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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/01/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 24557/2019
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA II sezione civile in persona del giudice unico, dott.ssa Emilia Cerchiara, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella controversia in primo grado iscritta al n° 24557/2019 del R.G.A.C.,
vertente tra
elettivamente domiciliato in Roma, Via Pompeo Magno Parte_1
94, presso rappresentato e difeso Controparte_1
dall'Avv. Barbara Morbinati, per procura alle liti su separato foglio congiunto all'atto di citazione;
- parte attrice –
e
con Controparte_2
socio unico - Gestione Fondo Garanzia Vittime della Strada, in persona del pagina 1 di 14 legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Roma, via Giuseppe
Pisanelli, 2, presso lo studio dell'Avv. Maria Cristina Fratto dalla quale è
rappresentato e difeso per procura su separato foglio congiunto alla comparsa di costituzione e risposta;
- convenuta opposta -
e
, subentrata a titolo universale a norma Controparte_3
dell'art. 1 co. 3 d.l.. 22/10/2016 n° 193 convertito in legge dalla l. 1/12/2016 n.
225 subentrata, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di società del Gruppo Controparte_4
, in persona del Responsabile p.t., elettivamente domiciliata in Roma, CP_4
Via Vincenzo Ciaffi Pal. E/26 presso lo studio dell'avv. Ilaria Riccio dalla quale è rappresentata e difesa per procura alle liti su separato foglio congiunto alla comparsa di costituzione e risposta;
- convenuta opposta -
OGGETTO: opposizione ex art. 615- 617 c.p.c. relativa a cartella esattoriale n. 09720170148600090.
pagina 2 di 14 CONCLUSIONI DELLE PARTI: la causa è stata decisa sulle conclusioni che la parte attrice e hanno precisato come da verbale, riportandosi CP_2
ai rispettivi atti difensivi ed ha formulato in Controparte_3
comparsa di costituzione.
Parte attrice: “Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa:
- In via pregiudiziale: sospendere l'esecutorietà del provvedimento impugnato,
alla luce dei motivi sopra ampiamente rassegnati, ed in considerazione del
grave ed irreparabile danno (anche in termini di difficoltà dell'eventuale
azione di ripetizione) che l'Istante patirebbe ove venisse messo in esecuzione il
provvedimento impugnato ed in considerazione, altresì, della circostanza per
cui l'intimante può procedere inaudita altera parte al fermo amministrativo dei
veicoli dell'istante e/o all'iscrizione di ipoteca sugli immobili dello stesso, con
ciò determinando un ulteriore gravissimo ed irreparabile danno.
- Nel merito: (i) dichiarare con ogni miglior formula inesistente, nulla,
illegittima e priva di qualsiasi fondamento giuridico la cartella esattoriale n.
09720170148600090 e per l'effetto, revocarla;
(ii) dichiarare con ogni miglior
formula l'insussistenza del credito azionato;
(iii) dichiarare con ogni miglior
formula l'inefficacia di ogni atto diretto in qualsiasi forma al recupero del
pagina 3 di 14 credito medesimo;
(iv) in via subordinata: qualora le ragioni sopra richiamate
dovessero ritenersi insufficienti e con espressa riserva di gravame, disporre
comunque un'equa riduzione della sanzione amministrativa comminata, stante
l'eccessiva severità della stessa proporzionata alla natura ed entità
dell'infrazione ed in relazione ai motivi di cui sopra e, comunque, disporre la
rateizzazione del carico sanzionatorio;
- condannare i convenuti al pagamento
delle spese e compensi giudizio nella misura sopra indicata, da distrarre in
favore del difensore ai sensi dell'art. 93 c.p.c..”.
“- in via preliminare I. rigettare l'istanza di sospensione, CP_2
perché infondata;
con il seguito delle spese e delle competenze, da maggiorare
con il rimborso forfetario spese generali, accessori previdenziali e accessori
tributari;
- nel merito, II. rigettare l'opposizione promossa dal Sig. , Parte_1
perché inammissibile, improcedibile, nonché infondata in fatto e in diritto;
III.
in via riconvenzionale, accertare e dichiarare il diritto della
[...]
con socio unico - Gestione Controparte_2
Fondo Garanzia Vittime della Strada, a ripetere dal Sig. la Parte_1
somma di €uro 9.800,00, pari all'importo corrisposto dall' CP_5
pagina 4 di 14 s.p.a., quale impresa designata per la gestione dei sinistri per conto del Fondo
di Garanzia Vittime della Strada, ai Sig.ri e per Pt_2 Parte_3
il sinistro occorso il 27 gennaio 2007 (rectius 12 gennaio 2007), oltre interessi
dal pagamento al soddisfo;
IV. in ogni caso, condannare il Parte_1
alla refusione delle spese e competenze di causa, con le maggiorazioni dovute
per rimborso forfetario spese generali, accessori previdenziali e accessori
tributari.”.
