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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 28/03/2025, n. 579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 579 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Adele Ferraro, all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 3735 del RGAC dell'anno 2017 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo e vertente
TRA
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) rappresentati e difesi dall' avv. Pietro Menniti, giusta C.F._2 procura allegata all'atto di citazione in D. Mottola di Amato n. 51 Catanzaro;
- opponente -
E
(P.I. in persona del legale rappresentante , CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall' avv. Francesco Masciari, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in via Viale Crotone 120 Catanzaro
- opposta -
Conclusioni: come da verbale del 28.3.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. e , l'uno in qualità di obbligato principale e Parte_1 Parte_2
l'altra in qualità di fideiussore, con atto di citazione regolarmente notificato 1 hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 499/2017 del
14.05.2017 emesso dal Tribunale di Catanzaro con il quale gli era stato ingiunto il pagamento in favore di di euro 66.927,67 oltre interessi e CP_1 competenze della procedura monitoria, quali somme dovute per euro 29.755,04 in forza di scoperto del conto corrente n. 10796848, maturato al 26.06.2015, ed euro 37.172,63 a titolo di scoperto del mutuo chirografario n. 3830037 maturato al 26.06.2015.
A fondamento della spiegata opposizione hanno dedotto, preliminarmente, la carenza di legittimazione passiva di e la conseguente CP_1 inammissibilità e illegittimità del ricorso ingiuntivo, avendo l'opposta agito per un credito vantato in realtà da e Controparte_2 Controparte_2
Nel merito, hanno rilevato l'inidoneità della documentazione allegata al fascicolo monitorio dalla ricorrente ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 50 del T.U.B.; hanno eccepito, altresì, la carenza di prova degli elementi di fatto e di diritto su cui basare la pretesa creditoria opposta, difettando ogni allegazione in ordine all'avvenuta erogazione e ai movimenti relativi al rapporto di mutuo chirografario n. 3830037 nonché gli estratti conto riferiti al c/c n.
10796848.
Hanno rilevato, inoltre, la nullità delle obbligazioni derivanti dai contratti di finanziamento per superamento del tasso soglia d'usura, in violazione della legge n. 108/1996 con conseguente illegittimità e non debenza degli interessi ai sensi dell'art. 1815, comma 2, c.c. ed in particolare, in ordine al contratto di mutuo chirografario, sommando interessi corrispettivi, moratori e altre spese, risulterebbe un T.E.G. effettivamente applicato superiore a quello soglia nel periodo di riferimento, cosi come anche con riferimento al contratto di conto corrente, come evidenziato nella consulenza tecnica di parte a firma del Dr.
laddove sarebbe emersa l'applicazione da parte della banca di un Per_1
T.E.G. sopra soglia, in ragione degli oneri aggiuntivi quali commissioni di massimo scoperto, illegittime in quanto non pattuite in modo trasparente e comunque non giustificate, nonché spese e oneri accessori addebitati in via automatica.
Il consulente di parte ha altresì rilevato l'applicazione di interessi anatocistici con conseguente aggravio del saldo finale, rendendosi quindi necessaria una rideterminazione dell'entità del debito, non potendosi ritenere il credito azionato certo, liquido ed esigibile.
La condotta della creditrice è stata altresì censurata sotto il profilo della violazione degli obblighi di informazione e trasparenza ex artt. 117 e 119 del 2 T.U.B., nonché dei principi di buona fede e correttezza ex artt. 1175 e 1375 c.c. in ragione dell'omessa consegna dei documenti contrattuali e delle condizioni economiche applicate, la mancata comunicazione di documenti di sintesi e di comunicazioni periodiche.
In ultimo, gli opponenti hanno eccepito l'illegittimità e l'inefficacia delle fideiussioni rilasciate da in relazione ai contratti di conto Parte_2 corrente e mutuo affette da vizi di nullità per violazione dell'art. 1956 c.c., in quanto entrambe le fideiussioni sono state rilasciate per crediti non specifici e sono state acquisite sulla scorta di modulistica contenente disposizioni contrarie alla legge.
