
Ne consegue, pertanto, l'estinzione del rapporto di mutuo ipotecario acceso da e da Pt_1
in data 10.04.2009, repertorio nr. 74821 e racc. nr. 14113 con il predetto istituto bancario, CP_1
ritenuta assorbita ogni altra domanda giudiziale sul punto.
4. Di seguito, passando alla disamina della domanda attorea di restituzione della somma di € 12.500,00 versati mediante bonifico dalla in favore del in data 14.03.2009, si Pt_1 CP_1
formulano le seguenti osservazioni.
Sul punto, va innanzitutto evidenziato che, come risulta da copia dell'estratto c/c postale nr.
66582644 intestato all' quest'ultima ha disposto tale bonifico in favore del convenuto Pt_1 adducendo la seguente causale “per acconto preliminare acquisto casa”; ancora, nell'atto di citazione, l'attrice dichiara che il predetto importo di € 12.500,00 è stato impiegato dal per il CP_1
versamento del maggiore importo di € 40.00,00 corrisposto prima del rogito con due assegni bancari non trasferibili nr. 10881143 e nr. 10881146 di € 20.000,00 ciascuno, tratti sul conto corrente nr. 4566 presso la Banca Popolare di AR, intestato al convenuto.
Di talché, è evidente oltre che ammesso dalla stessa parte attrice che la somma di € 12.500,00
- di cui si chiede la restituzione - sia stata impiegata per l'acquisto dell'immobile oggetto di causa, di cui l comproprietaria al 50% come risulta da atto di compravendita. Pt_1
Così riassunti i fatti, va rigettata la domanda attorea di restituzione della somma di € 12.500,00 poiché, come provato documentalmente, trattasi di denaro impiegato per l'acquisto di un immobile in comunione con il il quale, a sua volta, ha versato in acconto la maggior somma di € 27.500,00. CP_1
5. Con riferimento alla domanda attorea di restituzione in favore della metà del valore locativo dell'immobile in comunione con il , si osserva quanto segue. CP_1
5.1 In tema di qualificazione giuridica dei rapporti intercorrenti tra due comproprietari di un immobile, allorquando uno di essi, all'insaputa dell'altro, stipula un contratto di locazione con terzi, le Sezioni Unite hanno statuito che “La locazione della cosa comune da parte di uno dei comproprietari rientra nell'ambito di applicazione della fattispecie della gestione di affari ed è soggetta alle regole di tale istituto, tra le quali quella di cui all'art 2032 c.c.; sicché, nel caso di gestione non rappresentativa, il comproprietario non locatore potrà ratificare l'operato del gestore”
(cfr. SS.UU. n. 1135/2012).
Ne consegue, pertanto, che la ratifica da parte del comproprietario del negozio posto in essere dal gestore, da quando è compiuta, genera gli effetti che sarebbero derivati dal mandato di stipulare il negozio;
e tra gli effetti del mandato si annoverano quelli di cui all'art. 1705 co.2 c.c., con abilitazione del comproprietario non locatore a chiedere, per il tempo successivo alla ratifica, il pagamento della quota di canone al conduttore, non avendo tale atto efficacia retroattiva (Cass. n.
25433/2019).
5.2 Dalle considerazioni che precedono, ne discende che l comproprietaria al 50% Pt_1
dell'immobile, già con racc. a/r del 03.09.2010, avanzava richiesta di pagamento del 50% del valore locativo del bene, poi reiterata negli atti di causa, così ratificando di fatto il contratto di locazione posto in essere dal solo comproprietario , con l'effetto di poter essere legittimata ex art. 1705 CP_1
co.2 c.c. al pagamento della quota di canone di sua spettanza.
Ciò detto, il C.T.U. nel suo elaborato ha proceduto alla stima del valore locativo del bene dall'aprile 2009 al giugno 2012 per un importo totale di € 28.770,30 (cfr. pag. 14 elaborato), e dunque per un canone mensile di locazione di circa € 737,70 (€ 28.770.30 : 39 mesi = € 737,70/mese).
Ne consegue, che va accolta parzialmente la domanda attorea di restituzione in suo favore del 50% del valore locativo dell'immobile, con conseguente condanna del convenuto, individuandosi quale dies a quo la predetta missiva del 03.09.2010 sino al settembre 2021 (momento in cui è stato emesso decreto di trasferimento in favore del sig. , al pagamento della somma totale di € 48.688,20 Pt_2
(€ 737,70/mese x 132 mesi = € 97.376,40, divisa pro quota in due parti uguali pari a € 48.688,20), oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.
6. Da ultimo, si osserva che il convenuto ha subordinato la richiesta di CTU per la determinazione del rapporto dare/avere tra le parti alla presenza di un eventuale residuo dopo l'avvenuto pagamento dell'intero mutuo acceso con la (rapporto in realtà ormai Controparte_7
estinto), senza, tuttavia, formulare nelle conclusioni alcuna esplicita domanda di rimborso nei confronti dell Pt_1
7. Ne discende, pertanto, che il è tenuto a corrispondere all' € 48.688,20, oltre CP_1 Pt_1
interessi legali dal dovuto al soddisfo.
8. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia secondo il decisum, sono poste a carico del convenuto.
Anche il compenso già liquidato in corso di causa al CTU è posto definitivamente a carico del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di AR, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- visti gli artt. 1111 c.c. e 785 c.p.c., accoglie la domanda principale di divisione proposta e, per l'effetto, dispone lo scioglimento della comunione tra (C.F. Parte_1
) - quotista per 1/2 - e (C.F. - quotista C.F._1 CP_1 C.F._2
1/2 sul seguente compendio immobiliare: immobile sito a via Lorenzetti n.1, ed annessa CP_2
autorimessa (identificati nel N.C.E.U. al foglio 10, particella 548 sub.22, categoria A/2, classe 3^, vani 6.5, nonché foglio 10, particella 548 sub. 47, categoria C/6, classe 4^, mq.20);
- dispone la trascrizione della presente sentenza a cura della competente Conservatoria dei
Registri Immobiliari, con esonero da ogni responsabilità, ai sensi degli artt. 2643 e 2651 c.c.;
- dichiara l'estinzione del rapporto di mutuo ipotecario acceso da e da Parte_1
in data 10.04.2009, repertorio nr. 74821 e racc. nr. 14113 con la CP_1 [...]
Controparte_6
- per quanto di ragione accoglie la domanda avanzata da e condanna Parte_1
a corrispondere in favore dell'attrice l'importo di € 48.688,20, quale 50% del valore CP_1
locativo dell'immobile de quo, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di CP_1 Parte_1 liquidate in € 7.616,00 oltre rimborso al 15% iva e cpa come per legge;
- pone definitivamente a carico di il pagamento del compenso del CTU già CP_1
liquidato con separato decreto.
Così deciso in AR il 06.08.2024.
Il Giudice
Laura Vincenza Amato