: “ - accertare l'avvenuta rituale notifica Controparte_6
della cartella di pagamento;
- accertare che l'estratto di ruolo non è
certamente il primo atto mediante il quale controparte ha appreso della
debenza;- accertare l'inammissibilità e tardività della domanda di
controparte; - spese secondo giustizia.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 03/04/2019 l'attore opponente
indicato in epigrafe ha proposto opposizione e chiesto, previa sospensione della sua efficacia esecutiva, dichiarare nulla, illegittima e priva di qualsiasi fondamento giuridico la cartella esattoriale n. 09720170148600090 emessa per l'importo di € 9.800,00 oltre interessi e spese, e per l'effetto, revocarla;
in ogni pagina 5 di 14 caso, dichiarare l'insussistenza del credito azionato. A tal fine, ha esposto di aver appreso dell'esistenza della cartella esattoriale n. 0972017014860009 a seguito di una verifica eseguita in data 20/03/2019 presso gli uffici di
[...]
. Ha dedotto l'illegittimità della cartella esattoriale Controparte_3
in oggetto per i seguenti motivi:
- mancanza di titolarità e disponibilità, nel 2007, di alcuna autovettura, atteso che, all'epoca, aveva appena 18 anni e viveva con la madre;
- omessa comunicazione da parte del sia del sinistro sia della CP_7
richiesta di surroga;
- inesistenza del ruolo, ossia mancata redazione e sottoscrizione del ruolo, e notifica della cartella dopo il decorso del termine di cinque mesi dalla esecutorietà del (preteso) ruolo con conseguente nullità della cartella;
- prescrizione della pretesa creditoria, risalente al 2007, in assenza di atti interruttivi;
- omessa notifica della cartella esattoriale posta a base della pretesa dell'erario e comunque inesistenza/nullità della notifica per violazione di legge;
- violazione del DPR n. 209/2005 (T.U. codice della strada). Difetto assoluto di motivazione. Eccesso di potere sotto forma di sviamento in relazione pagina 6 di 14 all'omessa comunicazione del sinistro e della richiesta di surroga da parte del
; CP_7
- violazione dell'art. 97 della Costituzione. Violazione dei principi del
naeminem laedere (artt. 2041 e 2043 c.c.), di correttezza e buona fede (art. 1337 c.c.). Sviamento per non aver , il posto in essere nessuno degli CP_7
obblighi a cui era tenuto prima di dar corso al recupero;
- insanabile nullità per genericità del provvedimento impugnato, in quanto non consente al contribuente di risalire alle circostanze che hanno determinato la pretesa;
- decadenza per decorso del biennio dalla consegna del ruolo;
- illegittimità delle maggiorazioni.
2. Costituitasi ha puntualmente contestato le domande attoree CP_2
chiedendone il rigetto per infondatezza, formulando domanda riconvenzionale per l'accertamento del diritto di ripetizione della somma di €uro 9.800,00, pari all'importo corrisposto dall' quale impresa designata Controparte_8
per la gestione dei sinistri per conto del Fondo di Garanzia Vittime della
Strada, ai Sig.ri e per il sinistro occorso il 27 Pt_2 Parte_3
gennaio 2007 (rectius 12 gennaio 2007), oltre interessi dal pagamento al soddisfo .
pagina 7 di 14 3. Costituitasi ha chiesto il rigetto Controparte_3
dell'opposizione, eccependo: - l' inammissibilità, per tardività
dell'opposizione ex art. 617 c.p.c.; l'inammissibilità, per carenza di interesse,
dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo;
- l'infondatezza dell'opposizione
4. Ritenuta implicitamente rinunciata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella esattoriale opposta, non coltivata alla prima udienza,
dato atto della validità della costituzione di Controparte_6
con il patrocinio di avvocato del libero foro (cfr. S.U. sent. n. 30008 del
22.10.2019, all'udienza del 05/11/2020, ed assegnati i richiesti termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., all'esito dei quali le domande ed eccezioni formulate dalle parti sono rimaste pressoché immutate, la causa, documentalmente istruita, è
stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, quindi, trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra epigrafate.
