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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 01/04/2025, n. 1674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1674 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE II CIVILE
N. 18484/23 R.G.
Il Tribunale di Venezia, sezione II civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Silvia Barison Giudice
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 18484 del Ruolo Generale dell'anno 2023 introdotto da
, C.F. , con l'Avv. Parte_1 C.F._1
CURCULESCU CHIARA
RICORRENTE
contro
, C.F. , Controparte_1 C.F._2
contumace
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni delle parti:
Per parte ricorrente:
1. Pronunciare la separazione dei coniugi ORi e Parte_1
; Controparte_2
2. Autorizzare i coniugi a vivere separati di tetto e di mensa, con reciproco obbligo di comunicazione degli eventuali cambi di residenza o domicilio entro il termine perentorio di trenta giorni, ai sensi dell'art.337sexies, II c.,
c.c.;
3. Disporre l'affido esclusivo della figlia , nata a [...] il Persona_1
29.9.2013, nella forma dell'affido superesclusivo ex art. 337 quater III comma c.c., alla madre sig.ra , con residenza e Parte_1
collocazione prevalente presso la madre, escludendo la concertazione dei genitori in ordine alle scelte più importanti (salute, educazione, istruzione, residenza abituale), e rimettendo al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali;
4. Stabilirsi il diritto di visita del padre secondo quanto verrà ritenuto nell'interesse della minore;
Per_1
5. Stabilirsi un contributo, a carico del padre OR Controparte_1
, per il mantenimento della figlia pari ad € 300,00, che
[...] Per_1
andranno versati alla madre mediante bonifico bancario da effettuarsi entro il giorno 5 di ogni mese. Detta somma sarà rivalutabile annualmente per effetto della variazione degli indici Istat.
Pag. 2 di 12 I genitori contribuiranno, inoltre, nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie così come individuate dal Protocollo d'intesa per la trattazione dei giudizi in materia di famiglia e delle persone del 20.9.2019 adottato presso il Tribunale di Venezia. Con vittoria di spese e compensi
Per il P.M.:
Esprime parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.12.2023 , premesso Parte_1
di aver contratto matrimonio con in data Controparte_1
31.1.2011 ad Alaminos City – Pangasinan (Filippine); che nel luglio 2013 i coniugi si erano trasferiti in Italia, a Venezia, dove avevano deciso di stabilire la propria vita familiare e dove già erano presenti alcuni parenti del marito;
che il sig. lavorava presso Palazzina Grassi CP_1
mentre la ORa dal 2018 aveva iniziato a lavorare Parte_1
quale addetta alle pulizie-cameriera ai piani presso alcuni alberghi veneziani;
che nel 2020, con l'inizio della pandemia, la ricorrente aveva interrotto il lavoro per riprenderlo nel luglio 2021 a tempo determinato, poi prorogato e infine trasformato in contratto a tempo indeterminato;
che la ricorrente svolgeva a tutt'oggi la mansione di cameriera ai piani e guadagnava circa 1.400,00 euro mensili;
che in data 29.9.2013 era nata la figlia;
che nel maggio 2021 il sig. si era Persona_1 CP_1
allontanato da casa omettendo di informare la moglie sul luogo di destinazione e senza assicurarsi di garantire a moglie e figlia l'adeguata assistenza e il loro sostentamento;
che, da notizie apprese dai parenti del marito, questi si sarebbe recato all'estero con l'amante e non avrebbe più
Pag. 3 di 12 fatto ritorno;
che la ricorrente era stata invece costretta a lasciare la casa familiare in quanto impossibilitata, da sola, a far fronte al canone di locazione e alle spese per mantenere la figlia e sé stessa;
che si era trasferita in un casa che condivideva con una famiglia di amici, contribuendo al pagamento del canone per un importo pari ad 350,00 euro, oltre la quota parte delle spese per le utenze;
che il sig. CP_1
non aveva mai preso contatti con la madre per chiederle informazioni sullo stato di salute della figlia o per garantire il suo mantenimento. Ciò Per_1
premesso, così concludeva: “1. Pronunciare la separazione dei coniugi ORi e;
2. Parte_1 Controparte_2
Autorizzare i coniugi a vivere separati di tetto e di mensa, con reciproco obbligo di comunicazione degli eventuali cambi di residenza o domicilio entro il termine perentorio di trenta giorni, ai sensi dell'art.337sexies, II c.,
c.c.; 3. Disporre l'affido esclusivo della figlia , nata a Persona_1
Venezia il 29.9.2013, nella forma dell'affido superesclusivo ex art. 337 quater III comma c.c., alla madre sig.ra , con residenza Parte_1
e collocazione prevalente presso la madre, escludendo la concertazione dei genitori in ordine alle scelte più importanti (salute, educazione, istruzione, residenza abituale), e rimettendo al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali;
4. Stabilirsi il diritto di visita del padre secondo quanto verrà ritenuto nell'interesse della minore;
5. Stabilirsi un contributo, a Per_1
carico del padre OR , per il mantenimento Controparte_1
della figlia pari ad € 300,00, che andranno versati alla madre Per_1
mediante bonifico bancario da effettuarsi entro il giorno 5 di ogni mese.
