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Sentenza 9 maggio 2024
Sentenza 9 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/05/2024, n. 2658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2658 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2024 |
Testo completo
All'udienza del 09.05.2024 sono presenti l'avv. Calì per parte attrice e l'Avv. Caterina D'Angelo, in sostituzione dell'Avv. Gioacchino D'Angelo, per la convenuta, i quali precisano le conclusioni e discutono oralmente la controversia, insistendo nelle rispettive domande, eccezioni e difese e riportandosi, in particolare, alle note conclusive autorizzate rispettivamente trasmesse.
IL G.O.P.
Dopo camera di consiglio, provvede come di seguito, ad ore 15.30.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Dott.ssa Francesca Taormina, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10450 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2021
TRA
(Avv. Roberto Calì) Parte_1
attrice
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, (Avv. Gioacchino Controparte_1
D'Angelo)
convenuta
E
CP_2
convenuto contumace
Oggetto: Domanda di risarcimento di danni provocati da un sinistro stradale.
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile, in persona del giudice onorario, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunziando nella contumacia di così provvede: CP_2 - In accoglimento delle domande spiegate da con atto di citazione del Parte_1
15.07.2021 e 21.07.2021, condanna la in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, e sotto il vincolo della solidarietà, al pagamento CP_2
in favore dell'attrice della somma di € 18.449,53, oltre rivalutazione monetaria (ove non calcolata) ed interessi al saggio legale dal fatto al soddisfo;
- Condanna i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione nei confronti dell'attrice delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 4.834,00, oltre Iva e Cpa come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, oltre a quelle relative alla espletata ctu, liquidate come da decreto in atti e poste provvisoriamente a carico di parte attrice.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha agito in giudizio per ottenere il ristoro dei danni fisici e patrimoniali Parte_1
sofferti in conseguenza di un sinistro stradale asseritamente verificatosi il giorno 08.03.2015, alle ore 17,30 circa, nella cittadina via Dei Cantieri, all'altezza del numero civico 63, in prossimità del
, allorquando, mentre in qualità di pedone si accingeva ad attraversare sulle strisce pedonali, Org_1
veniva attinta da un'autovettura Smart CI cabrio, tg. BJ600HA, di proprietà e condotta da CP_2
assicurata per la rca con la che effettuava una manovra di retromarcia per
[...] CP_3
uscire dal parcheggio e la attingeva sul fianco posteriore sinistro, facendola rovinare al suolo.
Detta domanda – della cui proponibilità in rito deve, in via preliminare, darsi atto, avendo parte attrice assolto l'onere previsto dall'art. 22 della L. n. 990/69 e successive modifiche con l'invio all'impresa assicuratrice del mezzo coinvolto nel sinistro di pec contenenti la richiesta risarcitoria e l'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita (cfr racc. a/r e pec del 26.03.2015,
20.03.2018 e del 10.03.2021 versate in atti dall'attrice) – è fondata e va, pertanto, accolta nei termini e nei limiti di seguito esplicati.
Trattando il caso in esame dell'investimento di un pedone, il giudizio di responsabilità deve essere impostato alla luce dell'art. 2054, I co., c.c., che pone a carico del conducente del veicolo una presunzione di responsabilità “se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
L'oggetto della prova liberatoria da parte del conducente è costituito da una condotta di guida irreprensibile ovvero il fatto che la colpa del danneggiato assume un tale rilievo da poter essere qualificata quale causa esclusiva del danno: la presenza di una presunzione di responsabilità
comporta, come necessaria conseguenza, che le incertezze e le lacune probatorie in merito alla dinamica del sinistro, sono poste a detrimento del conducente del veicolo.
In concreto, gli elementi probatori offerti al Decidente, complessivamente valutati, sono esaustivi ai fini della decisione e tali da far ritenere il conducente dell'autovettura Smart CI BR responsabile esclusivo dell'accaduto.
La prova con il teste addotto dall'attrice ed escusso all'udienza del 26.01.2023, , Testimone_1
ha, infatti, adeguatamente confermato la dinamica del sinistro nei termini in cui esso è stato prospettato in citazione.
Il testimone, premettendo di essere un'amica della e di avere assistito al sinistro, in quanto Pt_1
al momento dello stesso, “ero accanto alla mia amica”, ha dichiarato che “io e la mia amica eravamo appena scese sulla strada, sulle strisce pedonali, per attraversare la strada”, precisando, molto significativamente, che “ho visto una Smart che faceva retromarcia e colpiva la mia amica sul lato sinistro all'altezza della gamba. Io non ho avuto neanche il tempo di avvertire la mia
amica. Ho visto questa macchina andare indietro e colpirla. Lei è caduta a terra e ha iniziato a
lamentarsi, collassata”.
Secondo la narrazione del teste, poi, “ho subito chiamato aiuto e la gente che era all'entrata del bingo mi ha aiutata a portarla all'ingresso del bingo dove c'era un divanetto… all'ingresso, c'era un divanetto dove hanno fatto sedere l'attrice in attesa dell'autoambulanza”.