5. Procedendo gradatamente nell'esame delle questioni oggetto di giudizio-
arg. ex art. 276 c.p.c. – e con il contemperamento, ove possibile e rilevante,
della 'ragione più liquida' ( cfr SU, sent. n. 9936 dell'8.05.2014; S.C., VI-L,
sent. n. 12002 del 28.05.2014) –, giova , preliminarmente osservare:
pagina 8 di 14 - essendo la cartella esattoriale del tutto equiparabile ad un atto di precetto (cfr,
da ultima : S.C., II, ord. n. 8704 del 15.04.2011) quale necessario atto prodromico all''esecuzione forzata, ed avendo la parte opponente contestato la sussistenza del c.d. ius in executivis, e cioè del titolo e dunque del potere di procedere nei propri confronti alla riscossione coattiva, tuttavia non ancora iniziata, la domanda introduttiva del procedimento è qualificabile, in parte qua, come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. co 1, mentre in relazione alla contestazione della regolarità formale del titolo esecutivo e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata ( inesistenza del ruolo, mancata redazione e sottoscrizione del ruolo, notifica della cartella dopo il decorso del termine di cinque mesi dalla esecutorietà del (preteso) ruolo, omessa notifica della cartella di pagamento e comunque inesistenza/nullità della notifica,
difetto assoluto di motivazione, omessa notifica dell'atto prodromico, nullità
della notifica dell'atto prodromico, insanabile nullità per genericità del provvedimento impugnato, in quanto non consente al contribuente di risalire alle circostanze che hanno determinato la pretesa;
decadenza per decorso del biennio dalla consegna del ruolo;
illegittimità delle maggiorazioni., etc.)
l'azione è qualificabile come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c..
pagina 9 di 14 Ciò posto, avendo dimostrato di aver Controparte_3
regolarmente notificato la cartella di pagamento opposta in data 20/04/2018
mediante consegna a mani della madre convivente (cfr. copia ricevuta avvenuta notifica, fascicolo , - notifica valida ed efficace, avuto CP_9
riguardo alla regolarità del procedimento notificatorio e segnatamente all'avviso di avvenuta notifica inviato all'opponente a mezzo raccomandata, in data 26/04/2020, mediante il quale il notificatore “Ai sensi dell'art. 60 del
D.P.R. 29/09/1973, n. 600 e dell'art. 26 del D.P.R. 29/09/1973 n. 692, Le si
comunica che in data 20/04/2018, l'atto sopra indicato, in busta chiusa e
sigillata, è stato notificato presso il suo domicilio fiscale, a mani del /della
Sig.IG.ra , qualificatosi Familiare che ha sottoscritto la relata di notifica” ha dato notizia dell'avvenuta notifica della cartella di pagamento opposta al destinatario assente (cfr. copia ricevuta avvenuta notifica, fascicolo -, CP_9
avendo l'opponente notificato l'atto di citazione in data 03/04/2019 e, dunque,
oltre il termine perentorio di 20 giorni stabilito dall'art. 617 c.p.c. (notifica della cartella di pagamento: 20/04/2018) deve essere preliminarmente dichiarata la inammissibilità per tardività, ossia per intervenuta decadenza, in relazione alla contestazione dei vizi formali della omessa notifica dell'atto prodromico ed in relazione alla inesistenza/nullità del ruolo,
pagina 10 di 14 omessa/nulla/inesistente notifica della cartella, difetto di motivazione della cartella, violazione del DPR n. 209/2005 (T.U. codice della strada). Difetto
assoluto di motivazione. Eccesso di potere sotto forma di sviamento in relazione all'omessa comunicazione del sinistro e della richiesta di surroga da parte del Fondo, violazione dell'art. 97 della Costituzione. Violazione dei principi del naeminem laedere (artt. 2041 e 2043 c.c.), di correttezza e buona fede (art. 1337 c.c.). Sviamento per non aver , il posto in essere CP_7
nessuno degli obblighi a cui era tenuto prima di dar corso al recupero,
illegittimità delle maggiorazioni applicate, decadenza per decorso del biennio dalla consegna del ruolo, iscrizione a ruolo oltre i termini di legge.
