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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 19/12/2025, n. 2781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2781 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONER DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Concetta Belcastro Presidente rel. dott.ssa Wanda Romanò Giudice dott. Pietro Carè Giudice sentito il Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 281 terdecies c.p.c.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 4878/2024 promossa da
, nato a Bundung in [...] il [...], C.F. Parte_1
Codice CUI rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._1 C.F._2
RE De IC ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, giusta procura in calce al ricorso.
- ricorrente -
Contro
– in persona del Controparte_1
Questore pro-tempore
- resistente -
nonché con il Pubblico Ministero, interveniente necessario avente ad oggetto: ricorso in materia di diniego della protezione umanitaria ex art. 281 decies e ss. c.p.c
1. In fatto Con ricorso tempestivamente depositato in data 7.10.2024, , Parte_1 cittadino gambiano, ha impugnato il provvedimento emesso dal Questore di Cosenza, notificatogli in data 10.09.2024, con il quale gli è stato negato il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, co. 1.2, del T.U.I. Il - Questura di –si è costituito in giudizio chiedendo Controparte_1 CP_1 il rigetto del ricorso. Il Pubblico Ministero, interveniente necessario, nulla ha opposto. Alla prima udienza fissata per la comparizione delle parti e tenutasi in data 26.06.2025, il difensore della parte ricorrente ha chiesto un rinvio per la produzione di documentazione e dell'attestato nominativo ed il Giudice ha rinviato, a tal fine, all'udienza del 4.12.2025. All'udienza del 4.12.2025, il difensore del ricorrente ha insistito nell'accoglimento del ricorso e ha chiesto la decisione della causa. Il Giudice ha riservato la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente occorre osservare che oggetto dell'odierno giudizio è l'accertamento del diritto soggettivo del ricorrente a beneficiare della protezione speciale, ai sensi dell'art. 19 co.
1.1 D.lgs. n. 286/1998, negato con provvedimento di rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno e qui impugnato. La controversia è dunque riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito semplificato di cognizione in composizione collegiale ex art. 281-decies c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011. Nel merito si osserva che il ricorrente di nazionalità gambiana ha presentato istanza di rilascio del permesso di soggiorno presso la Questura di ai sensi dell'art 19, co 1.2 del d.lgs. n. 286/1998, per il conseguimento della CP_1 integrazione sociale e personale nel territorio italiano. Tale istanza è stata rigettata a seguito di parere negativo della Commissione Territoriale, per assenza dei presupposti di legge. Ad avviso del Collegio la decisione del Questore è da riformare. Il ricorrente, per come indicato nel decreto emesso dal Questore della Provincia di Cosenza, ha formulato istanza di protezione speciale in data 27.04.2023 e deve, pertanto, trovare applicazione la nuova normativa del D.L. 20/2023 (conv. dalla l. 50/2023), entrato in vigore l'11 marzo 2023, alla luce della disciplina transitoria dettata dal secondo comma dell'art. 7: “Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente” (comma 2). Come noto, lo stesso art. 7, comma 1, ha tra l'altro abrogato la seconda parte (terzo e quarto periodo) dell'art. 19 comma 1.1 del Testo Unico Immigrazione. I periodi abrogati prevedevano un espresso divieto di respingimento o di espulsione tutte le volte in cui l'allontanamento potesse comportare una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare del richiedente, salvo che l'allontanamento stesso non fosse necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, o di protezione della salute (da qui la definizione di questa forma di protezione speciale come “relativa”, in quanto il diritto in questione era bilanciabile con tali ragioni). La norma indicava poi i noti quattro indici1 - elencazione da ritenersi non tassativa, ma solo esemplificativa2 - alla cui presenza sorge il diritto alla tutela della vita privata e familiare. Stante l'espresso divieto, non sottoposto ad ulteriori condizioni o requisiti, è opinione pacifica che per il riconoscimento della protezione speciale ai sensi della oggi abrogata seconda parte dell'art. 19 comma 1.1, nella particolare fattispecie della protezione speciale per integrazione sociale, non fosse più necessaria la valutazione comparativa con la condizione del richiedente nel Paese di origine, secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità per il riconoscimento della protezione umanitaria, nemmeno nella forma della comparazione attenuata con proporzionalità inversa3. Il principio, pacifico, era stato ribadito dalla Corte di Cassazione (Sez.