Nella fattispecie, poi, non è stato in alcun modo dimostrato che il comportamento dell'attrice abbia concorso a causare il sinistro o ad aggravare l'urto e le conseguenze del danno patito, se solo si consideri, tra l'altro, che la donna – a detta della – si trovava già sulla strada, appena Tes_1
scesa dal marciapiede, quando è stata attinta dalla macchina, e che il fatto è avvenuto in modo tanto improvviso da non consentirle di mettere in guardia l'amica del pericolo.
Invero, se, da un lato, in aggiunta a quanto già osservato, mette conto precisare che il conducente di un veicolo è tenuto a vigilare al fine di avvistare il pedone, il cui avvistamento, poi, implica la percezione di una situazione di pericolo, in presenza della quale il conducente è tenuto a porre in essere una serie di accorgimenti al fine di prevenire il rischio di un investimento;
dall'altro, la costante giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, anche in mancanza della prova liberatoria da parte del conducente del veicolo, non è preclusa l'indagine in ordine al concorso di colpa del pedone investito, con la conseguenza che, allorquando siano accertate la pericolosità e l'imprudenza della condotta del pedone, la colpa di questi concorre, ai sensi dell'art. 1227, I co., c.c., con quella presunta del conducente (Cass. Civ., sez. III, n. 6168/09; n. 29887/08; n. 17397/07; n. 11873/07; n.
2127/06).
Nella vicenda che ci occupa, non soltanto l'attività istruttoria non ha assolutamente dimostrato che il conducente del mezzo investitore, abbia fatto tutto il possibile per evitare CP_2
l'investimento, ma non è stato neppure provato che la abbia tenuto un comportamento Pt_1
pericoloso o imprudente.
È, anzi, emerso che la donna era già sulla strada quando il mezzo si è mosso, facendo retromarcia, e ciò nonostante (come assunto dal teste) al momento del fatto “c'era buio” e “pioveva” –
circostanze, queste, che avrebbero dovuto indurre il conducente a tenere una condotta di guida più
attenta, soprattutto in considerazione del tipo di manovra che stava compiendo.
Né può ignorarsi, ad ulteriore detrimento della posizione del che il mezzo si trovasse CP_2
posteggiato nelle immediate vicinanze delle strisce pedonali, la cui presenza avrebbe dovuto indurlo a immaginare l'eventuale transito di pedoni.
Sulla base di quanto è stato sostenuto in atto di citazione e probatoriamente confermato a seguito dell'istruttoria compiuta, deve opinarsi che sussista l'esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro del conducente del mezzo assicurato con la che, nonostante la presenza del pedone CP_1
sulla strada e le sfavorevoli condizioni di illuminazione e meteo, effettuava una manovra di retromarcia, senza avere prima segnalato le proprie intenzioni e senza adottare la necessaria accortezza e prudenza, con ciò ponendo colposamente in essere violazione del disposto di cui all'art. 154 CdS, che impone ai conducenti che intendono eseguire una manovra di retromarcia di assicurarsi di potere effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada.
Come è noto, difatti, la manovra di retromarcia va eseguita con estrema cautela, lentamente e con il completo controllo dello spazio retrostante, esigendo le norme di comune diligenza e prudenza e quelle del codice stradale che il conducente dell'autovettura che pone in essere una manovra di tal fatta (di per sé particolarmente pericolosa, perché destinata a porsi in conflitto con il normale flusso veicolare) per immettersi da un'area di sosta nel flusso veicolare della via, esegua tale manovra solo dopo essersi accertato, con idonea e accorta ispezione del tratto di strada retrostante, che la stessa non venga a interferire con la direttrice di marcia di altri utenti e/o di sopraggiungenti veicoli da tergo, per i quali costituisce intralcio e pericolo di collisione, ben dovendo detto conducente, se la diretta percezione visiva del tratto stradale impegnato gli risultasse preclusa, avvalersi dell'aiuto di un terzo che da terra possa segnalare il via libera.
A poco valgono, peraltro, i sospetti manifestati dalla convenuta in ordine alla veridicità del fatto e le incongruenze che essa rinviene nel racconto dell'attrice, che dovrebbero - a dire della stessa -
condurre al rigetto della domanda di risarcimento.
Vero è, infatti, che sulla scheda di intervento del 118, i soccorritori abbiano apposto, alla voce
“giudizio di sintesi” il “codice P” – indicativo di incidente avvenuto in uffici ed esercizi pubblici –
e, alla voce “note evento” la dicitura “rif. trauma al ginocchio in seguito a caduta”.
