Sentenza 7 novembre 2003
Massime • 1
In base alla disciplina dettata dagli art. 4 e 5 del d.P.R. 21 settembre 1994 n. 698 (contenente il regolamento sul riordino dei procedimenti in materia di riconoscimento delle minorazioni civili e sulla concessione dei benefici economici), le prestazioni spettanti agli invalidi civili, che decorrono - se tutti i requisiti richiesti per la loro attribuzione siano già presenti all'atto della domanda amministrativa - dal primo giorno del mese successivo alla domanda stessa, decorrono invece, ove il requisito sanitario si concretizzi nel corso del procedimento amministrativo, a partire dalla data di insorgenza dello stato invalidante, non essendo ammissibile, ex art. 38 Cost., un sistema che lasci le persone divenute invalide e portatrici di gravi menomazioni civili prive di qualsiasi assistenza economica, se pure per brevi lassi di tempo, e finisca per equiparare, quanto alla decorrenza, il trattamento assistenziale a quello previdenziale (per il quale, in base alla norma generale di cui all'art. 6 della legge 23 aprile 1981 n. 165, le prestazioni decorrono comunque dal mese successivo a quello di maturazione dei requisiti). Pertanto, considerato che tale disciplina deve valere anche nella sede giudiziale (in cui l'assistito non può vedersi limitati gli stessi diritti per il cui riconoscimento è stato costretto ad adire il giudice), le predette prestazioni, ove l'invalidità venga accertata nel corso del processo, ai sensi dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., decorrono dalla data dell'accertata insorgenza dello stato invalidante; e la medesima decorrenza deve ritenersi applicabile anche all'indennità di accompagnamento, posto che il predetto d.P.R. n. 698 del 1994 - successivo alla disciplina generale dettata per tale indennità dalla legge 11 febbraio 1980 n. 18 - regola in maniera completa e dettagliata le prestazioni in favore degli invalidi, fra le quali l'indennità di accompagnamento corrisponde ad un più accentuato stato di bisogno cui è doveroso far fronte tempestivamente in adempimento di obblighi di solidarietà sociale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/11/2003, n. 16755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16755 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATTONE Sergio - Presidente -
Dott. SPANÒ Alberto - Consigliere -
Dott. MAZZARELLA Giovanni - Consigliere -
Dott. VIDIRI Guido - rel. Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro "pro tempore", domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende "ope legis";
- ricorrente -
contro
UT AT;
- intimata -
avverso la sent. n. 3657/00 del Tribunale di CATANIA, depositata il 18 luglio 2000 R.G.N. 2273/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16 aprile 2003 dal Consigliere Dott. Guido VIDIRI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio GIALANELLA che ha concluso per il rigetto del primo e dei secoli motivo del ricorso, accoglimento del terzo e del quarto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Catania AT TO chiedeva il riconoscimento del diritto alla indennità di accompagnamento con la conseguente condanna del Ministero dell'Interno alla corresponsione della relativa prestazione.
Dopo la costituzione del Ministero, il Pretore rigettava la domanda. A seguito di gravame, il Tribunale di Catania con sentenza del 18 luglio 2000, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiarava il diritto della TO alla indennità di accompagnamento con decorrenza dal 1 gennaio 2000 e condannava il Ministero dell'Interno alla relativa corresponsione, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sui ratei maturati dal 121 giorno successivo, disponendo la detrazione dell'importo dovuto a titolo di interessi da quello spettante a titolo di rivalutazione. Nel pervenire a tale conclusione il Tribunale osservava che doveva ritenersi, sulla base delle conclusioni del consulente d'ufficio - da condividersi perché sorrette da esami clinici e diagnostici esaurienti e da adeguata motivazione - che l'assicurata era inabile e si trovava nelle condizioni per usufruire della indennità di accompagnamento, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita a decorrere dal mese di gennaio 2000.
Avverso tale sentenza il Ministero dell'Interno propone ricorso per cassazione, affidato ad otto motivi.