Detta somma sarà rivalutabile annualmente per effetto della variazione
Pag. 4 di 12 degli indici Istat. I genitori contribuiranno, inoltre, nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie così come individuate dal Protocollo
d'intesa per la trattazione dei giudizi in materia di famiglia e delle persone del 20.9.2019 adottato presso il Tribunale di Venezia”.
Nonostante la corretta notificazione del ricorso introduttivo,
[...]
rimaneva contumace. All'udienza del 20.3.2025 Controparte_1
compariva la sola ricorrente che confermava il ricorso. Precisava di non avere avuto più contatti con marito, tornato a vivere nelle Filippine e che attualmente viveva in un appartamento a Marghera assieme alla figlia, per cui corrispondeva 500,00 euro mensili compresi i consumi.
Il Giudice quindi, su richiesta della ricorrente, che rinunciava ai termini per il deposito di comparsa conclusionale e memoria di replica, tratteneva in decisione la causa riservandosi di riferire al Collegio.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente nel processo, ha concluso come in epigrafe.
Deve preliminarmente essere affermata la giurisdizione del giudice italiano ai sensi dell'art. 3 del Reg. 2019/1111 UE che trova applicazione nelle
“materie civili relative: a) al divorzio, alla separazione personale e all'annullamento del matrimonio;
b) all'attribuzione, all'esercizio, alla delega, alla revoca totale o parziale della responsabilità genitoriale”. Il suddetto articolo prevede espressamente che: “Sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro: a) nel cui territorio si trova: i) la residenza abituale dei coniugi, ii)
l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora, iii)
Pag. 5 di 12 la residenza abituale del convenuto, iv) in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi, v) la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda, o vi) la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso”. Nel caso di specie, seguendo i criteri indicati alle lettere i) e ii), la giurisdizione spetta allo Stato italiano in quanto i coniugi hanno posto a Venezia la loro residenza famigliare abituale e, dopo l'abbandono del tetto coniugale, la ricorrente ha mantenuto ivi la propria residenza. Per quanto riguarda la regolamentazione della responsabilità genitoriale, l'articolo 7 del suddetto regolamento prevede che le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore, se questi risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono adite, per cui anche su tali domande dovrà essere dichiarata la giurisdizione del giudice italiano, essendo la minore residente in Italia.
Così del pari la legge applicabile va individuata nella legge italiana secondo il disposto dall'art. 8 del Reg. 1259/2010 UE, che prevede: “In mancanza di una scelta ai sensi dell'articolo 5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato: a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o, in mancanza;
b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale”.
Pag. 6 di 12 Non risulta infine ostativa alla pronuncia di separazione la mancata trascrizione del matrimonio in quanto ai sensi dell'art. 28 della legge 31 maggio 1995, n. 218, il matrimonio celebrato all'estero è valido nel nostro ordinamento, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione, o dalla legge nazionale di almeno uno dei nubendi al momento della celebrazione, o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento;
tale principio non è condizionato dall'osservanza delle norme italiane relative alla trascrizione, atteso che questa non ha natura costitutiva, ma meramente certificativa e scopo di pubblicità di un atto già di per sé valido (Cass. n. 17620/13). Poiché l matrimonio risulta regolarmente celebrato nelle Filippine, esso deve considerarsi validamente celebrato.