E tuttavia, siffatte circostanze non implicano la negazione dell'evento così come esso è stato rappresentato in citazione, se solo si consideri che, al momento dell'intervento dei sanitari – che nessuna indagine hanno evidentemente compiuto in ordine alla dinamica del fatto –, la era Pt_1
già stata condotta all'interno della sala Bingo e non si trovava più sull'asfalto (come riferito dall'amica) e che il termine “caduta” è tanto generico da non escludere alcun tipo di dinamica e,
dunque, neppure un investimento.
Né appare decisivo il tenore della chiamata al 118 effettuata subito dopo il sinistro, la cui registrazione è stata offerta in atti dalla convenuta: l'uomo che allertò il 118, richiedendo l'intervento di un'autoambulanza, invero, riferisce che “dentro il bingo una signora è scivolata”,
nulla di più.
Per attribuire il giusto grado di rilievo probatorio alle affermazioni dell'uomo, sarebbe stato necessario appurare se quest'ultimo avesse effettivamente assistito al sinistro e, comunque, da dove egli ricavasse l'intendimento che la fosse scivolata all'interno della sala. Pt_1
E tuttavia, seppure questo fosse uno degli aspetti su cui la ha fondato le proprie perplessità, CP_1
esso non è stato oggetto di approfondimento.
D'altra parte, dalla sentenza resa dal GIP del Tribunale di Bologna, innanzi al quale la e il Pt_1
sono stati imputati del delitto di cui all'art. 642 c.p., perché “al fine di conseguire CP_2 l'indennizzo o comunque il vantaggio derivante dal contratto di , Controparte_4
“attestavano falsamente essere avvenuto il sinistro stradale in Palermo l'8 marzo 2015” - allegata in atti dall'attrice -, emerge che fossero note le generalità del chiamante (id est il sovrintendente di
Polizia ) e, ciononostante, la convenuta ha ritenuto di non addurlo come testimone in questo Per_1
giudizio.
Non può ignorarsi, poi, che nel verbale di P.S. in atti, alla voce “modalità di trauma”, si legge
“incidente stradale… Via dei Cantieri…alle 17.30” e alla voce “anamnesi” è trascritto “rif incidente stradale”.
Dunque, l'attrice dichiarò, nelle immediatezze del fatto e in condizione di afflizione e concitazione,
di essere stata vittima di un sinistro stradale e non piuttosto di una caduta autonoma, di guisa che non può non opinarsi che quanto riferito ai medici del pronto soccorso fosse veritiero e che sussista un nesso causale tra le lesioni fisiche lamentate e il fatto lesivo posto a fondamento della domanda.
Non può immaginarsi, in buona sostanza, che la donna, nelle condizioni fisiche in cui si trovava subito dopo il sinistro, abbia avuto modo e tempo di pianificare una versione dei fatti diversa da quella reale.
Peraltro, in aggiunta a tanto, non possono non tenersi in conto le conclusioni cui è pervenuto il nominato Ctu in punto di nesso di causalità tra l'evento dannoso e le lesioni fisiche riportate dall'attrice: il perito ha, infatti, molto significativamente, riferito che “a seguito del riferito sinistro
subito in 08.03.2015 la signora riportava un trauma contusivo, ad Parte_1
esclusivo interessamento del ginocchio sinistra, sede di frattura scomposta pluriframmentaria della
rotula, trattata chirurgicamente con cerchiaggi metallici (rimosso dopo circa 4 mesi), i cui postumi
permanenti appaiono oggi stabilizzati e meritevoli di valutazione in termini medico-legali”.
Non appare superfluo ricordare che non rientra nell'incarico del Ctu accertare la veridicità del sinistro né l'incongruenza di evenienze probatorie acquisite in giudizio;
ciò che compete al perito è
la valutazione della compatibilità tra le lesioni accertate e una dinamica quale quella descritta dall'attore.
Che poi le lesioni siano in connessione con lo specifico fatto descritto in citazione è accertamento di competenza del Giudice. In concreto, il Ctu ha concluso nel senso che il danno subito dall'attrice è stato “provocato da traumatismo contusivo diretto del ginocchio” verificatosi in occasione dei fatti avvenuti l'08.03.2015; i dati acquisiti in giudizio comprovano, poi, che l'evento dell'08.03.2015 consistette nel sinistro stradale provocato dalla negligente condotta del CP_2
Sulla scorta delle superiori considerazioni, ha diritto al risarcimento Parte_1
integrale dei danni sofferti in conseguenza dell'incidente.
Il Ctu ha, dunque, ritenuto residuati, a carico dell'attrice e in connessione eziologica con le lesioni a suo tempo provocate dall'incidente, postumi di lieve entità quantificati con la percentuale dell'08%
e, in punto di quantificazione della durata del periodo di inabilità temporanea procurata all'attrice dalle lesioni, ha riconosciuto 30 giorni di inabilità totale, 30 giorni di inabilità relativa al 75%, 30
giorni di inabilità relativa al 50% e 60 giorni di inabilità relativa al 25%.
