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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 30/10/2025, n. 1088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1088 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6750 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
02/11/1965, elettivamente domiciliato presso lo studio degli avv.ti Susanna
AL e RI DE, che lo rappresentano e difendono per procura speciale,
e
- C.F. nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Maria Chiara Leone, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 18/10/1992, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
GL.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero è stato ritualmente portato a conoscenza dell'esistenza del procedimento.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
18/10/1992 tra e trascritto presso il registro Parte_1 CP_1 dello stato civile del Comune di GL, anno 1992, numero 138, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
A) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in GL (CI) in data 18.10.1992, Parte_1 CP_1 trascritto nei registri dello stato civile dell'anno 1992 parte II, atto n. 138, Serie A, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le annotazioni di Legge.
Pag. 2 di 4 B) A definizione dei rapporti economici nati nel matrimonio, le parti convengono, a tacitazione di ogni reciproca pretesa a qualsiasi titolo, quanto segue:
1) la Signora si obbliga a cedere con separato atto notarile, CP_1 al Signor che si obbliga ad accettare, la quota pari al Parte_1
50% dell'intero dell'immobile sito in GL nella via Siracusa n. 8 (immobile contraddistinto in catasto al Foglio 1, Mapp. 3177, Sub. 24, Z C1, Cat. A/3, cl. 3, Vani 8, Rendita Euro 650,74).
La parte cedente garantisce la piena proprietà e disponibilità di quanto trasferito.
A fronte della suddetta cessione il Signor si obbliga a Parte_1 corrispondere alla Signora la complessiva somma di euro CP_1
45.000,00 (quarantacinquemila/00) che verrà versata contestualmente alla sottoscrizione del presente ricorso, concordando le parti che il rogito sarà sottoscritto entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza di divorzio.
I costi tutti relativi e/o conseguenti al rogito resteranno a carico del Signor Parte_1
Il Signor inoltre, si farà carico interamente della restituzione Pt_1 della somma residua a titolo di mutuo ipotecario ancora pendente per l'acquisto della casa coniugale, facendo fronte al pagamento delle rate mensili rimanenti.
La Signora si obbliga a lasciare libera da persone e cose la CP_1 porzione di casa coniugale a lei assegnata in sede di separazione al termine dei lavori di ristrutturazione della casa di sua esclusiva proprietà sita in Portoscuso e, in ogni caso, entro e non oltre la data del 31.12.2025.
La Signora si obbliga altresì a sostenere in prima persona tutte le spese relative alla porzione di immobile occupata (condominio, energia elettrica, gas, consumi idrici) fino alla data del rilascio della stessa.
2) Il Signor stante lo scioglimento dell'impresa familiare all'atto Pt_1 della sottoscrizione del presente ricorso, si obbliga a corrispondere alla Signora a titolo di liquidazione della quota di sua CP_1 spettanza la somma complessiva di € 7.500,00 (settimilacinquecento/00) ripartita in rate mensili di € 1.500,00 (millecinquecento/00) da versare a decorrere dal 31.08.2025 e fino al 31.12.2025.
Si dà atto che alla data del 31.07.2025 la Signora ha cessato CP_1 qualunque attività lavorativa presso il salone di parruccheria sito in GL, nella Via Valverde s.n.c. di cui il Signor resterà unico Pt_1 esclusivo titolare.
Pag. 3 di 4 3) Il Signor in virtù del diritto di credito vantato dalla Signora Pt_1
pari alla metà del valore di mercato dell'immobile commerciale CP_1 meglio descritto al punto 5) del presente ricorso, stimato in € 90.000,00 (novantamila/00), si obbliga a corrispondere alla stessa la somma complessiva di € 45.000,00 (quarantacinquemila/00) entro il termine del 31.10.2025 per il tramite di assegno circolare.
Per C) Le odierne parti si obbligano a contribuire al mantenimento del figlio (maggiorenne, studente ancora non economicamente autosufficiente) con le seguenti modalità:
1) il Signor ontinuerà a versare direttamente in favore del figlio la Pt_1 somma mensile pari ad € 350,00 (trecentocinquanta/00), oltre al 50% delle spese straordinarie;
2) la Signora si obbliga a versare direttamente in favore del figlio la CP_1 somma mensile pari ad € 350,00 (trecentocinquanta/00), oltre il 50% delle spese straordinarie;
3) i coniugi riconoscono e si danno atto di essere allo stato economicamente autosufficienti e di non vantare, pertanto, alcuna reciproca pretesa a titolo di mantenimento, ad eccezione del contributo previsto a carico del Signor in favore della Signora meglio specificato al punto 2) Pt_1 CP_1 lett. B) che precede e, in ogni caso, stabilito fino alla data ultima del 31.12.2025; riconoscono e si danno atto, altresì, di aver definito ogni rapporto economico di dare-avere tra loro in essere secondo le modalità di cui al presente atto.
