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Sentenza 23 novembre 2025
Sentenza 23 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 23/11/2025, n. 2541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2541 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2025 |
Testo completo
13121 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Antonella Guerra Presidente
Dott.ssa Silvia Rizzuto Giudice
Dott.ssa EF CA Giudice Relatore
Decidendo nella causa n. 13121 2025 VG promossa
DA
nata il [...] a [...], residente a [...], Parte_1
Via Gaetano Dal Vecchio, 22/E, rappresentata e difesa dall'avv. SAMBUGARO ELISA DONATA
e nato il [...] a [...], residente a [...]
(VR), Via Gaetano Dal Vecchio, 22/E, rappresentato e difeso dall'avv. COVIZZI SILVIA
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO;
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio
Conclusioni comuni delle parti: 1) Disporsi l'affidamento condiviso dei figli minori e Persona_1 ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente con la madre presso la casa familiare Persona_2 ubicata in AZ ON (VR), Via Gaetano Dal Vecchio, 22/E; i figli continueranno ad avere la residenza anagrafica con la madre. Per_ Per_ I figli e manterranno con entrambi i genitori un rapporto equilibrato e continuativo e da essi riceveranno cura, educazione ed istruzione. I genitori assumeranno di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse per i figli e, in particolare, quelle relative all'istruzione, educazione e salute degli stessi, comprese le attività ricreative e sportive e tenendo comunque sempre conto delle loro naturali inclinazioni ed aspirazioni.
Entrambi i genitori avranno diritto di esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
2) La casa familiare ubicata in AZ ON (Vr), Via Gaetano Dal Vecchio , 22E, ed identificata catastalmente come segue:
- abitazione: Catasto Fabbricati, Comune di AZ ON (Vr), foglio 19, particella 862, sub. 1, categoria A/2, classe 4, vani 7,5, rendita catastale euro 379,60=;
- garage: Catasto Fabbricati, Comune di AZ ON (Vr), foglio 19, particella 862, sub. 2, categoria C/6, classe 2, consistenza: 30 mq, rendita catastale euro 49,58=; viene assegnata, unitamente ai relativi arredi e corredi e pertinenze, alla signora che Parte_1
Per_ Per_ ivi vivrà unitamente ai figli minori e .
Il sig. si impegna a trasferire la residenza entro e non oltre il 31.12.2025 e a cancellarsi dallo Pt_2 stato famiglia con pari impegno della sig.ra a sottoscrivere gli atti amministrativi che si Pt_1 renderanno all'uopo necessari, autorizzando in difetto la signora a richiedere la Pt_1 cancellazione anagrafica del sig. . Parte_2
Le parti danno atto che le utenze della casa familiare sono già intestate alla signora Parte_1
compresa la Tari.
[...]
Per_ Per_ 3) Il padre avrà il diritto/dovere di vedere i figli e compatibilmente con gli impegni scolastici o personali dei minori:
- a fine settimana alternati (nella giornata del sabato o della domenica);
- nonché due pomeriggi a settimana compatibilmente con i turni di lavoro del sig. da Pt_2 concordare tra le parti, della durata di almeno due ore per ciascuna visita;
allorquando il sig. avrà reperito una sistemazione abitativa autonoma che consenta il pernotto Pt_2
Per_ dei figli, le parti concordano che pernotterà dal papà ogni fine settimana di spettanza di Per_ quest'ultimo e che verrà introdotto secondo il principio di gradualità il pernotto anche di a partire da ottobre 2026, salvo diversi futuri eventuali accordi tra i genitori.
Tale calendario di visita sarà applicato anche in caso di festività infrasettimanali e di chiusure scolastiche.
I genitori potranno di comune accordo concordare diverse ed ulteriori modalità di visita in base ai loro impegni di lavoro, nonché agli impegni scolastici e ludici dei minori, cercando di far scorrere tra loro la massima comunicazione per migliorare sempre più la collaborazione nell'individuare le scelte migliori per assicurare ai figli la crescita più sana e serena.