Per la liquidazione equitativa di un danno biologico così riconosciuto - e cioè del danno “biologico”
inteso quale “lesione all'integrità psicofisica della persona […] risarcibile indipendentemente dalla sua incidenza sulla capacità di produzione di reddito del danneggiato” (così l'art. 5, III co. della legge 5 marzo 2001 n. 57, in materia di danni derivati da sinistri provocati dalla circolazione stradale;
ma v. anche, in generale, l'art. 13 del D.lgs. n. 38/2000) ed appunto comprensivo sia del danno da invalidità permanente sia di quello da inabilità temporanea - questo Tribunale ritiene di doversi conformare, in difetto di specifica disciplina legislativa sul punto, alla tecnica liquidatoria del c.d. “criterio tabellare”, che ha trovato reiterata consacrazione nella recente giurisprudenza della
Corte di Cassazione e che comporta l'utilizzo dei parametri di stima di cui alla citata L. n. 57/01
(oggi trasfusi nell'art. 139 codice delle assicurazioni e da ultimo aggiornati con il D.M. 08.06.22, a mente del quale la somma liquidabile per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta è oggi pari ad
€ 50,79, mentre liquida la somma di € 25,39 per ogni giorno di inabilità parziale, ove debba presumersi che essa sia espressa dalla percentuale del 50%).
E così, in concreto, tenuto conto dei postumi permanenti accertati (8%), sulla base del valore-punto adeguato all'età (60 anni) del soggetto all'epoca del fatto, al livello dell'invalidità e definendo in ogni caso il risarcimento concreto in misura di equità, come il caso specifico richiede, compete all'attrice la somma di € 10.974,22. Quanto al danno derivante dall'inabilità temporanea, alla luce dei su richiamati criteri, si liquidano in valori attuali le somme di € 1.523,70 per l'inabilità totale, € 1.142,70 per l'inabilità relativa al
75%, € 761,70 per l'inabilità relativa al 50% ed € 761,40 per l'inabilità relativa al 25%.
Poiché nel fatto vi è figura di reato (lesioni colpose), in accordo alle argomentazioni di Cass. Civ.,
S.U., nn. 26972-26975/2008, compete alla parte lesa il danno non patrimoniale per la sofferenza morale connessa alle lesioni.
D'altra parte, è la stessa Suprema Corte che, successivamente alle pronunce delle Sezioni Unite sopra indicate, ha ribadito l'autonomia ontologica del danno morale, autonomia che deve essere considerata in relazione alla diversità del bene protetto, che attiene alla sfera della dignità morale delle persone e pure attiene ad un diritto inviolabile della persona (Cass. Civ., sez. III, n. 479/09, n.
11059/09, S.U., n. 557/09; n. 29191/08); e ciò ha fatto pure il Legislatore, che ha parlato expressis
verbis di danno morale come autonoma categoria di danno non patrimoniale (DPR n. 37 del
03.03.09): ad equità si liquida, in valuta attuale, la somma di € 2.274,55, pari al 15% del danno biologico complessivo, avuto riguardo, al di là di quanto può ben desumersi in via presuntiva, alla percentuale di danno riconosciuta dal Ctu (al limite delle micro-invalidità), alla dinamica del sinistro e alla tipologia delle lesioni, tenuto conto, altresì, della rilevante durata del periodo di inabilità oltre che delle difficoltà e limitazioni ragionevolmente riscontrate dall'attrice in seguito al sinistro nello svolgimento delle attività quotidiane.
Spetta all'attrice anche il ristoro degli esborsi sostenuti per la cura e la diagnosi delle lesioni riportate pari a complessivi € 1.011,26 – di cui il Ctu ha acclarato la congruità –, somma che,
Org_ oggetto di un'obbligazione di valore, dovrà essere rivalutata ad oggi in ragione degli indici con decorrenza dalla data media degli esborsi.
Conclusivamente, l'importo dovuto all'attrice ascende ad € 18.449,53 (tenendo presente che la somma di € 17.438,27 - riconosciuta a titolo di danno biologico da invalidità temporanea - è già comprensiva di rivalutazione monetaria, mentre sull'importo di € 1.011,26 - riconosciuto a ristoro degli esborsi affrontati e da affrontare - essa dovrà essere calcolata in ragione degli indici Istat), su cui vanno poi calcolati, al tasso legale e con decorrenza dalla data del sinistro (08.03.2015),
commisurandoli alla somma medesima previamente devalutata e poi rivalutata di anno in anno, gli interessi compensativi, a ristoro del cd. “danno da ritardo”. Le spese seguono la soccombenza e liquidate, in proporzione alla condanna, sulla base dei parametri introdotti (in attuazione dell'art. 13, VI co., L. 247/12) dal D.M. 55/14, aggiornati al D.M.
n. 147/22 e applicabili a tutte le liquidazioni successive alla data di entrata in vigore (23.10.22), in complessivi € 4.834,00, di cui € 264,00 per spese, oltre Iva e Cpa come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, vanno poste in solido a carico dei convenuti, che dovranno rifondere all'attrice anche le spese relative alla espletata ctu, liquidate come da decreto in atti e poste provvisoriamente a carico della stessa.