D) I coniugi si scambiano il reciproco consenso per l'espatrio.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 30/10/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6750 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
02/11/1965, elettivamente domiciliato presso lo studio degli avv.ti Susanna
AL e RI DE, che lo rappresentano e difendono per procura speciale,
e
- C.F. nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Maria Chiara Leone, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 18/10/1992, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
GL.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero è stato ritualmente portato a conoscenza dell'esistenza del procedimento.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
18/10/1992 tra e trascritto presso il registro Parte_1 CP_1 dello stato civile del Comune di GL, anno 1992, numero 138, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
A) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in GL (CI) in data 18.10.1992, Parte_1 CP_1 trascritto nei registri dello stato civile dell'anno 1992 parte II, atto n. 138, Serie A, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le annotazioni di Legge.
Pag. 2 di 4 B) A definizione dei rapporti economici nati nel matrimonio, le parti convengono, a tacitazione di ogni reciproca pretesa a qualsiasi titolo, quanto segue:
1) la Signora si obbliga a cedere con separato atto notarile, CP_1 al Signor che si obbliga ad accettare, la quota pari al Parte_1
50% dell'intero dell'immobile sito in GL nella via Siracusa n. 8 (immobile contraddistinto in catasto al Foglio 1, Mapp. 3177, Sub. 24, Z C1, Cat. A/3, cl. 3, Vani 8, Rendita Euro 650,74).
La parte cedente garantisce la piena proprietà e disponibilità di quanto trasferito.
A fronte della suddetta cessione il Signor si obbliga a Parte_1 corrispondere alla Signora la complessiva somma di euro CP_1
45.000,00 (quarantacinquemila/00) che verrà versata contestualmente alla sottoscrizione del presente ricorso, concordando le parti che il rogito sarà sottoscritto entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza di divorzio.
I costi tutti relativi e/o conseguenti al rogito resteranno a carico del Signor Parte_1
Il Signor inoltre, si farà carico interamente della restituzione Pt_1 della somma residua a titolo di mutuo ipotecario ancora pendente per l'acquisto della casa coniugale, facendo fronte al pagamento delle rate mensili rimanenti.
La Signora si obbliga a lasciare libera da persone e cose la CP_1 porzione di casa coniugale a lei assegnata in sede di separazione al termine dei lavori di ristrutturazione della casa di sua esclusiva proprietà sita in Portoscuso e, in ogni caso, entro e non oltre la data del 31.12.2025.
La Signora si obbliga altresì a sostenere in prima persona tutte le spese relative alla porzione di immobile occupata (condominio, energia elettrica, gas, consumi idrici) fino alla data del rilascio della stessa.
2) Il Signor stante lo scioglimento dell'impresa familiare all'atto Pt_1 della sottoscrizione del presente ricorso, si obbliga a corrispondere alla Signora a titolo di liquidazione della quota di sua CP_1 spettanza la somma complessiva di € 7.500,00 (settimilacinquecento/00) ripartita in rate mensili di € 1.500,00 (millecinquecento/00) da versare a decorrere dal 31.08.2025 e fino al 31.12.2025.
Si dà atto che alla data del 31.07.2025 la Signora ha cessato CP_1 qualunque attività lavorativa presso il salone di parruccheria sito in GL, nella Via Valverde s.n.c. di cui il Signor resterà unico Pt_1 esclusivo titolare.
Pag. 3 di 4 3) Il Signor in virtù del diritto di credito vantato dalla Signora Pt_1
pari alla metà del valore di mercato dell'immobile commerciale CP_1 meglio descritto al punto 5) del presente ricorso, stimato in € 90.000,00 (novantamila/00), si obbliga a corrispondere alla stessa la somma complessiva di € 45.000,00 (quarantacinquemila/00) entro il termine del 31.10.2025 per il tramite di assegno circolare.
Per C) Le odierne parti si obbligano a contribuire al mantenimento del figlio (maggiorenne, studente ancora non economicamente autosufficiente) con le seguenti modalità:
1) il Signor ontinuerà a versare direttamente in favore del figlio la Pt_1 somma mensile pari ad € 350,00 (trecentocinquanta/00), oltre al 50% delle spese straordinarie;
2) la Signora si obbliga a versare direttamente in favore del figlio la CP_1 somma mensile pari ad € 350,00 (trecentocinquanta/00), oltre il 50% delle spese straordinarie;
3) i coniugi riconoscono e si danno atto di essere allo stato economicamente autosufficienti e di non vantare, pertanto, alcuna reciproca pretesa a titolo di mantenimento, ad eccezione del contributo previsto a carico del Signor in favore della Signora meglio specificato al punto 2) Pt_1 CP_1 lett. B) che precede e, in ogni caso, stabilito fino alla data ultima del 31.12.2025; riconoscono e si danno atto, altresì, di aver definito ogni rapporto economico di dare-avere tra loro in essere secondo le modalità di cui al presente atto.
D) I coniugi si scambiano il reciproco consenso per l'espatrio.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 30/10/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 4 di 4