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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 01/04/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 973/2021
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 01/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, ) rappresentata e difesa dall'Avv.to DI SEVO Parte_1 C.F._1
SAVERIO, giusta procura in atti;
ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Avv.ti CONROTTO EMILIA, giusta CP_1 P.IVA_1
procura in atti;
resistente
OGGETTO: Indennità di accompagnamento
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.0 Con ricorso depositato il 20.07.2021 , dopo aver contestato le Parte_1 risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n. 989/2020 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di: “
1. previo rinnovo della
Consulenza medico-legale di ufficio, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, accertare e dichiarare che la sig.ra è invalida civile nella misura del 100%, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della Parte_1 legge 21.11.1988 n. 508, con riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, nonché soggetto in condizione di handicap grave ex art. 3 comma 3 L. 104/92 con necessità di assistenza permanente, continuativa e globale, a decorrere dalla data di presentazione delle domande amministrative (29.11.2019)
o, in subordine, dalla diversa data che risulterà all'esito accertata;
3. condannare chi di dovere al pagamento, in favore della sig.ra dell'indennità di accompagnamento, a decorrere dalla Parte_1 data di presentazione delle domande amministrative (29.11.2019) o, in subordine, dalla data successiva dalla quale dovesse risultare dovuta la detta provvidenza, unitamente agli interessi legali e sino al soddisfo.”
Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' il quale contrastava il ricorso, chiedendo fosse CP_1 dichiarato inammissibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposto il rinnovo della CTU (dott. ), all'odierna udienza la causa è Persona_1 stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.0 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato peritale depositato in data 21.06.2024, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie: “cardiopatia ischemica cronica con associata fibrillazione atriale in esiti di pregresso infarto miocardico acuto N-STEMI già trattata con rivascolarizzazione e bypass aorto-coronarico, attualmente inquadrabile in III classe funzionale NYHA
(frazione d'eiezione del ventricolo sinistro del 39%).”.
Il CTU ha aggiunto che “non sussiste diritto ai benefici richiesti (indennità di accompagnamento ed articolo 3, comma 3, della Legge 05/02/1992 n° 104)”.
Orbene, la domanda deve essere rigettata alla stregua delle valutazioni rese dal dott.
, a cui si ritiene di fare affidamento in quanto traggono origine da una ponderata e Per_1 spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corrette sotto il profilo logico- conseguenziale. D'altro canto, le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
3.0 Stante il deposito di dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., le spese vengono sopportate da parte vittoriosa CP_1
Per lo stesso motivo, le spese relative alla CTU espletata nella presente fase vanno poste invece a carico dell' vanno liquidate come da dispositivo. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1 dell' , così provvede: Controparte_2
1) Rigetta la domanda e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che parte ricorrente, NON si trova nelle condizioni sanitarie proprie del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ed articolo 3, comma 3, della Legge
Pag. 2 di 3 05/02/1992 n° 104;
2) Nulla per le spese di lite, sopportate da parte vittoriosa CP_1
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell' spese liquidate CP_1 in euro 180,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. PE
;
[...]
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase sempre a carico dell spese CP_1 liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott.
. Persona_1
Così deciso, Vallo della Lucania il 01/04/2025
Il Giudice
Dott. Mario Miele
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 973/2021
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 01/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, ) rappresentata e difesa dall'Avv.to DI SEVO Parte_1 C.F._1
SAVERIO, giusta procura in atti;
ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Avv.ti CONROTTO EMILIA, giusta CP_1 P.IVA_1
procura in atti;
resistente
OGGETTO: Indennità di accompagnamento
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.0 Con ricorso depositato il 20.07.2021 , dopo aver contestato le Parte_1 risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n. 989/2020 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di: “
1. previo rinnovo della
Consulenza medico-legale di ufficio, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, accertare e dichiarare che la sig.ra è invalida civile nella misura del 100%, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della Parte_1 legge 21.11.1988 n. 508, con riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, nonché soggetto in condizione di handicap grave ex art. 3 comma 3 L. 104/92 con necessità di assistenza permanente, continuativa e globale, a decorrere dalla data di presentazione delle domande amministrative (29.11.2019)
o, in subordine, dalla diversa data che risulterà all'esito accertata;
3. condannare chi di dovere al pagamento, in favore della sig.ra dell'indennità di accompagnamento, a decorrere dalla Parte_1 data di presentazione delle domande amministrative (29.11.2019) o, in subordine, dalla data successiva dalla quale dovesse risultare dovuta la detta provvidenza, unitamente agli interessi legali e sino al soddisfo.”
Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' il quale contrastava il ricorso, chiedendo fosse CP_1 dichiarato inammissibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposto il rinnovo della CTU (dott. ), all'odierna udienza la causa è Persona_1 stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.0 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato peritale depositato in data 21.06.2024, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie: “cardiopatia ischemica cronica con associata fibrillazione atriale in esiti di pregresso infarto miocardico acuto N-STEMI già trattata con rivascolarizzazione e bypass aorto-coronarico, attualmente inquadrabile in III classe funzionale NYHA
(frazione d'eiezione del ventricolo sinistro del 39%).”.
Il CTU ha aggiunto che “non sussiste diritto ai benefici richiesti (indennità di accompagnamento ed articolo 3, comma 3, della Legge 05/02/1992 n° 104)”.
Orbene, la domanda deve essere rigettata alla stregua delle valutazioni rese dal dott.
, a cui si ritiene di fare affidamento in quanto traggono origine da una ponderata e Per_1 spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corrette sotto il profilo logico- conseguenziale. D'altro canto, le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
3.0 Stante il deposito di dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., le spese vengono sopportate da parte vittoriosa CP_1
Per lo stesso motivo, le spese relative alla CTU espletata nella presente fase vanno poste invece a carico dell' vanno liquidate come da dispositivo. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1 dell' , così provvede: Controparte_2
1) Rigetta la domanda e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che parte ricorrente, NON si trova nelle condizioni sanitarie proprie del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ed articolo 3, comma 3, della Legge
Pag. 2 di 3 05/02/1992 n° 104;
2) Nulla per le spese di lite, sopportate da parte vittoriosa CP_1
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell' spese liquidate CP_1 in euro 180,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. PE
;
[...]
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase sempre a carico dell spese CP_1 liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott.
. Persona_1
Così deciso, Vallo della Lucania il 01/04/2025
Il Giudice
Dott. Mario Miele
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