Il sig. avrà il diritto/dovere di tenere con sé i figli per 7 giorni, anche non consecutivi, durante Pt_2 le vacanze natalizie, alternando il Natale e il Capodanno con la signora così che Liam e Pt_1
Per_
possano trascorrere i giorni di Natale e Capodanno ad anni alterni con ciascuno dei genitori;
due giorni anche non consecutivi durante le vacanze pasquali, sempre secondo il criterio dell'alternanza con ciascun genitore, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, in periodo da concordare tempestivamente di anno in anno tra i genitori (e comunque entro il 31 maggio); fatto salvi diversi accordi tra le parti;
in caso di disaccordo prevarrà il genitore che si è organizzato per primo.
4) La Sig.ra percepirà e tratterrà il 100% (cento per cento) della somma spettante per Pt_1
Per_ Per_ l'assegno unico e universale per e .
5) Con decorrenza dal mese di ottobre 2025 il sig. corrisponderà alla signora quale Pt_2 Pt_1
Per_ Per_ contributo per il mantenimento ordinario dei figli e , la somma mensile di € 650,00 (euro
325,00 per ciascun figlio). Tale importo dovrà essere corrisposto entro il giorno 15 di ogni mese alle seguenti coordinate bancarie della signora IBAN [...] e Pt_1 verrà aggiornato annualmente secondo gli indici Istat.
Con decorrenza dal mese in cui il sig. avrà reperito un immobile in locazione ove trasferirsi Pt_2
Per_ Per_ il contributo per il mantenimento ordinario dei figli e verrà ridotto ad euro 530,00= (euro
265,00 per ciascun figlio) verrà aggiornato annualmente secondo gli indici Istat.
6) Il sig. contribuirà, nella misura del 50% (cinquanta per cento) alle spese accessorie per i Pt_2 figli minori di cui al Protocollo Famiglia del Tribunale di Verona del 03.12.2018 e successive modifiche e integrazioni:
6.1. Spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico di medicina generale;
cure odontoiatriche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per prestazioni erogate dal e per medicinali prescritti dal medico di medicina generale, esclusa la farmacia da banco CP_1 ancorché prescritta dal medico di medicina generale;
protesi e ausili sanitari con prescrizione medica come, a mero titolo esemplificativo, lenti a contatto, lenti da vista con montatura
(quest'ultima nei limiti di spesa massima di € 150,00), tutori e plantari ortopedici.
6.2. Spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: visite specialistiche in regime di libera professione, trattamenti sanitari specialistici in libera professione, terapie, ausili sanitari nonché cure termali e fisioterapiche, nonché interventi chirurgici.
6.3. Spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
tasse universitarie statali.
6.4. Spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari non statali;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
spese per alloggio universitario.
6.5. Spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.500,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES); centri ricreativi estivi e gruppi estivi nei limiti dei costi previsti per quelli comunali o parrocchiali
6.6. Spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: attività sportive o artistiche comprensive anche di abbigliamento e attrezzatura;
corsi di lingue;
viaggi e vacanze senza i genitori;
centri ricreativi diversi da quelli di cui al capo precedente.
6.7. Quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso 6.2, 6.4 e 6.6 (spese con accordo) il genitore che ritenga necessaria, od utile, la spesa dovrà comunicarlo all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività, dovrà esprimere in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato, e/o contrario all'interesse della prole, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal giudice.
6.8. In caso di rifiuto immotivato, e/o contrario all'interesse dei figli, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal Giudice.
6.9. Nel caso di spese medico sanitarie, che non necessitano di essere previamente concordate perché urgenti, permane comunque il rispetto della reciproca tempestiva informazione.
6.10. Il rimborso in favore del genitore che ha anticipato la spesa dovrà avvenire entro e non oltre dieci giorni dall'invio delle pezze giustificative attestanti il rimborso. Nel caso di spese medico- sanitarie che non necessitino di essere previamente concordate perché urgenti, entrambi i genitori si obbligano al rispetto della reciproca tempestiva informazione circa le ragioni del ricorso urgente ai sanitari ed in merito alle condizioni di salute dei figli.
7) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di reciproco rispetto e di serena collaborazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi e si impegnano inoltre a tutelare la figura materna e paterna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli. 8) Le parti danno atto che gli accordi raggiunti sono conformi alle esigenze morali e materiali dei Per_ Per_ figli minori e e ritengono equa e satisfattiva la regolamentazione dei loro rapporti patrimoniali come stabilita nel presente accordo.
9) Le parti dichiarano, altresì, che le disposizioni patrimoniali contenute nel presente accordo sono funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi familiare e che le stesse si sono rese necessarie per riorganizzare l'assetto patrimoniale familiare a seguito della cessazione della convivenza tra le parti.