AT TO non si è costituita in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con la prima censura il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 149 disp.att.c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3, e con la seconda doglianza invece lamenta omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c. Sostiene in particolare il Ministero che la sentenza impugnata, in aperta violazione del principio del doppio grado di giudizio ed in violazione dell'effetto devolutivo dell'atto di appello, ha pronunziato per la prima volta circa la sopravvenienza del requisito sanitario. Nè poteva in contrario addursi il disposto dell'art. 149 disp.att.c.p.c. in quanto tale norma, per esigenze di economia processuale, induce soltanto a ritenere superflua la presentazione di apposita preventiva domanda di aggravamento in sede amministrativa stante la pendenza della "res litigiosa" (tanto che il procedimento giudiziario sembra atteggiarsi quale naturale prosecuzione del procedimento amministrativo medesimo) ma non comporta affatto una deroga ai principi generali-regolanti l'appello.
1.1. I motivi sono infondati e, pertanto vanno rigettati. Questa Corte ha statuito che l'art. 149 disp.att.c.p.c., che impone di valutare anche gli aggravamenti incidenti sul complesso invalidante verificatisi nel corso del procedimento amministrativo e giudiziario, essendo volto a superare preclusioni che possano derivare dal generale principio, in materia previdenziale, della previa domanda amministrativa, e, nell'ordinamento processuale, della pronuncia nei limiti della domanda e quindi dello stesso principio devolutivo che regola, in via generale, il processo di appello, trova applicazione - quale espressione di un principio generale di economia processuale, nonché in base al canone interpretativo desunto dal precetto costituzionale di razionalità e di uguaglianza - anche nel corso del giudizio di appello (cfr. in tali sensi: Cass. 4 aprile 2002 n. 4834). Ed i giudici di legittimità hanno, in adesione ai suddetti principi e canoni ermeneutici, riconosciuto anche che l'assicurato, ove abbia proposto domanda di attribuzione di assegno di invalidità e nel corso del giudizio sia stata accertata a suo carico la sussistenza di aggravamenti o nuove infermità - tali da determinare una assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa -, può avanzare nel medesimo giudizio domanda di pensione di inabilità atteso che, in caso contrario, egli sarebbe costretto ad attendere l'esito del giudizio, secondo quanto dispone l'art. 11 della legge n. 222 del 1984, ed a ricominciare successivamente l'"iter" amministrativo, con l'oggettiva preclusione di un piena tutela del suo diritto (proprio in una situazione in cui egli avrebbe maggior bisogno di una tutela sollecita in ragione del grave stato di salute e della conseguente inabilità ad ogni proficuo lavoro), tale da apparire lesiva di diritti fondamentali, quali quelli garantiti dagli artt. 3, 24 e 38 Cost. (in tali sensi cfr. Cass. 27 marzo 2001 n. 4385).
1.2. Questa Corte ritiene di ribadire le statuizioni ora indicate, volte a riconoscere all'art. 149 disp.att.c.p.c. un ambito applicativo ben più esteso di quello indicato dal ricorrente, non essendo state addotte dallo stesso ragioni idonee a sminuire la fondatezza delle suddette statuizioni.
2) Parimenti infondati sono il terzo e quarto motivo, con i quali il Ministero dell'Interno deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge n. 18 del 1980 in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. (terzo motivo) nonché omessa e/o insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. (quarto motivo).
Il ricorrente deduce che sul requisito sanitario il Tribunale ha adottato una motivazione del tutto generica rifacendosi all'elaborato del consulente, senza valutare nella giusta entità il difetto visivo da cui era affetta l'assicurata in ragione di una cataratta senile, emendabile chirurgicamente. Il giudice d'appello ha anche errato nell'identificare la non autonomia nel compimento degli atti quotidiani da parte dell'assicurata con l'impossibilità del compimento degli atti stessi, richiesta invece per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Come detto, anche tali motivi vanno rigettati.