Ciò premesso, sussistono nel caso di specie tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione personale proposta da
[...]
. Parte_1
Risulta acclarata l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151 c.c., non solo dalla volontà della ricorrente di addivenire alla pronuncia di separazione, più volte reiterata, ma anche dal contegno del resistente, rimasto contumace, benchè ritualmente notificato. Infatti, in tema di separazione tra coniugi, la situazione di intollerabilità della convivenza va intesa in senso soggettivo, non essendo necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso
Pag. 7 di 12 ed il successivo comportamento processuale. Deve dunque farsi luogo alla pronuncia di separazione dei coniugi.
Quanto alla figlia minore, va preso atto della attuale situazione in essere. Il convenuto si è allontanato dalla casa coniugale nel 2021 e da allora non ha più avuto contatti con la moglie e la figlia, disinteressandosi completamente della sua crescita e del suo mantenimento, trasferendosi nelle Filippine.
Ora l'affidamento condiviso è la regola generale dell'affidamento del minore secondo il diritto alla bigenitorialità ai sensi dell'art. 337 ter c.p.c..
Tale diritto deve essere inteso come presenza di entrambi i genitori nella vita dei loro figli, in grado di assicurare loro una vita stabile, relazioni affettive salde. Entrambi i genitori hanno il dovere di collaborare nell'educazione, assistenza ed istruzione dei figli (Cass. n. 18817/15).
Per disporre l'affidamento esclusivo dei figli minori ex art. 337 quater c.c., il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle
Pag. 8 di 12 sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore
(Cass. n. 28244/19). Quindi alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore.
Inoltre, la scelta dell'affidamento ad uno solo dei genitori, da effettuarsi in base all'interesse prevalente morale e materiale della prole, deve essere sostenuta non solo dalla verifica della idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli (Cass. 4056/23).
Può inoltre essere disposto l'affidamento c.d. “super esclusivo” o rafforzato ex art. 337 quater ultimo comma c.c., allorquando risulti necessario, sempre nel prevalente interesse della prole, ad avere un solo genitore che decida anche sulle questioni più importanti che attengono alla vita del minore, se il genitore non affidatario dimostra totale disinteresse alla vita del figlio. A differenza di quanto succede con l'affidamento esclusivo, dunque, con quello super esclusivo è consentito al genitore di adottare in esclusiva tutte le decisioni per il figlio minore senza dover consultare l'altro genitore o chiedere il suo consenso.
In sostanza, la responsabilità genitoriale resta per entrambi i genitori, ma l'esercizio di questa responsabilità, anche per questioni fondamentali per la
Pag. 9 di 12 vita del figlio, è esclusivo del genitore affidatario. Il genitore non affidatario, essendo comunque responsabile, è tenuto a contribuire al mantenimento del figlio.
Nel caso di specie, il padre si è dimostrato totalmente assente rispetto ai bisogni e alle esigenze della figlia minore, rinunciando ad esercitare i diritti ed i doveri conseguenti al suo ruolo genitoriale, condotta questa desumibile, oltre che dalla sua contumacia nel presente giudizio, anche dalla sua irreperibilità e dalla totale assenza di contatti con la madre. Ne consegue che nel caso di specie risulta maggiormente conforme all'interesse della minore disporre l'affidamento c.d. “super esclusivo” alla madre, unico genitore di riferimento attualmente della minore, con facoltà di adottare tutte le decisioni riguardanti la stessa.
Il padre avrà facoltà di vedere e sentire la minore, ove dovesse ritornare in
Italia, con le modalità stabilite dai Servizi sociali in modo da permettere un graduale inserimento della figura paterna nella vita della minore.
In considerazione dell'età e della totale assenza della figura paterna da più di tre anni, si è ritenuto contrario all'interesse della minore la sua audizione.
Va inoltre posto carico di l'obbligo di Controparte_1
contribuire al mantenimento della figlia minore. Va infatti ricordato che la prole, a seguito della disgregazione del nucleo familiare ha comunque diritto ad un mantenimento tale da garantire un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo per quanto possibile a quello goduto in precedenza (Cass. n. 21273/2013). Tale obbligazione di mantenimento, inoltre, espressamente prevista dall'art. 337
Pag. 10 di 12 ter c.c., implica che ciascun genitore, anche a seguito della separazione personale o della pronuncia divorzile, è tenuto a contribuire al mantenimento della prole, in maniera proporzionale al proprio reddito, alla propria capacità di lavoro, professionale o casalingo e, più in generale, alle rispettive potenzialità reddituali e ai tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore e alle sue esigenze in rapporto all'età.