Nel merito, la pretesa creditoria cui la cartella opposta si riferisce è
chiaramente individuata nel “Recupero crediti d.lgs 209/2005 fondo garanzia
anno 2007” a seguito del sinistro verificatosi il 12/01/2007 alle ore 10:00 circa,
in Roma, tra la vettura Fiat Stilo, targata CA807FK, di proprietà e condotta da
, con a bordo anche , e la vettura Controparte_10 Parte_3
Wolkswagen Polo, targata DA189VC, di proprietà di , Parte_1
condotta da , il quale in marcia lungo la via Casal Bertone, Testimone_1
giunto in prossimità dell'incrocio con la via Portonaccio, regolamentato da impianto semaforico, s'immetteva sulla via Portonaccio senza rispettare l'alt pagina 11 di 14 intimatogli dal semaforo che, in quel momento, proiettava luce rossa;
così
facendo impattava la vettura Fiat Stilo, targata CA807FK, che percorreva la via
Portonaccio, dirigendosi verso la Casilina.
La responsabilità del sinistro era addebitata al conducente della vettura
Wolkswagen Polo, targata DA189VC, (cfr. constatazione Parte_4
amichevole di incidente, doc. 10, fascicolo . CP_2
Il veicolo investitore risultata essere privo di assicurazione per la responsabilità
civile e di proprietà di . Parte_1
Il FGVS provvedeva, dunque, al ristoro dei danni subiti dai danneggiati,
agendo in via di regresso nei confronti dell'odierno opponente.
A norma dell'art. 292 , comma 1, del d. lgs. 209/2005, “L'impresa designata
che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno nei casi previsti
dall'articolo 283, comma 1, lettere a) b), d), d-bis) e d-ter), ha azione di
regresso nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero
dell'indennizzo pagato nonché degli interessi e delle spese.”.
L'opponente ha contestato l'obbligazione di restituzione azionata, comunque provata da mediante deposito di copia delle quietanze di CP_2
pagamento del 27/10/2010 sottoscritte dai danneggiati (doc. 15, fascicolo
) deducendone, inoltre, l'estinzione, in mancanza di atti CP_2
pagina 12 di 14 interruttivi, per intervenuta prescrizione quinquennale a decorrere dal 2007,
anno del sinistro.
L'eccezione è infondata e deve essere respinta.
Come di recente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. , sez. 3,
sent. n. 12736 del 09/05/2024) “L'azione di regresso dell'impresa designata
dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, prevista dall'art. 29 della l.
n. 990 del 1969, applicabile ratione temporis, ha natura speciale ed autonoma
ex lege, sicché per il suo esercizio si applica l'ordinario termine di
prescrizione decennale, che comincia a decorrere dalla data del pagamento
effettuato al danneggiato.”
Nella fattispecie, dalla documentazione offerta in comunicazione da risulta che il pagamento, da parte del FGVS, ai terzi danneggiati CP_2
è avvenuto nell'ottobre del 2010 (cfr. quietanze di pagamento, doc. 15,
fascicolo , sicché il termine di prescrizione decennale risulta CP_2
validamente interrotto dalle richiesta di pagamento del 27/03/2018 (cfr. doc.
17, fascicolo ) e dalla cartella di pagamento opposta. CP_2
In conclusione, legittima risulta la procedura di recupero del credito azionata da conseguente al ristoro dei danni subiti dai terzi danneggiati e CP_2
valida ed efficace la cartella di pagamento opposta.
pagina 13 di 14 6. Le spese seguono la soccombenza, onde sono poste a carico dell'opponente e liquidate, in favore di ciascuno dei convenuti, in applicazione del D.M.
147/2022, scaglione da € 5.001,00 a € 26.000,00, in complessivi € 3.000,00 di cui € 600,00 per la fase studio, € 600,00 per la fase introduttiva, € 900,00 per la fase istruttoria/trattazione, € 900,00 per la fase decisionale, oltre spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia in epigrafe indicata, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite liquidate per ciascun convenuto, come in parte motiva, in complessivi € 3.000,00 oltre spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge.
