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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 10/06/2025, n. 664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 664 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona della dott.ssa Giorgia
Marcatajo, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate dalla parte ricorrente nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 2241/2023 R.G., promosso da
Parte_1
(Avv.to Rosanne Marie Di Vita)
-opponente- contro
, Controparte_1 [...]
, in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro-tempore;
[...]
Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro-
[...]
tempore;
-opposta contumace-
Oggetto: Opposizione a cartella esattoriale
FATTO E DIRITTO
relative all'anno 2022 in forza delle Ordinanze –
[...]
Ingiunzione n. 22/0116 e n. 22/0117 emesse dall CP_3
convenuto, eccependo l'omessa notifica degli atti prodromici e la prescrizione dei crediti ivi indicati.
Concludeva, pertanto, chiedendo di “Annullare, Revocare e/o, comunque, rendere improduttiva di effetti giuridici la cartella di pagamento n. 296 2023 00031056 81 000 notificata alla ricorrente in data 26.05.2023, per i motivi di cui sopra, con ogni conseguenza di legge;
Condannare in solido l
[...]
e Controparte_3
l , Agente della riscossione della Controparte_1
Provincia di in persona dei rispettivi legali rappresentanti, al CP_2
pagamento delle spese e competenze del presente giudizio”.
Sebbene regolarmente citate non si costituivano in giudizio le amministrazioni convenute, delle quali, pertanto, va dichiarata la contumacia.
La causa, istruita documentalmente, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 18.02.2025 per il deposito di note.
*** ** *** Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Appare fondata ed assorbente l'eccezione di estinzione per omessa notifica dell'atto di contestazione della violazione ai sensi dell'art. 14 della L. n. 689/1981. L'art. 14 cit. dispone, infatti, al primo comma che “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa”, e al secondo comma che “Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento”. L'ultimo comma stabilisce poi che “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”. Nell'applicazione giurisprudenziale della predetta normativa in tema di sanzioni amministrative in materia di previdenza e lavoro, la Suprema Corte ha affermato, per un verso, che “In tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, l'accertamento al cui termine collocare, ai sensi dell'art. 14, secondo comma, legge n. 689 del 1981, il "dies a quo" per il computo dei novanta giorni entro i quali può utilmente avvenire la contestazione mediante notifica non può essere fatto coincidere con la mera notizia del fatto materiale, bensì con l'epoca in cui la piena conoscenza dell'illecito è idonea a giustificare la redazione del rapporto previsto dall'art. 17 della legge citata” (Cass. Sez. L, n. 3115 del 17/02/2004), e per altro verso che “In tema di sanzioni amministrative in materia di previdenza e lavoro, qualora non sia possibile la contestazione immediata dell'infrazione, la P.A. è tenuta al rispetto del termine perentorio previsto dall'art. 14 della l. n. 689 del 1981, che, decorrente dall'accertamento dell'illecito, è interrotto dalla diffida di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 124 del 2004 e ricomincia a decorrere solo dopo la scadenza del termine concesso per la regolarizzazione delle violazioni sanabili, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo” (Cass. Sez. L., n. 27903 del 30/10/2019). Nel caso di specie, a fronte della relativa censura espressamente sollevata dall'opponente di omessa notifica dell'ordinanza ingiunzione- sottesa alla cartella di pagamento impugnata, non essendo stata provata da parte dell'ente convenuto – rimasto contumace in giudizio - la preventiva contestazione dell'addebito, mediante notifica dell'illecito ovvero del successivo Verbale Unico di accertamento nel rispetto del termine stabilito dall'art.14 della legge 689/1981, la relativa omissione
- a norma dell'art. 14, ult. co., cit. - comporta l'estinzione della sanzione, “a nulla rilevando l'eventuale successiva notifica della ordinanza-ingiunzione, che è attività connessa ad atto successivo e definitivo del procedimento sanzionatorio” (Cass., Sez. 2, n. 5400 del 13/03/2006). Sul punto si sono espressi di recente le Sezioni Unite della Suprema Corte (Sent. 10012 depositata il 15 aprile 2021), affermando un importante principio secondo il quale la nullità della notifica di un atto presupposto inficia gli atti successivi, determinando la nullità degli stessi: «In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa» (v. ex pluribus, da ultimo, Cass., 1144/2018, in consolidamento di Cass., Sez U., 5791/2008). Mancando, dunque, la prova della notifica delle ordinanze ingiunzioni sottese alla cartella di pagamento impugnata e non potendo ricavarsi la ritualità degli stessi, non avendo le parti resistenti, rimanendo contumaci, fornito prova documentale al riguardo, deve essere dichiarata la nullità della cartella di pagamento opposta. Sulla base delle su esposte considerazioni, assorbita ogni altra questione, il ricorso merita accoglimento. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando:
- Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla la cartella di pagamento n. 29620230003105681000, notificata il 26.05.2023, per l'importo complessivo di euro 409,01.
- Condanna l'
[...]
Controparte_4
e l'
[...]
Controparte_3
, in persona dei rispettivi legali
[...] rappresentanti pro-tempore, al pagamento – in solido- in favore della parte opponente delle spese di lite che liquida in €. 232,00 oltre rimborso spese forfetario ed oltre C.P.A. ed I.V.A..
Così deciso, il 10.06.2025
IL GIUDICE
Giorgia Marcatajo