10) Le parti esprimono sin d'ora il consenso per il rilascio/rinnovo del documento di identità o di Per_ Per_ altro documento valido per l'espatrio per i figli e .
11) Le parti concordano che i beni mobili presenti nella casa familiare resteranno di esclusiva proprietà della signora in quanto genitore collocatario dei figli minori. Parte_1
Nel caso in cui il mobile dell'ingresso e il frigorifero ubicato nel garage della casa familiare non venissero più utilizzati o venissero dismessi dalla signora tali beni verranno previamente Pt_1 esibiti al sig. qualora di suo interesse o utilità. Pt_2
12) Con il recepimento del presente accordo le parti dichiarano di aver definito anche ogni questione economica inerente il periodo di convivenza more uxorio tra le stesse e di non aver più nulla reciprocamente a pretendere.
13) Spese e compensi del procedimento interamente compensati tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: nulla oppone all'accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 10/10/2025, e anno Parte_1 Parte_2 chiesto la regolamentazione del regime di affidamento, collocamento e mantenimento dei figli minori Per_
(16/12/19) e (16/10/23). Persona_1
Le richieste concordemente avanzate dalle parti sono meritevoli di accoglimento.
Invero, nulla osta all'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, al loro collocamento prevalente presso il domicilio materno ed alla regolamentazione del diritto di visita così come indicato dalle parti, in quanto condizioni rispondenti all'interesse preminente dei minori.
Anche in merito all'assegnazione della casa familiare, nulla osta, posto che i minori sono collocati prevalentemente con la madre;
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei minori a carico del padre, così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei figli. Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto.
Le spese, come da richiesta delle parti, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dalle parti, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
Dispone che il regime di affidamento, collocamento, diritto di visita e mantenimento dei minori Per_1
e sia regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe
[...] Persona_2 riportati;
Assegna la casa familiare, meglio indicata in atti, alla sig.ra ; Parte_1
Prende atto delle altre domande congiunte;
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Verona, nella Camera di Consiglio del 18/11/25.
La Giudice relatrice
EF CA
La Presidente
Dott.ssa Antonella Guerra
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Antonella Guerra Presidente
Dott.ssa Silvia Rizzuto Giudice
Dott.ssa EF CA Giudice Relatore
Decidendo nella causa n. 13121 2025 VG promossa
DA
nata il [...] a [...], residente a [...], Parte_1
Via Gaetano Dal Vecchio, 22/E, rappresentata e difesa dall'avv. SAMBUGARO ELISA DONATA
e nato il [...] a [...], residente a [...]
(VR), Via Gaetano Dal Vecchio, 22/E, rappresentato e difeso dall'avv. COVIZZI SILVIA
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO;
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio
Conclusioni comuni delle parti: 1) Disporsi l'affidamento condiviso dei figli minori e Persona_1 ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente con la madre presso la casa familiare Persona_2 ubicata in AZ ON (VR), Via Gaetano Dal Vecchio, 22/E; i figli continueranno ad avere la residenza anagrafica con la madre. Per_ Per_ I figli e manterranno con entrambi i genitori un rapporto equilibrato e continuativo e da essi riceveranno cura, educazione ed istruzione. I genitori assumeranno di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse per i figli e, in particolare, quelle relative all'istruzione, educazione e salute degli stessi, comprese le attività ricreative e sportive e tenendo comunque sempre conto delle loro naturali inclinazioni ed aspirazioni.
Entrambi i genitori avranno diritto di esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
2) La casa familiare ubicata in AZ ON (Vr), Via Gaetano Dal Vecchio , 22E, ed identificata catastalmente come segue:
- abitazione: Catasto Fabbricati, Comune di AZ ON (Vr), foglio 19, particella 862, sub. 1, categoria A/2, classe 4, vani 7,5, rendita catastale euro 379,60=;
- garage: Catasto Fabbricati, Comune di AZ ON (Vr), foglio 19, particella 862, sub. 2, categoria C/6, classe 2, consistenza: 30 mq, rendita catastale euro 49,58=; viene assegnata, unitamente ai relativi arredi e corredi e pertinenze, alla signora che Parte_1
Per_ Per_ ivi vivrà unitamente ai figli minori e .
