Articolo 3 della Legge 19 maggio 1951, n. 399
Articolo 2Articolo 4
Versione
1 luglio 1951
Art. 3.
Nei bilanci dell'Amministrazione del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione nella citta' di Roma, dei patrimoni riuniti ex-economali e della Azienda nazionale autonoma, delle strade statali, per l'esercizio finanziario 1950-51, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella C.
Entrata in vigore il 1 luglio 1951