Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/03/2025, n. 1928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1928 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr. Ciro Cardellicchio, presso il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza nell'udienza di discussione del 11 marzo 2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della Sezione Lavoro, al. n. 24488/2024 RG
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. D'AVINO MARCELLO Parte_1
Ricorrente
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore rappresentato e difeso dall'avv. CAPASSO ERMINIO
Resistente
Fatto e Diritto
Con l'atto di ricorso in atti il sig. esponeva: Parte_1
che in data 17.10.2024 gli veniva notificata comunicazione dell' – Filiale di Napoli del CP_1
30.09.2024 avente ad oggetto la rideterminazione dell'assegno pensionistico n. 002-510015514424 cat. IO;
che in virtù di tale riliquidazione – decorrente dal mese di gennaio 2021 – l' certificava che il CP_1
nuovo assegno mensile lordo, a decorrere dal mese di agosto 2024, ammontava, al netto delle ritenute, ad €. 615,00; che in base a tali conteggi risultava un debito da restituire di €. 19.318,92; che di tale debito la somma di €. 6.900,48 veniva recuperata dall' in 72 rate mensili, mentre la CP_1
residua somma di €. 12.418,44 doveva essere corrisposta entro 30 giorni decorrenti dalla notifica della comunicazione;
che la rideterminazione dell'assegno era del tutto erronea e illegittima.
Rilevava: che l' , con comunicazione del 05.07.2023, aveva riliquidato l'assegno pensionistico con CP_1
decorrenza agosto 2023 in €. 972,71 mensili al netto delle ritenute di legge, accertando un credito per complessivi €. 23.044,05; che l' , nonostante i solleciti effettuati a mezzo PEC del 07.09.2023 e 06.11.2023, non aveva CP_1
provveduto alla restituzione di quanto dovuto in base a conteggi da esso stesso effettuati, per cui
aveva chiesto e ottenuto dal Tribunale di Napoli decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.
49/2024 del 08.01.2024 notificato all' con pedissequo atto di precetto in data 10.01.2024, CP_1
senza che l' proponesse alcuna opposizione, con conseguente definitiva esecutività; CP_1
che a fronte del mancato pagamento aveva provveduto a notificare un pignoramento presso terzi, attualmente incardinato presso il Tribunale di Napoli (R.G.E. 8487/2024); che i conteggi dell' di cui alla comunicazione del 30.09.2024 apparivano in netto e insanabile CP_1
contrasto con quelli comunicati il 05.07.2023, e che le risultanze di questi ultimi conteggi, in virtù del decreto ingiuntivo n. 49/2024, non opposto dall' , costituivano ormai cosa giudicata e, CP_1
quindi, immodificabili;
che i nuovi conteggi comunicati dall' erano del tutto inintelligibili poiché non venivano CP_1
indicati i criteri di calcolo in base ai quali erano stati elaborati, e che differivano vistosamente dagli importi di pensione effettivamente percepiti dal mese di gennaio 2021, come risultante dai cedolini allegati.
Chiedeva, pertanto, che il Tribunale adito volesse: “accertare l'erroneità ed illegittimità dei conteggi effettuati con comunicazione dell' del 30.09.2024 e, per l'effetto, annullarli;
CP_1
per l'effetto annullare le trattenute in 72 rate per €. 6.900,48, nonché l'intimazione di pagamento di
€. 12.418,44; condannare l' al pagamento delle spese processuali, con attribuzione ai sottoscritti CP_1
procuratori anticipatari;
emettere ogni altro provvedimento di giustizia”.
Si costituiva l' che evidenziava: CP_1
l'infondatezza delle domande attoree, precisando che l'indebito si era generato in automatico nel mese di giugno 2024 a seguito della verifica dei redditi del ricorrente;
che la pensione era stata ricalcolata dal 1° gennaio 2021 sulla base della comunicazione dei redditi per l'anno 2021, e che l'indebito si riferiva agli anni 2021, 2022, 2023 e fino a luglio 2024; che il ricalcolo comprendeva la rideterminazione dell'incumulabilità con i redditi prevista dall'articolo 1, comma 42 della legge 335/1995 per gli assegni ordinari di invalidità, e che, secondo la Tabella G della legge citata, nel caso di specie, trattandosi di reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, era prevista un'incumulabilità pari al
50% dell'importo della pensione;
che, per l'anno 2021, il reddito da lavoro dipendente o assimilato del ricorrente ammontava a circa
€.40.664,75, e che la trattenuta era passata da circa €. 127,00 a circa €. 587,00 per effetto dell'applicazione della quota di incumulabilità pari al 50% dell'importo pensionistico. 3
Contestava l'eccezione di giudicato dedotta dal ricorrente, sostenendo che il decreto ingiuntivo non opposto concerneva l'importo che l' aveva calcolato come dovuto alla data del 05.07.2023, CP_1
mentre successivamente l' , verificati i redditi del ricorrente, aveva accertato la non debenza CP_1
di somme corrisposte senza tenere conto del cumulo dei redditi, provvedendo a recuperare quanto indebitamente corrisposto.
Chiedeva, pertanto, che il Tribunale rigettasse il ricorso perché infondato, con vittoria di spese.
La causa, istruita documentalmente, veniva discussa all'udienza dell'11.03.2025 e decisa come da sentenza di cui era data lettura.