Così deciso in Palermo alla udienza odierna del 09 maggio 2024
Il G.o.p.
Dr.ssa Francesca Taormina
IL G.O.P.
Dopo camera di consiglio, provvede come di seguito, ad ore 15.30.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Dott.ssa Francesca Taormina, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10450 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2021
TRA
(Avv. Roberto Calì) Parte_1
attrice
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, (Avv. Gioacchino Controparte_1
D'Angelo)
convenuta
E
CP_2
convenuto contumace
Oggetto: Domanda di risarcimento di danni provocati da un sinistro stradale.
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile, in persona del giudice onorario, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunziando nella contumacia di così provvede: CP_2 - In accoglimento delle domande spiegate da con atto di citazione del Parte_1
15.07.2021 e 21.07.2021, condanna la in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, e sotto il vincolo della solidarietà, al pagamento CP_2
in favore dell'attrice della somma di € 18.449,53, oltre rivalutazione monetaria (ove non calcolata) ed interessi al saggio legale dal fatto al soddisfo;
- Condanna i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione nei confronti dell'attrice delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 4.834,00, oltre Iva e Cpa come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, oltre a quelle relative alla espletata ctu, liquidate come da decreto in atti e poste provvisoriamente a carico di parte attrice.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha agito in giudizio per ottenere il ristoro dei danni fisici e patrimoniali Parte_1
sofferti in conseguenza di un sinistro stradale asseritamente verificatosi il giorno 08.03.2015, alle ore 17,30 circa, nella cittadina via Dei Cantieri, all'altezza del numero civico 63, in prossimità del
, allorquando, mentre in qualità di pedone si accingeva ad attraversare sulle strisce pedonali, Org_1
veniva attinta da un'autovettura Smart CI cabrio, tg. BJ600HA, di proprietà e condotta da CP_2
assicurata per la rca con la che effettuava una manovra di retromarcia per
[...] CP_3
uscire dal parcheggio e la attingeva sul fianco posteriore sinistro, facendola rovinare al suolo.
Detta domanda – della cui proponibilità in rito deve, in via preliminare, darsi atto, avendo parte attrice assolto l'onere previsto dall'art. 22 della L. n. 990/69 e successive modifiche con l'invio all'impresa assicuratrice del mezzo coinvolto nel sinistro di pec contenenti la richiesta risarcitoria e l'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita (cfr racc. a/r e pec del 26.03.2015,
20.03.2018 e del 10.03.2021 versate in atti dall'attrice) – è fondata e va, pertanto, accolta nei termini e nei limiti di seguito esplicati.
Trattando il caso in esame dell'investimento di un pedone, il giudizio di responsabilità deve essere impostato alla luce dell'art. 2054, I co., c.c., che pone a carico del conducente del veicolo una presunzione di responsabilità “se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
L'oggetto della prova liberatoria da parte del conducente è costituito da una condotta di guida irreprensibile ovvero il fatto che la colpa del danneggiato assume un tale rilievo da poter essere qualificata quale causa esclusiva del danno: la presenza di una presunzione di responsabilità
comporta, come necessaria conseguenza, che le incertezze e le lacune probatorie in merito alla dinamica del sinistro, sono poste a detrimento del conducente del veicolo.
In concreto, gli elementi probatori offerti al Decidente, complessivamente valutati, sono esaustivi ai fini della decisione e tali da far ritenere il conducente dell'autovettura Smart CI BR responsabile esclusivo dell'accaduto.
La prova con il teste addotto dall'attrice ed escusso all'udienza del 26.01.2023, , Testimone_1
ha, infatti, adeguatamente confermato la dinamica del sinistro nei termini in cui esso è stato prospettato in citazione.
Il testimone, premettendo di essere un'amica della e di avere assistito al sinistro, in quanto Pt_1
al momento dello stesso, “ero accanto alla mia amica”, ha dichiarato che “io e la mia amica eravamo appena scese sulla strada, sulle strisce pedonali, per attraversare la strada”, precisando, molto significativamente, che “ho visto una Smart che faceva retromarcia e colpiva la mia amica sul lato sinistro all'altezza della gamba. Io non ho avuto neanche il tempo di avvertire la mia
amica. Ho visto questa macchina andare indietro e colpirla. Lei è caduta a terra e ha iniziato a
lamentarsi, collassata”.
Secondo la narrazione del teste, poi, “ho subito chiamato aiuto e la gente che era all'entrata del bingo mi ha aiutata a portarla all'ingresso del bingo dove c'era un divanetto… all'ingresso, c'era un divanetto dove hanno fatto sedere l'attrice in attesa dell'autoambulanza”.
