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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 12/09/2025, n. 888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 888 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catanzaro
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di Consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Anna AR LÀ Presidente
2) Dott.ssa Adele Foresta Consigliere rel.
3) Dott.ssa Alessandra Petrolo Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al n. 1723 del ruolo generale contenzioso ordinario dell'anno 2024 trattenuta in decisione all'udienza del 17 giugno 2025, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c., vertente
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, come da Parte_1 C.F._1 mandato in calce all'appello, dall'avv. Francesco Galati;
- APPELLANTE =
CONTRO
(c.f.: , rappresentata e difesa, come da Controparte_1 C.F._2 mandato in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Antonella Bartucca;
- APPELLATA =
Sulle seguenti conclusioni
Per l'appellante: “accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza n. 855/2024, pubblicata in data
23.09.2024 e notificata in data 29.10.2024, resa inter partes dal Tribunale di Lamezia
Terme, sezione unica civile, in persona del giudice dott.ssa Lucia Vidoz, nel proc. R.G.
n. 907/2013, dichiarare che l'usucapione maturato da parte appellata riguardi solamente quella parte della particella 839 foglio 22, sulla quale insiste il garage in contestazione di dimensioni pari a mt 2.57x5.19, per come individuato dal CTU, e non l'intera particella
1 839. Con vittoria di spese e compensi legali, oltre il rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA del presente giudizio”.
Per l'appellata: “1) In riforma parziale della sentenza n. 855/2024 pubblicata in data 23-
09-2024 e notificata in data 29-10-2024, resa inter partes dal Tribunale di Lamezia terme, sezione unica civile, in persona del giudice dott.ssa L. Vidoz, nel proc RGN
907/2013, dichiarare che l'usucapione maturato dalla sig.ra riguardi Controparte_1 solamente la parte della part.lla 839 foglio 22, sulla quale insiste il garage in contestazione di dimensioni pari a mt 2.75x 5.19, per come individuato dal CTU e non l'intera part. 839. 2) Con vittoria di spese”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione, notificato a impugnava la Controparte_1 Parte_1 sentenza n. 855/2024 emessa dal Tribunale di Lamezia Terme in data 20.9.2024, pubblicata in data 23.9.2024, con cui il giudice adito, nel rigettare la domanda spiegata da esso appellante, tesa ad ottenere la condanna della convenuta alla restituzione del garage ricadente nella p.lla 839 del foglio di mappa 22 del CT del Comune di Filadelfia e nell'accogliere la domanda riconvenzionale di accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione proposta da in relazione al medesimo garage, così Controparte_1 statuiva:
“- rigetta la domanda principale formulata da per le ragioni di cui in Parte_1 motivazione;
- accoglie la domanda riconvenzionale e per l'effetto dichiara l'avvenuta usucapione del bene sito nel Comune di Filadelfia, in località Palermi, in favore di Controparte_1 in riferimento al terreno riportato al Catasto Terreni di detto Comune al foglio di mappa
22, particella n. 839, derivata dall'ex particella n. 36;
- Autorizza le volture e le trascrizioni di legge conseguenti alla presente sentenza con esonero di ogni responsabilità degli addetti alla tenuta dei registri immobiliari;
- condanna al pagamento delle spese di lite del presente giudizio in Parte_1 favore di , liquidate in euro 2.552,00 per compensi, oltre spese Controparte_1 generali al 15%, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi nei confronti del procuratore dichiaratosi antistatario;
- pone le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, a carico delle parti in solido;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza”.
2 Prestando acquiescenza sia al rigetto della propria domanda sia all'accoglimento della domanda riconvenzionale di usucapione avanzata dalla controparte, lamentava, tuttavia,
l'appellante che il Tribunale, nonostante la domanda riconvenzionale avesse ad oggetto l'usucapione di un garage, ubicato su più ampio terreno censito al foglio 22 del CT del
Comune di Filadelfia, part.lla 839 foglio 22, per come emerso all'esito della c.t.u. disposta, il Tribunale aveva, invece, dichiarato l'usucapione dell'intero terreno su cui quel garage sorgeva, così pronunciando ultra petita.
Costituitasi in giudizio, ha, di fatto, aderito all'avversa richiesta, Controparte_1 riconoscendo l'errore in cui era incorso il Tribunale e concludendo in conformità all'appellante.