6 -1 n. 18455/22), che ha chiarito che “In tema di protezione internazionale "speciale", la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020(…) attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine, senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti in tale paese, neppure nelle forme della comparazione attenuata con proporzionalità inversa” (conforme: Sez. 1 -
, Ordinanza n. 9080 del 31/03/2023). Ciò premesso, il Collegio rileva che la prima parte dell'art. 19 comma 1.1 cit. non ha invece subito alcuna modifica;
dunque, resta fermo il divieto di respingimento o di espulsione o di estradizione “di una persona verso uno Stato […] qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5 co. 6. […]”. A sua volta, resta immutato il sesto comma dell'art. 5 cui tale norma fa rinvio, che dispone che nell'adottare una decisione di rifiuto o revoca del permesso di soggiorno allo straniero occorre fare
“salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”. Pertanto, continuano a trovare tutela nell'alveo della prima parte dell'art. 19 comma 1.1. TUI tutte le situazioni di vulnerabilità ed i diritti che trovavano tutela in precedenza, in quanto rientranti o nel divieto di refoulement (pericolo di tortura, di trattamenti inumani o degradanti, violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani nel Paese di origine), o più in generale nel rispetto degli obblighi costituzionali (diritto di asilo, art. 10; alla salute art. 32; alla parità, art. 3; alle relazioni familiari, artt. 29-31, ecc.) ed internazionali, tra i quali ultimi i diritti alla vita privata ed alla vita familiare. Sulla medesima scia si collocano i primi orientamenti della Suprema Corte, la quale, in una recente decisione, relativa ad un ricorso avverso un decreto di espulsione, offre - sebbene in un obiter dictum - una importante precisazione sulla persistenza della tutela della vita privata e familiare anche dopo la riforma dell'art. 19 TUI, in ossequio alla normativa sovranazionale (art. 8 CEDU) e allo stesso art. 5, comma 6, TUI. “In tema di espulsione dello straniero, il d.l. 10 marzo 2023, n. 20, art. 7, comma 1, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare" (c.d. decreto Cutro), convertito con modificazioni dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, ha abrogato il terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. d.lgs. n. 286 del 1998 (…). In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 Cedu e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria”. In questo contesto normativo si dovrà pertanto tenere conto dei principi elaborati, anche in materia di protezione umanitaria, dalla giurisprudenza di merito e della Corte di Cassazione, a partire, quanto a quest'ultima, dalla ben nota pronuncia della Sez. 1, n. 4455/2018, che non solo ha aperto a una concezione allargata della vulnerabilità del cittadino straniero, ma ha, altresì, introdotto la necessità di “una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e cui egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio. I seri motivi di carattere umanitario possono positivamente riscontrarsi nel caso in cui, all'esito di tale giudizio comparativo, risulti un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa (art. 2 Cost.)”. La tenuta della soluzione adottata nel 2018, confermata da Sez. UU, nn. 29459, 29460, 29461/2019 è stata ribadita dalla giurisprudenza successiva della Corte, che negli ultimi anni, sempre fondandosi su principi costituzionali o di diritto unionale o internazionale, ha ritenuto che ai fini della verifica dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria deve tenersi conto: delle violenze subite nel Paese di transito (13096/19, 13565/20, 3583/21, 89920/21, 12649/21, 25734/21, 3768/23 ); degli eventi calamitosi, causa dell'emigrazione, verificatisi nel paese di origine (2563/20); del rischio di una lesione del diritto alla salute (2558/20; 27544/22), ivi compreso un accertato disturbo post-traumatico da stress a causa delle sevizie subite (8990/21); della situazione oggettiva del paese di origine (ai fini del giudizio di 'comparazione attenuata' (11912/20, 26671/22); del diritto alla vita privata e familiare (9304/19, SS.UU. 24413/21, 41778/21) e, a tali fini, dell'esistenza e della consistenza dei legami familiari e affettivi del richiedente in Italia (23720/20, 32237/21, 34096/21) e del suo percorso di integrazione in Italia, non solo sotto il profilo lavorativo, ma anche culturale e sociale (ad es., con riferimento alla conoscenza della lingua italiana ed alle attività di volontariato svolte con continuità, 16716/23, 14370/23) e valutando il livello di integrazione raggiunto “non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento”; dello sfruttamento lavorativo quale elemento in grado di incidere gravemente sul quadro psicologico dello straniero che richiede protezione (17204/21); della situazione esistente nel Paese di transito, allorché l'esperienza vissuta in quest'ultimo presenti un certo grado di significatività in relazione ad indici specifici quali la durata in concreto del soggiorno, in comparazione con il tempo trascorso nel paese di origine (13758/20); del considerevole periodo di ingiusta detenzione sofferta in Italia dal ricorrente, con sottoposizione ad un regime carcerario che gli aveva procurato problemi di natura psicopatologica (4369/23).