Nella fattispecie, poi, non è stato in alcun modo dimostrato che il comportamento dell'attrice abbia concorso a causare il sinistro o ad aggravare l'urto e le conseguenze del danno patito, se solo si consideri, tra l'altro, che la donna – a detta della – si trovava già sulla strada, appena Tes_1
scesa dal marciapiede, quando è stata attinta dalla macchina, e che il fatto è avvenuto in modo tanto improvviso da non consentirle di mettere in guardia l'amica del pericolo.
Invero, se, da un lato, in aggiunta a quanto già osservato, mette conto precisare che il conducente di un veicolo è tenuto a vigilare al fine di avvistare il pedone, il cui avvistamento, poi, implica la percezione di una situazione di pericolo, in presenza della quale il conducente è tenuto a porre in essere una serie di accorgimenti al fine di prevenire il rischio di un investimento;
dall'altro, la costante giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, anche in mancanza della prova liberatoria da parte del conducente del veicolo, non è preclusa l'indagine in ordine al concorso di colpa del pedone investito, con la conseguenza che, allorquando siano accertate la pericolosità e l'imprudenza della condotta del pedone, la colpa di questi concorre, ai sensi dell'art. 1227, I co., c.c., con quella presunta del conducente (Cass. Civ., sez. III, n. 6168/09; n. 29887/08; n. 17397/07; n. 11873/07; n.
2127/06).
Nella vicenda che ci occupa, non soltanto l'attività istruttoria non ha assolutamente dimostrato che il conducente del mezzo investitore, abbia fatto tutto il possibile per evitare CP_2
l'investimento, ma non è stato neppure provato che la abbia tenuto un comportamento Pt_1
pericoloso o imprudente.
È, anzi, emerso che la donna era già sulla strada quando il mezzo si è mosso, facendo retromarcia, e ciò nonostante (come assunto dal teste) al momento del fatto “c'era buio” e “pioveva” –
circostanze, queste, che avrebbero dovuto indurre il conducente a tenere una condotta di guida più
attenta, soprattutto in considerazione del tipo di manovra che stava compiendo.
Né può ignorarsi, ad ulteriore detrimento della posizione del che il mezzo si trovasse CP_2
posteggiato nelle immediate vicinanze delle strisce pedonali, la cui presenza avrebbe dovuto indurlo a immaginare l'eventuale transito di pedoni.
Sulla base di quanto è stato sostenuto in atto di citazione e probatoriamente confermato a seguito dell'istruttoria compiuta, deve opinarsi che sussista l'esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro del conducente del mezzo assicurato con la che, nonostante la presenza del pedone CP_1
sulla strada e le sfavorevoli condizioni di illuminazione e meteo, effettuava una manovra di retromarcia, senza avere prima segnalato le proprie intenzioni e senza adottare la necessaria accortezza e prudenza, con ciò ponendo colposamente in essere violazione del disposto di cui all'art. 154 CdS, che impone ai conducenti che intendono eseguire una manovra di retromarcia di assicurarsi di potere effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada.
Come è noto, difatti, la manovra di retromarcia va eseguita con estrema cautela, lentamente e con il completo controllo dello spazio retrostante, esigendo le norme di comune diligenza e prudenza e quelle del codice stradale che il conducente dell'autovettura che pone in essere una manovra di tal fatta (di per sé particolarmente pericolosa, perché destinata a porsi in conflitto con il normale flusso veicolare) per immettersi da un'area di sosta nel flusso veicolare della via, esegua tale manovra solo dopo essersi accertato, con idonea e accorta ispezione del tratto di strada retrostante, che la stessa non venga a interferire con la direttrice di marcia di altri utenti e/o di sopraggiungenti veicoli da tergo, per i quali costituisce intralcio e pericolo di collisione, ben dovendo detto conducente, se la diretta percezione visiva del tratto stradale impegnato gli risultasse preclusa, avvalersi dell'aiuto di un terzo che da terra possa segnalare il via libera.
A poco valgono, peraltro, i sospetti manifestati dalla convenuta in ordine alla veridicità del fatto e le incongruenze che essa rinviene nel racconto dell'attrice, che dovrebbero - a dire della stessa -
condurre al rigetto della domanda di risarcimento.
Vero è, infatti, che sulla scheda di intervento del 118, i soccorritori abbiano apposto, alla voce
“giudizio di sintesi” il “codice P” – indicativo di incidente avvenuto in uffici ed esercizi pubblici –
e, alla voce “note evento” la dicitura “rif. trauma al ginocchio in seguito a caduta”.
E tuttavia, siffatte circostanze non implicano la negazione dell'evento così come esso è stato rappresentato in citazione, se solo si consideri che, al momento dell'intervento dei sanitari – che nessuna indagine hanno evidentemente compiuto in ordine alla dinamica del fatto –, la era Pt_1
già stata condotta all'interno della sala Bingo e non si trovava più sull'asfalto (come riferito dall'amica) e che il termine “caduta” è tanto generico da non escludere alcun tipo di dinamica e,
dunque, neppure un investimento.