Ritenuti sussistenti i presupposti per l'applicazione delle forme di cui all'art. 350 bis c.p.c., il consigliere istruttore, fatte precisare le conclusioni, ha rimesso la causa all'udienza collegiale del 17.6.2025 per la discussione;
all'esito dell'udienza, sostituita con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
Tanto premesso l'appello – in conformità alle concordi conclusioni delle parti – va accolto.
Emerge, infatti, dagli atti che sia la domanda principale, spiegata da , sia, Parte_1 soprattutto, la domanda riconvenzionale di usucapione, poi accolta, avanzata da CP_1
aveva ad oggetto un garage che sorge sulla particella sopra menzionata e non,
[...] invece, l'intera detta particella.
Benché le conclusioni rassegnate nella comparsa potessero indurre in errore nella misura in cui si chiedeva al Tribunale di “accertare e dichiarare il possesso pacifico, continuato ed ininterrotto ultraventennale da parte della sig.ra del garage, Controparte_1 riportato al foglio di mappa n. 22 particella n. 839 derivata dalla particella 36”, tuttavia il tenore complessivo dell'atto era chiaro e corretto: in esso il possesso era sempre riferito al citato garage, che, d'altra parte, era proprio l'oggetto della domanda principale e, quindi, della contesa.
Inoltre, la c.t.u. espletata su incarico del Tribunale ha chiarito che “La porzione di terreno oggetto di causa ricade in agro del Comune di Filadelfia (VV) alla località
Palermi [...] è derivante dal frazionamento di una particella ormai soppressa nel 2011, la n. 36 del foglio 22, suddivisa in due particelle nn.838 e 839. [...] Su tale particella
3 insistono un fabbricato ad uso abitativo di proprietà dell'attore, a Sud della “strada comunale” non materializzata ma censita catastalmente, con identificativo catastale fg
22 part 839 sub 1-2-3 e due garage, a sud di una “strada comunale” materializzata ma non censita catastalmente, uno con identificativo catastale fg 22 part 839 sub 2 e l'altro senza identificativo catastale (All. n. 2). Tali garage sono contigui, realizzati con blocchi di calcestruzzo ed hanno un'unica struttura di copertura in pannelli di cemento amianto.
Il sub 2 viene utilizzato dall'attore. L'altro, non identificato catastalmente, invece è utilizzato dalla parte convenuta. Ed è proprio quest'ultimo che è oggetto di contesa. È di dimensioni pari a 2.57x5.19, ha un'unica apertura e non ha alcun infisso. Viene, dunque, utilizzato solo come autorimessa dalla parte convenuta.”: è proprio questo garage, senza identificativo catastale ed insistente sulla (più ampia) particella 839 (sulla quale insiste anche il fabbricato di proprietà di e l'altro garage, non in contestazione) Parte_1
l'oggetto della domanda di usucapione.
È, quindi, evidente – anche alla luce degli elaborati planimetrici allegati alla c.t.u., oltre che alla luce del suo contenuto – che l'estensione della particella 839 non si esaurisce con l'area di sedime del garage oggetto della domanda di usucapione, di talché il
Tribunale non avrebbe potuto accogliere la domanda con riferimento all'intera particella ma esclusivamente con riguardo alla parte della part.lla 839 foglio 22 sulla quale insiste il garage in contestazione di dimensioni pari a mt 2.75x 5.19, per come individuato dal c.t.u..
La sentenza va, quindi, riformata per come richiesto dalle parti.
L'assenza di una contestazione tra le parti e la sostanziale adesione dell'appellata alle avverse conclusioni giustificano l'integrale compensazione delle spese del presente grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la sentenza n. Parte_2 Parte_3
855/2024 emessa dal Tribunale di Lamezia Terme in data 20.9.2024, pubblicata in data
23.9.2024, così provvede:
- Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accerta e dichiara che l'avvenuta usucapione del bene sito nel Comune di Filadelfia, in località Palermi, in favore di come accertata dal Tribunale di Controparte_1
4 Lamezia Terme nella sentenza impugnata, è limitata alla sola porzione della part.lla 839 foglio 22 del CT del Comune di Filadelfia sulla quale insiste il garage oggetto di contesa di dimensioni pari a mt 2.75x 5.19, per come individuato dal
CTU e non l'intera part. 839;
- Conferma, nel resto, la sentenza impugnata;
- Manda al conservatore dei Registri Immobiliari per la trascrizione della presente sentenza;
- Compensa integralmente tra le parti le spese processuali del presente grado.
