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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bergamo, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bergamo |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 31/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BERGAMO Sezione 1, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PAVONE ENRICO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 568/2025 depositato il 01/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Verdello
elettivamente domiciliato presso comune.verdello@pec.regione.lombardia.it
San Marco S.p.a. - 04142440728
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso info@pec.sanmarcospa.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 9 TARI 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 25 settembre 2025 la Ricorrente_1 impugnava, chiedendone l'annullamento, l'avviso di accertamento – Tassa Rifiuti n. 9 del 26 giugno 2025, emesso dalla San Marco s.p.a. per conto del Comune di Verdello per l'imposta TARI per l'anno 2018.
La ricorrente segnalava di svolgere attività agricola con riferimento a riproduzione di piante e coltivazione di ortaggi e di bulbi e tuberi.
Riteneva di non dovere pagare la TARI con riferimento alle aree di proprietà ed utilizzate per l'attività in oggetto, avendo pieno diritto all'esenzione, in quanto produceva rifiuti speciali, per il cui smaltimento provvedeva in via autonoma e non aveva rilievo alcuno la mancata di presentazione di alcuna denuncia con richiesta di esenzione ai fini TARI al Comune di Verdello, essendo pacifica l'attività svolta.
Riteneva che il Comune fosse comunque decaduto dal potere di accertamento del tributo per l'anno di imposta 2018, in quanto, stante la pacifica prescrizione quinquennale di tale tributo, l'atto impositivo avrebbe dovuto essere notificato entro il 31 dicembre 2024, mentre è stato notificato solo in data 30 giugno 2025.
Chiedeva pertanto l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese
Il ricorso veniva iscritto con n. 568/2025 R.G.R.
La SAN CO s.p.a. si costituiva in giudizio, ribadendo la piena legittimità dell'atto impugnato.
Riteneva di non essere decaduta dal potere di accertamento, dovendosi, nel caso di specie, applicare sia la proroga di 85 giorni ex art. 67 d.l. 18/2020.
Inoltre, in caso di notifica di schema d'atto, come nel caso di specie, il contribuente ha sessanta giorni per presentare le proprie osservazioni e l'avviso di accertamento, qualora nel frattempo scadano i termini di decadenza dei poteri accertativi dell'amministrazione finanziaria, deve notificare l'avviso di accertamento entro i successivi 120 giorni;
dal momento che lo schema d'atto era stato tempestivamente notificato in data
31.12.2024, il termine con le proroghe ex art. 67 d.l. 18/2020 e di 120 giorni successivi alla notifica dello schema d'atto, era dunque fissato al primo luglio 2025, sicchè la notifica dell'atto impugnato il 30 giugno
2025 era del tutto tempestiva.
Osservava come la ricorrente non avesse presentato alcuna denuncia ai fini TARI e non avesse dunque diritto alcuno ad esenzioni.
Segnalava comunque di avere provveduto in autotutela ad annullamento parziale dell'atto impositivo, riducendo la pretesa tributaria a complessivi euro 1.720,57, applicando alle aree in oggetto le tariffe previste per “attività artigianali di produzione beni specifici”.
Con atto in data 15 gennaio 2026 la arte ricorrente, preso atto del provvedimento di autotutela parziale emesso della parte resistente, dichiarava di rinnciare al ricorso, con compensazione dele spese di lite, con accordo sul punto anche con la San Marco s.p.a., accordo poi confermato all'udienza del 28 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve dichiararsi l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso, ai sensi dell'art. 44 d.l.vo 546/1992.
La ricorrente ha infatti espressamente dichiarato, con atto depositato il 15 gennaio 2026, che è venuto meno il sup interesse al ricorso, così ad esso rinunciando.
E' congrua ed equa la compensazione delle spese di lite, atteso anche l'accordo sul punto tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara la cessazione della materia del contendere e la conseguente estinzione del giudizio. Spese compensate.