Né appare decisivo il tenore della chiamata al 118 effettuata subito dopo il sinistro, la cui registrazione è stata offerta in atti dalla convenuta: l'uomo che allertò il 118, richiedendo l'intervento di un'autoambulanza, invero, riferisce che “dentro il bingo una signora è scivolata”,
nulla di più.
Per attribuire il giusto grado di rilievo probatorio alle affermazioni dell'uomo, sarebbe stato necessario appurare se quest'ultimo avesse effettivamente assistito al sinistro e, comunque, da dove egli ricavasse l'intendimento che la fosse scivolata all'interno della sala. Pt_1
E tuttavia, seppure questo fosse uno degli aspetti su cui la ha fondato le proprie perplessità, CP_1
esso non è stato oggetto di approfondimento.
D'altra parte, dalla sentenza resa dal GIP del Tribunale di Bologna, innanzi al quale la e il Pt_1
sono stati imputati del delitto di cui all'art. 642 c.p., perché “al fine di conseguire CP_2 l'indennizzo o comunque il vantaggio derivante dal contratto di , Controparte_4
“attestavano falsamente essere avvenuto il sinistro stradale in Palermo l'8 marzo 2015” - allegata in atti dall'attrice -, emerge che fossero note le generalità del chiamante (id est il sovrintendente di
Polizia ) e, ciononostante, la convenuta ha ritenuto di non addurlo come testimone in questo Per_1
giudizio.
Non può ignorarsi, poi, che nel verbale di P.S. in atti, alla voce “modalità di trauma”, si legge
“incidente stradale… Via dei Cantieri…alle 17.30” e alla voce “anamnesi” è trascritto “rif incidente stradale”.
Dunque, l'attrice dichiarò, nelle immediatezze del fatto e in condizione di afflizione e concitazione,
di essere stata vittima di un sinistro stradale e non piuttosto di una caduta autonoma, di guisa che non può non opinarsi che quanto riferito ai medici del pronto soccorso fosse veritiero e che sussista un nesso causale tra le lesioni fisiche lamentate e il fatto lesivo posto a fondamento della domanda.
Non può immaginarsi, in buona sostanza, che la donna, nelle condizioni fisiche in cui si trovava subito dopo il sinistro, abbia avuto modo e tempo di pianificare una versione dei fatti diversa da quella reale.
Peraltro, in aggiunta a tanto, non possono non tenersi in conto le conclusioni cui è pervenuto il nominato Ctu in punto di nesso di causalità tra l'evento dannoso e le lesioni fisiche riportate dall'attrice: il perito ha, infatti, molto significativamente, riferito che “a seguito del riferito sinistro
subito in 08.03.2015 la signora riportava un trauma contusivo, ad Parte_1
esclusivo interessamento del ginocchio sinistra, sede di frattura scomposta pluriframmentaria della
rotula, trattata chirurgicamente con cerchiaggi metallici (rimosso dopo circa 4 mesi), i cui postumi
permanenti appaiono oggi stabilizzati e meritevoli di valutazione in termini medico-legali”.
Non appare superfluo ricordare che non rientra nell'incarico del Ctu accertare la veridicità del sinistro né l'incongruenza di evenienze probatorie acquisite in giudizio;
ciò che compete al perito è
la valutazione della compatibilità tra le lesioni accertate e una dinamica quale quella descritta dall'attore.
Che poi le lesioni siano in connessione con lo specifico fatto descritto in citazione è accertamento di competenza del Giudice. In concreto, il Ctu ha concluso nel senso che il danno subito dall'attrice è stato “provocato da traumatismo contusivo diretto del ginocchio” verificatosi in occasione dei fatti avvenuti l'08.03.2015; i dati acquisiti in giudizio comprovano, poi, che l'evento dell'08.03.2015 consistette nel sinistro stradale provocato dalla negligente condotta del CP_2
Sulla scorta delle superiori considerazioni, ha diritto al risarcimento Parte_1
integrale dei danni sofferti in conseguenza dell'incidente.
Il Ctu ha, dunque, ritenuto residuati, a carico dell'attrice e in connessione eziologica con le lesioni a suo tempo provocate dall'incidente, postumi di lieve entità quantificati con la percentuale dell'08%
e, in punto di quantificazione della durata del periodo di inabilità temporanea procurata all'attrice dalle lesioni, ha riconosciuto 30 giorni di inabilità totale, 30 giorni di inabilità relativa al 75%, 30
giorni di inabilità relativa al 50% e 60 giorni di inabilità relativa al 25%.