Cosi deciso, nella camera di consiglio da remoto in data 1.7.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Adele Foresta dott.ssa Anna AR LÀ
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catanzaro
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di Consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Anna AR LÀ Presidente
2) Dott.ssa Adele Foresta Consigliere rel.
3) Dott.ssa Alessandra Petrolo Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al n. 1723 del ruolo generale contenzioso ordinario dell'anno 2024 trattenuta in decisione all'udienza del 17 giugno 2025, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c., vertente
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, come da Parte_1 C.F._1 mandato in calce all'appello, dall'avv. Francesco Galati;
- APPELLANTE =
CONTRO
(c.f.: , rappresentata e difesa, come da Controparte_1 C.F._2 mandato in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Antonella Bartucca;
- APPELLATA =
Sulle seguenti conclusioni
Per l'appellante: “accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza n. 855/2024, pubblicata in data
23.09.2024 e notificata in data 29.10.2024, resa inter partes dal Tribunale di Lamezia
Terme, sezione unica civile, in persona del giudice dott.ssa Lucia Vidoz, nel proc. R.G.
n. 907/2013, dichiarare che l'usucapione maturato da parte appellata riguardi solamente quella parte della particella 839 foglio 22, sulla quale insiste il garage in contestazione di dimensioni pari a mt 2.57x5.19, per come individuato dal CTU, e non l'intera particella
1 839. Con vittoria di spese e compensi legali, oltre il rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA del presente giudizio”.
Per l'appellata: “1) In riforma parziale della sentenza n. 855/2024 pubblicata in data 23-
09-2024 e notificata in data 29-10-2024, resa inter partes dal Tribunale di Lamezia terme, sezione unica civile, in persona del giudice dott.ssa L. Vidoz, nel proc RGN
907/2013, dichiarare che l'usucapione maturato dalla sig.ra riguardi Controparte_1 solamente la parte della part.lla 839 foglio 22, sulla quale insiste il garage in contestazione di dimensioni pari a mt 2.75x 5.19, per come individuato dal CTU e non l'intera part. 839. 2) Con vittoria di spese”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione, notificato a impugnava la Controparte_1 Parte_1 sentenza n. 855/2024 emessa dal Tribunale di Lamezia Terme in data 20.9.2024, pubblicata in data 23.9.2024, con cui il giudice adito, nel rigettare la domanda spiegata da esso appellante, tesa ad ottenere la condanna della convenuta alla restituzione del garage ricadente nella p.lla 839 del foglio di mappa 22 del CT del Comune di Filadelfia e nell'accogliere la domanda riconvenzionale di accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione proposta da in relazione al medesimo garage, così Controparte_1 statuiva:
“- rigetta la domanda principale formulata da per le ragioni di cui in Parte_1 motivazione;
- accoglie la domanda riconvenzionale e per l'effetto dichiara l'avvenuta usucapione del bene sito nel Comune di Filadelfia, in località Palermi, in favore di Controparte_1 in riferimento al terreno riportato al Catasto Terreni di detto Comune al foglio di mappa
22, particella n. 839, derivata dall'ex particella n. 36;
- Autorizza le volture e le trascrizioni di legge conseguenti alla presente sentenza con esonero di ogni responsabilità degli addetti alla tenuta dei registri immobiliari;
- condanna al pagamento delle spese di lite del presente giudizio in Parte_1 favore di , liquidate in euro 2.552,00 per compensi, oltre spese Controparte_1 generali al 15%, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi nei confronti del procuratore dichiaratosi antistatario;
- pone le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, a carico delle parti in solido;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza”.
2 Prestando acquiescenza sia al rigetto della propria domanda sia all'accoglimento della domanda riconvenzionale di usucapione avanzata dalla controparte, lamentava, tuttavia,
l'appellante che il Tribunale, nonostante la domanda riconvenzionale avesse ad oggetto l'usucapione di un garage, ubicato su più ampio terreno censito al foglio 22 del CT del
Comune di Filadelfia, part.lla 839 foglio 22, per come emerso all'esito della c.t.u. disposta, il Tribunale aveva, invece, dichiarato l'usucapione dell'intero terreno su cui quel garage sorgeva, così pronunciando ultra petita.
Costituitasi in giudizio, ha, di fatto, aderito all'avversa richiesta, Controparte_1 riconoscendo l'errore in cui era incorso il Tribunale e concludendo in conformità all'appellante.