Per tali ragioni hanno concluso chiedendo in via preliminare volersi pronunciare il difetto di legittimazione attiva dell'opposta, in via principale, hanno chiesto volersi dichiarare la nullità, illegittimità e inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per violazione degli art. 633, 634 cpc e 50 T.B.U. nonché l'inefficacia degli addebiti per interessi ultra legali e usurai per violazione degli art. 1284,
1346, 2697 e 1418 c.c. in ragione della nullità delle condizioni generali dei contratti , delle clausole di salvaguardi e della determinazione degli interessi debitori. In via subordinata hanno chiesto volersi accertare la minor somma dovuta, la violazione da parte della banca delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione dei contratti e per l'effetto la non debenza degli interessi, In via ulteriormente gradata hanno chiesto volersi accertare l'esatto dare – avere tra le parti con compensazione del debito accertato in concreto con le somma maggiori già corrisposte.
In ultimo hanno chiesto volersi dichiarare l'illegittimità ed inefficacia delle fideiussioni rilasciate da . Parte_2
1.2. Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita in giudizio la CP_1 la quale ha preliminarmente rilevato la propria legittimazione a stare in
[...] giudizio.
In ordine alla dedotta violazione dell'art 50 del T.U.B. ha rimarcato la piena validità probatoria dell'allegazione documentale nell'ambito del procedimento monitorio e in merito all'eccepita illegittimità della provvigione di massimo scoperto ne ha rilevato l'infondatezza essendo stata questa pattiziamente concordata.
Con riferimento all'eccepita illegittimità dei contratti per il lamentato superamento del tasso di soglia ed usurarietà ha rilevato la doglianza in parola come frutto di un mero errore di calcolo da parte opponente;
sulla dedotta
3 violazione degli obblighi di informazione e trasparenza ha rilevato che le parti hanno regolarmente sottoscritto ogni contratto intercorso accentandone il relativo contenuto e che a fronte delle doglianze promosse, l'opponente pur avendone pienamente diritto, non ha avanzato alcuna richiesta alla di ottenere copia CP_2 della documentazione relativa ai rapporti contrattuali.
In ultimo, sull'illegittimità della fideiussione omnibus per violazione dell'art. 1956 c.c. ha escluso la rilevanza dell'eccezione in parola in ragione della sottoscrizione della clausola che prevede l'obbligo di tenersi informati sull'andamento del rapporto garantito.
Per tali ragioni ha quindi concluso chiedendo in primis la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, nel merito ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo. In subordine ha chiesto volersi accertare ei dichiarare il diritto dell'opposta al pagamento delle somme richiesta per via monitoria ovvero della somma diversa stabilità in corso di causa.
Rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione, la causa è stata istruita documentalmente e a mezzo di consulenza tecnica. Dopo una serie di rinvii la causa veniva discussa all'udienza del 28.03.2025 e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve rigettarsi l'eccezione di carenza di legittimazione della avanzata da parte opponente . CP_1
Difatti, dalla documentazione allegata in atti emerge che in data 13 novembre
2015 nominava procuratore “ Controparte_2 Controparte_3
”, che modificava la propria denominazione in “ , per la
[...] CP_1 gestione, anche stragiudiziale, dei propri crediti anomali e delle proprie cause passive connesse a posizioni per cui sussistono tali crediti anomali, con il correlativo potere di stare in giudizio per la società ai sensi dell' art. 77 C.p.c.
Dunque, non trattasi di cessione del credito da a ma di CP_2 CP_1 procura per la gestione dei crediti in sofferenza, regolarmente conferita e documentata in atti.
Pure privo di pregio il motivo relativo alla carenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto con richiamo all'art. 50 del TUB.
4 Ed, infatti, solo a seguito della proposta opposizione il giudizio di merito segue regole probatorie diverse e tali da imporre alla parte opposta la piena prova del credito azionato, mentre nel giudizio monitorio la produzione degli estratti delle scritture contabili autenticato è idonea a provare il credito azionato.