Roma, 31/12/2024
Il giudice
Emilia Cerchiara
pagina 14 di 14
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA II sezione civile in persona del giudice unico, dott.ssa Emilia Cerchiara, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella controversia in primo grado iscritta al n° 24557/2019 del R.G.A.C.,
vertente tra
elettivamente domiciliato in Roma, Via Pompeo Magno Parte_1
94, presso rappresentato e difeso Controparte_1
dall'Avv. Barbara Morbinati, per procura alle liti su separato foglio congiunto all'atto di citazione;
- parte attrice –
e
con Controparte_2
socio unico - Gestione Fondo Garanzia Vittime della Strada, in persona del pagina 1 di 14 legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Roma, via Giuseppe
Pisanelli, 2, presso lo studio dell'Avv. Maria Cristina Fratto dalla quale è
rappresentato e difeso per procura su separato foglio congiunto alla comparsa di costituzione e risposta;
- convenuta opposta -
e
, subentrata a titolo universale a norma Controparte_3
dell'art. 1 co. 3 d.l.. 22/10/2016 n° 193 convertito in legge dalla l. 1/12/2016 n.
225 subentrata, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di società del Gruppo Controparte_4
, in persona del Responsabile p.t., elettivamente domiciliata in Roma, CP_4
Via Vincenzo Ciaffi Pal. E/26 presso lo studio dell'avv. Ilaria Riccio dalla quale è rappresentata e difesa per procura alle liti su separato foglio congiunto alla comparsa di costituzione e risposta;
- convenuta opposta -
OGGETTO: opposizione ex art. 615- 617 c.p.c. relativa a cartella esattoriale n. 09720170148600090.
pagina 2 di 14 CONCLUSIONI DELLE PARTI: la causa è stata decisa sulle conclusioni che la parte attrice e hanno precisato come da verbale, riportandosi CP_2
ai rispettivi atti difensivi ed ha formulato in Controparte_3
comparsa di costituzione.
Parte attrice: “Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa:
- In via pregiudiziale: sospendere l'esecutorietà del provvedimento impugnato,
alla luce dei motivi sopra ampiamente rassegnati, ed in considerazione del
grave ed irreparabile danno (anche in termini di difficoltà dell'eventuale
azione di ripetizione) che l'Istante patirebbe ove venisse messo in esecuzione il
provvedimento impugnato ed in considerazione, altresì, della circostanza per
cui l'intimante può procedere inaudita altera parte al fermo amministrativo dei
veicoli dell'istante e/o all'iscrizione di ipoteca sugli immobili dello stesso, con
ciò determinando un ulteriore gravissimo ed irreparabile danno.
- Nel merito: (i) dichiarare con ogni miglior formula inesistente, nulla,
illegittima e priva di qualsiasi fondamento giuridico la cartella esattoriale n.
09720170148600090 e per l'effetto, revocarla;
(ii) dichiarare con ogni miglior
formula l'insussistenza del credito azionato;
(iii) dichiarare con ogni miglior
formula l'inefficacia di ogni atto diretto in qualsiasi forma al recupero del
pagina 3 di 14 credito medesimo;
(iv) in via subordinata: qualora le ragioni sopra richiamate
dovessero ritenersi insufficienti e con espressa riserva di gravame, disporre
comunque un'equa riduzione della sanzione amministrativa comminata, stante
l'eccessiva severità della stessa proporzionata alla natura ed entità
dell'infrazione ed in relazione ai motivi di cui sopra e, comunque, disporre la
rateizzazione del carico sanzionatorio;
- condannare i convenuti al pagamento
delle spese e compensi giudizio nella misura sopra indicata, da distrarre in
favore del difensore ai sensi dell'art. 93 c.p.c..”.
“- in via preliminare I. rigettare l'istanza di sospensione, CP_2
perché infondata;
con il seguito delle spese e delle competenze, da maggiorare
con il rimborso forfetario spese generali, accessori previdenziali e accessori
tributari;
- nel merito, II. rigettare l'opposizione promossa dal Sig. , Parte_1
perché inammissibile, improcedibile, nonché infondata in fatto e in diritto;
III.
in via riconvenzionale, accertare e dichiarare il diritto della
[...]
con socio unico - Gestione Controparte_2
Fondo Garanzia Vittime della Strada, a ripetere dal Sig. la Parte_1
somma di €uro 9.800,00, pari all'importo corrisposto dall' CP_5
pagina 4 di 14 s.p.a., quale impresa designata per la gestione dei sinistri per conto del Fondo
di Garanzia Vittime della Strada, ai Sig.ri e per Pt_2 Parte_3
il sinistro occorso il 27 gennaio 2007 (rectius 12 gennaio 2007), oltre interessi
dal pagamento al soddisfo;
IV. in ogni caso, condannare il Parte_1
alla refusione delle spese e competenze di causa, con le maggiorazioni dovute
per rimborso forfetario spese generali, accessori previdenziali e accessori
tributari.”.
