Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/02/2025, n. 660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 660 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
La dr. Julie Martini in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Milano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Contestuale ex art. 429 c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al N. 11852/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
GHIDONI ALBERTO, TOCCALLI ELISABETTA e BIANCHI LAURA presso lo studio dei quali in
Milano Viale Premuda n. 14 ha eletto domicilio come da procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: contratto a termine e di formazione e lavoro
All'udienza di discussione il procuratore di parte ricorrente ha concluso come in atti.
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.10.2024, ha convenuto in giudizio avanti Parte_1 al Tribunale di Milano - sezione Lavoro - chiedendo l'accoglimento Controparte_1
delle seguenti conclusioni:
“Nel merito:
1) accertare e dichiarare l'inesistenza / inefficacia/ nullità del termine apposto al contratto del
3/05/2024 e per l'effetto
2) accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far data dal 03/05/2024 o diversa data ritenuta di giustizia e, conseguentemente,
3) condannare al pagamento ex art. 28 Dlgs 81/2015 di un'indennità Controparte_1
pagina 1 di 6
4) in ogni caso, accertare e dichiarare il diritto del sig. di percepire la retribuzione di Parte_1 maggio 2024, nonché a vedersi corrispondere il TFR (quest'ultimo solo nel caso in cui il Giudice dichiari la risoluzione del rapporto di lavoro), condannando in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, a corrispondere:
- euro 2.063,52 a titolo di retribuzione di maggio 2024;
- euro 152,85 a titolo di TFR;
5) per tutte le domande di cui ai punti precedenti, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo, da determinarsi, dalla data di proposizione della domanda giudiziale, nella misura del saggio di interesse previsto per il ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali (art. 1284,
4° comma, c.c.) o, in subordine, al tasso legale”. Con vittoria delle spese di lite.
nonostante la regolare notifica, non si è costituita in giudizio Controparte_1
rimanendo contumace.
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la discussione, all'udienza dell'11.2.2025 ha invitato il procuratore del ricorrente alla discussione e, all'esito, ha deciso la causa come da sentenza contestuale.
*
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
Sul contratto a termine.
Come è noto, il contratto a termine rappresenta un'eccezione rispetto all'ordinaria forma che dovrebbe assumere il contratto di lavoro subordinato.
La legge infatti sancisce il carattere eccezionale del rapporto determinato, tanto che il comma 1 d.lgs. n.
81/2015 statuendo che “il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro” si pone in armonia con le previsioni della Direttiva 1999/70/CE, che nelle considerazioni generali n. 6 e 7 dell'accordo quadro dispone: “i contratti di lavoro a tempo indeterminato rappresentano la forma comune dei rapporti di lavoro”.
In tal senso, al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine.
Ma, se il termine è di durata superiore a dodici mesi, è necessario che ricorrano le condizioni fissate all'art. 19, co. 1, d.lgs. n. 81/2015. Inoltre, se il rapporto di lavoro è di durata superiore a dodici giorni,
l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto e una copia deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione (art. 19, co. 4, d.lgs. n. 81/2015).
pagina 2 di 6 Per il contratto a termine di durata superiore a dodici giorni, dunque, si richiede la forma scritta ad substantiam (con specificazione del termine di scadenza del contratto), pena la riconduzione alla forma comune di rapporto di lavoro quale è il lavoro a tempo indeterminato.
Su questa linea, in giurisprudenza è stato chiarito che l'apposizione, al contratto di lavoro, del termine o l'indicazione della circostanza che tale termine implichi, postula a pena di nullità un patto in forma scritta ad substantiam, che deve essere anteriore, o quanto meno contestuale, all'inizio del rapporto e non può essere surrogato né da dichiarazioni scritte unilaterali delle parti (come la richiesta di avviamento del datore di lavoro) o di un terzo (quale il provvedimento di avviamento dell'Ufficio di collocamento) né da accordi verbali tra le parti, sicché, in difetto di tale valida apposizione del termine, il contratto si reputa a tempo indeterminato (cfr. Cass. nn. 16473/2009, 15494/2011).
Venendo al caso di specie, deve rilevarsi come il contratto stipulato tra le parti difetti proprio della forma scritta.
Ed invero, benché nel modello il rapporto intercorso tra le parti risulti qualificato come “lavoro a tempo determinato” (doc. 2 ric.), manca la produzione del contratto in atti sì da non poterne verificare l'apposizione scritta del termine.
Né risulta che il contratto a termine sia mai stato consegnato al lavoratore.
La riscontrata assenza del requisito della forma scritta comporta la trasformazione del rapporto in contratto a tempo indeterminato sin dall'inizio della prestazione lavorativa e le conseguenze di cui all'art. 28, co. 2, d.lgs. n. 81/2015 (“Nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604 del
1966. La predetta indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro”).
Va quindi affermata la costituzione del contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno sin dal
3.5.2024, con le medesime mansioni e a tempo pieno (come contrattualmente pattuito), e la società convenuta deve essere condannata alla riammissione in servizio dell'attore.
Inoltre, la datrice tenuta al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva che, in considerazione della durata del rapporto di lavoro, può quantificarsi nella misura minima di n. 2,5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari ad euro 1.864,74.
pagina 3 di 6 Dalla data della presente decisione (che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta), sull'indennità così liquidata competono gli interessi legali fino al soddisfo ex art. 1282 c.c. non anche quelli pretesi ex art. 1284, 4° comma, c.c.