Venendo al caso di specie, il ricorrente ha portato all'attenzione del Collegio una situazione di solida vita privata e integrazione sociale sul territorio italiano. Egli ha depositato: 1) Comunicazione UNILAV e lettera di assunzione a tempo indeterminato dal 26.10.2022, qualifica manovale edile presso Controparte_2
sede legale a Fuscaldo (CS); 2) Certificazione unica 2024; 3) Buste paga anno
[...]
2024; 4) Comunicazione UNILAV e lettera di assunzione a tempo determinato dall'8.09.2025 al 31.12.2025, qualifica manovale edile presso ditta Parte_2 sede legale Peschiera del Garda (VR); 5) Buste paga settembre e ottobre 2025; 6) Estratto conto previdenziale del 19.03.2024; 7) Contratto di locazione di CP_3 immobile registrato dell'1.09.2024; 8) Domanda di iscrizione al corso di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana, a.s. 2024/2025.
Tutti elementi utili a comprovare l'integrazione raggiunta in Italia dal ricorrente. Ebbene ad avviso del Collegio un simile percorso verrebbe vanificato in caso di rientro forzato in Gambia e integrerebbe una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, garantito dall'art. 8 CEDU e dell'art. 19 comma 1.1 d.lgs. 286/98. Le circostanze di cui sopra, globalmente considerate, concretizzano una situazione che - valutata unitamente alla condotta regolare tenuta dal richiedente in Italia - dà diritto a ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale.
Le spese di lite possono compensarsi integralmente attesa la natura della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa,
-accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce a il diritto al Parte_1 rilascio di un permesso di soggiorno per “protezione speciale” ex art. 19 co.
1.1 d.lgs. n. 286/1998;
-compensa le spese di lite tra le parti. Così deciso in Catanzaro, il 15-12-2025
Il Presidente rel. Dr.ssa Maria Concetta Belcastro
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Art. 19 comma 1.1, cit. quarto periodo: “Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine” 2 Benché non risulti a questo Tribunale che la questione sia mai stata affrontata direttamente dalla giurisprudenza, la stessa appare di fatto conforme, valorizzando anche altri indici, quali -tra i tanti- la salute -fisica o psichica- del richiedente e la vulnerabilità legata ai traumi subiti nel percorso migratorio. 3 Sul principio della 'comparazione attenuata con proporzionalità inversa' cfr. da ultimo, Cass. SS.UU. 24413/21, cit.
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONER DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Concetta Belcastro Presidente rel. dott.ssa Wanda Romanò Giudice dott. Pietro Carè Giudice sentito il Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 281 terdecies c.p.c.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 4878/2024 promossa da
, nato a Bundung in [...] il [...], C.F. Parte_1
Codice CUI rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._1 C.F._2
RE De IC ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, giusta procura in calce al ricorso.
- ricorrente -
Contro
– in persona del Controparte_1
Questore pro-tempore
- resistente -
nonché con il Pubblico Ministero, interveniente necessario avente ad oggetto: ricorso in materia di diniego della protezione umanitaria ex art. 281 decies e ss. c.p.c
1. In fatto Con ricorso tempestivamente depositato in data 7.10.2024, , Parte_1 cittadino gambiano, ha impugnato il provvedimento emesso dal Questore di Cosenza, notificatogli in data 10.09.2024, con il quale gli è stato negato il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, co. 1.2, del T.U.I. Il - Questura di –si è costituito in giudizio chiedendo Controparte_1 CP_1 il rigetto del ricorso. Il Pubblico Ministero, interveniente necessario, nulla ha opposto. Alla prima udienza fissata per la comparizione delle parti e tenutasi in data 26.06.2025, il difensore della parte ricorrente ha chiesto un rinvio per la produzione di documentazione e dell'attestato nominativo ed il Giudice ha rinviato, a tal fine, all'udienza del 4.12.2025. All'udienza del 4.12.2025, il difensore del ricorrente ha insistito nell'accoglimento del ricorso e ha chiesto la decisione della causa. Il Giudice ha riservato la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente occorre osservare che oggetto dell'odierno giudizio è l'accertamento del diritto soggettivo del ricorrente a beneficiare della protezione speciale, ai sensi dell'art. 19 co.