Ritenuti sussistenti i presupposti per l'applicazione delle forme di cui all'art. 350 bis c.p.c., il consigliere istruttore, fatte precisare le conclusioni, ha rimesso la causa all'udienza collegiale del 17.6.2025 per la discussione;
all'esito dell'udienza, sostituita con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
Tanto premesso l'appello – in conformità alle concordi conclusioni delle parti – va accolto.
Emerge, infatti, dagli atti che sia la domanda principale, spiegata da , sia, Parte_1 soprattutto, la domanda riconvenzionale di usucapione, poi accolta, avanzata da CP_1
aveva ad oggetto un garage che sorge sulla particella sopra menzionata e non,
[...] invece, l'intera detta particella.
Benché le conclusioni rassegnate nella comparsa potessero indurre in errore nella misura in cui si chiedeva al Tribunale di “accertare e dichiarare il possesso pacifico, continuato ed ininterrotto ultraventennale da parte della sig.ra del garage, Controparte_1 riportato al foglio di mappa n. 22 particella n. 839 derivata dalla particella 36”, tuttavia il tenore complessivo dell'atto era chiaro e corretto: in esso il possesso era sempre riferito al citato garage, che, d'altra parte, era proprio l'oggetto della domanda principale e, quindi, della contesa.
Inoltre, la c.t.u. espletata su incarico del Tribunale ha chiarito che “La porzione di terreno oggetto di causa ricade in agro del Comune di Filadelfia (VV) alla località
Palermi [...] è derivante dal frazionamento di una particella ormai soppressa nel 2011, la n. 36 del foglio 22, suddivisa in due particelle nn.838 e 839. [...] Su tale particella
3 insistono un fabbricato ad uso abitativo di proprietà dell'attore, a Sud della “strada comunale” non materializzata ma censita catastalmente, con identificativo catastale fg
22 part 839 sub 1-2-3 e due garage, a sud di una “strada comunale” materializzata ma non censita catastalmente, uno con identificativo catastale fg 22 part 839 sub 2 e l'altro senza identificativo catastale (All. n. 2). Tali garage sono contigui, realizzati con blocchi di calcestruzzo ed hanno un'unica struttura di copertura in pannelli di cemento amianto.
Il sub 2 viene utilizzato dall'attore. L'altro, non identificato catastalmente, invece è utilizzato dalla parte convenuta. Ed è proprio quest'ultimo che è oggetto di contesa. È di dimensioni pari a 2.57x5.19, ha un'unica apertura e non ha alcun infisso. Viene, dunque, utilizzato solo come autorimessa dalla parte convenuta.”: è proprio questo garage, senza identificativo catastale ed insistente sulla (più ampia) particella 839 (sulla quale insiste anche il fabbricato di proprietà di e l'altro garage, non in contestazione) Parte_1
l'oggetto della domanda di usucapione.
È, quindi, evidente – anche alla luce degli elaborati planimetrici allegati alla c.t.u., oltre che alla luce del suo contenuto – che l'estensione della particella 839 non si esaurisce con l'area di sedime del garage oggetto della domanda di usucapione, di talché il
Tribunale non avrebbe potuto accogliere la domanda con riferimento all'intera particella ma esclusivamente con riguardo alla parte della part.lla 839 foglio 22 sulla quale insiste il garage in contestazione di dimensioni pari a mt 2.75x 5.19, per come individuato dal c.t.u..
La sentenza va, quindi, riformata per come richiesto dalle parti.
L'assenza di una contestazione tra le parti e la sostanziale adesione dell'appellata alle avverse conclusioni giustificano l'integrale compensazione delle spese del presente grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la sentenza n. Parte_2 Parte_3
855/2024 emessa dal Tribunale di Lamezia Terme in data 20.9.2024, pubblicata in data
23.9.2024, così provvede:
- Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accerta e dichiara che l'avvenuta usucapione del bene sito nel Comune di Filadelfia, in località Palermi, in favore di come accertata dal Tribunale di Controparte_1
4 Lamezia Terme nella sentenza impugnata, è limitata alla sola porzione della part.lla 839 foglio 22 del CT del Comune di Filadelfia sulla quale insiste il garage oggetto di contesa di dimensioni pari a mt 2.75x 5.19, per come individuato dal
CTU e non l'intera part. 839;
- Conferma, nel resto, la sentenza impugnata;
- Manda al conservatore dei Registri Immobiliari per la trascrizione della presente sentenza;
- Compensa integralmente tra le parti le spese processuali del presente grado.
Cosi deciso, nella camera di consiglio da remoto in data 1.7.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Adele Foresta dott.ssa Anna AR LÀ
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