TAR Lecce, sez. I, sentenza 22/12/2025, n. 1608
TAR
Sentenza 22 dicembre 2025

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  • Accolto
    Inosservanza dei termini per la conclusione del procedimento di VIA

    Il Tribunale rileva che il silenzio serbato dal Ministero è illegittimo per palese inosservanza della scansione temporale disciplinata dal D.Lgs. 152/2006, in particolare dall'art. 25, commi 2-bis e 7, che stabilisce termini perentori per la conclusione dei procedimenti di VIA, anche per i progetti PNRR/PNIEC. La mancata espressione dei pareri nei termini o pareri negativi non elide l'obbligo di una pronuncia espressa. Nonostante la natura perentoria dei termini, in caso di inerzia, permane l'obbligo di provvedere. Il Collegio assegna 90 giorni per la conclusione del procedimento.

  • Accolto
    Diritto al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria per mancato rispetto dei termini

    La domanda è fondata in applicazione dell'art. 25, comma 2-ter, del D.Lgs. 152/2006, che prevede il rimborso del 50% dei diritti di istruttoria in caso di mancato rispetto dei termini per la conclusione del procedimento, indipendentemente dalla natura dolosa o colposa del ritardo. La ricorrente ha versato € 4.341,11 di oneri istruttori, pertanto il Ministero è condannato al rimborso di € 2.170,55.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Lecce, sez. I, sentenza 22/12/2025, n. 1608
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
    Numero : 1608
    Data del deposito : 22 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

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