1.1 D.lgs. n. 286/1998, negato con provvedimento di rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno e qui impugnato. La controversia è dunque riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito semplificato di cognizione in composizione collegiale ex art. 281-decies c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011. Nel merito si osserva che il ricorrente di nazionalità gambiana ha presentato istanza di rilascio del permesso di soggiorno presso la Questura di ai sensi dell'art 19, co 1.2 del d.lgs. n. 286/1998, per il conseguimento della CP_1 integrazione sociale e personale nel territorio italiano. Tale istanza è stata rigettata a seguito di parere negativo della Commissione Territoriale, per assenza dei presupposti di legge. Ad avviso del Collegio la decisione del Questore è da riformare. Il ricorrente, per come indicato nel decreto emesso dal Questore della Provincia di Cosenza, ha formulato istanza di protezione speciale in data 27.04.2023 e deve, pertanto, trovare applicazione la nuova normativa del D.L. 20/2023 (conv. dalla l. 50/2023), entrato in vigore l'11 marzo 2023, alla luce della disciplina transitoria dettata dal secondo comma dell'art. 7: “Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente” (comma 2). Come noto, lo stesso art. 7, comma 1, ha tra l'altro abrogato la seconda parte (terzo e quarto periodo) dell'art. 19 comma 1.1 del Testo Unico Immigrazione. I periodi abrogati prevedevano un espresso divieto di respingimento o di espulsione tutte le volte in cui l'allontanamento potesse comportare una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare del richiedente, salvo che l'allontanamento stesso non fosse necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, o di protezione della salute (da qui la definizione di questa forma di protezione speciale come “relativa”, in quanto il diritto in questione era bilanciabile con tali ragioni). La norma indicava poi i noti quattro indici1 - elencazione da ritenersi non tassativa, ma solo esemplificativa2 - alla cui presenza sorge il diritto alla tutela della vita privata e familiare. Stante l'espresso divieto, non sottoposto ad ulteriori condizioni o requisiti, è opinione pacifica che per il riconoscimento della protezione speciale ai sensi della oggi abrogata seconda parte dell'art. 19 comma 1.1, nella particolare fattispecie della protezione speciale per integrazione sociale, non fosse più necessaria la valutazione comparativa con la condizione del richiedente nel Paese di origine, secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità per il riconoscimento della protezione umanitaria, nemmeno nella forma della comparazione attenuata con proporzionalità inversa3. Il principio, pacifico, era stato ribadito dalla Corte di Cassazione (Sez.
6 -1 n. 18455/22), che ha chiarito che “In tema di protezione internazionale "speciale", la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020(…) attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine, senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti in tale paese, neppure nelle forme della comparazione attenuata con proporzionalità inversa” (conforme: Sez. 1 -
, Ordinanza n. 9080 del 31/03/2023). Ciò premesso, il Collegio rileva che la prima parte dell'art. 19 comma 1.1 cit. non ha invece subito alcuna modifica;
dunque, resta fermo il divieto di respingimento o di espulsione o di estradizione “di una persona verso uno Stato […] qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5 co. 6. […]”. A sua volta, resta immutato il sesto comma dell'art. 5 cui tale norma fa rinvio, che dispone che nell'adottare una decisione di rifiuto o revoca del permesso di soggiorno allo straniero occorre fare
“salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”. Pertanto, continuano a trovare tutela nell'alveo della prima parte dell'art. 19 comma 1.1. TUI tutte le situazioni di vulnerabilità ed i diritti che trovavano tutela in precedenza, in quanto rientranti o nel divieto di refoulement (pericolo di tortura, di trattamenti inumani o degradanti, violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani nel Paese di origine), o più in generale nel rispetto degli obblighi costituzionali (diritto di asilo, art. 10; alla salute art. 32; alla parità, art. 3; alle relazioni familiari, artt. 29-31, ecc.) ed internazionali, tra i quali ultimi i diritti alla vita privata ed alla vita familiare. Sulla medesima scia si collocano i primi orientamenti della Suprema Corte, la quale, in una recente decisione, relativa ad un ricorso avverso un decreto di espulsione, offre - sebbene in un obiter dictum - una importante precisazione sulla persistenza della tutela della vita privata e familiare anche dopo la riforma dell'art. 19 TUI, in ossequio alla normativa sovranazionale (art. 8 CEDU) e allo stesso art. 5, comma 6, TUI. “In tema di espulsione dello straniero, il d.l. 10 marzo 2023, n. 20, art. 7, comma 1, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare" (c.d. decreto Cutro), convertito con modificazioni dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, ha abrogato il terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. d.lgs. n. 286 del 1998 (…). In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 Cedu e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria”. In questo contesto normativo si dovrà pertanto tenere conto dei principi elaborati, anche in materia di protezione umanitaria, dalla giurisprudenza di merito e della Corte di Cassazione, a partire, quanto a quest'ultima, dalla ben nota pronuncia della Sez. 1, n. 4455/2018, che non solo ha aperto a una concezione allargata della vulnerabilità del cittadino straniero, ma ha, altresì, introdotto la necessità di “una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e cui egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio. I seri motivi di carattere umanitario possono positivamente riscontrarsi nel caso in cui, all'esito di tale giudizio comparativo, risulti un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa (art. 2 Cost.)”