Questi, secondo quanto dichiarato dalla ricorrente e non contestato, ha sempre lavorato in Italia ed ha pertanto una capacità lavorativa che potrà mettere a frutto anche nelle Filippine, per cui va previsto a suo carico un contributo al mantenimento della figlia in favore della madre che il
Collegio stima di dover determinare, tenuto anche conto delle esigenze e dell'età della minore, in 300,00 euro mensili, rivalutabile annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il 5 di ciascun mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, così come determinate dal protocollo in vigore presso questo Tribunale. Gli assegni familiari concessi a favore della minore vanno attribuiti integralmente alla ricorrente, stante l'affidamento in via esclusiva della minore.
Le spese di lite vanno poste a carico del convenuto stante la sua soccombenza. Esse sono liquidate in base allo scaglione “valore indeterminato-complessità bassa”, nei valori minimi, stante la non complessità della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA
Pag. 11 di 12 la separazione personale dei coniugi e da Controparte_1 [...]
alle seguenti condizioni: Parte_1
affida in via “super” esclusiva alla madre la minore , con Persona_1
residenza presso il suo domicilio, con facoltà di vedere e sentire il padre con le modalità indicate dai Servizi sociali in modo da far rientrare gradualmente la figura paterna nella vita della minore;
pone a carico di un contributo al mantenimento Controparte_1
della figlia in favore della madre di 300,00 euro mensili, Persona_1
rivalutabile annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il 5 di ciascun mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, così come determinate dal protocollo in vigore presso questo Tribunale;
attribuisce gli assegni familiari concessi a favore di Persona_1
integralmente alla ricorrente;
condanna a corrispondere in favore della Controparte_1
ricorrente le spese di lite che liquida in 2.906,00 euro per compensi, oltre
IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge.
Venezia, 31.3.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero
Pag. 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE II CIVILE
N. 18484/23 R.G.
Il Tribunale di Venezia, sezione II civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Silvia Barison Giudice
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 18484 del Ruolo Generale dell'anno 2023 introdotto da
, C.F. , con l'Avv. Parte_1 C.F._1
CURCULESCU CHIARA
RICORRENTE
contro
, C.F. , Controparte_1 C.F._2
contumace
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni delle parti:
Per parte ricorrente:
1. Pronunciare la separazione dei coniugi ORi e Parte_1
; Controparte_2
2. Autorizzare i coniugi a vivere separati di tetto e di mensa, con reciproco obbligo di comunicazione degli eventuali cambi di residenza o domicilio entro il termine perentorio di trenta giorni, ai sensi dell'art.337sexies, II c.,
c.c.;
3. Disporre l'affido esclusivo della figlia , nata a [...] il Persona_1
29.9.2013, nella forma dell'affido superesclusivo ex art. 337 quater III comma c.c., alla madre sig.ra , con residenza e Parte_1
collocazione prevalente presso la madre, escludendo la concertazione dei genitori in ordine alle scelte più importanti (salute, educazione, istruzione, residenza abituale), e rimettendo al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali;
4. Stabilirsi il diritto di visita del padre secondo quanto verrà ritenuto nell'interesse della minore;
Per_1
5. Stabilirsi un contributo, a carico del padre OR Controparte_1
, per il mantenimento della figlia pari ad € 300,00, che
[...] Per_1
andranno versati alla madre mediante bonifico bancario da effettuarsi entro il giorno 5 di ogni mese. Detta somma sarà rivalutabile annualmente per effetto della variazione degli indici Istat.
