Articolo 240 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
Articolo 239Articolo 241
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1 gennaio 1993
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19 dicembre 1996
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30 gennaio 1998
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18 ottobre 2001
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21 agosto 2013
Art. 240.
(Requisiti dei titolari delle imprese e dei responsabili tecnici)
1. I requisiti personali e professionali del titolare dell'impresa individuale, quando questa si avvalga di una sola sede operativa, o in sua vece e negli altri casi, ivi compresi i consorzi, del responsabile tecnico, sono i seguenti:
a) avere raggiunto la maggiore eta';
b) non essere e non essere stato sottoposto a misure restrittive di sicurezza personale o a misure di prevenzione;
c) non essere e non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito ovvero non avere in corso procedimento per dichiarazione di fallimento;
d) essere cittadino italiano o di altro stato membro della Comunita' Europea, ovvero di uno Stato anche non appartenente alla Comunita' Europea, con cui sia operante specifica condizione di reciprocita';
e) non avere riportato condanne per delitti, anche colposi e non essere stato ammesso a godere dei benefici previsti dall' articolo 444 del codice di procedura penale e non essere sottoposto a procedimenti penali;
f) ((LETTERA ABROGATA DAL D.L. 21 GIUGNO 2013, N. 69, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 9 AGOSTO 2013, N. 98))
g) aver conseguito un diploma di perito industriale, di geometra o di maturita' scientifica ovvero un diploma di laurea o di laurea breve in ingegneria;
h) aver superato un apposito corso di formazione organizzato secondo le modalita' stabilite dal Dipartimento dei trasporti terrestri.
2. Il responsabile tecnico deve inoltre svolgere la propria attivita' in maniera continuativa presso la sede operativa dell'impresa o presso il consorzio cui e' stata rilasciata la concessione stessa. Il responsabile tecnico non puo' operare presso piu' di una sede operativa di impresa o presso piu' di un consorzio che effettui il servizio di revisione ed e' tenuto a presenziare e certificare personalmente tutte le fasi delle operazioni di revisione che si riferiscono alla sua responsabilita'. In caso di temporanea assenza od impedimento del responsabile tecnico, quest'ultimo puo' essere sostituito, per un periodo non superiore a trenta giorni l'anno, dai soggetti e con i criteri stabiliti dal Dipartimento dei trasporti terrestri.
Entrata in vigore il 21 agosto 2013
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