Articolo 16 della Legge 4 febbraio 1967, n. 37
Articolo 15Articolo 17
Versione
1 marzo 1967
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Versione
10 settembre 1977
Art. 16. (Misura delle pensioni di vecchiaia e di invalidita)

La misura della pensione di vecchiaia e della pensione di invalidita' e' di lire 780 mila annue. ((1)) Nei confronti dell'iscritto che si sia avvalso della facolta' prevista al primo comma del successivo articolo 27, la misura della pensione annua e' ridotta nella proporzione esistente tra importo dei contributi versati, compresi quelli di importo ridotto, e importo dei contributi interi teoricamente corrispondenti all'anzianita' contributiva dell'iscritto.
La misura della pensione annua e' aumentata di una quota pari al 10 per cento dell'ammontare eventualmente accreditato a favore dell'iscritto per effetto del successivo articolo 30.
La quota aggiuntiva non puo' comunque superare la meta' dell'importo della pensione derivante dall'applicazione delle disposizioni contenute nei primi due commi del presente articolo.
----------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 8 agosto 1977, n. 583 ha disposto (con l'art. 2, commi 1 e 2) che "Con effetto dal 10 gennaio 1977 la misura della pensione di vecchiaia e della pensione di invalidita' di cui al primo comma dell'articolo 16 della legge 4 febbraio 1967, n. 37 , e' elevata a L. 2.210.000 annue.
Con decorrenza dal 1 gennaio 1979 la misura di cui al precedente comma e' pari, per ogni anno di contribuzione, all'1,75 per cento della media del reddito professionale imponibile dichiarato dall'iscritto ai fini IRPEF nei cinque anni precedenti."
Entrata in vigore il 10 settembre 1977
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