: “ - accertare l'avvenuta rituale notifica Controparte_6
della cartella di pagamento;
- accertare che l'estratto di ruolo non è
certamente il primo atto mediante il quale controparte ha appreso della
debenza;- accertare l'inammissibilità e tardività della domanda di
controparte; - spese secondo giustizia.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 03/04/2019 l'attore opponente
indicato in epigrafe ha proposto opposizione e chiesto, previa sospensione della sua efficacia esecutiva, dichiarare nulla, illegittima e priva di qualsiasi fondamento giuridico la cartella esattoriale n. 09720170148600090 emessa per l'importo di € 9.800,00 oltre interessi e spese, e per l'effetto, revocarla;
in ogni pagina 5 di 14 caso, dichiarare l'insussistenza del credito azionato. A tal fine, ha esposto di aver appreso dell'esistenza della cartella esattoriale n. 0972017014860009 a seguito di una verifica eseguita in data 20/03/2019 presso gli uffici di
[...]
. Ha dedotto l'illegittimità della cartella esattoriale Controparte_3
in oggetto per i seguenti motivi:
- mancanza di titolarità e disponibilità, nel 2007, di alcuna autovettura, atteso che, all'epoca, aveva appena 18 anni e viveva con la madre;
- omessa comunicazione da parte del sia del sinistro sia della CP_7
richiesta di surroga;
- inesistenza del ruolo, ossia mancata redazione e sottoscrizione del ruolo, e notifica della cartella dopo il decorso del termine di cinque mesi dalla esecutorietà del (preteso) ruolo con conseguente nullità della cartella;
- prescrizione della pretesa creditoria, risalente al 2007, in assenza di atti interruttivi;
- omessa notifica della cartella esattoriale posta a base della pretesa dell'erario e comunque inesistenza/nullità della notifica per violazione di legge;
- violazione del DPR n. 209/2005 (T.U. codice della strada). Difetto assoluto di motivazione. Eccesso di potere sotto forma di sviamento in relazione pagina 6 di 14 all'omessa comunicazione del sinistro e della richiesta di surroga da parte del
; CP_7
- violazione dell'art. 97 della Costituzione. Violazione dei principi del
naeminem laedere (artt. 2041 e 2043 c.c.), di correttezza e buona fede (art. 1337 c.c.). Sviamento per non aver , il posto in essere nessuno degli CP_7
obblighi a cui era tenuto prima di dar corso al recupero;
- insanabile nullità per genericità del provvedimento impugnato, in quanto non consente al contribuente di risalire alle circostanze che hanno determinato la pretesa;
- decadenza per decorso del biennio dalla consegna del ruolo;
- illegittimità delle maggiorazioni.
2. Costituitasi ha puntualmente contestato le domande attoree CP_2
chiedendone il rigetto per infondatezza, formulando domanda riconvenzionale per l'accertamento del diritto di ripetizione della somma di €uro 9.800,00, pari all'importo corrisposto dall' quale impresa designata Controparte_8
per la gestione dei sinistri per conto del Fondo di Garanzia Vittime della
Strada, ai Sig.ri e per il sinistro occorso il 27 Pt_2 Parte_3
gennaio 2007 (rectius 12 gennaio 2007), oltre interessi dal pagamento al soddisfo .
pagina 7 di 14 3. Costituitasi ha chiesto il rigetto Controparte_3
dell'opposizione, eccependo: - l' inammissibilità, per tardività
dell'opposizione ex art. 617 c.p.c.; l'inammissibilità, per carenza di interesse,
dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo;
- l'infondatezza dell'opposizione
4. Ritenuta implicitamente rinunciata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella esattoriale opposta, non coltivata alla prima udienza,
dato atto della validità della costituzione di Controparte_6
con il patrocinio di avvocato del libero foro (cfr. S.U. sent. n. 30008 del
22.10.2019, all'udienza del 05/11/2020, ed assegnati i richiesti termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., all'esito dei quali le domande ed eccezioni formulate dalle parti sono rimaste pressoché immutate, la causa, documentalmente istruita, è
stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, quindi, trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra epigrafate.