Per la liquidazione equitativa di un danno biologico così riconosciuto - e cioè del danno “biologico”
inteso quale “lesione all'integrità psicofisica della persona […] risarcibile indipendentemente dalla sua incidenza sulla capacità di produzione di reddito del danneggiato” (così l'art. 5, III co. della legge 5 marzo 2001 n. 57, in materia di danni derivati da sinistri provocati dalla circolazione stradale;
ma v. anche, in generale, l'art. 13 del D.lgs. n. 38/2000) ed appunto comprensivo sia del danno da invalidità permanente sia di quello da inabilità temporanea - questo Tribunale ritiene di doversi conformare, in difetto di specifica disciplina legislativa sul punto, alla tecnica liquidatoria del c.d. “criterio tabellare”, che ha trovato reiterata consacrazione nella recente giurisprudenza della
Corte di Cassazione e che comporta l'utilizzo dei parametri di stima di cui alla citata L. n. 57/01
(oggi trasfusi nell'art. 139 codice delle assicurazioni e da ultimo aggiornati con il D.M. 08.06.22, a mente del quale la somma liquidabile per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta è oggi pari ad
€ 50,79, mentre liquida la somma di € 25,39 per ogni giorno di inabilità parziale, ove debba presumersi che essa sia espressa dalla percentuale del 50%).
E così, in concreto, tenuto conto dei postumi permanenti accertati (8%), sulla base del valore-punto adeguato all'età (60 anni) del soggetto all'epoca del fatto, al livello dell'invalidità e definendo in ogni caso il risarcimento concreto in misura di equità, come il caso specifico richiede, compete all'attrice la somma di € 10.974,22. Quanto al danno derivante dall'inabilità temporanea, alla luce dei su richiamati criteri, si liquidano in valori attuali le somme di € 1.523,70 per l'inabilità totale, € 1.142,70 per l'inabilità relativa al
75%, € 761,70 per l'inabilità relativa al 50% ed € 761,40 per l'inabilità relativa al 25%.
Poiché nel fatto vi è figura di reato (lesioni colpose), in accordo alle argomentazioni di Cass. Civ.,
S.U., nn. 26972-26975/2008, compete alla parte lesa il danno non patrimoniale per la sofferenza morale connessa alle lesioni.
D'altra parte, è la stessa Suprema Corte che, successivamente alle pronunce delle Sezioni Unite sopra indicate, ha ribadito l'autonomia ontologica del danno morale, autonomia che deve essere considerata in relazione alla diversità del bene protetto, che attiene alla sfera della dignità morale delle persone e pure attiene ad un diritto inviolabile della persona (Cass. Civ., sez. III, n. 479/09, n.
11059/09, S.U., n. 557/09; n. 29191/08); e ciò ha fatto pure il Legislatore, che ha parlato expressis
verbis di danno morale come autonoma categoria di danno non patrimoniale (DPR n. 37 del
03.03.09): ad equità si liquida, in valuta attuale, la somma di € 2.274,55, pari al 15% del danno biologico complessivo, avuto riguardo, al di là di quanto può ben desumersi in via presuntiva, alla percentuale di danno riconosciuta dal Ctu (al limite delle micro-invalidità), alla dinamica del sinistro e alla tipologia delle lesioni, tenuto conto, altresì, della rilevante durata del periodo di inabilità oltre che delle difficoltà e limitazioni ragionevolmente riscontrate dall'attrice in seguito al sinistro nello svolgimento delle attività quotidiane.
Spetta all'attrice anche il ristoro degli esborsi sostenuti per la cura e la diagnosi delle lesioni riportate pari a complessivi € 1.011,26 – di cui il Ctu ha acclarato la congruità –, somma che,
Org_ oggetto di un'obbligazione di valore, dovrà essere rivalutata ad oggi in ragione degli indici con decorrenza dalla data media degli esborsi.
Conclusivamente, l'importo dovuto all'attrice ascende ad € 18.449,53 (tenendo presente che la somma di € 17.438,27 - riconosciuta a titolo di danno biologico da invalidità temporanea - è già comprensiva di rivalutazione monetaria, mentre sull'importo di € 1.011,26 - riconosciuto a ristoro degli esborsi affrontati e da affrontare - essa dovrà essere calcolata in ragione degli indici Istat), su cui vanno poi calcolati, al tasso legale e con decorrenza dalla data del sinistro (08.03.2015),
commisurandoli alla somma medesima previamente devalutata e poi rivalutata di anno in anno, gli interessi compensativi, a ristoro del cd. “danno da ritardo”. Le spese seguono la soccombenza e liquidate, in proporzione alla condanna, sulla base dei parametri introdotti (in attuazione dell'art. 13, VI co., L. 247/12) dal D.M. 55/14, aggiornati al D.M.
n. 147/22 e applicabili a tutte le liquidazioni successive alla data di entrata in vigore (23.10.22), in complessivi € 4.834,00, di cui € 264,00 per spese, oltre Iva e Cpa come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, vanno poste in solido a carico dei convenuti, che dovranno rifondere all'attrice anche le spese relative alla espletata ctu, liquidate come da decreto in atti e poste provvisoriamente a carico della stessa.
Così deciso in Palermo alla udienza odierna del 09 maggio 2024
Il G.o.p.
Dr.ssa Francesca Taormina