Art. 1.
A decorrere dal 1 ottobre 1960 e' istituita in Bergamo una scuola avente finalita' ed ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale di Stato per il commercio.
A decorrere dalla stessa data la scuola, tecnica commerciale statale di Bergamo e' soppressa. La scuola secondaria di avviamento professionale commerciale, gia' aggregata alla predetta scuola tecnica, viene annessa all'Istituto professionale.
Con la stessa decorrenza la scuola tecnica commerciale statale di Treviglio e' trasformata in scuola professionale coordinata con l'Istituto professionale di Bergamo. La scuola secondaria di avviamento professionale, gia' annessa alla predetta scuola tecnica di Treviglio, continua a funzionare secondo l'attuale ordinamento. La direzione di essa rimane affidata al direttore incaricato della scuola professionale coordinata.
A decorrere dal 1 ottobre 1960 e' istituita in Bergamo una scuola avente finalita' ed ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale di Stato per il commercio.
A decorrere dalla stessa data la scuola, tecnica commerciale statale di Bergamo e' soppressa. La scuola secondaria di avviamento professionale commerciale, gia' aggregata alla predetta scuola tecnica, viene annessa all'Istituto professionale.
Con la stessa decorrenza la scuola tecnica commerciale statale di Treviglio e' trasformata in scuola professionale coordinata con l'Istituto professionale di Bergamo. La scuola secondaria di avviamento professionale, gia' annessa alla predetta scuola tecnica di Treviglio, continua a funzionare secondo l'attuale ordinamento. La direzione di essa rimane affidata al direttore incaricato della scuola professionale coordinata.