Questo giudice, infatti, ritiene di aderire all'orientamento che nega l'applicazione del disposto dell'art. 1284 4° co. c.c. ai crediti di lavoro. La norma speciale di cui all'art. 429 ult. co. c.p.c., improntata a evidente favor praestatoris, prevede difatti che il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, determini gli interessi nella misura legale ed il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito, condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto.
L'art. 1284 4° co. c.c., di cui parte ricorrente invoca l'applicazione, prevede che se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
Tale ultima norma, caratterizzata da finalità deflattiva, perseguita dal legislatore mediante l'adozione degli interessi commerciali, aventi saggio più elevato rispetto agli interessi legali di cui al 1° co. art. 1284 c.c., mira a colpire l'inadempienza rispetto a un obbligo liberamente e pattiziamente assunto, anche mediante l'abuso del processo come mezzo per prolungare, ai danni del creditore, la soddisfazione del suo diritto, è espressamente riferita alla materia delle transazioni commerciali e risponde, in ultima analisi, a finalità distinte rispetto a quella, parimenti speciale, di cui all'art. 429 ult. co. c.p.c., che mira a preservare il valore di acquisto dei crediti di lavoro, attraverso il meccanismo automatico di cumulo di interessi e rivalutazione, in quanto idonei a fronteggiare bisogni di natura primaria, aventi copertura costituzionale (v. diritto alla retribuzione di cui all'art. 36 cost.).
La riferibilità della disciplina invocata alla materia delle transazioni commerciali e l'evocazione della fattispecie della pattuizione della misura dell'interesse, circostanza del tutto aliena alla determinazione delle obbligazioni tipicamente originanti dal rapporto di lavoro, induce a fare esclusivo riferimento per l'individuazione degli accessori del credito di lavoro all'art. 429 ult. co. c.p.c. che andrà, pertanto, applicato con esclusione della disciplina di cui all'art. 1284 4° co. c.c.
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Il ricorrente lamenta altresì di non aver percepito la retribuzione per il periodo di prestazione dell'attività lavorativa dal 03 maggio 2024 al 31 maggio 2024 (data di scadenza dell'illegittimo termine apposto al contratto) oltre che il TFR.
pagina 4 di 6 La domanda relativa al TFR non può trovare accoglimento in ragione della ricostituzione del rapporto in capo alla resistente.
Quanto alla retribuzione spettante al lavoratore per il periodo dal 03 maggio 2024 al 31 maggio 2024 la domanda va accolta.
Secondo l'insegnamento ormai consolidato della Suprema Corte in materia di azione di adempimento contrattuale esperita ex art. 1453 c.c., quale quella oggi in decisione, insegnamento consacrato nella nota pronunzia resa dalle Sezioni Unite n. 13533/2001 (cui si è uniformata tutta la giurisprudenza successiva: cfr. a tal proposito Cass. n. 3373/2010), “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione
o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ.
(risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non
l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare
l'avvenuto, esatto adempimento” (cfr. anche Cass. n. 6205/2010).
In questo senso, l'attore ha l'onere di provare esclusivamente il titolo e la sopravvenuta scadenza dell'obbligazione (di pagamento), asseritamente rimasta inadempiuta, e di allegare (meramente) il fatto dell'altrui inadempimento, incombendo poi sulla controparte l'onere di eccepire (e dimostrare) eventuali fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'obbligazione in discorso.
Gli oneri di dimostrazione gravanti sulla parte attrice hanno incontrato piena soddisfazione sulla scorta della documentazione in atti (modello UNILAV, CCNL, CCPL Milano e rinnovo CCPL e tabelle retributive doc. 2, 5 e 6 ric.).
In particolare, quanto alle retribuzioni di maggio 2024, spetta al ricorrente l'importo di euro 2.063,52, secondo i conteggi dettagliati in ricorso.
pagina 5 di 6 La convenuta, alla quale spettava di dar prova di eventuali fatti impeditivi, estintivi o modificativi della prestazione oggetto di controversia, non vi ha provveduto.
Anzi, la parte datrice di lavoro, nel rimanere contumace, non ha evidentemente assolto al proprio onere.
Spetta, quindi, alla parte attrice l'importo complessivo di euro 2.063,52, oltre interessi legali (per le ragioni già esposte) e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara la costituzione tra le parti di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno dal 3.5.2024, con le medesime mansioni (come già contrattualmente pattuito);
- condanna la parte convenuta alla riammissione in servizio dell'attore;
- condanna la parte convenuta al pagamento, in favore dell'attore, di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva nella misura di n. 2,5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (pari ad euro 1.864,74), oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo;
- condanna la parte convenuta al pagamento in favore dell'attore dell'importo di euro 2.063,52, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo
- condanna la parte convenuta al pagamento, in favore dell'attore, delle spese processuali, che determina in complessivi ed euro 4.000,00 per compensi di avvocato, oltre IVA, CPA e rimborso ex art. 2 d.m. n. 55/2014.
Sentenza esecutiva.
Così deciso in Milano, in data 11 febbraio 2025.
Il Giudice del lavoro
Julie Martini
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