Pag. 2 di 12 I genitori contribuiranno, inoltre, nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie così come individuate dal Protocollo d'intesa per la trattazione dei giudizi in materia di famiglia e delle persone del 20.9.2019 adottato presso il Tribunale di Venezia. Con vittoria di spese e compensi
Per il P.M.:
Esprime parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.12.2023 , premesso Parte_1
di aver contratto matrimonio con in data Controparte_1
31.1.2011 ad Alaminos City – Pangasinan (Filippine); che nel luglio 2013 i coniugi si erano trasferiti in Italia, a Venezia, dove avevano deciso di stabilire la propria vita familiare e dove già erano presenti alcuni parenti del marito;
che il sig. lavorava presso Palazzina Grassi CP_1
mentre la ORa dal 2018 aveva iniziato a lavorare Parte_1
quale addetta alle pulizie-cameriera ai piani presso alcuni alberghi veneziani;
che nel 2020, con l'inizio della pandemia, la ricorrente aveva interrotto il lavoro per riprenderlo nel luglio 2021 a tempo determinato, poi prorogato e infine trasformato in contratto a tempo indeterminato;
che la ricorrente svolgeva a tutt'oggi la mansione di cameriera ai piani e guadagnava circa 1.400,00 euro mensili;
che in data 29.9.2013 era nata la figlia;
che nel maggio 2021 il sig. si era Persona_1 CP_1
allontanato da casa omettendo di informare la moglie sul luogo di destinazione e senza assicurarsi di garantire a moglie e figlia l'adeguata assistenza e il loro sostentamento;
che, da notizie apprese dai parenti del marito, questi si sarebbe recato all'estero con l'amante e non avrebbe più
Pag. 3 di 12 fatto ritorno;
che la ricorrente era stata invece costretta a lasciare la casa familiare in quanto impossibilitata, da sola, a far fronte al canone di locazione e alle spese per mantenere la figlia e sé stessa;
che si era trasferita in un casa che condivideva con una famiglia di amici, contribuendo al pagamento del canone per un importo pari ad 350,00 euro, oltre la quota parte delle spese per le utenze;
che il sig. CP_1
non aveva mai preso contatti con la madre per chiederle informazioni sullo stato di salute della figlia o per garantire il suo mantenimento. Ciò Per_1
premesso, così concludeva: “1. Pronunciare la separazione dei coniugi ORi e;
2. Parte_1 Controparte_2
Autorizzare i coniugi a vivere separati di tetto e di mensa, con reciproco obbligo di comunicazione degli eventuali cambi di residenza o domicilio entro il termine perentorio di trenta giorni, ai sensi dell'art.337sexies, II c.,
c.c.; 3. Disporre l'affido esclusivo della figlia , nata a Persona_1
Venezia il 29.9.2013, nella forma dell'affido superesclusivo ex art. 337 quater III comma c.c., alla madre sig.ra , con residenza Parte_1
e collocazione prevalente presso la madre, escludendo la concertazione dei genitori in ordine alle scelte più importanti (salute, educazione, istruzione, residenza abituale), e rimettendo al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali;
4. Stabilirsi il diritto di visita del padre secondo quanto verrà ritenuto nell'interesse della minore;
5. Stabilirsi un contributo, a Per_1
carico del padre OR , per il mantenimento Controparte_1
della figlia pari ad € 300,00, che andranno versati alla madre Per_1
mediante bonifico bancario da effettuarsi entro il giorno 5 di ogni mese.
Detta somma sarà rivalutabile annualmente per effetto della variazione
Pag. 4 di 12 degli indici Istat. I genitori contribuiranno, inoltre, nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie così come individuate dal Protocollo
d'intesa per la trattazione dei giudizi in materia di famiglia e delle persone del 20.9.2019 adottato presso il Tribunale di Venezia”.
Nonostante la corretta notificazione del ricorso introduttivo,
[...]
rimaneva contumace. All'udienza del 20.3.2025 Controparte_1
compariva la sola ricorrente che confermava il ricorso. Precisava di non avere avuto più contatti con marito, tornato a vivere nelle Filippine e che attualmente viveva in un appartamento a Marghera assieme alla figlia, per cui corrispondeva 500,00 euro mensili compresi i consumi.
Il Giudice quindi, su richiesta della ricorrente, che rinunciava ai termini per il deposito di comparsa conclusionale e memoria di replica, tratteneva in decisione la causa riservandosi di riferire al Collegio.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente nel processo, ha concluso come in epigrafe.