Orbene, il credito vantato dall'Istituto di credito trae origine per un verso nel rapporto di conto corrente n. 10796848, acceso con contratto del 23.3.2007, con apertura di apertura di credito del 23.3.2007 e nel mutuo contratto dal Pt_1
n. 3830037, entrambi i rapporti con fideiussione da parte di . Parte_2
L'analisi del rapporto di conto corrente è stata condotta con CTU espletata nel corso del giudizio, con esame degli estratti conto prodotti e indicazione delle condizioni desunte dal contratto e dalla documentazione in atti.
Il CTU ha provveduto alla verifica del tasso nominale indicato in contratto e, successivamente, al calcolo del tasso annuo effettivo (pg 17 e ss), intra ed extra fido;
si è poi proceduto a calcolare il TAEG intra fido pari a 14,539% ed extra fido pari a 14,539%.
Effettuata la valutazione in ordine al superamento del tasso soglia, al momento della pattuizione, il CTU, con argomentazione e calcolo che si condivide, ha escluso che il Tasso di interesse annuo effettivo abbia superato il tasso soglia rilevato ai sensi dell'art. 2 della L. 108/1996 per il periodo corrispondente e per la relativa categorie di operazioni.
Ciò che rileva, in ossequio alla pronuncia della Suprema Corte di Cassazione a sezioni unite, è proprio il momento genetico del rapporto (cd usura contrattuale).
E' stato chiarito infatti che “Nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto” ( Cass. SSUU n. 24675 del 2017).
Non rileva la ipotesi di usura sopravvenuta.
5 Tale principio dettato in materia di mutuo è generale e relativo anche alle fattispecie negoziali che possano contenere pattuizioni di interessi usurari, così come per i rapporti di conto corrente (da ultimo la Suprema Corte, Sez. I, 3 luglio
2024, n. 18227).
Anche con riferimento alle pattuite CMS il CTU ha escluso potesse sussistere una eccedenza nel tasso concordato per CMS sino al 29.1.2009, epoca in cui non venne pattuita e non fu applicata.
Venne poi pattuita ed applicata correttamente dalla la Commissione CP_2 omnicomprensiva.
Dunque, all'esito della CTU non sono emerse criticità nel rapporto di conto corrente come esaminato dal CTU.
Quanto al mutuo, deve rilevarsi che dalla documentazione depositata in atti è emerso che ai fini del calcolo del TEG e del TAEG, sono da considerarsi unicamente le spese di istruttoria (0,50% dell'importo del mutuo, così come indicato in contratto) e l'imposta sostitutiva dello 0.25% (trattandosi di mutuo non finalizzato all'acquisto della prima abitazione).
Dagli allegati è possibile verificare che:
- il TEG sugli interessi corrispettivi è risultato pari all'8,09% , inferiore al
16.635% statuito ai sensi della legge n. 108/96 (T.E.G.M. pubblicato con il
DM 30/3/2011, in GU n. 73)
- anche il TEG sugli interessi di mora rientra nella soglia, sia con, sia senza l'aumento del 2,1% . D'altro canto, la prospettazione di parte opponente che ha proceduto ad effettuare la sommatoria tra interessi moratori e corrispettivi non appare corretta e condivisibile alla luce della diversa natura dei detti interessi, avendo da tempo la giurisprudenza chiarito la portata della pronuncia della Suprema Corte n. 350 del
2013 che non ebbe affatto ad confermare tale prospettazione, essendosi limitata a sancire la necessità che anche i tassi di interessi di mora siano assoggettati alla verifica del superamento del cd tasso soglia.
Dunque, anche sotto tale profilo il rapporto di mutuo non è affetto da nullità così da doversi ritenere fondata la pretesa azionata da parte opposta.