Il sig. si impegna a trasferire la residenza entro e non oltre il 31.12.2025 e a cancellarsi dallo Pt_2 stato famiglia con pari impegno della sig.ra a sottoscrivere gli atti amministrativi che si Pt_1 renderanno all'uopo necessari, autorizzando in difetto la signora a richiedere la Pt_1 cancellazione anagrafica del sig. . Parte_2
Le parti danno atto che le utenze della casa familiare sono già intestate alla signora Parte_1
compresa la Tari.
[...]
Per_ Per_ 3) Il padre avrà il diritto/dovere di vedere i figli e compatibilmente con gli impegni scolastici o personali dei minori:
- a fine settimana alternati (nella giornata del sabato o della domenica);
- nonché due pomeriggi a settimana compatibilmente con i turni di lavoro del sig. da Pt_2 concordare tra le parti, della durata di almeno due ore per ciascuna visita;
allorquando il sig. avrà reperito una sistemazione abitativa autonoma che consenta il pernotto Pt_2
Per_ dei figli, le parti concordano che pernotterà dal papà ogni fine settimana di spettanza di Per_ quest'ultimo e che verrà introdotto secondo il principio di gradualità il pernotto anche di a partire da ottobre 2026, salvo diversi futuri eventuali accordi tra i genitori.
Tale calendario di visita sarà applicato anche in caso di festività infrasettimanali e di chiusure scolastiche.
I genitori potranno di comune accordo concordare diverse ed ulteriori modalità di visita in base ai loro impegni di lavoro, nonché agli impegni scolastici e ludici dei minori, cercando di far scorrere tra loro la massima comunicazione per migliorare sempre più la collaborazione nell'individuare le scelte migliori per assicurare ai figli la crescita più sana e serena.
Il sig. avrà il diritto/dovere di tenere con sé i figli per 7 giorni, anche non consecutivi, durante Pt_2 le vacanze natalizie, alternando il Natale e il Capodanno con la signora così che Liam e Pt_1
Per_
possano trascorrere i giorni di Natale e Capodanno ad anni alterni con ciascuno dei genitori;
due giorni anche non consecutivi durante le vacanze pasquali, sempre secondo il criterio dell'alternanza con ciascun genitore, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, in periodo da concordare tempestivamente di anno in anno tra i genitori (e comunque entro il 31 maggio); fatto salvi diversi accordi tra le parti;
in caso di disaccordo prevarrà il genitore che si è organizzato per primo.
4) La Sig.ra percepirà e tratterrà il 100% (cento per cento) della somma spettante per Pt_1
Per_ Per_ l'assegno unico e universale per e .
5) Con decorrenza dal mese di ottobre 2025 il sig. corrisponderà alla signora quale Pt_2 Pt_1
Per_ Per_ contributo per il mantenimento ordinario dei figli e , la somma mensile di € 650,00 (euro
325,00 per ciascun figlio). Tale importo dovrà essere corrisposto entro il giorno 15 di ogni mese alle seguenti coordinate bancarie della signora IBAN [...] e Pt_1 verrà aggiornato annualmente secondo gli indici Istat.
Con decorrenza dal mese in cui il sig. avrà reperito un immobile in locazione ove trasferirsi Pt_2
Per_ Per_ il contributo per il mantenimento ordinario dei figli e verrà ridotto ad euro 530,00= (euro
265,00 per ciascun figlio) verrà aggiornato annualmente secondo gli indici Istat.
6) Il sig. contribuirà, nella misura del 50% (cinquanta per cento) alle spese accessorie per i Pt_2 figli minori di cui al Protocollo Famiglia del Tribunale di Verona del 03.12.2018 e successive modifiche e integrazioni:
6.1. Spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico di medicina generale;
cure odontoiatriche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per prestazioni erogate dal e per medicinali prescritti dal medico di medicina generale, esclusa la farmacia da banco CP_1 ancorché prescritta dal medico di medicina generale;
protesi e ausili sanitari con prescrizione medica come, a mero titolo esemplificativo, lenti a contatto, lenti da vista con montatura
(quest'ultima nei limiti di spesa massima di € 150,00), tutori e plantari ortopedici.
6.2. Spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: visite specialistiche in regime di libera professione, trattamenti sanitari specialistici in libera professione, terapie, ausili sanitari nonché cure termali e fisioterapiche, nonché interventi chirurgici.