5. Procedendo gradatamente nell'esame delle questioni oggetto di giudizio-
arg. ex art. 276 c.p.c. – e con il contemperamento, ove possibile e rilevante,
della 'ragione più liquida' ( cfr SU, sent. n. 9936 dell'8.05.2014; S.C., VI-L,
sent. n. 12002 del 28.05.2014) –, giova , preliminarmente osservare:
pagina 8 di 14 - essendo la cartella esattoriale del tutto equiparabile ad un atto di precetto (cfr,
da ultima : S.C., II, ord. n. 8704 del 15.04.2011) quale necessario atto prodromico all''esecuzione forzata, ed avendo la parte opponente contestato la sussistenza del c.d. ius in executivis, e cioè del titolo e dunque del potere di procedere nei propri confronti alla riscossione coattiva, tuttavia non ancora iniziata, la domanda introduttiva del procedimento è qualificabile, in parte qua, come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. co 1, mentre in relazione alla contestazione della regolarità formale del titolo esecutivo e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata ( inesistenza del ruolo, mancata redazione e sottoscrizione del ruolo, notifica della cartella dopo il decorso del termine di cinque mesi dalla esecutorietà del (preteso) ruolo, omessa notifica della cartella di pagamento e comunque inesistenza/nullità della notifica,
difetto assoluto di motivazione, omessa notifica dell'atto prodromico, nullità
della notifica dell'atto prodromico, insanabile nullità per genericità del provvedimento impugnato, in quanto non consente al contribuente di risalire alle circostanze che hanno determinato la pretesa;
decadenza per decorso del biennio dalla consegna del ruolo;
illegittimità delle maggiorazioni., etc.)
l'azione è qualificabile come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c..
pagina 9 di 14 Ciò posto, avendo dimostrato di aver Controparte_3
regolarmente notificato la cartella di pagamento opposta in data 20/04/2018
mediante consegna a mani della madre convivente (cfr. copia ricevuta avvenuta notifica, fascicolo , - notifica valida ed efficace, avuto CP_9
riguardo alla regolarità del procedimento notificatorio e segnatamente all'avviso di avvenuta notifica inviato all'opponente a mezzo raccomandata, in data 26/04/2020, mediante il quale il notificatore “Ai sensi dell'art. 60 del
D.P.R. 29/09/1973, n. 600 e dell'art. 26 del D.P.R. 29/09/1973 n. 692, Le si
comunica che in data 20/04/2018, l'atto sopra indicato, in busta chiusa e
sigillata, è stato notificato presso il suo domicilio fiscale, a mani del /della
Sig.IG.ra , qualificatosi Familiare che ha sottoscritto la relata di notifica” ha dato notizia dell'avvenuta notifica della cartella di pagamento opposta al destinatario assente (cfr. copia ricevuta avvenuta notifica, fascicolo -, CP_9
avendo l'opponente notificato l'atto di citazione in data 03/04/2019 e, dunque,
oltre il termine perentorio di 20 giorni stabilito dall'art. 617 c.p.c. (notifica della cartella di pagamento: 20/04/2018) deve essere preliminarmente dichiarata la inammissibilità per tardività, ossia per intervenuta decadenza, in relazione alla contestazione dei vizi formali della omessa notifica dell'atto prodromico ed in relazione alla inesistenza/nullità del ruolo,
pagina 10 di 14 omessa/nulla/inesistente notifica della cartella, difetto di motivazione della cartella, violazione del DPR n. 209/2005 (T.U. codice della strada). Difetto
assoluto di motivazione. Eccesso di potere sotto forma di sviamento in relazione all'omessa comunicazione del sinistro e della richiesta di surroga da parte del Fondo, violazione dell'art. 97 della Costituzione. Violazione dei principi del naeminem laedere (artt. 2041 e 2043 c.c.), di correttezza e buona fede (art. 1337 c.c.). Sviamento per non aver , il posto in essere CP_7
nessuno degli obblighi a cui era tenuto prima di dar corso al recupero,
illegittimità delle maggiorazioni applicate, decadenza per decorso del biennio dalla consegna del ruolo, iscrizione a ruolo oltre i termini di legge.