Deve preliminarmente essere affermata la giurisdizione del giudice italiano ai sensi dell'art. 3 del Reg. 2019/1111 UE che trova applicazione nelle
“materie civili relative: a) al divorzio, alla separazione personale e all'annullamento del matrimonio;
b) all'attribuzione, all'esercizio, alla delega, alla revoca totale o parziale della responsabilità genitoriale”. Il suddetto articolo prevede espressamente che: “Sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro: a) nel cui territorio si trova: i) la residenza abituale dei coniugi, ii)
l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora, iii)
Pag. 5 di 12 la residenza abituale del convenuto, iv) in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi, v) la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda, o vi) la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso”. Nel caso di specie, seguendo i criteri indicati alle lettere i) e ii), la giurisdizione spetta allo Stato italiano in quanto i coniugi hanno posto a Venezia la loro residenza famigliare abituale e, dopo l'abbandono del tetto coniugale, la ricorrente ha mantenuto ivi la propria residenza. Per quanto riguarda la regolamentazione della responsabilità genitoriale, l'articolo 7 del suddetto regolamento prevede che le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore, se questi risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono adite, per cui anche su tali domande dovrà essere dichiarata la giurisdizione del giudice italiano, essendo la minore residente in Italia.
Così del pari la legge applicabile va individuata nella legge italiana secondo il disposto dall'art. 8 del Reg. 1259/2010 UE, che prevede: “In mancanza di una scelta ai sensi dell'articolo 5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato: a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o, in mancanza;
b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale”.
Pag. 6 di 12 Non risulta infine ostativa alla pronuncia di separazione la mancata trascrizione del matrimonio in quanto ai sensi dell'art. 28 della legge 31 maggio 1995, n. 218, il matrimonio celebrato all'estero è valido nel nostro ordinamento, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione, o dalla legge nazionale di almeno uno dei nubendi al momento della celebrazione, o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento;
tale principio non è condizionato dall'osservanza delle norme italiane relative alla trascrizione, atteso che questa non ha natura costitutiva, ma meramente certificativa e scopo di pubblicità di un atto già di per sé valido (Cass. n. 17620/13). Poiché l matrimonio risulta regolarmente celebrato nelle Filippine, esso deve considerarsi validamente celebrato.
Ciò premesso, sussistono nel caso di specie tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione personale proposta da
[...]
. Parte_1
Risulta acclarata l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151 c.c., non solo dalla volontà della ricorrente di addivenire alla pronuncia di separazione, più volte reiterata, ma anche dal contegno del resistente, rimasto contumace, benchè ritualmente notificato. Infatti, in tema di separazione tra coniugi, la situazione di intollerabilità della convivenza va intesa in senso soggettivo, non essendo necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso
Pag. 7 di 12 ed il successivo comportamento processuale. Deve dunque farsi luogo alla pronuncia di separazione dei coniugi.
Quanto alla figlia minore, va preso atto della attuale situazione in essere. Il convenuto si è allontanato dalla casa coniugale nel 2021 e da allora non ha più avuto contatti con la moglie e la figlia, disinteressandosi completamente della sua crescita e del suo mantenimento, trasferendosi nelle Filippine.
Ora l'affidamento condiviso è la regola generale dell'affidamento del minore secondo il diritto alla bigenitorialità ai sensi dell'art. 337 ter c.p.c..
Tale diritto deve essere inteso come presenza di entrambi i genitori nella vita dei loro figli, in grado di assicurare loro una vita stabile, relazioni affettive salde. Entrambi i genitori hanno il dovere di collaborare nell'educazione, assistenza ed istruzione dei figli (Cass. n. 18817/15).
Per disporre l'affidamento esclusivo dei figli minori ex art. 337 quater c.c., il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle
Pag. 8 di 12 sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore
(Cass. n. 28244/19). Quindi alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore.
Inoltre, la scelta dell'affidamento ad uno solo dei genitori, da effettuarsi in base all'interesse prevalente morale e materiale della prole, deve essere sostenuta non solo dalla verifica della idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli (Cass. 4056/23).
Può inoltre essere disposto l'affidamento c.d. “super esclusivo” o rafforzato ex art. 337 quater ultimo comma c.c., allorquando risulti necessario, sempre nel prevalente interesse della prole, ad avere un solo genitore che decida anche sulle questioni più importanti che attengono alla vita del minore, se il genitore non affidatario dimostra totale disinteresse alla vita del figlio. A differenza di quanto succede con l'affidamento esclusivo, dunque, con quello super esclusivo è consentito al genitore di adottare in esclusiva tutte le decisioni per il figlio minore senza dover consultare l'altro genitore o chiedere il suo consenso.
