Articolo 21 del Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77
Articolo 19Articolo 27
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1 giugno 2021
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31 luglio 2021
Art. 21. (Avvio del procedimento di VIA e consultazione del pubblico) 1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 23:
1) al comma 3, primo periodo le parole "dieci giorni" sono sostituite dalle seguenti "quindici giorni", al secondo periodo sono premesse le parole "Entro il medesimo termine", nonche' dopo il terzo periodo e' aggiunto il seguente: "I termini di cui al presente comma sono perentori.";
2) al comma 4 le parole "Per i progetti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis" sono sostituite dalle seguenti "Per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis";
b) all'articolo 24:
1) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Entro il termine di sessanta giorni, ovvero trenta giorni per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico di cui al comma 2, chiunque abbia interesse puo' prendere visione, sul sito web, del progetto e della relativa documentazione e presentare le proprie osservazioni all'autorita' competente, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. Entro il medesimo termine sono acquisiti per via telematica i pareri delle Amministrazioni e degli enti pubblici che hanno ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 23, comma 4. Entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui ai periodi precedenti, il proponente ha facolta' di presentare all'autorita' competente le proprie controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri pervenuti.";
2) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Qualora all'esito della consultazione ovvero della presentazione delle controdeduzioni da parte del proponente si renda necessaria la modifica o l'integrazione degli elaborati progettuali o della documentazione acquisita, l'autorita' competente, entro i venti giorni successivi, ovvero entro i dieci giorni successivi per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis ((,)) puo', per una sola volta, stabilire un termine non superiore ad ulteriori venti giorni, per la trasmissione, in formato elettronico, degli elaborati progettuali o della documentazione modificati o integrati. Su richiesta motivata del proponente l'autorita' competente puo' concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a sessanta giorni ((ovvero a centoventi giorni nei casi di integrazioni che richiedono maggiori approfondimenti su motivata richiesta del proponente in ragione della particolare complessita' tecnica del progetto o delle indagini richieste)) . Nel caso in cui il proponente non ottemperi alla richiesta entro il termine perentorio stabilito, l'istanza si intende respinta ed e' fatto obbligo all'autorita' competente di procedere all'archiviazione.";
3) al comma 5, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "L'autorita' competente, ricevuta la documentazione integrativa, la pubblica immediatamente sul proprio sito web e, tramite proprio apposito avviso, avvia una nuova consultazione del pubblico.", nonche' al secondo periodo dopo le parole "si applica il termine di trenta giorni" sono inserite le seguenti "ovvero quindici giorni per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis".
Entrata in vigore il 31 luglio 2021
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