Nel merito, la pretesa creditoria cui la cartella opposta si riferisce è
chiaramente individuata nel “Recupero crediti d.lgs 209/2005 fondo garanzia
anno 2007” a seguito del sinistro verificatosi il 12/01/2007 alle ore 10:00 circa,
in Roma, tra la vettura Fiat Stilo, targata CA807FK, di proprietà e condotta da
, con a bordo anche , e la vettura Controparte_10 Parte_3
Wolkswagen Polo, targata DA189VC, di proprietà di , Parte_1
condotta da , il quale in marcia lungo la via Casal Bertone, Testimone_1
giunto in prossimità dell'incrocio con la via Portonaccio, regolamentato da impianto semaforico, s'immetteva sulla via Portonaccio senza rispettare l'alt pagina 11 di 14 intimatogli dal semaforo che, in quel momento, proiettava luce rossa;
così
facendo impattava la vettura Fiat Stilo, targata CA807FK, che percorreva la via
Portonaccio, dirigendosi verso la Casilina.
La responsabilità del sinistro era addebitata al conducente della vettura
Wolkswagen Polo, targata DA189VC, (cfr. constatazione Parte_4
amichevole di incidente, doc. 10, fascicolo . CP_2
Il veicolo investitore risultata essere privo di assicurazione per la responsabilità
civile e di proprietà di . Parte_1
Il FGVS provvedeva, dunque, al ristoro dei danni subiti dai danneggiati,
agendo in via di regresso nei confronti dell'odierno opponente.
A norma dell'art. 292 , comma 1, del d. lgs. 209/2005, “L'impresa designata
che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno nei casi previsti
dall'articolo 283, comma 1, lettere a) b), d), d-bis) e d-ter), ha azione di
regresso nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero
dell'indennizzo pagato nonché degli interessi e delle spese.”.
L'opponente ha contestato l'obbligazione di restituzione azionata, comunque provata da mediante deposito di copia delle quietanze di CP_2
pagamento del 27/10/2010 sottoscritte dai danneggiati (doc. 15, fascicolo
) deducendone, inoltre, l'estinzione, in mancanza di atti CP_2
pagina 12 di 14 interruttivi, per intervenuta prescrizione quinquennale a decorrere dal 2007,
anno del sinistro.
L'eccezione è infondata e deve essere respinta.
Come di recente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. , sez. 3,
sent. n. 12736 del 09/05/2024) “L'azione di regresso dell'impresa designata
dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, prevista dall'art. 29 della l.
n. 990 del 1969, applicabile ratione temporis, ha natura speciale ed autonoma
ex lege, sicché per il suo esercizio si applica l'ordinario termine di
prescrizione decennale, che comincia a decorrere dalla data del pagamento
effettuato al danneggiato.”
Nella fattispecie, dalla documentazione offerta in comunicazione da risulta che il pagamento, da parte del FGVS, ai terzi danneggiati CP_2
è avvenuto nell'ottobre del 2010 (cfr. quietanze di pagamento, doc. 15,
fascicolo , sicché il termine di prescrizione decennale risulta CP_2
validamente interrotto dalle richiesta di pagamento del 27/03/2018 (cfr. doc.
17, fascicolo ) e dalla cartella di pagamento opposta. CP_2
In conclusione, legittima risulta la procedura di recupero del credito azionata da conseguente al ristoro dei danni subiti dai terzi danneggiati e CP_2
valida ed efficace la cartella di pagamento opposta.
pagina 13 di 14 6. Le spese seguono la soccombenza, onde sono poste a carico dell'opponente e liquidate, in favore di ciascuno dei convenuti, in applicazione del D.M.
147/2022, scaglione da € 5.001,00 a € 26.000,00, in complessivi € 3.000,00 di cui € 600,00 per la fase studio, € 600,00 per la fase introduttiva, € 900,00 per la fase istruttoria/trattazione, € 900,00 per la fase decisionale, oltre spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia in epigrafe indicata, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite liquidate per ciascun convenuto, come in parte motiva, in complessivi € 3.000,00 oltre spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge.
Roma, 31/12/2024
Il giudice
Emilia Cerchiara
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