Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 22/12/2025, n. 1608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1608 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01608/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00269/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 269 del 2025, proposto da
Hepv19 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Saverio Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona del legale rappresentante pro tempore , Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l’accertamento
e la declaratoria dell’illegittimità dell’inerzia serbata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e, in particolare, dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC, a fronte dell’istanza avanzata in data 03.02.2023, acquisita al prot. MASE in data 07.02.2023 e perfezionata da ultimo in data 09.03.2023, per il rilascio del provvedimento di VIA ex art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006, per la realizzazione e l’esercizio di impianto agrivoltaico denominato "SV03", della potenza di 11,467 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel comune di Guagnano (LE), nonché a fronte della diffida del 08.11.2024;
e del diritto della ricorrente al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria ai sensi degli artt. 33 e 25, co. 2-ter del d.lgs. n. 152/2006, pari a € 2.170,555;
nonché per la condanna dell’Amministrazione resistente a provvedere ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006 e a rimborsare alla ricorrente il 50% dei diritti di istruttoria ai sensi degli artt. 33 e 25, co. 2-ter del d.lgs. n. 152/2006, pari a € 2.170,555.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 il dott. LI UC e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 26 febbraio 2025 e depositato in data 13 marzo 2025, la società ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm. ai fini dell’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e, per quanto eventualmente di competenza, dal Ministero della Cultura in relazione al procedimento ex artt. 23 e ss. d.lgs n. 152/2006, concernente la valutazione di impatto ambientale (VIA) per la realizzazione e l’esercizio di un impianto agrivoltaico da realizzarsi nel territorio del Comune di Guagnano, chiedendo, pertanto, la condanna delle amministrazioni ad adottare un provvedimento espresso (con richiesta di nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento) e al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria versati.
2. In particolare, con il predetto ricorso la parte ricorrente ha rappresentato che:
- il procedimento è stato instaurato con istanza presentata in data 3 febbraio 2023 e perfezionatasi in data 9 marzo 2023;
- in data 25 maggio 2023 il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, verificata la completezza dell’istanza, ha disposto la pubblicazione della documentazione completa relativa al progetto sul portale informatico dell’amministrazione per la consultazione pubblica ex art. 24 del d.lgs. n. 152 del 2006;
- la fase di consultazione pubblica si è conclusa in data 24 giugno 2023;
- in data 26 settembre 2024 è pervenuto il parere favorevole della Regione Puglia;
- decorsi 160 giorni dalla pubblicazione dell’avviso, è scaduto il termine per l’adozione del provvedimento finale da parte del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, senza che il procedimento sia stato concluso;
- in data 8 novembre 2024 la ricorrente ha diffidato l’amministrazione ad adottare l’atto conclusivo del procedimento, senza, tuttavia, ottenere riscontro.
2.1. La ricorrente ha, pertanto, proposto il presente ricorso, censurando l’inerzia del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con richiesta di condanna dell’amministrazione a concludere il procedimento di VIA e, altresì, al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria corrisposti, come disposto dall’art. 25 comma 2-ter del d.lgs. 152/2006.
3. In data 17 marzo 2025 si sono costituiti in giudizio il Ministero della Cultura e il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per resistere al ricorso. In data 8 aprile 2025 il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha depositato una nota, rivolta alla società, recante le modalità per richiedere il rimborso dei diritti di istruttoria.
3.1. In data 26 novembre 2025 la ricorrente ha depositato una schermata tratta dal portale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, dalla quale risulta che il procedimento è ancora in fase istruttoria.
3.2. Ad esito della camera di consiglio del 17 dicembre 2025, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
4. Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
5. Con la prima ragione di doglianza prospettata, la società ricorrente ha lamentato la violazione dell’obbligo di concludere con un provvedimento tempestivo ed espresso il procedimento volto al rilascio della richiesta VIA. Più precisamente, la parte ricorrente ha evidenziato come tale obbligo sia sancito dalla specifica disciplina in materia ambientale dettata dall’art. 25 d.lgs. n. 152/2006, contenente, tra l’altro, i relativi termini temporali massimi entro i quali l’Amministrazione è tenuta a provvedere e che nel caso di specie dovrebbero ritenersi decorsi.
5.1. La censura è fondata.
5.2. In via di generale premessa, il Collegio osserva che, per costante orientamento, il rimedio processuale del ricorso contra silentium è diretto ad accertare la violazione da parte dell’Amministrazione dell’obbligo di provvedere su un’istanza del privato; l’esperibilità dell’azione, pertanto, è condizionata al riscontro di un perdurante e antidoveroso contegno inerte da parte del soggetto pubblico, senza che venga ulteriormente in rilievo il contenuto discrezionale o meno del provvedimento richiesto ( ex multis , Cons. Stato, IV, sentenza n. 1559/2020; id., sentenza n. 8810/2019).
