Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/03/2025, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
RG 22853 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Scalfati Eva - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 22853 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso congiunto per cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA nato in data [...] a [...] C.F. Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. MOIO RAFFAELLA presso la quale C.F._1
elettivamente domicilia
E
nata in data [...] a [...] C.F. CP_1
rappresentata e difesa dall'avv. ARTIACO LUIGIA presso la quale C.F._2
elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24/12/2024 le parti, e Parte_1 CP_1
chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio in relazione al matrimonio da loro contratto in POZZUOLI il 22/06/2005 (atto n. 150, P. II, S. A, anno 2005), riferendo che tra
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minorenni.
Le parti comparivano all'udienza dell'11/03/2025, ribadivano la loro volontà di accoglimento del ricorso e precisavano che “in sede di separazione concordavamo la collocazione separata dei figli in quanto nell'imminenza della separazione aveva responsabilizzato la mamma della fine del Per_1
matrimonio e quindi si rese necessaria la collocazione separata dei figli. I fratelli comunque hanno sempre mantenuto momenti di condivisione ed attualmente sono stati ristabiliti i rapporti tra la madre
e . Inoltre, la sig.ra dichiarava “non ho mai registrato condotte ostruzionistiche Per_1 CP_1
da parte di che m'invitava esclusivamente a rispettare i tempi di . Così abbiamo Pt_1 Per_1
fatto e in realtà questa decisione si è rivelata vincente nel senso che col tempo ho ricostruito una relazione con mio figlio.
Infine, le parti dichiaravano “in relazione a quanto concordato in termini economici in realtà non vi
è una decurtazione del contributo al mantenimento di a carico del in quanto in sede Per_2 Pt_1
separativa si concordava una contribuzione comprensiva degli assegni familiari che ammontavano
a 140€ (70 € per ciascun figlio); attualmente percepiamo l'assegno unico che ammonta a 201 € per ciascun figlio e viene percepito al 50% da noi genitori”.
A quel punto, il giudice dava atto che le parti insistevano nella domanda divorzile e che per l'effetto non vi era spazio per la riconciliazione.
I difensori chiedevano recepirsi le condizioni così come concordate dalle parti all'esito delle precisazioni fornite in udienza.
All'esito delle conclusioni del P.M. in epigrafe trascritte il Tribunale si riservava la decisione.
Si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L. 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
i coniugi continueranno a vivere separatamente, fissando in piena autonomia la loro residenza e il loro domicilio, con impegno a comunicarsi tempestivamente eventuali cambi di residenza e/o domicilio;
i figli minori vengono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, con residenza prevalente del figlio presso il padre e della figlia presso la madre. Ogni cambiamento Per_1 Per_2
2 di residenza, nonché recapito telefonico, dei coniugi sarà comunicato per iscritto all'altro coniuge;
i genitori potranno tenere con loro i figli liberamente nel rispetto degli impegni degli stessi
e del genitore collocatario, in ogni caso secondo le seguenti modalità: - la madre terrà con sé
due pomeriggi a settimana e precisamente il martedì ed il giovedì dalle ore 1500 alle ore Per_1
20.00, tenendolo anche a dormire il primo ed il terzo week-end del mese, prelevandolo alle ore
10.00 del sabato e riaccompagnandolo alle 19.00 della domenica;
- il padre terrà con sé Per_2
due pomeriggi a settimana e precisamente il mercoledì ed il venerdì dalle ore 15.00 alle ore 20.00, tenendola anche a dormire il secondo ed il quarto week-end del mese, prelevandola alle ore 10.00 del sabato e riaccompagnandola alle 19.00 della domenica;
per le vacanze natalizie i figli trascorreranno, sempre insieme, ad anni alterni il 24 dicembre, l'1 e il 6 gennaio con un genitore, mentre il 25 e 26 dicembre e il 31 gennaio con l'altro.
Per le vacanze pasquali, ad anni alterni i figli trascorreranno, sempre insieme, con un genitore il giorno di Pasqua e la “pasquetta” con l'altro. Per quanto riguarda, invece, le vacanze estive, i figli trascorreranno insieme 15 giorni consecutivi con il padre durante i mesi di luglio o agosto e quindici giorni consecutivi con la madre, concordando i relativi periodi entro il 30 maggio di ciascun anno. Nel caso in cui uno dei genitori ritenesse di portare in vacanza i bambini in località diversa dalla propria residenza dovrà comunicarlo preventivamente all'altro e consentire/favorire i contatti telefonici con i bambini ogniqualvolta questi lo richiedano e comunque almeno una volta al giorno.
Il s'impegna a corrispondere alla entro il giorno cinque di ogni mese Pt_1 CP_1 ed a mezzo di assegno bancario o vaglia postale, la somma di € 350,00 mensili quale contributo al mantenimento della figlia minore , da aggiornarsi annualmente secondo le variazioni degli Per_2
indici ISTAT, nonché il pagamento del 50% delle spese straordinarie, ludiche, scolastiche e mediche che si renderanno necessarie da concordarsi volta per volta tra i coniugi, ed ove anticipate opportunamente comprovate;
la sig.ra s'impegna a corrispondere al , entro il giorno cinque di ogni CP_1 Pt_1 mese ed a mezzo di assegno bancario o vaglia postale, la somma di € 200,00 mensili quale contributo al mantenimento del figlio minore , da aggiornarsi annualmente secondo le Per_1
variazioni degli indici ISTAT, nonché il pagamento del 50% delle spese straordinarie, ludiche, scolastiche e mediche che si renderanno necessarie da concordarsi volta per volta tra i coniugi, ed ove anticipatamente opportunamente comprovate;
L'assegno di mantenimento posto a carico del padre in favore della figlia viene così Per_2 rideterminato in ragione del fatto che all'epoca della separazione quest'ultimo percepiva il 100%
3 degli assegni familiari corrisposti dall'INPS, mentre, all'attualità i genitori stanno dividendo gi assegni unici corrisposti dall'INPS in favore dei figli al 50%.
I coniugi relativamente alle spese straordinarie dichiarano di avvalersi del protocollo
d'intesa avente ad oggetto le linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nella cause di diritto familiare siglato dal Consiglio Nazionale Forense;
I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente all'assegno divorzile, di aver regolato ad oggi ogni pendenza e di non aver null'altro a pretendere per il pregresso a titolo di assegno di mantenimento a spese straordinarie.
Il Tribunale ritiene che tali accordi siano conformi all'interesse dei minori, senza necessità ex art. 473 bis 4 co. 3 cpc di procedere all'ascolto degli stessi in quanto - manifestamente superfluo - in ragione del contenuto dell'accordo e dell'età.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai poteri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché comunque le condizioni non sono contrarie a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Trattandosi di ricorso congiunto in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
Il collegio rilevando che non veniva formulata istanza in ordine alla liquidazione delle spese sostenute dalla parte, sig.ra ammessa al patrocinio a spese dello stato non provvede in questa CP_1
sede alla liquidazione ex art. 83 co. 3 bis Dpr 115/02 atteso che, in assenza di istanza, non vi è prova della sussistenza all'attualità delle condizioni di cui alla delibera emessa dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli in data 29/10/2024.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti e a POZZUOLI il Parte_1 CP_1
22/06/2005 (atto n. 150, P. II, S. A, reg. Atti Matrimonio anno 2005);
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di POZZUOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f)
4 D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• Spese irripetibili.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 14/03/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa V. Rosetti
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