Bergamo, 28 gennaio 2026
Il Giudice Monocratico
NR NE
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BERGAMO Sezione 1, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PAVONE ENRICO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 568/2025 depositato il 01/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Verdello
elettivamente domiciliato presso comune.verdello@pec.regione.lombardia.it
San Marco S.p.a. - 04142440728
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso info@pec.sanmarcospa.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 9 TARI 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 25 settembre 2025 la Ricorrente_1 impugnava, chiedendone l'annullamento, l'avviso di accertamento – Tassa Rifiuti n. 9 del 26 giugno 2025, emesso dalla San Marco s.p.a. per conto del Comune di Verdello per l'imposta TARI per l'anno 2018.
La ricorrente segnalava di svolgere attività agricola con riferimento a riproduzione di piante e coltivazione di ortaggi e di bulbi e tuberi.
Riteneva di non dovere pagare la TARI con riferimento alle aree di proprietà ed utilizzate per l'attività in oggetto, avendo pieno diritto all'esenzione, in quanto produceva rifiuti speciali, per il cui smaltimento provvedeva in via autonoma e non aveva rilievo alcuno la mancata di presentazione di alcuna denuncia con richiesta di esenzione ai fini TARI al Comune di Verdello, essendo pacifica l'attività svolta.
Riteneva che il Comune fosse comunque decaduto dal potere di accertamento del tributo per l'anno di imposta 2018, in quanto, stante la pacifica prescrizione quinquennale di tale tributo, l'atto impositivo avrebbe dovuto essere notificato entro il 31 dicembre 2024, mentre è stato notificato solo in data 30 giugno 2025.
Chiedeva pertanto l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese
Il ricorso veniva iscritto con n. 568/2025 R.G.R.
La SAN CO s.p.a. si costituiva in giudizio, ribadendo la piena legittimità dell'atto impugnato.
Riteneva di non essere decaduta dal potere di accertamento, dovendosi, nel caso di specie, applicare sia la proroga di 85 giorni ex art. 67 d.l. 18/2020.
Inoltre, in caso di notifica di schema d'atto, come nel caso di specie, il contribuente ha sessanta giorni per presentare le proprie osservazioni e l'avviso di accertamento, qualora nel frattempo scadano i termini di decadenza dei poteri accertativi dell'amministrazione finanziaria, deve notificare l'avviso di accertamento entro i successivi 120 giorni;
dal momento che lo schema d'atto era stato tempestivamente notificato in data
31.12.2024, il termine con le proroghe ex art. 67 d.l. 18/2020 e di 120 giorni successivi alla notifica dello schema d'atto, era dunque fissato al primo luglio 2025, sicchè la notifica dell'atto impugnato il 30 giugno
2025 era del tutto tempestiva.
Osservava come la ricorrente non avesse presentato alcuna denuncia ai fini TARI e non avesse dunque diritto alcuno ad esenzioni.
Segnalava comunque di avere provveduto in autotutela ad annullamento parziale dell'atto impositivo, riducendo la pretesa tributaria a complessivi euro 1.720,57, applicando alle aree in oggetto le tariffe previste per “attività artigianali di produzione beni specifici”.
Con atto in data 15 gennaio 2026 la arte ricorrente, preso atto del provvedimento di autotutela parziale emesso della parte resistente, dichiarava di rinnciare al ricorso, con compensazione dele spese di lite, con accordo sul punto anche con la San Marco s.p.a., accordo poi confermato all'udienza del 28 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve dichiararsi l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso, ai sensi dell'art. 44 d.l.vo 546/1992.
La ricorrente ha infatti espressamente dichiarato, con atto depositato il 15 gennaio 2026, che è venuto meno il sup interesse al ricorso, così ad esso rinunciando.
E' congrua ed equa la compensazione delle spese di lite, atteso anche l'accordo sul punto tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara la cessazione della materia del contendere e la conseguente estinzione del giudizio. Spese compensate.
Bergamo, 28 gennaio 2026
Il Giudice Monocratico
NR NE