Quanto alla dedotta illegittimità delle fideiussioni ominibus prestate da Parte_3
, deve rilevarsi come la prospettazione di parte opponente abbia fatto
[...] discendere la nullità dall'esercizio anomalo e fraudolento dell'attività creditizia,
6 rilevando l'esclusione dall'ambito di operatività garanzia per le operazioni fraudolente.
Orbene, il profilo fraudolento è stato sconfessato dalla ricostruzione effettuata innanzi.
Quanto alla nullità delle fideiussione per essere stata rilasciata sulla scorta di modulistica contenente disposizioni ritenute dalla Banca d'Italia in contrasto con l'art. 2, comma 2, lett a L. 287 del 1990, deve rilevarsi come la giurisprudenza abbia di fatto escluso la nullità della fideiussione, ritenendo piuttosto operante il rimedio della nullità parziale. Infatti, qualora nel contratto di fideiussione siano riprodotte le tre clausole dichiarate nulle dalla Banca d'Italia, opera il “principio di conservazione” degli atti negoziali così che il contratto di fideiussione a è nullo limitatamente alle clausole riproduttive dello schema illecito a monte, non essendo stato neppure allegata la circostanza di una diversa volontà delle parti
«nel senso dell'essenzialità - per l'assetto di interessi divisato - della parte del contratto colpita da nullità» (Cass. Civ SSUU 41994/2021).
Ciò posto, la nullità è stata dedotta richiamando sola disposizione di cui all'art. 2, e non quelle di cui ai nn. 5 e 7.
E' però cosa nota che la rilevazione della nullità - sia pure d'ufficio — presuppone che la parte abbia tempestivamente allegato, nel corso del giudizio di merito, le circostanze fattuali tali da consentire la rilevazione medesima (Cass. n.
16102/2024), poiché anche la rilevazione d'ufficio della nullità per violazione di norme imperative ha come condizione che i relativi presupposti di fatto, sebbene non dedotti sotto forma di eccezione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie (v. Cass. n.
4867/2024, Cass. n. 34053/2023), dal momento che il principio affermato dalle
Sezioni Unite a proposito della rilevabilità d'ufficio delle nullità contrattuali (
Cass. 26242/2014, i cui principi sono stati peraltro successivamente ribaditi, tra le altre, da Cass. n. 19251/2018, Cass. n. 26495/ 2019, Cass. n. 20170/2022 e
Cass. n. 28377/2022) deve essere applicato tenendo presenti le regole generali del processo civile, onde evitare che l'esercizio di un potere officioso consenta alle parti di aggirare i limiti processuali scanditi dal maturare delle preclusioni assertive ed istruttorie;
in breve, la rilevazione officiosa della nullità è circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati e provati (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 20713/ 2023 e Cass. nn. 2607, 5038, 5478, 10712
e 19401 del 2024).
Dunque, la mancata specifica eccezione in relazione anche alle altre clausole diverse da quella sub n. 2 comma 2 lett a) esclude la sussistenza di quella loro 7 esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della Banca d'Italia nel provvedimento in precedenza richiamato, esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza, di tal che anche sotto tale profilo la domanda va rigettata. (
Così Cass. n. 1170/2025 e poi n. 30383/2024)
L'opposizione proposta, pertanto, deve essere rigettata e confermato il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al DM Giustizia n. 44 del 2012 e succ mod.
Le spese di CTU sono definitivamente poste a carico di parte opponente.
PQM
Il Tribunale di Catanzaro, in persona del giudice unico dott. Adele Ferraro, decidendo in ordine all'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo reso dal Tribunale di Catanzaro n. 499 del 16.5.2017, la rigetta.
Condanna e al pagamento in solido tra loro Parte_1 Parte_2 delle spese legali del presente giudizio in favore di che liquida in CP_1 euro 7.500,00 oltre accessori di legge e spese forfettarie al 15%.
Pone definitivamente a carico delle parti opponenti, in solido tra loro, le spese di
CTU come liquidate in corso di giudizio.
Catanzaro, 28.3.2025.
Il Giudice
Dott. Adele Ferraro
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