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Sentenza 21 febbraio 2024
Sentenza 21 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 21/02/2024, n. 590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 590 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa Lilia M. Ricucci, letti gli atti, all'udienza del 21/02/2024, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 2019/2020 R.G.L. vertente T R A
rappresentato e difeso dall'Avv. Primiano Caputo come da Parte_1 procura speciale alle liti in atti;
RICORRENTE
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Caterina CP_1
Santanoceto e Domenico Longo come da procura generale alle liti in atti;
RESISTENTE CP_ avente ad oggetto: fondo di garanzia – tfr
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.02.2020 premetteva che con ricorso Parte_1 depositato in data 22/12/2008, premesso di aver operaio per conto della
[...]
. La dal 1993 al 2006 e di non aver mai percepito il relativo trattamento di fine CP_2 CP_3 a c unale di Lucera, in funzione di Giudice del Lavoro, la condanna della predetta società al pagamento della somma complessiva di € 7.849,09 oltre accessori di legge;
che con sentenza n. 2467 del 19/05/2010, l'adito Tribunale aveva rigettato la domanda;
che con ricorso del 9/02/2011 aveva impugnato il provvedimento dinanzi alla Corte di Appello di Bari;
che con sentenza n. 1681/2014 del 19/06/2014, la Corte di Appello di Bari aveva accolto in parte l'appello proposto, condannando la società al pagamento della somma di € 3.642,43 oltre svalutazione monetaria, interessi e spese di lite;
che con ricorso del 12/04/2016, egli ricorrente, dopo aver esperito inutilmente le relative azioni esecutive, aveva chiesto venisse dichiarato il fallimento della società debitrice;
che con sentenza n. 1705/17 il Tribunale di Foggia – Sezione Fallimenti, aveva accolto il ricorso, dichiarando il fallimento della società debitrice;
che il credito vantato a titolo di TFR veniva ammesso allo stato passivo della procedura fallimentare per l'importo di € 9.079,36 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; che in data 22/11/2018 aveva presentato domanda di intervento del Fondo di Garanzia per la liquidazione del TFR in sostituzione del datore di lavoro insolvente ex art. 2, L. 297/82; che con provvedimento del 26/02/2019, notificato in data 15/03/2019 l' aveva respinto la domanda di Parte_2 intervento “per intervenuta prescrizione del credito ai sensi dell'art. 2948, co.5, c.c.”; che, ritenendo il provvedimento illegittimo non essendo intervenuta alcuna prescrizione, con ricorso amministrativo del 09/05/2019 pagina 1 di 2 chiedeva al l'annullamento del provvedimento;
che tale atto rimaneva senza Controparte_4 riscontro nel termine di 90 giorni previsti dalla legge.
Adiva, quindi, l'intestato Tribunale di Foggia, in funzione di giudice del Lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare, previa disapplicazione e/o annullamento del provvedimento del 26/02/2019 emesso dall' , il diritto del ricorrente alla liquidazione del TFR da Parte_2 parte del Fondo di Garanzia in sostituzione del datore di lavoro insolvente ex art. 2, L. 297/82, e, per l'effetto, ordinare all'amministrazione resistente di provvedere alla predetta liquidazione;
…”. Vinte le spese di lite. CP_
Costituitosi in giudizio, l' eccepiva che alla luce di quanto prodotto con il ricorso, tenuto conto della sentenza n. 1681/14 della Corte di Appello di Bari emessa in data 19/06/2014, la quale aveva riconosciuto l'importo di TFR nella misura di € 3.642,34 e di quanto indicato dal Curatore del fallimento della nel modello SR 52 allegato alla domanda presentata Organizzazione_1 CP_5 tele ll'importo de quo così come quantificato dalla stessa curatela. Si riservava, inoltre, di produrre la contabile di pagamento. Chiedeva, quindi, di dichiararsi cessata la materia del contendere, con il rigetto di ogni altra eventuale domanda e la compensazione delle spese di lite.
Acquisiti gli atti e i documenti delle parti, udita all'odierna udienza la discussione delle stesse, la causa è stata decisa con sentenza contestuale depositata telematicamente. Deve dichiararsi cessata la materia del contendere, atteso che le parti hanno concordemente chiesto, all'odierna udienza, tale pronuncia, riconoscendo reciprocamente come corretta la liquidazione operata dall' anche all'esito di ampia discussione e disamina della documentazione agli atti. CP_1 Le spese di lite, secondo il principio della soccombenza virtuale, devono essere poste a carico dell il CP_1 quale ha provveduto al pagamento della prestazione in data successiva al deposito e alla ca dell'odierno ricorso (cause di previdenza, valori minimi, senza istruttoria, scaglione “infra” € 5.200,00).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, iscritto al n. 2019/2020, proposto da Parte_1
, nei confronti dell' disattesa e assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così
[...] CP_1
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente e, per essa, all'Avv. CP_1 Primiano Caputo, dichiaratosi antistatario, liquidate in € 885,00 oltre IVA, CAP e spese generali. Foggia, 21/2/2024. IL GIUDICE DEL LAVORO (Lilia Maria Ricucci)
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