6.3. Spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
tasse universitarie statali.
6.4. Spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari non statali;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
spese per alloggio universitario.
6.5. Spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.500,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES); centri ricreativi estivi e gruppi estivi nei limiti dei costi previsti per quelli comunali o parrocchiali
6.6. Spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: attività sportive o artistiche comprensive anche di abbigliamento e attrezzatura;
corsi di lingue;
viaggi e vacanze senza i genitori;
centri ricreativi diversi da quelli di cui al capo precedente.
6.7. Quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso 6.2, 6.4 e 6.6 (spese con accordo) il genitore che ritenga necessaria, od utile, la spesa dovrà comunicarlo all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività, dovrà esprimere in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato, e/o contrario all'interesse della prole, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal giudice.
6.8. In caso di rifiuto immotivato, e/o contrario all'interesse dei figli, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal Giudice.
6.9. Nel caso di spese medico sanitarie, che non necessitano di essere previamente concordate perché urgenti, permane comunque il rispetto della reciproca tempestiva informazione.
6.10. Il rimborso in favore del genitore che ha anticipato la spesa dovrà avvenire entro e non oltre dieci giorni dall'invio delle pezze giustificative attestanti il rimborso. Nel caso di spese medico- sanitarie che non necessitino di essere previamente concordate perché urgenti, entrambi i genitori si obbligano al rispetto della reciproca tempestiva informazione circa le ragioni del ricorso urgente ai sanitari ed in merito alle condizioni di salute dei figli.
7) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di reciproco rispetto e di serena collaborazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi e si impegnano inoltre a tutelare la figura materna e paterna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli. 8) Le parti danno atto che gli accordi raggiunti sono conformi alle esigenze morali e materiali dei Per_ Per_ figli minori e e ritengono equa e satisfattiva la regolamentazione dei loro rapporti patrimoniali come stabilita nel presente accordo.
9) Le parti dichiarano, altresì, che le disposizioni patrimoniali contenute nel presente accordo sono funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi familiare e che le stesse si sono rese necessarie per riorganizzare l'assetto patrimoniale familiare a seguito della cessazione della convivenza tra le parti.
10) Le parti esprimono sin d'ora il consenso per il rilascio/rinnovo del documento di identità o di Per_ Per_ altro documento valido per l'espatrio per i figli e .
11) Le parti concordano che i beni mobili presenti nella casa familiare resteranno di esclusiva proprietà della signora in quanto genitore collocatario dei figli minori. Parte_1
Nel caso in cui il mobile dell'ingresso e il frigorifero ubicato nel garage della casa familiare non venissero più utilizzati o venissero dismessi dalla signora tali beni verranno previamente Pt_1 esibiti al sig. qualora di suo interesse o utilità. Pt_2
12) Con il recepimento del presente accordo le parti dichiarano di aver definito anche ogni questione economica inerente il periodo di convivenza more uxorio tra le stesse e di non aver più nulla reciprocamente a pretendere.
13) Spese e compensi del procedimento interamente compensati tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: nulla oppone all'accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 10/10/2025, e anno Parte_1 Parte_2 chiesto la regolamentazione del regime di affidamento, collocamento e mantenimento dei figli minori Per_
(16/12/19) e (16/10/23). Persona_1
Le richieste concordemente avanzate dalle parti sono meritevoli di accoglimento.
Invero, nulla osta all'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, al loro collocamento prevalente presso il domicilio materno ed alla regolamentazione del diritto di visita così come indicato dalle parti, in quanto condizioni rispondenti all'interesse preminente dei minori.
Anche in merito all'assegnazione della casa familiare, nulla osta, posto che i minori sono collocati prevalentemente con la madre;
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei minori a carico del padre, così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei figli. Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto.
Le spese, come da richiesta delle parti, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dalle parti, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
Dispone che il regime di affidamento, collocamento, diritto di visita e mantenimento dei minori Per_1
e sia regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe
[...] Persona_2 riportati;
Assegna la casa familiare, meglio indicata in atti, alla sig.ra ; Parte_1
Prende atto delle altre domande congiunte;
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Verona, nella Camera di Consiglio del 18/11/25.
La Giudice relatrice
EF CA
La Presidente
Dott.ssa Antonella Guerra