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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 11/08/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
R.g. 605/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO – PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, prima sezione civile, nelle persone dei magistrati:
1) dott. Raffaele Califano Presidente
2) dott.ssa Michela Palladino Giudice rel. ed estensore
3) dott.ssa Valentina Pierri Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 605/2025 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione, avente ad oggetto "separazione e divorzio a domanda congiunta", vertente
TRA
rappr.to e difeso dall'avv. Alessandro Acone, dom.to come in atti;
Parte_1
ricorrente
E
rappr.ta e difesa dall'avv. Carmela Giaquinto, dom.ta come in atti;
Controparte_1
ricorrente
NONCHE'
Il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica in Sede
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI:
come da verbale di udienza del 06.06.2025; in data 29.04.2025 è pervenuto il visto del p.m. in sede, il quale nulla ha opposto. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21.03.2025 i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio civile in
Solofra (Av) in data 25.08.2021 e che in data 17.02.2014 nasceva la figlia Persona_1 deducevano che la vita matrimoniale si era rivelata intollerabile per insanabile incompatibilità caratteriale tale da renderne impossibile la prosecuzione.
I ricorrenti concordavano tutte le condizioni della separazione, riportate nel ricorso introduttivo che sottoscrivevano personalmente e chiedevano la omologa.
L'accordo raggiunto dai coniugi riportato nel ricorso introduttivo del presente giudizio va ritenuto conforme alla legge e agli interessi del minore, cosicché può essere omologata la separazione.
Trattandosi di ricorso depositato in data 21.03.2025, successivamente all'entrata in vigore del d. lgs.
149/2022, ai sensi dell'art. 473 bis. 51 comma 5 c.p.c. l'omologa va disposta con sentenza.
PQM
Omologa la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso introduttivo del procedimento.
Dispone che, a cura della cancelleria, sia data comunicazione al P.M ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 740 c.p.c. e siano effettuati gli altri adempimenti di legge.
Rinvia all'udienza del 10.4.2026 in merito alla domanda di divorzio congiunto.
Così deciso in Avellino nella camera di consiglio del 3.7.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dr.ssa Michela Palladino dr. Raffaele Califano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO – PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, prima sezione civile, nelle persone dei magistrati:
1) dott. Raffaele Califano Presidente
2) dott.ssa Michela Palladino Giudice rel. ed estensore
3) dott.ssa Valentina Pierri Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 605/2025 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione, avente ad oggetto "separazione e divorzio a domanda congiunta", vertente
TRA
rappr.to e difeso dall'avv. Alessandro Acone, dom.to come in atti;
Parte_1
ricorrente
E
rappr.ta e difesa dall'avv. Carmela Giaquinto, dom.ta come in atti;
Controparte_1
ricorrente
NONCHE'
Il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica in Sede
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI:
come da verbale di udienza del 06.06.2025; in data 29.04.2025 è pervenuto il visto del p.m. in sede, il quale nulla ha opposto. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21.03.2025 i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio civile in
Solofra (Av) in data 25.08.2021 e che in data 17.02.2014 nasceva la figlia Persona_1 deducevano che la vita matrimoniale si era rivelata intollerabile per insanabile incompatibilità caratteriale tale da renderne impossibile la prosecuzione.
I ricorrenti concordavano tutte le condizioni della separazione, riportate nel ricorso introduttivo che sottoscrivevano personalmente e chiedevano la omologa.
L'accordo raggiunto dai coniugi riportato nel ricorso introduttivo del presente giudizio va ritenuto conforme alla legge e agli interessi del minore, cosicché può essere omologata la separazione.
Trattandosi di ricorso depositato in data 21.03.2025, successivamente all'entrata in vigore del d. lgs.
149/2022, ai sensi dell'art. 473 bis. 51 comma 5 c.p.c. l'omologa va disposta con sentenza.
PQM
Omologa la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso introduttivo del procedimento.
Dispone che, a cura della cancelleria, sia data comunicazione al P.M ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 740 c.p.c. e siano effettuati gli altri adempimenti di legge.
Rinvia all'udienza del 10.4.2026 in merito alla domanda di divorzio congiunto.
Così deciso in Avellino nella camera di consiglio del 3.7.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dr.ssa Michela Palladino dr. Raffaele Califano