Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/11/2003, n. 16755
CASS
Sentenza 7 novembre 2003

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In base alla disciplina dettata dagli art. 4 e 5 del d.P.R. 21 settembre 1994 n. 698 (contenente il regolamento sul riordino dei procedimenti in materia di riconoscimento delle minorazioni civili e sulla concessione dei benefici economici), le prestazioni spettanti agli invalidi civili, che decorrono - se tutti i requisiti richiesti per la loro attribuzione siano già presenti all'atto della domanda amministrativa - dal primo giorno del mese successivo alla domanda stessa, decorrono invece, ove il requisito sanitario si concretizzi nel corso del procedimento amministrativo, a partire dalla data di insorgenza dello stato invalidante, non essendo ammissibile, ex art. 38 Cost., un sistema che lasci le persone divenute invalide e portatrici di gravi menomazioni civili prive di qualsiasi assistenza economica, se pure per brevi lassi di tempo, e finisca per equiparare, quanto alla decorrenza, il trattamento assistenziale a quello previdenziale (per il quale, in base alla norma generale di cui all'art. 6 della legge 23 aprile 1981 n. 165, le prestazioni decorrono comunque dal mese successivo a quello di maturazione dei requisiti). Pertanto, considerato che tale disciplina deve valere anche nella sede giudiziale (in cui l'assistito non può vedersi limitati gli stessi diritti per il cui riconoscimento è stato costretto ad adire il giudice), le predette prestazioni, ove l'invalidità venga accertata nel corso del processo, ai sensi dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., decorrono dalla data dell'accertata insorgenza dello stato invalidante; e la medesima decorrenza deve ritenersi applicabile anche all'indennità di accompagnamento, posto che il predetto d.P.R. n. 698 del 1994 - successivo alla disciplina generale dettata per tale indennità dalla legge 11 febbraio 1980 n. 18 - regola in maniera completa e dettagliata le prestazioni in favore degli invalidi, fra le quali l'indennità di accompagnamento corrisponde ad un più accentuato stato di bisogno cui è doveroso far fronte tempestivamente in adempimento di obblighi di solidarietà sociale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/11/2003, n. 16755
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16755
    Data del deposito : 7 novembre 2003

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