. La tenuta della soluzione adottata nel 2018, confermata da Sez. UU, nn. 29459, 29460, 29461/2019 è stata ribadita dalla giurisprudenza successiva della Corte, che negli ultimi anni, sempre fondandosi su principi costituzionali o di diritto unionale o internazionale, ha ritenuto che ai fini della verifica dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria deve tenersi conto: delle violenze subite nel Paese di transito (13096/19, 13565/20, 3583/21, 89920/21, 12649/21, 25734/21, 3768/23 ); degli eventi calamitosi, causa dell'emigrazione, verificatisi nel paese di origine (2563/20); del rischio di una lesione del diritto alla salute (2558/20; 27544/22), ivi compreso un accertato disturbo post-traumatico da stress a causa delle sevizie subite (8990/21); della situazione oggettiva del paese di origine (ai fini del giudizio di 'comparazione attenuata' (11912/20, 26671/22); del diritto alla vita privata e familiare (9304/19, SS.UU. 24413/21, 41778/21) e, a tali fini, dell'esistenza e della consistenza dei legami familiari e affettivi del richiedente in Italia (23720/20, 32237/21, 34096/21) e del suo percorso di integrazione in Italia, non solo sotto il profilo lavorativo, ma anche culturale e sociale (ad es., con riferimento alla conoscenza della lingua italiana ed alle attività di volontariato svolte con continuità, 16716/23, 14370/23) e valutando il livello di integrazione raggiunto “non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento”; dello sfruttamento lavorativo quale elemento in grado di incidere gravemente sul quadro psicologico dello straniero che richiede protezione (17204/21); della situazione esistente nel Paese di transito, allorché l'esperienza vissuta in quest'ultimo presenti un certo grado di significatività in relazione ad indici specifici quali la durata in concreto del soggiorno, in comparazione con il tempo trascorso nel paese di origine (13758/20); del considerevole periodo di ingiusta detenzione sofferta in Italia dal ricorrente, con sottoposizione ad un regime carcerario che gli aveva procurato problemi di natura psicopatologica (4369/23).
Venendo al caso di specie, il ricorrente ha portato all'attenzione del Collegio una situazione di solida vita privata e integrazione sociale sul territorio italiano. Egli ha depositato: 1) Comunicazione UNILAV e lettera di assunzione a tempo indeterminato dal 26.10.2022, qualifica manovale edile presso Controparte_2
sede legale a Fuscaldo (CS); 2) Certificazione unica 2024; 3) Buste paga anno
[...]
2024; 4) Comunicazione UNILAV e lettera di assunzione a tempo determinato dall'8.09.2025 al 31.12.2025, qualifica manovale edile presso ditta Parte_2 sede legale Peschiera del Garda (VR); 5) Buste paga settembre e ottobre 2025; 6) Estratto conto previdenziale del 19.03.2024; 7) Contratto di locazione di CP_3 immobile registrato dell'1.09.2024; 8) Domanda di iscrizione al corso di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana, a.s. 2024/2025.
Tutti elementi utili a comprovare l'integrazione raggiunta in Italia dal ricorrente. Ebbene ad avviso del Collegio un simile percorso verrebbe vanificato in caso di rientro forzato in Gambia e integrerebbe una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, garantito dall'art. 8 CEDU e dell'art. 19 comma 1.1 d.lgs. 286/98. Le circostanze di cui sopra, globalmente considerate, concretizzano una situazione che - valutata unitamente alla condotta regolare tenuta dal richiedente in Italia - dà diritto a ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale.
Le spese di lite possono compensarsi integralmente attesa la natura della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa,
-accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce a il diritto al Parte_1 rilascio di un permesso di soggiorno per “protezione speciale” ex art. 19 co.
1.1 d.lgs. n. 286/1998;
-compensa le spese di lite tra le parti. Così deciso in Catanzaro, il 15-12-2025
Il Presidente rel. Dr.ssa Maria Concetta Belcastro
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Art. 19 comma 1.1, cit. quarto periodo: “Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine” 2 Benché non risulti a questo Tribunale che la questione sia mai stata affrontata direttamente dalla giurisprudenza, la stessa appare di fatto conforme, valorizzando anche altri indici, quali -tra i tanti- la salute -fisica o psichica- del richiedente e la vulnerabilità legata ai traumi subiti nel percorso migratorio. 3 Sul principio della 'comparazione attenuata con proporzionalità inversa' cfr. da ultimo, Cass. SS.UU. 24413/21, cit.