5.3. Nella fattispecie in esame, la parte ricorrente ha correttamente individuato il fondamento normativo dell’obbligo del MASE di pronunciarsi con un provvedimento espresso, richiamando, oltre alla disciplina generale di cui all’art. 2 della lg. n. 241/1990, la normativa ambientale e, in particolare, l’art. 25 del d.lgs. n. 152/2006, il quale stabilisce i termini di conclusione del procedimento di VIA, dettando speciali prescrizioni per “ i progetti di cui all’articolo 8, comma 2-bis ”, ovvero i “ progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonché dei progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima, individuati nell’allegato I-bis al presente decreto (...) ”, categoria cui deve ritenersi riferibile il progetto in questione, come dedotto dalla parte ricorrente (e non smentito da parte resistente), rientrando tra quelli inclusi nel Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC).
5.4. Vengono, pertanto, in specifico rilievo:
- l’art. 25, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006, a mente del quale: “ (...) Per i progetti di cui all’articolo 8, comma 2-bis, la Commissione di cui al medesimo comma 2-bis si esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all’articolo 24 e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all’articolo 23 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei successivi trenta giorni, il direttore generale del Ministero della transizione ecologica adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di venti giorni. Nel caso di consultazioni transfrontaliere il provvedimento di VIA è adottato entro il termine di cui all’articolo 32, comma 5-bis ”;
- l’art. 25, comma 1, ult. per., del d.lgs. n. 152/2006, che, con riferimento alla fase istruttoria e alle attività di competenza di altre autorità coinvolte nel procedimento e chiamate a fornire il proprio parere, specifica che: “ qualora tali pareri non siano resi nei termini ivi previsti ovvero esprimano valutazioni negative o elementi di dissenso sul progetto, l’autorità competente procede comunque alla valutazione a norma del presente articolo ”. Ne discende, quindi, che, anche nel caso in cui i pareri richiesti non pervengano o siano negativi, resta comunque fermo l’obbligo del MASE di adottare un provvedimento espresso;
- l’art. 25, comma 2-quater, del d.lgs. n. 152/2006, secondo cui “ in caso di inerzia nella conclusione del procedimento da parte delle Commissioni di cui all’articolo 8, commi 1 e 2-bis, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, acquisito, qualora la competente commissione di cui all’articolo 8 non si sia pronunciata, il parere dell’ISPRA entro il termine di trenta giorni, provvede all’adozione dell’atto omesso entro i successivi trenta giorni. In caso di inerzia nella conclusione del procedimento da parte del direttore generale del ministero della transizione ecologica ovvero in caso di ritardo nel rilascio del concerto da parte del direttore generale competente del Ministero della cultura, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, provvede al rilascio degli atti di relativa competenza entro i successivi trenta giorni ”;
- l’art. 25, comma 7, del d.lgs. n. 152/2006, a mente del quale: “ tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 ”. Nondimeno, tale ultima disposizione normativa, con cui il legislatore afferma la natura perentoria dei termini, non implica ex se la perdita del potere in capo all’Amministrazione posto che tale qualificazione è limitata con riguardo all’operatività degli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Ne consegue che, nonostante tale qualificazione ai limitati fini suindicati, per il resto, in caso di inerzia dell’Amministrazione, residua in capo ad essa l’obbligo di provvedere a fronte dell’istanza del privato.
5.5. Dunque, tenuto conto del complesso normativo sopra richiamato, deve darsi continuità al consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui “ il silenzio serbato dal MASE sulla richiesta di parte ricorrente è manifestamente illegittimo per palese inosservanza della scansione temporale disciplinata dagli artt. 23 e seguenti del d.lgs. n. 152/2006. (…) in coerenza con il particolare favor riconosciuto alle fonti energetiche rinnovabili dalla disciplina interna ed europea, come comprovato dall’ultima regolamentazione sovranazionale in ordine di tempo: il Regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022 che istituisce un quadro normativo diretto ad accelerare la diffusione delle energie rinnovabili, adottando norme temporanee di carattere emergenziale tese ad accelerare la procedura autorizzativa applicabile alla produzione di energia da tali fonti e sancendone definitivamente il carattere di interventi di interesse pubblico prevalente (...) deve in proposito rimarcarsi che, ai sensi e per gli effetti del richiamato art. 25 del d.lgs. n. 152/2006, la mancata espressione dei previsti pareri nei termini ovvero l’espressione di pareri negativi, non elide l’obbligo di una pronunzia espressa da parte del MASE ” (cfr. ex multis , T.A.R. Lazio, sez. III - Roma, 21/06/2024, sentenza n. 12670; T.A.R. Puglia, Bari, II, sentenza n. 500/2024 e in senso analogo ex plurimis , T.A.R. Sicilia, Palermo, V, sentenza n. 1728/2024; T.A.R. Piemonte, Torino, II, sentenza n. 219/2024; T.A.R. Puglia, Lecce, II, sentenza n. 588/2024; T.A.R. Puglia, Bari, II, sentenza n. 1429/2023).