2.1. Questa Corte ha ripetutamente affermato che quando il giudice di merito accoglie le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso, senza la necessità di confutare dettagliatamente le contrarie argomentazioni della parte, che devono considerarsi implicitamente disattese (cfr. "ex plurimis": Cass. 9 marzo 2001 n. 3519; Cass. 21 febbraio 2001 n. 2486). Nel caso di specie il Tribunale, nel pervenire alle sue conclusioni, ha ritenuto le valutazioni medico-legali del consulente immuni da errori, con ciò facendo proprio anche il giudizio reso sulla infermità visiva dell'assicurato nonché sulla non autosufficienza dell'assicurata al compimento degli atti quotidiani. Le valutazioni del perito risultano oggetto da parte del Ministero di una censura generica, priva anche del carattere della decisività atteso che il ricorrente stesso non riferisce in alcun modo che un diverso grado di "deficit" visivo avrebbe nel caso concreto reso l'assicurata - affetta, giusta quanto emerge dalla consulenza in atti, da malattie ben più gravi di quella visiva - capace di compiere con autonomia, e senza quindi alcun vincolo di dipendenza, gli atti della vita quotidiana.
3) Privi di fondamento risultano anche il quinto (violazione e falsa applicazione dell'art. 5 del D.P.R. n. 698 del 1994 nonché dell'art. 12 della legge n. 118 del 1971 in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.) e sesto motivo (omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.), con i quali il Ministero deduce che, avendo il Tribunale individuato nel 1 gennaio 2000 la data per la decorrenza del requisito sanitario, la conseguente statuizione di condanna per la decorrenza del beneficio economico non avrebbe potuto che decorrere dalla data del 1 febbraio 2000.
3.1. Ai fini di rendere chiari gli estremi della sollevata problematica è opportuno richiamare il dato normativo. Il D.P.R. 21 settembre 1994, n. 698 ("Regolamento recante norme sul riordinamento dei procedimenti in materia di riconoscimento delle minorazioni civili e sulla concessione dei benefici economici"), dopo avere disciplinate all'art. 4 il procedimento per la concessione delle provvidenze economiche ai minorati civili, dispone al comma primo del successivo art. 5, che i benefici economici, di cui al comma 1 dell'art. 4, riconosciuti dai prefetti, decorrono dal mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa o dalla diversa successiva data di insorgenza del requisito sanitario. Una interpretazione del dato normativo che intenda privilegiare, nel doveroso rispetto dell'art. 12 delle preleggi, la chiara lettera della disposizione, porta a concludere che le provvidenze economiche decorrono - se tutti i requisiti richiesti per la loro attribuzione siano già presenti all'atto della domanda - dal primo giorno del mese successivo alla domanda stessa. Nel caso in cui, invece, il requisito sanitario si concretizza successivamente alla domanda i benefici economici decorrono a partire dalla successiva data di insorgenza dello stato invalidante, accertato dagli organismi a ciò istituzionalmente deputati. Una siffatta disciplina, prevista in relazione all'"iter" amministrativo, deve però valere, per ovvie ragioni, anche nella sede giudiziaria (non potendo nel processo l'assicurato vedersi limitati i propri diritti per il cui riconoscimento è stato costretto ad adire il giudice), con l'effetto che anche in questa sede, allorquando il requisito della invalidità venga accertato nel corso del processo, per effetto dell'art. 149 disp.att.c.p.c., la relativa provvidenza decorre dalla data dell'accertata insorgenza dello stato invalidante.
3.2. Le argomentazioni sinora svolte trovano ulteriore conforto nella disciplina legislativa dettata per le prestazioni previdenziali. L'art. 6 della legge 27 aprile 1981, n. 165, che ha carattere innovativo e di maggior favore rispetto all'art. 18 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 (cfr. in tali sensi tra le altre: Cass. 4 agosto
1994 n. 7228; Cass. 13 aprile 1992 n. 4490; Cass. 15 novembre 1991 n. 12256) e che assume il valore di norma generale - come tale inapplicabile in materia di prestazioni previdenziali solo in presenza di norme di carattere speciale (cfr. al riguardo Cass. 4 agosto 1998 n. 7228 cit.) - stabilisce, per quanto attiene alla decorrenza della pensione di vecchiaia, che detta pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l'assicurato ha compiuto l'età pensionabile "ovvero, nel caso in cui a tale data non risultino soddisfatti i requisiti di anzianità assicurativa e contributiva, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui i requisiti suddetti vengono raggiunti".