In sostanza, la responsabilità genitoriale resta per entrambi i genitori, ma l'esercizio di questa responsabilità, anche per questioni fondamentali per la
Pag. 9 di 12 vita del figlio, è esclusivo del genitore affidatario. Il genitore non affidatario, essendo comunque responsabile, è tenuto a contribuire al mantenimento del figlio.
Nel caso di specie, il padre si è dimostrato totalmente assente rispetto ai bisogni e alle esigenze della figlia minore, rinunciando ad esercitare i diritti ed i doveri conseguenti al suo ruolo genitoriale, condotta questa desumibile, oltre che dalla sua contumacia nel presente giudizio, anche dalla sua irreperibilità e dalla totale assenza di contatti con la madre. Ne consegue che nel caso di specie risulta maggiormente conforme all'interesse della minore disporre l'affidamento c.d. “super esclusivo” alla madre, unico genitore di riferimento attualmente della minore, con facoltà di adottare tutte le decisioni riguardanti la stessa.
Il padre avrà facoltà di vedere e sentire la minore, ove dovesse ritornare in
Italia, con le modalità stabilite dai Servizi sociali in modo da permettere un graduale inserimento della figura paterna nella vita della minore.
In considerazione dell'età e della totale assenza della figura paterna da più di tre anni, si è ritenuto contrario all'interesse della minore la sua audizione.
Va inoltre posto carico di l'obbligo di Controparte_1
contribuire al mantenimento della figlia minore. Va infatti ricordato che la prole, a seguito della disgregazione del nucleo familiare ha comunque diritto ad un mantenimento tale da garantire un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo per quanto possibile a quello goduto in precedenza (Cass. n. 21273/2013). Tale obbligazione di mantenimento, inoltre, espressamente prevista dall'art. 337
Pag. 10 di 12 ter c.c., implica che ciascun genitore, anche a seguito della separazione personale o della pronuncia divorzile, è tenuto a contribuire al mantenimento della prole, in maniera proporzionale al proprio reddito, alla propria capacità di lavoro, professionale o casalingo e, più in generale, alle rispettive potenzialità reddituali e ai tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore e alle sue esigenze in rapporto all'età.
Questi, secondo quanto dichiarato dalla ricorrente e non contestato, ha sempre lavorato in Italia ed ha pertanto una capacità lavorativa che potrà mettere a frutto anche nelle Filippine, per cui va previsto a suo carico un contributo al mantenimento della figlia in favore della madre che il
Collegio stima di dover determinare, tenuto anche conto delle esigenze e dell'età della minore, in 300,00 euro mensili, rivalutabile annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il 5 di ciascun mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, così come determinate dal protocollo in vigore presso questo Tribunale. Gli assegni familiari concessi a favore della minore vanno attribuiti integralmente alla ricorrente, stante l'affidamento in via esclusiva della minore.
Le spese di lite vanno poste a carico del convenuto stante la sua soccombenza. Esse sono liquidate in base allo scaglione “valore indeterminato-complessità bassa”, nei valori minimi, stante la non complessità della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA
Pag. 11 di 12 la separazione personale dei coniugi e da Controparte_1 [...]
alle seguenti condizioni: Parte_1
affida in via “super” esclusiva alla madre la minore , con Persona_1
residenza presso il suo domicilio, con facoltà di vedere e sentire il padre con le modalità indicate dai Servizi sociali in modo da far rientrare gradualmente la figura paterna nella vita della minore;
pone a carico di un contributo al mantenimento Controparte_1
della figlia in favore della madre di 300,00 euro mensili, Persona_1
rivalutabile annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il 5 di ciascun mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, così come determinate dal protocollo in vigore presso questo Tribunale;
attribuisce gli assegni familiari concessi a favore di Persona_1
integralmente alla ricorrente;
condanna a corrispondere in favore della Controparte_1
ricorrente le spese di lite che liquida in 2.906,00 euro per compensi, oltre
IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge.
Venezia, 31.3.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero
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