5.6. Ciò premesso, quanto al caso di specie, a fronte del perfezionamento dell’istanza in data 9 marzo 2023 e dell’avvio della fase di consultazione pubblica in data 25 maggio 2023, il procedimento non risulta ancora concluso, pur essendo decorso il termine previsto dall’art. 25, comma 2-bis, del d.lgs n. 152/2006 (130 giorni + 30 giorni) decorrente dalla citata pubblicazione, dovendosi, peraltro, rilevare come nemmeno l’introduzione, da parte del legislatore, di criteri legali di preferenza nell’esame delle pratiche abbia determinato il venire meno dei termini procedimentali normativamente previsti, per come sopra individuati ( ex multis Con. Stato, IV, sentenza n. 9777/2024).
5.7. Sulla base delle superiori considerazioni deve, pertanto, dichiararsi l’illegittimità del silenzio serbato dal MASE relativamente all’istanza di VIA presentata dalla parte ricorrente e riconoscersi in capo allo stesso il conseguente obbligo di provvedere, concludendo il relativo procedimento con atto espresso e motivato, senza vincolo di contenuto; all’uopo si ritiene congruo assegnare (in considerazione della complessità del procedimento di che trattasi e della natura degli interessi coinvolti) il termine complessivo di giorni 90 (novanta), decorrente dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore, della presente sentenza per adottare le relative determinazioni finali, previo esperimento di tutti gli eventuali rimedi accordati dall’ordinamento per superare eventuali dissensi o ritardi dipendenti dalle altre amministrazioni coinvolte a vario titolo nel procedimento in parola.
5.8. Il Collegio riserva, inoltre, la nomina del commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento dell’amministrazione oltre il termine assegnato, previa istanza della parte interessata.
6. Stante l’accoglimento dell’azione avverso il silenzio, deve esaminarsi la consequenziale domanda di accertamento del diritto al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria versati dalla ricorrente, e, dunque, di condanna del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica al rimborso di cui all’art. 25, co. 2 ter, del d.lgs. n. 152/2006.
6.1. La domanda è fondata.
6.2. La citata disposizione prescrive che “ Nei casi in cui i termini per la conclusione del procedimento di cui al comma 2-bis, primo e secondo periodo, non siano rispettati è rimborsato al proponente il cinquanta per cento dei diritti di istruttoria di cui all'articolo 33, mediante utilizzazione delle risorse iscritte in apposito capitolo a tal fine istituito nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica con uno stanziamento di euro 840.000 per l'anno 2021, di euro 1.640.000 per l'anno 2022 ed euro 1.260.000 per l'anno 2023. In sede di prima applicazione, i termini indicati al primo periodo del presente comma ai fini dell'eventuale rimborso al proponente del 50 per cento dei diritti di istruttoria decorrono dalla data della prima riunione della Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis ”.
6.3. Come osservato dalla ricorrente, si tratta di disposizione che prescinde dalla natura dolosa o colposa del ritardo e che si applica per il sol fatto del mancato rispetto del temine a provvedere, non risultando, peraltro, preclusiva alla diretta pronuncia sul punto nemmeno la mancata previa trasmissione di un’istanza in via amministrativa concernente la richiesta di rimborso.
6.4. Nel caso di specie, come risulta dalla ricevuta di pagamento degli oneri istruttori prodotta in atti (allegato n. 3 al ricorso), non contestata da parte delle amministrazioni resistenti, la ricorrente ha versato la complessiva somma di € 4.341,11 e, pertanto, ai sensi dell’art. 2 bis legge 241/1990, in combinato disposto con l’art. 25, co. 2 ter, d.lgs. 152/2006, il MASE deve essere condannato al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 2.170,55, importo corrispondente alla metà delle spese di istruttoria versate.
7. Dall’accoglimento del ricorso discende, inoltre, la condanna del MASE, in quanto amministrazione titolare dell’obbligo di concludere il procedimento, al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che si liquidano come da dispositivo.
7.1. Deve, invece, disporsi l’integrale compensazione delle spese con le altre amministrazioni invocate in giudizio, non essendo loro imputabile il ritardo dedotto dalla ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di adottare un provvedimento espresso sull’istanza presentata dalla società ricorrente entro il termine di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza;
- condanna il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 2.170,55 a titolo di rimborso dei diritti di istruttoria di cui all’art. 25, co. 2 ter, d.lgs. 152/2006.
Condanna il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, liquidate in € 1,500,00, oltre accessori di legge. Compensa le spese tra le altre parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NI SC, Presidente
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
LI UC, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LI UC | NI SC |
IL SEGRETARIO