La pensione di anzianità decorre, dunque, dall'inizio del mese successivo a quello in cui si sono maturati tutti i requisiti per il suo godimento con un sistema differenziato, quindi, rispetto a quello seguito per la prestazione assistenziale, in relazione alla quale il momento del realizzarsi della fattispecie integratrice ne segna, di contro, il momento della decorrenza.
Va al riguardo messo in luce come il differenziare le prestazioni in ragione della loro natura e delle esigenze sottese alla loro concessione risponda anche ad evidenti esigenze logico-sistematiche. Ed invero, un sistema che lasci le persone divenute invalide e portatori di gravi menomazioni civili prive, anche per breve lasso di tempo, di qualsiasi provvidenza economica farebbe sorgere dubbi di illegittimità costituzionale sotto il versante dell'art. 38 Cost. e finirebbe per equiparare, con riferimento alla loro decorrenza, trattamenti (previdenziali ed assistenziali) tra loro del tutto diversi.
3.3. Per andare in contrario avviso non vale neanche addurre che la legge 11 febbraio 1980, n. 18 avente ad oggetto l'indennità di accompagnamento (agli invalidi civili totalmente inabili) - di cui si discute nella presente controversia - si limita a stabilire all'art. 3, ultimo comma, che "Il diritto all'indennità di accompagnamento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale viene presentata la domanda", non prevedendo pertanto nessuna altra possibilità di decorrenza del diritto. L'esposto assunto trascura la portata del citato D.P.R. n. 698 del 1994. Detto decreto, invero, per regolare in maniera completa e dettagliata il procedimento per la concessione dei benefici economici ricollegati alla invalidità ed alle altre minorazioni civili, deve ritenersi applicabile anche alla indennità di accompagnamento, non solo in ragione dell'epoca di emanazione del decreto stessa (successiva alla legge n. 18 del 1980) e della sua esaustività, ma anche in considerazione del fatto che una diversità - per quanto riguarda la data di decorrenza del diritto alla concessione - tra indennità di accompagnamento e altre prestazioni assistenziali, corrisposte dalla prefettura, non troverebbe alcuna logica giustificazione in quanto proprio con riferimento all'indennità in questione si prospetta un più accentuato stato di bisogno cui è doveroso far fronte tempestivamente in adempimento di obblighi di solidarietà sociale. 4) Da ultimo va dichiarata anche l'infondatezza del settimo (violazione e falsa applicazione dell'art. 429 c.p.c. nonché dell'art. 1282 c.c. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.) ed ottavo motivo (omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.), volti a evidenziare l'erroneità sia della condanna alla rivalutazione monetaria - non risultando configurabile nel caso di specie la "mora debendi" - sia di quella al pagamento degli interessi per essere questi dovuti se non dalla data della pronunzia della decisione del Tribunale per essere in precedenza il credito dell'assicurata illiquido.
L'attuale assetto normativo - attraverso l'attribuzione della maggiore somma tra interessi e rivalutazione monetaria ed il divieto del loro cumulo per effetto della disciplina dettata dall'art. 16 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (cumulo poi escluso anche con riguardo ai crediti di lavoro, sorti dopo il 31 dicembre 1994, dall'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724) - tende a perseguire lo scopo di annullare la perdita patrimoniale del creditore soddisfatto tardi, cioè dopo il maturarsi del suo credito, nonché di liquidare, con sistemi di automatismo legale e senza bisogno di prova alcuna, il pregiudizio consistente nella ingiusta privazione della naturale fertilità del denaro (cfr. per riferimenti ad riguardo: Cass., Sez. Un., 29 gennaio 2001 n. 38). Nel caso di invalidità sopravvenuta nel corso del giudizio gli interessi e la rivalutazione monetaria sui ratei pregressi della prestazione riconosciuta dal giudice all'assicurato debbono, quindi, dal giudice stesso essere attribuiti - proprio come ha fatto il Tribunale nella impugnata sentenza - con la stessa decorrenza della riconosciuta prestazione (cfr. per riferimenti alla problematica in oggetto: Cass. 29 luglio 1995 n. 8332). 5) Per concludere il ricorso va rigettato con la conferma dell'impugnata sentenza.
6) Nessuna statuizione può essere emessa sulle spese del presente giudizio di cassazione attesa la mancata costituzione della assicurata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese del presente giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2003