Il ricorso è fondato per quanto di ragione. L'art. 1, comma 42, della legge 8 agosto 1995, n. 335, stabilisce che: “Per i trattamenti pensionistici di anzianità soggetti al regime di totale cumulabilità con i redditi da lavoro autonomo e i trattamenti pensionistici ai superstiti, gli importi dei relativi redditi di riferimento di cui al comma 41 sono ridotti in misura corrispondente all'aumento degli importi dei trattamenti pensionistici derivante dall'applicazione del presente articolo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano esclusivamente alle pensioni erogate sulla base di anzianità contributiva pari o superiore a 37 anni e nei casi in cui alla data di decorrenza della pensione non sia stato maturato il cinquantottesimo anno di età. Per i trattamenti liquidati in forma di rendita sulla base del sistema contributivo, il relativo coefficiente di trasformazione è determinato con riferimento all'età di cui al comma 7. Per i trattamenti liquidati in forma di capitale sulla base del sistema contributivo, l'aliquota di rendimento è determinata con riferimento all'età di cui al comma 7.” Per gli assegni ordinari di invalidità, il suddetto articolo prevede, nella
Tabella G, che la quota non cumulabile dell'importo dell'assegno è del 25% in caso di reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, e del 50% in caso di reddito superiore a 5 volte il predetto trattamento minimo, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio. Ciò considerato, deve essere ritenuta fondata l'eccezione di giudicato sollevata dal ricorrente.
Il decreto ingiuntivo non opposto acquista efficacia di giudicato sostanziale, rendendo incontestabile il diritto per cui è stato chiesto e ottenuto il provvedimento monitorio, non solo con riferimento alla sussistenza del credito, ma anche in relazione al titolo dedotto a fondamento dell'ingiunzione. Nel caso di specie, il ricorrente ha ottenuto dal Tribunale di Napoli il decreto ingiuntivo n. 49/2024 del 08.01.2024, provvisoriamente esecutivo, fondato sui conteggi effettuati dallo stesso con comunicazione del 05.07.2023, che avevano determinato un credito in favore CP_1
dell'istante di €. 23.044,05.
Tale decreto, regolarmente notificato all' in data 10.01.2024 unitamente all'atto di precetto, CP_1
non è stato oggetto di opposizione nei termini di legge, acquistando così autorità di cosa giudicata. 4
L' sostiene che la rideterminazione dell'assegno pensionistico comunicata al ricorrente il CP_1
30.09.2024 sarebbe giustificata dalla verifica dei redditi del medesimo, effettuata successivamente al decreto ingiuntivo, e che pertanto nessuna efficacia di giudicato potrebbe attribuirsi a quest'ultimo con riguardo a elementi (i redditi) che non erano stati considerati al momento della quantificazione della prestazione. Tuttavia, tale argomentazione non può essere accolta in quanto la definitività del decreto ingiuntivo non opposto copre il dedotto e il deducibile in relazione al diritto fatto valere, con la conseguenza che eventuali motivi di contestazione del credito, non fatti valere nel giudizio di opposizione, restano superati dall'intervenuta efficacia di giudicato del provvedimento monitorio. Nel caso in esame, l' aveva a disposizione il termine per proporre CP_1
opposizione al decreto ingiuntivo e in quella sede avrebbe potuto far valere eventuali motivi di contestazione relativi alla corretta determinazione dell'assegno pensionistico, anche con riferimento all'incumulabilità con i redditi da lavoro dipendente. Non avendo esercitato tale facoltà, l' CP_1
non può ora rimettere in discussione quanto ormai coperto dal giudicato, procedendo al recupero anche delle somme riconosciute in sede monitoria in quanto ritenute percepite indebitamente. Ciò premesso, occorre esaminare la legittimità dei conteggi effettuati dall' con la comunicazione CP_1
del 30.09.2024 anche con riferimento al periodo successivo a giugno 2023, non coperto dal giudicato del decreto ingiuntivo. Dall'esame della documentazione in atti emerge che i conteggi effettuati dall' con la comunicazione del 30.09.2024 si basano su dati reddituali incongruenti CP_1
rispetto a quelli risultanti dalla documentazione in atti da cui emerge una significativa discrepanza tra i dati reddituali indicati dall' nella memoria di costituzione e quelli risultanti dai modelli CP_1
730 dallo stesso Istituto prodotti. Mentre nella memoria si fa riferimento, per l'anno 2020, a un reddito di €. 28.474,00, per l'anno 2021 di €. 36.292,00 e per gli anni 2022 e 2023 di €. 37.741,00, dai modelli 730 in atti risulta che il reddito da lavoro dipendente del ricorrente ammonta, rispettivamente, a €. 44.249,00, €. 46.191,00 e €. 49.711,00.
In particolare, per quanto concerne il periodo fino a giugno 2023, i conteggi dell' contrastano CP_1
con quanto statuito nel decreto ingiuntivo n. 49/2024, passato in giudicato, e sono quindi illegittimi.
Per quanto riguarda il periodo successivo, pur non operando il vincolo del giudicato, i conteggi risultano comunque viziati per le ragioni sopra esposte. Alla luce di tali considerazioni, deve essere accolta la domanda del ricorrente volta all'accertamento dell'erroneità e illegittimità dei conteggi effettuati dall' con la comunicazione del 30.09.2024 e, per l'effetto, devono essere annullate le CP_1
trattenute in 72 rate per €. 6.900,48, nonché l'intimazione di pagamento di €. 12.418,44.
Resta salva, per il periodo successivo a giugno 2023, la facoltà dell' di procedere al recupero CP_1
delle somme indebitamente corrisposte a titolo di trattamento pensionistico.
Le spese processuali seguono la soccombenza. 5
P.Q.M.
Ogni diversa istanza e deduzione disattese:
Annulla le trattenute disposte in 72 rate per €. 6.900,48, nonché la richiesta di pagamento della somma di €. 12.418,44.
Condanna l' al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi € 1.500,00 per CP_1
compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai procuratori antistatari.
Così deciso in Napoli, il 11.03.2025
IL GIUDICE
Dott. Ciro Cardellicchio